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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 747/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa LL MA Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE/NON DEFINITIVA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 747/2019 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. MA IO IA AR Parte_1
AR IO RI IN, quale erede di il quale si difende Persona_1 in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. quali eredi di con Parte_2 Parte_3 Persona_1 il patrocinio dell'Avv. Ferruccio Mangani
APPELLANTI/RIASSUMENTI contro con il patrocinio degli Avv.ti Paolo CI e Camilla CI Controparte_1
APPELLATA
CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante come da note di trattazione scritta sostitutive Parte_1 dell'udienza del 18.02.2025:
«Voglia la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata ordinare la vendita dell'immobile in comunione sito in Certaldo, Via Lenzoni 19, meglio in precedenza descritto con ripartizione pro quota del ricavato e con le relative spese a carico della massa.
Con vittoria di spese»;
pagina 1 di 6 - per l'appellante/riassumente MA IO IA AR, quale erede di come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del Persona_1
18.02.2025:
«Voglia la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata ordinare la vendita dell'immobile in comunione sito in Certaldo, Via Lenzoni 19, meglio in precedenza descritto con ripartizione pro quota del ricavato e con le relative spese a carico della massa.
Con vittoria di spese»;
- per le appellanti/riassumenti e quali Parte_2 Parte_3 eredi di come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del Persona_1
18.02.2025:
«Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata n.
3111/18 del Tribunale di Firenze ordinare la divisione e/o la vendita dell'immobile in comunione sito in Certaldo, Via Lenzoni n.19, meglio descritto in precedenza, con ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote ereditarie e con le relative spese a carico della massa.
In ogni caso, con vittoria di spese, e competenze di giudizio»;
- per l'appellata come da note di trattazione scritta sostitutive Controparte_1 dell'udienza del 18.02.2025:
«in ordine alla C.T.U. a firma geom. nulla da rilevare riguardo alla indivisibilità CP_4 materiale dell'immobile ed alla valutazione estimativa dello stesso. (Gli Avv.ti Paolo e
Camilla CI, nell'interesse di Si dichiarano remissivi a Controparte_1
Giustizia riguardo ad ogni decisione che la Corte Ecc.ma riterrà assumere. Ciò, con integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio ex art. 92 comma 2°
c.p.c. e sent. C. Cost. n° 77/18 in quanto l'accoglimento dell'appello è frutto del mutato indirizzo Giurisprudenziale (ordinanze n° 10067/20 e n° 6228/23 S.C.) come espressamente riportato nella stessa motivazione della sentenza n° 1268/24 R.S.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con sentenza parziale/non definitiva n. 1207/2024 pubbl. il 04.07.2024, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, questa Corte dichiarava «lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili indicati nell'atto di citazione datato 8.4.2010» e disponeva procedersi allo svolgimento delle successive operazioni divisionali;
- con ordinanza di rimessione in istruttoria n. cronol. 2127/2024 del 26.07.2024, questa
Corte rimetteva la causa sul ruolo e nominava C.T.U. il Geom. Controparte_5 affidandogli l'incarico di redigere un progetto divisionale ex art. 789 c.p.c. con cui poi pagina 2 di 6 procedere alle ulteriori attività dirette all'attribuzione-assegnazione (o alla vendita) dei beni del compendio ereditario, previa determinazione della massa ereditaria
(assificazione) da dividere e previa formazione delle porzioni. Per gli incombenti relativi al conferimento dell'incarico veniva fissata l'udienza del 13.09.2014, successivamente differita all'01.10.2014;
- con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 26.09.2024, si costituivano in giudizio, ai fini della prosecuzione dello stesso, e quali Parte_3 Parte_2 eredi di deceduta in Siena il 04.08.2023, facendo proprio tutto quanto già Persona_1 dedotto, prodotto, eccepito e richiesto dalla defunta madre;
- con comparsa depositata in data 27.09.2024, si costituiva altresì in proprio, sempre ai fini della prosecuzione del processo, MA IO IA AR, anch'egli quale figlio ed erede dalla defunta insistendo in tutte le deduzioni, richieste, Persona_1 domande e conclusioni di parte appellante, formulate in atto di citazione e in corso di causa;
- all'udienza dell'01.10.2024, il C.T.U. nominato accettava l'incarico conferitogli e prestava il giuramento di rito. In tale occasione, la Corte, accogliendo istanza di parte
(si veda, in proposito, la “Nota autorizzata” depositata per le appellanti e Pt_1 Per_1 in data 25.09.2024), integrava il quesito già formulato aggiungendo quanto
[...] segue: «in caso di accertata indivisibilità del bene, il consulente stimi il bene all'attualità, ne valuti la regolarità catastale urbanistica ed amministrativa anche ai fini della vendibilità del bene tenendo conto della distinzione tra nullità formale e nullità sostanziale di cui alle note sentenze della suprema corte sul punto, compia tutti gli atti necessari per la vendita dell'immobile predisponendo anche il decreto di trasferimento.
