Sentenza 20 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di vendita di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., costituisce condotta di commercializzazione del bene anche la "traditio" dall'importatore al dettagliante, che si configura come atto diffusivo della merce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2020, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2020 |
Testo completo
monimnio 06162-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1284/2020 Presidente - VITO DI NICOLA CC 20/10/2020- CLAUDIO CERRONI R.G.N. 20342/2020 GASTONE ANDREAZZA Relatore GIANNI FILIPPO REYNAUD FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AR OF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
sentito il PG PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilita' dei motivi di ricorso;
udito il difensore A. Panella, in sostituzione dell'Avv. G. Bordoni, che si è riportato ai motivi del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. De AR OF, quale legale rappresentante della DAI Optical Indistries srl, ha proposto ricorso, articolato in un unico formale motivo, avverso l'ordinanza del 12/5/2020 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti del decreto di convalida e decreto di sequestro del G.i.p. del Tribunale di Milano di 335 confezioni di lenti oftalmiche e di 1670 lenti sfuse per il reato di cui all'art.4, comma 39, della I. n. 350 del 2003 in relazione all'art. 517 cod. pen., in conseguenza dell' importazione a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni, trattandosi di beni di produzione e fabbricazione estera a fronte dell'apposizione, sulle confezioni, del simbolo grafico della bandiera italiana.
2. Sotto un primo profilo deduce violazione dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. e assenza e contraddittorietà di motivazione. Segnatamente, lamenta in primo luogo la mancanza del requisito di urgenza quale presupposto di adozione del sequestro, poi convalidato, del P.M. posto che, a fronte del dissequestro che il Tribunale aveva disposto dei beni assoggettati a sequestro probatorio, lo stesso P.M., anziché richiedere subito al G.i.p. decreto di sequestro preventivo, aveva atteso ben ventidue giorni per poi adottare il decreto in via di urgenza. ⚫ Sotto un secondo profilo deduce la impossibilità di determinare quali siano stati i beni assoggettati a sequestro giacché il verbale di sequestro preventivo redatto dalla p.g. cui il decreto del G.i.p. faceva riferimento non era mái venuto ad esistenza e non era rinvenibile nel fascicolo di indagine. In terzo luogo deduce contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato giacché l'enunciata esigenza di impedire le conseguenze del reato si scontrerebbe con il fatto che già in precedenza il Tribunale del riesame, nell'annullare il decreto di sequestro probatorio, aveva ritenuto inapplicabile il disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in ragione della non riconducibilità dei beni tra quelli di cui sia vietata la fabbricazione, detenzione e alienazione. In quarto luogo non vi sarebbe, come invece affermato dall'ordinanza, alcuna contraddizione tra, da un lato, l'affermare che i prodotti non erano destinati alla diretta commercializzazione, dovendo transitare attraverso un soggetto in possesso dei requisiti abilitativi, trattandosi di prodotti sanitari, e, dall'altro, sostenere la titolarità di tale abilitazione da parte della società importatrice autorizzata alla vendita di lenti a contatto. Infatti deve distinguersi tra soggetto a monte fabbricante e soggetto a valle, ovvero ottico esercente l'arte sanitaria ausiliaria, che deve veicolare a terzi il prodotto;
del resto, il sistema di qualità certificato CE non è sinonimo di possibilità di vendita diretta al consumatore delle lenti, possibile solo tramite ottico. 1 n e v CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo profilo di doglianza è inammissibile;
la prospettazione del ricorrente in ordine alla mancanza del requisito di urgenza ai fini dell'adozione del decreto di sequestro da parte del P.M., non potrebbe comunque che condurre, ove condivisa, alla illegittimità della sola ordinanza di convalida ad opera del G.i.p. ex art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., ordinanza che, tuttavia, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (v. Sez. U., n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055), non è impugnabile.
2. La seconda doglianza è anch'essa inammissibile deducendosi chiaramente, dall'epigrafe del decreto di sequestro del G.i.p. impugnato innanzi al Tribunale del riesame, e come correttamente puntualizzato dallo stesso Tribunale, che oggetto dell'ablazione sono state 335 confezioni di lenti oftalmiche (contenute in 17 colli numerati progressivamente da 1 a 17) e 1670 lenti oftalmiche sfuse (contenute in un collo riportante il n. 18), oggetto, del resto, della condotta addebitata e per la quale la misura è stata adottata.
3. Il terzo profilo sollevato è manifestamente infondato, non sussistendo la denunciata contraddittorietà di motivazione: la circostanza, a suo tempo considerata dal Tribunale del riesame in occasione dell'annullamento del sequestro probatorio inizialmente adottato, della inapplicabilità del disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non significa affatto, come parrebbe ritenere il ricorrente, mancanza dell'esigenza cautelare posta alla base del sequestro preventivo impeditivo (rappresentata nella specie dalla necessità di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato); infatti, la clausola di cui alla norma appena menzionata, finalizzata ad evitare che, assenti tali esigenze, si provveda alla restituzione di beni che sarebbero comunque suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., mentre, nella specie, il Tribunale ha, al contrario, ritenuto ravvisabili proprio dette esigenze, con conseguente irrilevanza di ogni considerazione in merito alla confiscabilità o meno di questi stessi oggetti.
4. Infine, l'ultimo profilo di doglianza è infondato. L'assunto della ricorrente, diretto sostanzialmente a ribadire, come già esposto nella richiesta di riesame, l'impossibilità, da parte della D.A.I. Optical Industries s.r.l. di una diretta commercializzazione degli specifici beni in oggetto, pare muovere dal presupposto che nel rapporto nella specie intercorrente tra importatore e ottico, quale diretto venditore al pubblico, non sia individuabile appunto una condotta di commercializzazione del bene 2 ven (quale requisito del reato che è richiesto, nella specie, dall'art. 4, comma 39, I. n. 350 del 2003). Tale presupposto, tuttavia, non appare corretto: sia pure con riferimento all'omologo reato di cui all'art. 517 cod. pen., questa Corte ha infatti già precisato che costituisce condotta di "messa in circolazione" anche la "traditio" del grossista al dettagliante che si configura come atto diffusivo della merce (tra le altre, Sez. 3, n. 1735/99 del 09/12/1998, Tombola, Rv. 212555). Anche laddove, dunque, non si considerasse, con riferimento alla fattispecie di legge speciale in oggetto, la evidente idoneità della generale locuzione di "importazione a fini di commercializzazione” a ricomprendere, in ogni caso, anche i successivi fisiologici passaggi della merce non riguardanti direttamente l'importatore, resterebbe che già il trasferimento della merce da importatore ad ottico andrebbe ricondotto, in virtù della giurisprudenza appena richiamata, e in ragione di un atto comunque "diffusivo" della merce, all'interno del concetto stesso di "commercializzazione".
5. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020 il Consigliere estensore il Presidente Gastone Andreazza Vito Di Nicola п'то стисле DEPORTATAIN CAN A 茫 17 FEB 2021 IL CANCELLIERE ER AN Ma i 3