Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18219 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula BR E1 82 19 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n. 1143/2001 dr. Guglielmo Sciarelli Presidente Consigliere rel. Cron. 42923 dr. Donato Figurelli Consigliere Rep. dr. Luciano Vigolo dr. Filippo Curcuruto Consigliere Ud.23.10.2002. Consigliere dr. Giovanni Amoroso ha pronunziato la seguente SENTENZA филь sul ricorso proposto da: Fallimento della AD EA S.r.l., in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro- tempore, avv. Franco Di Teodoro giusta autorizza - zione del giudice delegato, dr. G. Fiore del 21 giugno 2000 - rappresentato e difeso dal prof. avv. Giampiero Proia e presso il di lui studio elettiva- mente domiciliato in Roma in via degli Scipioni n. 288, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente;
4170 CONTRO 1 HI PI IO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dal prof. avv. PIpaolo Cipressi e dal prof. avv. IO Stella Richter, presso il cui studio in Roma alla via Orti della Farnesina n. 126 è elettivamente domiciliato, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Tera- -mo in data 20 24 aprile 2000, n. 172/2000 sent., n. 370/1998 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere fund Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 ottobre 2002; udito l'avv. Guido Rossi per delega dell'avv. Giampiero Proia per il Fallimento ricorrente;
udito l'avv. IO Stella Richter per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Genera- le dr. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 5 ottobre 1993 il signol PI IO AC adiva il RE del lavoro di Teramo, esponendo: che era stato assunto alle ainendenze della s.r.l. AD EA, a seguito di lettere di assunzione della s.p.a. SPEA, cano- gruppo della orima, con qualifica di dirigente e con mansioni di direttore generale;
che in dete 5 novembre 1992 aveva ricevuto dalla s.p.a. EA una lettera di contestazione di addebiti (mancata evasione di richieste del presidente del consiglio di amministrazione avanzate fin dal 22 aprile 1992 e mancata presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione); che con nota del 9 dicembre 1992 aveva respinto gli addebiti, sollecitando poi un chiarimento con lettera del 9 dicembre 1992; che in data 30 dicembre 1992 aveva ricevuto dalla AD EA la comunicazione del licenziamento in tronco;
che il provvedimento era stato impugnato tempestivamente con comuni- cazione inviata sia alla s.r.l. AD EA sie alla s.p.a. EA. Il ricorrente deduceva: 1) la nullità del recesso per violazione del disposto dell'art. 7, commi 2 e 3, 1. 300/70, applicabile nella fattispecie a seguito della oronuncia della Corte costituzionale n. 427/89%; in propo- sito il ricorrente osservava che la lettera di contestazione degli addebiti era stata redatta dalla s.p.a. EA anzichè dalla AD -- 3 ·- EA, datrice di lavoro;
2) l'assenza di giusta causa del recesso, rilevabile nella tar- dività del provvedimento rispetto alla data in cui si collocaveno i fatti contestati;
3) la ravvisabilità, nei fasti stessi, di giustificato motivo soggettivo, con diritto del dirigente all'indennità sostitutiva del preavviso;
4)la mancata retribuzione per il periodo dal 6 novembre al 30 dicembre 1992. Il ricorrente chiedeva: nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla AD EA s.r.l. in concordato preventivo, con sede in S. Atto, Teramo, SS 80, km. 10, all'ing. PI IO AC con lettera data ta 22 dicembre 1992, per la mancata osservanza delle garanzie pro- cedurali di cui all'art. 7 della 1. n. 300/70, e conseguentemente condannarsi la AD EA s.r.l. in concordato preventivo a. , pagare al ricorrente le somme indicate per indennità sostitutiva del preavviso, per indennità supplementare, per retribuzioni non pagate e correlativi ratei contrattuali, integrazione del T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La AD EA si costituiva in giudizio per contestare la fonda- tezza delle deduzioni avversarie. Con riguardo al primo motivo d'impugnazione del licenziamento la società faceva presente che la lettera di contestazione era 4 - stata redatta su carta intestata della AD EA ed attributiva a mero errore la circostanza che fosse stata sottoscritta con •la diciture "liquidetore della Scea spa Il dipendente, aggiun- " geva la società, aveva comunque preso posizione rispetto alle contestazioni senza alcun rilievo in merito alla provenienza di queste dalla EA spa;
