Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 1
In materia di reati sessuali, la valutazione della capacità a testimoniare del minore vittima di abusi sessuali non effettuata mediante le forme dell'incidente probatorio, ma mediante consulenza tecnica ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., ha valore solo endoprocessuale, nè la valenza probatoria può essere recuperata attraverso l'esame dibattimentale dell'ausiliario del P.M., il cui apporto conoscitivo non può estendersi fino a convogliare nel processo indagini svolte senza contraddittorio con il consulente della difesa e senza la possibilità di un controllo postumo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 42024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42024 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2513
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO AleSAndro Maria - Consigliere - N. 40619/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.P. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 20/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Filice G., che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. I.P. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola quanto alla condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p., per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a compiere atti sessuali con la minore P.R. .
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 120, 191, 196 e 360 c.p.p.. Dopo avere ricordato, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che la valutazione sulla capacità a rendere testimonianza spetta al perito mentre la valutazione sulla veridicità spetta al giudice, rileva che la Corte ha confuso i due aspetti, giacché ha nella sostanza incaricato la dr.SA C. non già di accertare l'idoneità a testimoniare della minore bensì di accertare la probabilità di veridicità delle affermazioni della steSA. In ogni caso l'attività della Dr.SA C. non sarebbe utilizzabile neppure come prova della idoneità a testimoniare essendo stato l'elaborato peritale formato in assenza di contraddittorio ex art. 359 c.p.p., mentre avrebbe dovuto essere svolto, a fronte della situazione psicofisica esposta a modifiche, quale accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p.; si duole quindi della utilizzabilità della testimonianza della Dr.SA C. resa in dibattimento.
3. Con un secondo motivo lamenta l'omeSA valutazione di prova favorevole all'imputato in particolare evidenziando che mentre la steSA persona offesa ha riferito nel corso dell'incidente probatorio che il fatto si sarebbe verificato il (OMISSIS) , ovvero di sabato, la steSA ha poi riferito che il giorno dopo (che avrebbe quindi dovuto essere una domenica, giorno, tuttavia, non scolastico) l'imputato, sullo scuolabus, continuava a chiedere di lei alla sua migliore amica;
nel medesimo senso hanno riferito anche i genitori della minore. Di tale circostanza, tuttavia, evidentemente non verificatasi, la Corte non ha tenuto adeguatamente conto ai fini della valutazione di credibilità della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va anzitutto precisato che legittimamente il P.M. ha, nella specie, proceduto al neceSArio accertamento della capacità di testimoniare della persona offesa (tale essendo infatti stato l'incombente affidato all'esperto Dr.SA C. come risultante da pag. 3 della sentenza impugnata) nelle forme dell'art. 359 c.p.p.. Come già affermato da questa Corte, infatti (cfr., tra le altre, Sez. 3^, n. 3258/13 del 04/12/2012, F., Rv. 254139; Sez. 3^, n. 37147 del 18/09/2007, P.M. in proc. Scancarello e altri, Rv.237553), la gestione del minore vittima di reati sessuali non trova nel codice precisi parametri di riferimento e, nella fase delle indagini preliminari, è affidata quasi interamente alla discrezionalità dell'organo della accusa che, se ritiene di effettuare indagini tecniche, può scegliere se eseguirle, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., o dell'art. 360 c.p.p., o, ancora, con la forma dell' incidente probatorio. Ciò tanto più considerandosi che la consulenza personologica, sostanziandosi in una indagine sulla condizione di base e costante di un soggetto, non attiene generalmente (salvo che si abbia a che fare con minori di tenera età, le cui strutture di personalità tendono a cambiare e ad evolversi anche a breve, o che versino in particolari condizioni) ad una situazione modificabile nel tempo e può dunque, come detto, essere espletata con le modalità dell'art. 359 c.p.p.. Resta peraltro inteso che tale procedura presuppone una positiva valutazione della possibilità di futura reiterazione dell' accertamento e che la consulenza in tal modo redatta ha esclusivamente valore endoprocessuale (ovvero come punto di riferimento per le determinazioni che le parti assumano all'esito delle indagini); superata tale fase, quindi, la consulenza non assume generalmente (salvo che nelle ipotesi di rito abbreviato e di pena su richiesta oppure, nel dibattimento, in caso di accordo delle parti) il valore probatorio che solo la procedura ex art. 360 c.p.p., o l'incidente probatorio possono garantire.
