Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3908
CASS
Sentenza 3 dicembre 2009

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Non è prova documentale acquisibile in altro procedimento il decreto di archiviazione, quand'anche rappresentativo di un fatto storico, in quanto non contiene statuizioni o accertamenti processualmente certi.

Non è ammissibile la testimonianza in dibattimento del consulente tecnico del pubblico ministero nel contenuto degli accertamenti tecnici non ripetibili, dichiarati inutilizzabili per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che tale prova dichiarativa è affetta da inutilizzabilità derivata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3908
    Data del deposito : 3 dicembre 2009

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