la lettera di licenziamento ratificava poi quella di contestazione. Con riguardo al secondo motivo la società resistente assumeva la gravità desli inadempimenti addebitati al dirigente e chiedere conclusivamente il rigetto del ricorso. Espletate le prove testimoniali chieste dalle parti, ammessa c.t.u. contabile ed acquisitine i risultati, all'udienza del 13 marzo 1997 il RE decideva la causa con il seguente disposi- tivo: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara invalido il licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente con lettera del 22 dicembre 1992; condanna la AD SP s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente di somme varie per i titoli indicati dal medesimo, oltre spese del giudizio. Nella motivazione il RE valutava positivamente entrambi i motivi d'impugnazione del recesso datoriale. Avverso la sentenza 1s s.r.l. AD SP proponeva appello in base a due motivi: carenza di legittimazione passiva, per risultare dalla lettera di assunzione, da quella di contestazione di addebiti, dalla lettera di giustificazione del AC, da ulteriore documentazione 5- (comunicazioni del dirigente, verbali d'assemblea) e dalle prove testimoniali espletate in primo grado che il rapporto levorativo dedotto in giudizio era stato instaurato con la s.p.a. Soea, capogruppo di oltre società tra cui la AD EA s.r.l. e la RN s 1. L'appellante ricordava che il difetto di legittimezione passiva incide su una condizione dell'azione ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e credo del processo ed attribuiva ad errore materiale la circostanza dell'essere stata la lettera di licenziamento sot- toscritta dalla AD Soea s.r.l.; insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in considera- zione della posizione ferarchica del AC, rilevabile dal contenuto del verbale del Consiglio di Amministrazione della EA s.p.a. di conferimento al ricorrente di poteri idonei a far escludere la subordinazione e dal contenuto di note redatte dallo stesso AC. Questi si era astenuto dal fornire la orova, a suo carico, del dedotto rapporto di subordinazione. Seguive, ad avviso dell'appellante, l'inapplicabilità del di- sposto dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice%; non poteva poi applicarsi la disciplina contrattuale riferita al rapporto di lavoro subordinato. La s.r.l. AD EA concludeve per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della medesima sulla domanda pronosta dal AC, non essendo essa parte nel rapporto dedotto in -- 6 - giudizio dall'attore. In via del tutto subordinate, non ricorrendo nel caso di specie rapporto di lavoro subordinato, chiedeye dichiararsi che non potevano essere riconosciute el AC le indennità proprie di tele rapporto (indennità sostitutive, supplementele, rivaluta- zione monetaria, ecc.) erroneamente liquide te dal ri gi dio . si costituive in cio con memoria deposit te 11 21 sorile 1999 per contestere le fondatezza dei motivi di in pugnazione con il for presente la tardività dell'eccezione di cerenza di legittimazione passiva, aggiungendo che dai documenti prodotti in primo grado risultava "pecificamente" l'assunzione presso la AD Soea dal 1° febbraio 1992; aggiungeve essere in- contestabile la natura subordinata del rapporto, dimostrata tra l'altro dalle modalità di retribuzione, riscontrabili dalla buste- paga, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'appellato chiedeva il rigetto dell'appello. All'udienza del 6 maggio 1999, a seguito di dichiarazione del procuratore della AD EA d'intervenuto fallimento delle società, accompagne ta dalla produzione di copia delle relativa sentenze, il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo. Il giudizio veniva riassunto dal curatore del fallimento della s.r.l. AD EA con ricorso depositato il 19 ottobre 1999, nel quale si riproponevano i motivi già svolti nell'atto di appello e si replicava alle deduzioni dell'appellato riguardanti la natura "confessoria" delle dichiarazioni contenute nella difesa di primo -7- - gredo (avere la Spes riferito a propria iniziativa la lettera di licenziamento, sottoscritta per errore materiale del liqui- datore dalla s.
