Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2012, n. 37967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37967 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/05/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 822
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 45545/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari;
nei confronti di:
IE NC, n. a Waldbrol (Germania) il 26/2/1972;
avverso la sentenza del 24/3/2011 del G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania (nr. r.g. 165/09);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/3/2011 il G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a ED NC la pena del lavoro di pubblica utilità per giorni tre, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. b), (tasso alcolemico rilevato di g/l 1,31 e 1,40).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari, lamentando la violazione di legge, per avere il giudice di merito applicato la pena del lavoro di pubblica utilità dopo avere preventivamente convertito la pena detentiva con quella pecuniaria;
inoltre per avere fissato la pena base pecuniaria in Euro 600, inferiore al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Invero nel concordare il patto le parti hanno fissato la pena base pecuniaria nella misura di Euro 600 di ammenda, inferiore al minimo edittale di Euro 800 previsto per la violazione riconducibile alla fascia "b" dall'art. 186.
3.2. Quanto alla applicazione del lavoro di pubblica utilità, come previsto dal citato art. 186 C.d.S., comma 9, le parti hanno dapprima concordato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53), per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità (ai sensi del cit. comma 9 bis). Orbene i due regimi sanzionatoli sostitutivi non possono essere applicati cumulativamente. Infatti, avendo una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, le modalità esecutive ed in ordine alle conseguenze in caso di violazione (cfr. L. n. 689 del 1981, artt. 53, 59, 71 e 102 e art. 186 C.d.S., comma 9 bis), non possono che trovare applicazione individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino.
Diversamente facendo, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 21/02/2007 Ud. (dep. 04/04/2007), Rv. 236529).
3.3. Le rilevate due violazioni di legge travolgono inesorabilmente il patto stipulato, pertanto la sentenza va annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012