Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 333/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza il 7.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 27.5.1958 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI ALFREDO CHIEPPA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Rionero C.F._2
in Vulture (PZ) alla via San Felice n. 18 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.3.1963 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. VANIA LAPOLLA (C.F.: , giusta procura in C.F._4
atti, elettivamente domiciliata in Rapolla (PZ) alla via B. Guarnaccio n. 43 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 10.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in Ginestra (PZ) il 29.4.1990, che dall'unione coniugale erano nati i figli
[...]
(30.6.1991) e (21.7.1995), oramai maggiorenni come risultava dal Per_1 Per_2
certificato di stato di famiglia storico allegato al ricorso, e che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incompatibilità caratteriale, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie.
In ordine all'aspetto occupazionale e ai figli, il ricorrente ha esposto:
-di esercitare l'attività di coltivatore diretto e di coltivare da tempo i fondi della famiglia della moglie in base a contratto di affitto agricolo del 12.11.2009 debitamente registrato nelle forme di legge;
-che la moglie è dipendente dell'Acquedotto Lucano s.p.a.; Controparte_1
-che il figlio è ingegnere e lavora fuori dalla Basilicata;
Per_1
-che la figlia è studentessa universitaria e risiede in Torino. Per_2
II Con istanza congiunta depositata in data 1.4.2025, parte ricorrente e parte resistente, precisandosi che quest'ultima si è costituita formalmente in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta il 4.4.2025, hanno rappresentato di aver raggiunto accordo di separazione personale, chiedendo in tal senso la decisione.
Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il
7.5.2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. essendo stata accolta l'istanza delle parti di trattazione della causa in forma cartolare con provvedimento del 2.4.2025, esaminate le condizioni di separazione personale concordate tra le parti, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accordo rinvenuto dai coniugi e ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 333/2025
3 R.G. N. 333/2025
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse, in particolare con riguardo alla contribuzione al sostentamento materiale della prole, siano conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente (cfr. punto 3 delle condizioni di separazione personale), che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 333 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], i quali
[...] C.F._3
hanno contratto matrimonio concordatario in Ginestra (PZ) in data 29.4.1990;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Ginestra in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto N. 1, P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni di cui in motivazione, che omologa;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12.5.2025
4 R.G. N. 333/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5