0.3. Spes;
evere le società resistente che il licenziamento ere stato deliberato dal consiglio di a mini- stracione della Adris EA;
essersi limitate l'attività del Burzecchini e quelle propria di m dicendente di alto livello). Riguardo a toli dichi rezioni l'an ellante escludeva il oprat are confessori per provenire le stesse del difensore sazio della perte. Quanto alla provenienza delle buste-page delle AD EA, l'ap- pellante prospettava essere ste to disposto dalla società capogrup- po s.p.
2. EA il distacco del dirigente presso la AD SP. L'annellante tornava infine ad eccepire l'inoperatività nel Caso concreto del disposto dell'art. 7, commi 2 e 3, legge 300/70 con il far presente che il AC aveva rivestito la qualifice di "dirigente apicale" e concludeva con richiesta di accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto d'appello.. L'appellato tomave e costituirsi in giudizio con memoria deposi- baba il 18 dicembre 1990 per eccepire l'improcedibilità nella pre- sente sede della domanda proposta con il ricorso, assumendo doversi ritenere la competenza del tribunale fallimentare "in forza della vis attrattiva attribuita dall'art. 24 legge fallimentare". In proposito l'appellato ricordava che, a seguito dell'interru- zione del processo, aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento, respinta con la motivazione dell'essere 08 - - 0 stato il credito riconosciuto in sentenze di orimo grado apnel- lsta;
orecisa di aver pronosto reclamo deventi al Tribunale di Teren e di aver notificato il ricorso con nedisse decreto di fissazione dell'udienze di comparizione delle verti il 1° ottobre 1900, ossia in de te antecedente a quella di risssunzione del presente piudizio da parte del curatore del fallimento AD EA. Nel merito l'an ellato tornave a proporre le argomentazioni svolte nella memoria difensive depositate il 24 aprile 1999, ossia faceva presente: le tardività dell'eccezione, sollevata dell'appellante, di carenza di legittimazione passiva della s.r.l. AD EA per estraneità al rapporto di lavoro per cui è causa;
1'infondatezza di tale eccezione, la cui veridicità era smentita dalla documentazione prodotta (buste-paga) e dalle ammissioni fatte dalla società resistente nella memoria difensiva di primo grado, delle quali doveva ritenersi il valore confessorio, in quanto contenute in atto di parte recante le sottoscrizione del diretto interessato;
l'operatività dell'art. 7 1. 300/70 anche nell'ipotesi di licen- ziamento in tronco di dirigente. Il AC chiedeva: in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta dal curatore fallimentare per il fallimento AD EA s.r.l., attesa l'incompetenza del Tribunale adito a conoscere la domanda medesima, per la quale era competente il tribunale 9 fallimentare, previo accertamento che la presente causa era già pendente fra le medesime parti avanti il giudice falli- mentare. Nel merito respingersi il ricorso pronosto contro l'impugnsta sentence, essendo i motivi infondati sia in fatto che in dirit- to, confermandosi in ogni sua carte la sentenza stessa. - 24 aprile 2000 il Tribunale di Ber no Con sentenza in data 20 risattava l'ennello e condannava l'appellante alle snese del #redo. филь Osservava il Tribunale, quanto all'eccezione di improcedibilith sollevata dall'appellato, a seruito di riassunzione del giudizio di appello da parte del curatore, che era necessaria l'impugna- zione della sentenza, nella quale la società era rimasta soccom- bente in primo grado, ai fini di cui all'art. 95, terzo comma, legge fall., ed era inapplicabile la norma generale dell'art. 24 della legge predetta. Quanto al primo motivo d'appello dell'AD EA s.r.l., con la quale questa aveve eccenito la propria estraneità al rapporto di lavoro de quo, l'appellato aveva accepito doversi ritenere inammissibile l'eccezione in grado di appello, in quanto nuova. Il Tribunale rilevava che dalla deduzione di detta società in primo grado doveva considerarsi come fatto pacifico, non abbi- sognevole di prova in primo grado, l'instaurazione del rapporto di lavoro tra i due soggetti. Conclusivamente in primo grado la prospettazione di detta società - 10 - - rendeva superfluo ogni accertamento del giudice sull'assunzione della qualità di datore di lavoro della medesima. Quanto al secondo motivo di annello, relativo all'inapplicabilità dell'art. 7, commi 2 e 3 1. 