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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2925/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso del 9/6/2025 da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 con l'avv. BARBANTE VALERIA nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 con l'avv. ALTOE' ENRY
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: come da verbale d'udienza del 4/11/2025 ovvero: le parti dichiarano di essere addivenute al seguente accordo:
1) Il figlio rimane collocato prevalentemente presso il padre (conseguentemente assegnatario della Per_1 casa familiare), affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo tra madre e figlio, anche con eventuali pernotti, ed in ogni caso due settimane durante le vacanze estive, una durante quelle invernali e 3 giorni durante le vacanze pasquali, e ciò previo accordo anche col padre e nel rispetto della volontà e degli impegni dello stesso . Per_1
2) Il mantenimento ordinario di sarà a carico integrale del padre, mentre le spese straordinarie per Per_1 lo stesso figlio saranno a carico all'80% del padre, ed al 20% della madre, come da disciplina di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato.
3) Assegno Unico Familiare appannaggio del marito.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale dal coniuge.
All'udienza del 4/11/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli durante la medesima udienza.
Giudice il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1 VA ER (Albania) e (C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 unitisi in matrimonio il 12/01/2001 e trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Conegliano, Anno 2024, Parte 2, Serie C, n. 171 alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Nulla sulle spese.
Treviso, 11/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso del 9/6/2025 da
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 con l'avv. BARBANTE VALERIA nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 con l'avv. ALTOE' ENRY
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: come da verbale d'udienza del 4/11/2025 ovvero: le parti dichiarano di essere addivenute al seguente accordo:
1) Il figlio rimane collocato prevalentemente presso il padre (conseguentemente assegnatario della Per_1 casa familiare), affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo tra madre e figlio, anche con eventuali pernotti, ed in ogni caso due settimane durante le vacanze estive, una durante quelle invernali e 3 giorni durante le vacanze pasquali, e ciò previo accordo anche col padre e nel rispetto della volontà e degli impegni dello stesso . Per_1
2) Il mantenimento ordinario di sarà a carico integrale del padre, mentre le spese straordinarie per Per_1 lo stesso figlio saranno a carico all'80% del padre, ed al 20% della madre, come da disciplina di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato.
3) Assegno Unico Familiare appannaggio del marito.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale dal coniuge.
All'udienza del 4/11/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli durante la medesima udienza.
Giudice il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1 VA ER (Albania) e (C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 unitisi in matrimonio il 12/01/2001 e trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Conegliano, Anno 2024, Parte 2, Serie C, n. 171 alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Nulla sulle spese.
Treviso, 11/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli