Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2012, n. 3258
CASS
Sentenza 4 dicembre 2012

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In tema di reati sessuali, laddove il P.M. effettui la scelta di ricorrere alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 cod. proc. pen., non affidando la consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. e non richiedendo al G.i.p. l'incidente probatorio, l'apporto conoscitivo del consulente non può estendersi fino a convogliare nel processo indagini svolte senza contraddittorio con il consulente della difesa e senza la possibilità di un controllo postumo. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione alla contestazione di violenza sessuale commessa da un docente nei confronti di un alunno minore di anni cinque, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata sulle dichiarazioni della vittima, ritenendo di non poter colmare le carenze probatorie attraverso le dichiarazioni dibattimentali del consulente e affermando che del sapere scientifico di quest'ultimo si potesse tener conto solo per aspetti conoscitivi di carattere generale).

In tema di reati sessuali in danno di minori di età, benché la legge non imponga nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 cod. proc. pen., il P.M., alla luce del caso concreto, delle condizioni del bambino e della prevedibile durata delle indagini, deve pur sempre valutare se l'accertamento possa essere utilmente ripetuto dopo l'arco di tempo entro il quale è necessario tutelare la segretezza delle investigazioni. (In applicazione del principio, in relazione alla contestazione di violenza sessuale commessa da un docente nei confronti di un alunno minore di anni cinque, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata sulle dichiarazioni della vittima non sentita in sede di incidente probatorio ed escussa in dibattimento a cinque anni dai fatti all'esito di un trattamento psicologico che aveva influito sulle sue capacità evocative).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2012, n. 3258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3258
Data del deposito : 4 dicembre 2012

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