300/70 in presenza di rapporto non riconducibile a quello di lavoro subordinato, il Tribunale ne riteneva del pari l'infonda tezza. Sulla base della documentazione prodotte in grado di appello, il giudice del gravame, elencati i poteri conferiti al Burzec- chini, osservave che l'affidamento dei suddetti compiti da parte del consiglio di amministrazione al medesimo ha fatto assumere a questo la posizione propria dell'alter ego dell'in- prenditore, ossia di dirigente%3B e tale interpretazione trovava conferma nel contenuto della lettera di assunzione del 6 di- cembre 1991, nella quale si attribuivano al lavoratore la retribuzione di lire 112.000.000 annue in quattordici mensilità, le mansioni di direttore generale, la qualifica di dirigente ed i diritti derivanti dal relativo CCNL. La lettera di licenzia- mento intimato dalla AD EA era poi esplicazione del potere disciplinere esercitato dalla medesima sul lavoratore. Attesa la qualifica di dirigente del AC, correttamente il Pre- tore aveva ritenuto applicabili le garanzie procedimentali di cui all'art. 7 1. 300/70 e la disciplina sulle conseguenze del mancato rispetto di questa da parte del datore di lavoro. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 29 dicembre 2000, il Fallimento della AD EA s.r.l. ha proposto ricorso per - 11 - cessazione, affidato a due motivi, ed illustrato da memoria. Il AC ha resistito con contro ricorso notificato il 2 febbraio 2001. Motivi della decisione. Con il orino motivo il Fallimento ricorrente denunzia violazione e false applicazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c.; omessa. motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.n.c.). " In ordine all'estraneità del ricorrente al rapporto di lavoro de quo, ritenuta quale eccezione nuova dai giudici di appello, si deduce che la carenza di legittimazione attiene ad una condi- zione dell'azione e pertanto è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio%3B che dalla documentazione prodot- ta sin dal primo grado del giudizio risultava che detto contratto di lavoro intercorreva con la EA s.p.a., e che dalla stessa in realtà proveniva lo stesso licenziamento%3B che il contratto di levoro era stato stipulato tra detta società e l'ing. AC, e che tra i medesimi erano intervenuti tutti gli atti relativi al rapporto di lavoro, compresa la lettera di contestazione disci- plinare e di sospensione cautelare del 19 ottobre 1992. Si aggiunge che il RE aveva escluso che la EA s.p.a. fosse legittimata ad effettuare la contestazione disciplinare, e con l'appello l'AD EA s.r.l. aveva contestato l'accerta- mento operato dal RE in ordine all'effettiva titolarità del rapporto di lavoro oggetto di giudizio. - 12 Come era stato puntualmente rilevato nel ricorso in appello, erano state acquisite nel giudizio prove documentali idonee a dimostrare la conclusione opnosta a quella affermata dal OR (contratto di assunzione, lettera di contestazione di addebiti, lettera 9 novembre 1992 del AC e successiva lettera del 9 dicembre 1992, impugnativa del licenziamento, ulteriore documentazione prodotta in allegato al ricorso in appello). Con il secondo motivo il Fallimento ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 7 del- la legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2094 c. C;
omessa, illogica диа e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il Fallimento deduce che, se anche fosse intercorso un rapporto di lavoro tra il AC e l'AD EA s.r.l., esso non avrebbe potuto essere qualificato di lavoro subordinato. Il Tribunale si è limitato ad affermare che i poteri conferiti dal consiglio di amministrazione della società SP s.p.a. nel- la seduta dell'8 maggio 1992, avrebbero "fatto assumere al AC la posizione propria dell'alter ego dell'impendito- re ossia di dirigente", ma in tal modo la sentenza impugna ta ha violato secondo il ricorrente - l'art. 2094 c.c., poichè - l'elemento che caratterizza il contratto di lavoro subordinato non è costituito dalla natura o dall'ampiezza dei poteri con- feriti al prestatore d'opera, bensì dal fatto che quei poteri - 13 - siano esercitati sotto il vincolo della subordinazione, e non basta quindi accertare che il AC abbia assunto la cosizione di alter ego dell'imprenditore per affermare che egli era un lavoratore subordinato, nei