Tenga presente nelle operazioni divisionali, comprensive anche della vendita, della CTU già espletata in primo grado». La causa veniva rinviata per l'ulteriore corso e per l'eventuale precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.02.2025;
- il C.T.U. depositava l'elaborato peritale in data 10.02.2025;
- nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.02.2025 depositate nel proprio interesse e nell'interesse dell'appellante l'Avv. AR osservava Parte_1 come il C.T.U. avesse rilevato, nella sua relazione, che una delle parti in causa, il convenuto contumace titolare della nuda proprietà del compendio CP_3 immobiliare per la quota di 1/4, era deceduta in data non precisata. L'Avv. AR, pur non ritendendo che ricorressero i presupposti per l'interruzione del processo di cui all'art. 300, comma 4, c.p.c., chiedeva l'assegnazione di un termine per consentire pagina 3 di 6 l'accertamento dell'evento ed integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del convenuto contumace;
- all'udienza del 18.02.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Già con l'ordinanza di trattenimento in decisione della causa n. cronol. 579/2025 del
19.02.2025 (emessa in data 18.02.2025) questa Corte aveva ritenuto non accoglibile l'istanza di assegnazione di un termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi dell'appellato Tale statuizione viene ribadita in questa sede. Il CP_3 soggetto in questione, rimasto contumace tanto in primo quanto in secondo grado sebbene fosse stato regolarmente evocato in giudizio, risulterebbe «deceduto in assenza di coniuge e di figli», come riportato dal C.T.U. a pag. 4 della relazione depositata. La presunta morte dell'appellato contumace (peraltro avvenuta in data e in luogo non precisati), tuttavia, non è stata documentata né dal perito, né, soprattutto, dalle altre parti processuali;
tale fatto non è neppure stato notificato ovvero certificato dall'ufficiale giudiziario in relazione alla notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c.. Non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 300, comma 4,
c.p.c..
Svolta questa premessa, si rileva come, nella propria relazione, il C.T.U. abbia dato atto che «la tipologia e la conformazione dei beni non consentono una corretta divisibilità in considerazione delle quote da assegnare ai condividenti» (pag. 20). Di conseguenza,
«attesa l'indivisibilità dei beni di cui al Lotto 1 e Lotto 2 in relazione alle quote dei condividenti», il Geom. ha stimato il valore dei beni all'attualità come Controparte_5 segue:
«LOTTO 1 immobile al piano terreno come sopra identificato Euro 27.000,00.= con eventuale valore a base d'asta pari ad Euro 25.000,00.=
LOTTO 2 immobile al piano primo come sopra identificato Euro 45.000,00.= con eventuale valore a base d'asta pari ad Euro 40.000,00.=
E così per un totale complessivo per l'intero fabbricato pari ad E. 72.000,00.= con eventuale valore a base d'asta pari ad Euro 65.000,00.=» (pag. 25 e pag. 26).
Nell'esprimere talune considerazioni finali, il Geom. «visto lo stato dei beni in CP_4 pessime condizioni per entrambi i lotti, vista la necessità di restauro dell'intero complesso», ha per l'appunto consigliato, «per una maggiore appetibilità del bene, se
pagina 4 di 6 del caso, di porre in vendita l'intera palazzina terratetto PT e P1 e soffitta avendo la medesima proprietà…» (pag. 24).