Nè la valenza probatoria della valutazione sulla capacità, non inseribile, in quanto non irripetibile, nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., comma 1, lett. d), e, conseguentemente, non suscettibile di lettura a mente dell'art. 511 c.p.p., comma 1, può essere "recuperata" per il tramite dell'esame dibattimentale del consulente che abbia effettuato, in assenza di contraddittorio, la valutazione steSA;
infatti, se è ben vero che il consulente del P.M. può essere interrogato al dibattimento come testimone perché, non rivestendo la qualifica di ausiliario dell'organo inquirente, non vale per lo stesso la incompatibilità ex art. 197 c.p.p., (ex plurimis: Sez. 3^, n. 8377 del 17/01/2008, ScarlaSAre e altro, Rv. 239282), è altrettanto vero che non può non restare fermo che l'apporto conoscitivo dell' esperto della pubblica accusa non può dilatarsi fino a svalutare la disciplina specifica dei consulenti investigativi del P.M. introdotta appunto con gli artt. 359 e 360 c.p.p.; tale apporto, cioè, seppure consentito da quanto disposto dall'art. 233 c.p.p., (secondo cui i consulenti tecnici "possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121 c.p.p."), non può però estendersi sino a far convogliare nel processo, ai fini probatori, indagini, il cui contenuto è stato contestato dalla controparte, effettuate senza preventivo contraddittorio con il consulente della difesa e senza la possibilità di un controllo postumo reso impraticabile in ragione del mezzo prescelto (cfr., oltre alla già menzionata Sez. 3^, n. 3258/13 del 04/12/2012, F., Rv. 254139, anche Sez. 3^, n. 37490 del 21/09/2011, R.G., non massimata e Sez. 4^, n. 9284 del 25/06/1998, Querci ed altro, Rv. 211934; indirettamente, anche Sez. 3^, n. 3908 del 03/12/2009, S., Rv. 246022). Di qui la non condivisibilità di quanto parrebbe in senso contrario sul punto affermato da Sez. 3^, n. 8377 del 17/01/2008, ScarlaSAre e altro, Rv. 239281 (vedi anche Sez. 6^, n. 2793 del 01/12/1995, P.G. in proc. Albero, Rv. 200996, Sez. 2^, n. 3383 del 28/02/1997, Sanrilli, Rv. 207411) laddove, con riferimento principale ad altro aspetto, si è detto potersi legittimamente desumere elementi di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti abbiano chiesto l'ammissione, e la cui posizione è in tutto assimilata a quella dei testi, senza necessità di dover disporre ulteriore perizia anche quando il consulente, nominato in istruttoria, abbia effettuato i suoi accertamenti non in presenza del difensore.
5. Ciò posto, va quindi rilevato che, nella specie, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, legittimamente il P.M. ha fatto ricorso alla consulenza nelle forme dell'art. 359 c.p.p., onde valutare la capacità a testimoniare della persona offesa, tredicenne al momento e, subito dopo, esaminata con le forme dell'incidente probatorio;
non altrettanto legittimamente, invece, gli esiti di un tale esame personologico potevano essere riversati nel dibattimento, acquistando, così, valore di prova, per il solo effetto dell'esame dibattimentale del consulente. Va tuttavia osservato che il motivo di ricorso, del tutto generico, non consente di attribuire rilievo alla violazione di legge intervenuta;
il ricorrente si è infatti limitato, senza sollevare alcuna specifica doglianza su una pretesa incapacità a deporre della persona offesa che, deve essere ribadito, all'epoca dei fatti aveva tredici anni e che venne esaminata con le forme dell'incidente probatorio nel corso del quale nessuna specifica censura risulta essere stata moSA, a richiamare astratte petizioni di principio senza neppure affermare, in rapporto al caso concreto, e come sarebbe stato imprescindibile per dare specificità al motivo di ricorso, che la ragazza dovesse, appunto, essere ritenuta incapace di testimoniare.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile essendo manifestamente infondato. Va anzitutto chiarito che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omeSA esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 2^, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2^, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ciò posto, la Corte territoriale, prendendo in esame lo specifico punto di doglianza, ha evidenziato che anche la figlia dell'imputato, sentita come teste a discarico, ha dichiarato di essere stata a casa il giorno 22 dicembre allorquando il padre era entrato con la minore persona offesa spiegando di volerle mostrare il presepe, in tal modo confermando la presenza di quest'ultima nell'abitazione dell'imputato e la ulteriore significativa circostanza che l'uomo e la minore erano poi rimasti soli, anche se per pochi minuti, giacché la figlia e la moglie avevano dovuto uscire;
la Corte ha poi richiamato l'intervenuta ammissione, in sede di interrogatorio, da parte dell'imputato, di avere perso la testa. Ha potuto così, del tutto logicamente, e coerentemente con il principio sopra ricordato, concludere per l'irrilevanza della segnalata anomalia del riferimento da parte della minore e dei suoi genitori al giorno successivo come giorno di scuola perché festivo.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della CaSA delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della CaSA delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014