confronti del quale soltanto trova applicazione l'art. 7 legge n. 300/70, Nè la sentenza impugnata poteva trovare sostegno in ordine alla natura -subordinata del rapporto nella lettera di assunzione del 6 dicembre 1901, con attribuzione di retribuzione, mansioni, qualifica e diritti, essendo tali elementi inidonei a sorreg- gere le conclusioni del Tribunale, in mancanza dell'accertamento del vincolo della subordinazione. In ogni caso il Tribunale non avrebbe considerato che verbale del consiglio di amministra- zione e lettera di assunzione sarebbero documenti che, a tutto voler ammettere, dimostrerebbero l'esistenza di un vincolo di subordinazione con la EA s.p.a. e non con l'AD EA s.r.l. E comunque la motivazione della sentenza impugnata non spiega perchè tali documenti aventi ad oggetto assunzione e conferimento di poteri all'ing. AC da parte della EA s.p.a. consen- tirebbero di desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro suborci- nato con AD EA s.r.l. Ma i giudici di appello avrebbero ulteriormente violato l'art. 7 della legge n. 300/70, perchè, avendo il Tribunale accertato che le funzioni del AC erano quelle di un vero e proprio "alter ego dell'imprenditore", trattandosi di dirigente "di vertice", il giudice del gravame non avrebbe potuto applicare nella specie He 14 - l'art. 7 citato, non trovando tale disposizione applicazione nei confronti dei dirigenti apicali, tale essendo l'ing. AC. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo. Con detto motivo invero il Fallimento ricorrente si duole del la decisione del Tribunale, che ha dichiarato inanmissi- bile la censura della società di estraneità al rapporto di lavoro con il AC. l'estra-Come correttamente osserva il giudice del merito, neità al rapporto, dedotta dall'appellante solo in grado di appello, riguarda un elemento fattuale, la cui allegazione rientra nell'onere deduttivo e probatorio della parte, che ha invece fondato la propria difesa in primo grado sul pre- supposto della titolarità in capo a sè del rapporto dedotto in giudizio. Risulta invero dalla sentenza impugnata che nella memoria di- fensiva di primo grado la società appellante si era in effet- ti astenuta dall'eccepire la propria estraneità al rapporto di lavoro per cui è causa ed aveva anzi attribuito a sè la lettera di contestazione di addebiti del 19.10.92, sostenen- do che la dicitura "liquidatore della EA S.p.a", in essa contenuta e riferita alla qualità di estensore della missiva, era dovuta ad un mero errore. Correttamente ha pertanto ri- tenuto il Tribunale che quest'ultima deduzione era incompati- bile con quella di estraneità al rapporto di lavoro per cui -- 15- è causa ed imponeva di considerare come fatto pacifico, non abbisognevole di prova in primo grado, l'instaurazione di tale rapporto fra il AC e la s.r.l. AD EA. -come aggiunge il Tribunale in primo grado la società - E resistente, nell'assumere la provenienza da sè della lettera di contestazione degli addebiti, aveva inteso confutare la tesi avversaria di violazione delle formalità prescritte nei commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge n. 300/70 sulle garanzie richieste ai fini della legittima irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordina- così dimostrando di riconoscere l'esistenza del rap-ti - porto di lavoro con il AC. Del tutto logicamente il Tribunale ha ritenuto dunque che in primo grado la prospettazione dell'attuale appellante rendeva superfluo ogni accertamento sull'assunzione della qualità di datore di lavoro da parte della resistente. Deve pertanto ritenersi che la nuova prospettazione della so- cietà appellante in sede di gravame di estraneità al rapporto. di lavoro con il AC involge come dedotto in contro una questione di accertamento della titolarità delricorso rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e cioè una questione di merito nuova, e pertanto preclusa in grado di appello, perchè il limite della contestabilità dei fatti originariamente incontestati si identifica con quello previsto dall'art. 420, comma 1, c.p.c. per la modificazione di domande e conclusioni - 16 - già formulate, e con l'art. 437, 2° comma, stesso codice, che vieta la proposizione in appello di nuove domande ed ecce- zioni. Non per dubbio invero che la nuove prospettazione dell'appellante di caren a