Il C.T.U. ha rappresentato altresì che non sono pervenute dalle parti osservazioni alla bozza di relazione.
Sia nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.02.2025 sia nei propri scritti conclusivi, le parti non hanno mosso censure e nulla hanno eccepito riguardo alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, condividendole pienamente (tanto in punto di indivisibilità quanto in punto di valutazione estimativa dei beni) e chiedendo, in conformità alle stesse, di ordinare la vendita dell'immobile sito in Certaldo (FI), Via
Lenzoni n. 19, con ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote ereditarie ovvero dichiarandosi remissive a qualsivoglia decisione di questa Corte.
In definitiva, a tenore delle conclusioni cui il C.T.U. è giunto, lo scioglimento definitivo della comunione non potrà che avvenire mediante vendita dei beni indivisi stante la loro non comoda divisibilità.
Deve quindi procedersi alla vendita da disporsi con separata ordinanza.
Regolamentazione delle spese di lite rimessa al definitivo.
La spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate in primo e in secondo grado sono da porsi a carico di ciascuna parte processuale costituita in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, richiamata integralmente la sentenza parziale/non definitiva n. 1207/2024 pubbl. il 04.07.2024, già dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra (e, per essa, oggi, i suoi eredi MA Parte_1 Persona_1
IO IA AR, e , Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e sull'immobile ubicato nel comune di Certaldo (FI), Via CP_3 CP_2
Lenzoni n. 19, come meglio identificato in atti:
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 720 c.c., la non comoda divisibilità del compendio immobiliare meglio descritto in atti;
- DISPONE con separata ordinanza in ordine alla vendita dello stesso oltreché per la prosecuzione del procedimento;
- RIMETTE al definitivo la regolamentazione delle spese di lite;
- PONE le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate in primo e in secondo grado a carico di ciascuna parte processuale costituita in parti uguali tra loro.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 17 novembre 2025.
La Presidente Relatrice
pagina 5 di 6 Dott.ssa LL MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa LL MA Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE/NON DEFINITIVA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 747/2019 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. MA IO IA AR Parte_1
AR IO RI IN, quale erede di il quale si difende Persona_1 in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. quali eredi di con Parte_2 Parte_3 Persona_1 il patrocinio dell'Avv. Ferruccio Mangani
APPELLANTI/RIASSUMENTI contro con il patrocinio degli Avv.ti Paolo CI e Camilla CI Controparte_1
APPELLATA
CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante come da note di trattazione scritta sostitutive Parte_1 dell'udienza del 18.02.2025:
«Voglia la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata ordinare la vendita dell'immobile in comunione sito in Certaldo, Via Lenzoni 19, meglio in precedenza descritto con ripartizione pro quota del ricavato e con le relative spese a carico della massa.
Con vittoria di spese»;
pagina 1 di 6 - per l'appellante/riassumente MA IO IA AR, quale erede di come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del Persona_1
18.02.2025:
«Voglia la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata ordinare la vendita dell'immobile in comunione sito in Certaldo, Via Lenzoni 19, meglio in precedenza descritto con ripartizione pro quota del ricavato e con le relative spese a carico della massa.
Con vittoria di spese»;
- per le appellanti/riassumenti e quali Parte_2 Parte_3 eredi di come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del Persona_1
18.02.2025:
«Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata n.
3111/18 del Tribunale di Firenze ordinare la divisione e/o la vendita dell'immobile in comunione sito in Certaldo, Via Lenzoni n.19, meglio descritto in precedenza, con ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote ereditarie e con le relative spese a carico della massa.
