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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8544/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina DÒ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_1
brasiliana, ivi residente Avenida Pedro Ometto n. 1311 [CF. 364.760.748.73], con il patrocinio dell'avv. Luigi COLOMBINO,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 Il giudice dott.ssa Caterina DÒ, all'esito della trattazione cartolare del giorno 21.10.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che Parte_1
è cittadino italiano sin dalla nascita in quanto discendente legittimo del sig. il quale, per i Persona_1
motivi tutti esposti in premessa, gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
rilasciato dal Comune di Quarrata (PT) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Per_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile,
[...]
della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di stato civile, provvedendo, Parte_1
altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
Fatto e diritto
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (anche noto come Persona_1
), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il [...] a Persona_2
Quarrata (PT) – Italia.
Nel ricorso si legge che “ contraeva matrimonio il 23/11/1918 a Barra Bonita – Persona_1
Brasile con (cfr. doc. 06) e dalla loro unione ivi nasceva il 08/04/1935 il sig. Controparte_4
(cfr. doc. 07); 3) il sig. contraeva matrimonio il 02/03/1957 a Barra Persona_3 Persona_3
Bonita – Brasile con (cfr. dco. 08) e dalla loro unione ivi nasceva il Controparte_5
31/01/1958 il sig. (cfr. doc. 09); Persona_4
4) il sig. contraeva matrimonio il 12/02/1983 a Barra Bonita – Brasile con Persona_4
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione ivi nasceva il 20/10/1986 il sig. Persona_5
(cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
Parte_1
pagina 2 di 6 Il sig. ascendente diretto dell'odierno ricorrente, pertanto, ha trasmesso jure sanguinis la Persona_1
sua cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa al figlio Persona_3 Persona_4
che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio . Parte_1
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via pagina 3 di 6 amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che ha in più occasioni tentato di Parte_1
adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, il tutto come provato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. 01); Sul punto si evidenzia la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, considerato la perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal
Consolato di San Paolo. In ogni caso, dalle informazioni desumibili dalla pagina web del Consolato
Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2015 (cfr. Doc. 02) e che è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore agli anni 12 (cfr. Doc. 03).”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 4 di 6 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano Per_1
anche noto come ).
[...] Persona_2
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_2
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 22.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina DÒ
pagina 5 di 6 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina DÒ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_1
brasiliana, ivi residente Avenida Pedro Ometto n. 1311 [CF. 364.760.748.73], con il patrocinio dell'avv. Luigi COLOMBINO,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 Il giudice dott.ssa Caterina DÒ, all'esito della trattazione cartolare del giorno 21.10.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso : “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che Parte_1
è cittadino italiano sin dalla nascita in quanto discendente legittimo del sig. il quale, per i Persona_1
motivi tutti esposti in premessa, gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
rilasciato dal Comune di Quarrata (PT) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Per_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile,
[...]
della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di stato civile, provvedendo, Parte_1
altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
Fatto e diritto
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (anche noto come Persona_1
), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il [...] a Persona_2
Quarrata (PT) – Italia.
Nel ricorso si legge che “ contraeva matrimonio il 23/11/1918 a Barra Bonita – Persona_1
Brasile con (cfr. doc. 06) e dalla loro unione ivi nasceva il 08/04/1935 il sig. Controparte_4
(cfr. doc. 07); 3) il sig. contraeva matrimonio il 02/03/1957 a Barra Persona_3 Persona_3
Bonita – Brasile con (cfr. dco. 08) e dalla loro unione ivi nasceva il Controparte_5
31/01/1958 il sig. (cfr. doc. 09); Persona_4
4) il sig. contraeva matrimonio il 12/02/1983 a Barra Bonita – Brasile con Persona_4
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione ivi nasceva il 20/10/1986 il sig. Persona_5
(cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
Parte_1
pagina 2 di 6 Il sig. ascendente diretto dell'odierno ricorrente, pertanto, ha trasmesso jure sanguinis la Persona_1
sua cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa al figlio Persona_3 Persona_4
che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio . Parte_1
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via pagina 3 di 6 amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che ha in più occasioni tentato di Parte_1
adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, il tutto come provato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. 01); Sul punto si evidenzia la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, considerato la perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal
Consolato di San Paolo. In ogni caso, dalle informazioni desumibili dalla pagina web del Consolato
Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2015 (cfr. Doc. 02) e che è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore agli anni 12 (cfr. Doc. 03).”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 4 di 6 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano Per_1
anche noto come ).
[...] Persona_2
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_2
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 22.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina DÒ
pagina 5 di 6 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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