i titolarità del rapporto di lovore - a frente della ri uta esistenza di detto resporto de in primo grado costituisce una eccezione in senso proprio, riguardo alla quale, rimesse esclusivamente al potere disposi- sivo della parte, vale nel rito del lavoro l'onere di allega- zione e di prove in primo grado, e la preclusione ex art. 437 c.p.c. in grado di appello, ampliandosi con la sua proposi- zione l'ambito della controversia con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittoric (Cass. 24 giugno 1998 n. 6272; v. pure in tema di incontestabilità dei fatti originariamente incontestati Cass. S.U. 23 gennaio 2002 n. 761). Infondatà è pure la deduzione del Fallimento, secondo la quale questo aveva contestato l'accertamento del RE in ordine alla effettiva titolarità del rapporto di lavoro oggetto del giudizio, perchè l'affermazione del RE in ordine alla titolarità del rapporto in capo allɛ S.r.l. AD EA non aveva costituito oggetto di accertamento giudiziale della res litigiosa, ma aveva costituito presa d'atto di un fatto pacifico tra le parti - perchè incontestato dalla società re sistente e pertanto la contestazione sul punto della società -- in sede di appello (con l'affermazione della sua estraneità al rap- 17 - porto) introduceva una questione di merito, costituente "ecce- zione nuova", inammissibile ex art. 437 c.p.c. Stante l'inammissibilità della nuova eccezione in sede di ap- pello, non ha pregio la do lianza del Fallimento con la quale questo lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato, e co- munque non avrebbe motivato in relazione alla rilevanza dei documenti prodotti fin dal primo grado e di quelli prodotti in appello, alla stregua dei quali sarebbe emersa la ricondu- cibilità del rapporto di lavoro del AC in canc alla diversa società EA s.p.a., e non in capo alla società appel- Прив lante. E' evidente, infatti, che, stante l'inammissibilità del motivo di gravame, il Tribunale non doveva entrare nel merito della verifica della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento della titolarità del rapporto in capo alla EA s.p.a. è poi il secondo motivo di ricorso del Falli- Infondato mento. Con detto motivo il Fallimento lamenta l'intervenuta qualifica- zione del rapporto con il AC quale rapporto di lavoro subordinato, negando il vincolo di subordinazione, e contesta -- da parte del Tribunale Jinoltre la falsa applicazione del l'art. 7 della legge n. 300/70, in quanto tale norma non tro- verebbe applicazione per i c.d. dirigenti apicali, e che tale era l'ing. AC. Per quanto concerne la qualifica del rapporto quale rapporto - 18 - ----- di lavoro subordinato, si osserva che il Tribunale ha accertato in base alla documentazione prodotta i compiti conferiti al AC, che aveve assunto la posizione di dirigente, ed ha evidenziato che il EU percepiva una retribuzione, ed aveva le mansioni di direttore generale ed i diritti derivanti dal CCNL relativo ai dirigenti;
che la subordinazione era altresì rivelata proprio dall'esercizio del potere disciplinare concreta tosi nel licenziamento intimatogli dalla AD SP s.r.l. con lettera del 22.2.92. Per quanto concerne invece la dedotta inapplicabilità dell'art. 7 cit., il giudice di primo grado ha accertato 1' invalidità motivi: mancanza di valida contestazione ex art. 7 e Прил del licenziamento disciplinare irrogato al AC per due mancanza di giusta causa. Ma la società in grado di appello a fronte della doppia motivazione pretorile del licenziamento si è limitata a contestare l'intervenuta applicazione dell'art. 7, dall'appellante ritenuto nella specie non applicabile, e non ha contestato invece la mancanza di giusta causa del licenzia- mento, di tal che in ordine alla invalidità del licenziamento è intervenuto giudicato, avendo l'impugnazione parziale importato acquiescenza in ordine alla parte della sentenza non impugnata. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
19 - - La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente a rimborsare a AC PI IO le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 18,50 " oltre euro duemilacinquecento per onorario difensivo. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) Angliche I wanken Il Consigliere estensore (dr. onato Figurelli) Fifiell IL CANCELLIERE/ Depositate in Zancolieria 2011 2009- CANCELLIERE - 20 -