In ogni caso, con vittoria di spese, e competenze di giudizio»;
- per l'appellata come da note di trattazione scritta sostitutive Controparte_1 dell'udienza del 18.02.2025:
«in ordine alla C.T.U. a firma geom. nulla da rilevare riguardo alla indivisibilità CP_4 materiale dell'immobile ed alla valutazione estimativa dello stesso. (Gli Avv.ti Paolo e
Camilla CI, nell'interesse di Si dichiarano remissivi a Controparte_1
Giustizia riguardo ad ogni decisione che la Corte Ecc.ma riterrà assumere. Ciò, con integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio ex art. 92 comma 2°
c.p.c. e sent. C. Cost. n° 77/18 in quanto l'accoglimento dell'appello è frutto del mutato indirizzo Giurisprudenziale (ordinanze n° 10067/20 e n° 6228/23 S.C.) come espressamente riportato nella stessa motivazione della sentenza n° 1268/24 R.S.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con sentenza parziale/non definitiva n. 1207/2024 pubbl. il 04.07.2024, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, questa Corte dichiarava «lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili indicati nell'atto di citazione datato 8.4.2010» e disponeva procedersi allo svolgimento delle successive operazioni divisionali;
- con ordinanza di rimessione in istruttoria n. cronol. 2127/2024 del 26.07.2024, questa
Corte rimetteva la causa sul ruolo e nominava C.T.U. il Geom. Controparte_5 affidandogli l'incarico di redigere un progetto divisionale ex art. 789 c.p.c. con cui poi pagina 2 di 6 procedere alle ulteriori attività dirette all'attribuzione-assegnazione (o alla vendita) dei beni del compendio ereditario, previa determinazione della massa ereditaria
(assificazione) da dividere e previa formazione delle porzioni. Per gli incombenti relativi al conferimento dell'incarico veniva fissata l'udienza del 13.09.2014, successivamente differita all'01.10.2014;
- con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 26.09.2024, si costituivano in giudizio, ai fini della prosecuzione dello stesso, e quali Parte_3 Parte_2 eredi di deceduta in Siena il 04.08.2023, facendo proprio tutto quanto già Persona_1 dedotto, prodotto, eccepito e richiesto dalla defunta madre;
- con comparsa depositata in data 27.09.2024, si costituiva altresì in proprio, sempre ai fini della prosecuzione del processo, MA IO IA AR, anch'egli quale figlio ed erede dalla defunta insistendo in tutte le deduzioni, richieste, Persona_1 domande e conclusioni di parte appellante, formulate in atto di citazione e in corso di causa;
- all'udienza dell'01.10.2024, il C.T.U. nominato accettava l'incarico conferitogli e prestava il giuramento di rito. In tale occasione, la Corte, accogliendo istanza di parte
(si veda, in proposito, la “Nota autorizzata” depositata per le appellanti e Pt_1 Per_1 in data 25.09.2024), integrava il quesito già formulato aggiungendo quanto
[...] segue: «in caso di accertata indivisibilità del bene, il consulente stimi il bene all'attualità, ne valuti la regolarità catastale urbanistica ed amministrativa anche ai fini della vendibilità del bene tenendo conto della distinzione tra nullità formale e nullità sostanziale di cui alle note sentenze della suprema corte sul punto, compia tutti gli atti necessari per la vendita dell'immobile predisponendo anche il decreto di trasferimento.
Tenga presente nelle operazioni divisionali, comprensive anche della vendita, della CTU già espletata in primo grado». La causa veniva rinviata per l'ulteriore corso e per l'eventuale precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.02.2025;
- il C.T.U. depositava l'elaborato peritale in data 10.02.2025;
- nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.02.2025 depositate nel proprio interesse e nell'interesse dell'appellante l'Avv. AR osservava Parte_1 come il C.T.U. avesse rilevato, nella sua relazione, che una delle parti in causa, il convenuto contumace titolare della nuda proprietà del compendio CP_3 immobiliare per la quota di 1/4, era deceduta in data non precisata. L'Avv. AR, pur non ritendendo che ricorressero i presupposti per l'interruzione del processo di cui all'art. 300, comma 4, c.p.c., chiedeva l'assegnazione di un termine per consentire pagina 3 di 6 l'accertamento dell'evento ed integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del convenuto contumace;
- all'udienza del 18.02.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Già con l'ordinanza di trattenimento in decisione della causa n. cronol. 579/2025 del
19.02.2025 (emessa in data 18.02.2025) questa Corte aveva ritenuto non accoglibile l'istanza di assegnazione di un termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi dell'appellato Tale statuizione viene ribadita in questa sede. Il CP_3 soggetto in questione, rimasto contumace tanto in primo quanto in secondo grado sebbene fosse stato regolarmente evocato in giudizio, risulterebbe «deceduto in assenza di coniuge e di figli», come riportato dal C.T.U. a pag. 4 della relazione depositata. La presunta morte dell'appellato contumace (peraltro avvenuta in data e in luogo non precisati), tuttavia, non è stata documentata né dal perito, né, soprattutto, dalle altre parti processuali;
tale fatto non è neppure stato notificato ovvero certificato dall'ufficiale giudiziario in relazione alla notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c.. Non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 300, comma 4,
c.p.c..
Svolta questa premessa, si rileva come, nella propria relazione, il C.T.U. abbia dato atto che «la tipologia e la conformazione dei beni non consentono una corretta divisibilità in considerazione delle quote da assegnare ai condividenti» (pag. 20). Di conseguenza,
«attesa l'indivisibilità dei beni di cui al Lotto 1 e Lotto 2 in relazione alle quote dei condividenti», il Geom. ha stimato il valore dei beni all'attualità come Controparte_5 segue:
«LOTTO 1 immobile al piano terreno come sopra identificato Euro 27.000,00.= con eventuale valore a base d'asta pari ad Euro 25.000,00.=
LOTTO 2 immobile al piano primo come sopra identificato Euro 45.000,00.= con eventuale valore a base d'asta pari ad Euro 40.000,00.=
E così per un totale complessivo per l'intero fabbricato pari ad E. 72.000,00.= con eventuale valore a base d'asta pari ad Euro 65.000,00.=» (pag. 25 e pag. 26).
Nell'esprimere talune considerazioni finali, il Geom. «visto lo stato dei beni in CP_4 pessime condizioni per entrambi i lotti, vista la necessità di restauro dell'intero complesso», ha per l'appunto consigliato, «per una maggiore appetibilità del bene, se
pagina 4 di 6 del caso, di porre in vendita l'intera palazzina terratetto PT e P1 e soffitta avendo la medesima proprietà…» (pag. 24).
Il C.T.U. ha rappresentato altresì che non sono pervenute dalle parti osservazioni alla bozza di relazione.
Sia nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.02.2025 sia nei propri scritti conclusivi, le parti non hanno mosso censure e nulla hanno eccepito riguardo alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, condividendole pienamente (tanto in punto di indivisibilità quanto in punto di valutazione estimativa dei beni) e chiedendo, in conformità alle stesse, di ordinare la vendita dell'immobile sito in Certaldo (FI), Via
Lenzoni n. 19, con ripartizione del ricavato in proporzione alle rispettive quote ereditarie ovvero dichiarandosi remissive a qualsivoglia decisione di questa Corte.
In definitiva, a tenore delle conclusioni cui il C.T.U. è giunto, lo scioglimento definitivo della comunione non potrà che avvenire mediante vendita dei beni indivisi stante la loro non comoda divisibilità.
Deve quindi procedersi alla vendita da disporsi con separata ordinanza.
Regolamentazione delle spese di lite rimessa al definitivo.
La spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate in primo e in secondo grado sono da porsi a carico di ciascuna parte processuale costituita in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, richiamata integralmente la sentenza parziale/non definitiva n. 1207/2024 pubbl. il 04.07.2024, già dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra (e, per essa, oggi, i suoi eredi MA Parte_1 Persona_1
IO IA AR, e , Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e sull'immobile ubicato nel comune di Certaldo (FI), Via CP_3 CP_2
Lenzoni n. 19, come meglio identificato in atti:
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 720 c.c., la non comoda divisibilità del compendio immobiliare meglio descritto in atti;
- DISPONE con separata ordinanza in ordine alla vendita dello stesso oltreché per la prosecuzione del procedimento;
- RIMETTE al definitivo la regolamentazione delle spese di lite;
- PONE le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate in primo e in secondo grado a carico di ciascuna parte processuale costituita in parti uguali tra loro.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 17 novembre 2025.
La Presidente Relatrice
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