Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10697/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE nella persona del giudice unico dr. Filippo Marasà ha emesso la se-
guente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10697/'21 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresen-
[...]
tato e difeso dall'Avv. Giovanni Di Salvo, giusta procura in atti
- Appellante –
E
, C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Christian Alessi, giusta procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato -
-, C.F: rappresenta- Controparte_2 P.IVA_1
ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
- appellata -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27/11/2024, il difensore dell'appellante ha concluso come da proprie note conclusive depositate il
Tribunale di Palermo
25.11.2024.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
oggi , ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 374/2021 con la quale il Giudice di Pace di – deci- CP_2
dendo in merito all'azione proposta da al fine di sentir di- CP_1
chiarata l'inesistenza del debito di euro 2.416,58, iscritto a ruolo (a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada) in forza della cartella di pagamento n. 296 2014 0031943837, conosciuta a seguito di una richie-
sta di estratto di ruolo presentata a - annullava Parte_3
la medesima cartella di pagamento, nonché la relativa somma iscritta a ruolo.
In particolare, l'Agente della Riscossione ha censurato la sentenza ap-
pellata per l'omessa pronuncia di inammissibilità dell'opposizione propo-
sta dal avverso l'estratto di ruolo relativo alla summenzionata car- CP_1
tella di pagamento e ne ha altresì dedotto l'erroneità per aver, in violazio-
ne e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 140
c.p.c., ritenuto non provata la notificazione della cartella e della succes-
siva intimazione di pagamento n. 296 2018 9006388870, così dichiaran-
do prescritta la pretesa erariale;
ha pertanto chiesto al Tribunale, in ri-
forma della sentenza gravata, di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare l'opposizione proposta da , con vittoria di spese per CP_1
i due gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, , eccependo l'infondatezza CP_1
dell'appello, ne ha chiesto il rigetto unitamente alla conferma della sen-
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tenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto dichiararsi Controparte_2
il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio ed il rigetto dell'appello stante la sua infondatezza, con vittoria di spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Ritiene il Tribunale che coglie nel segno ed è dunque fondata l'eccezione, formulata da , di inammis- Controparte_3
sibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta da . CP_1
A tal fine, è opportuno riepilogare il quadro interpretativo di riferimen-
to. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnati-
va dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n.
22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass.
Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente no-
tificate, qualora il debitore eccepisse la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), detta eccezione non poteva essere fatta va-
lere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva;
ricorreva, in tali casi, un evi-
dente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente
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impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella;
diversamente opinando,
si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'oppo-
nente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine sta-
bilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate, qualora il contribuente eccepisse la prescrizione maturata suc-
cessivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non potesse impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario inte-
resse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento ri-
chiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivol-
gersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in au-
totutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva es-
sere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovve-
ro ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, si riteneva, in linea di principio, che la prescrizione
(sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo que-
st'ultima) potesse essere fatta valere dal momento della conoscenza co-
munque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezio-
ni Unite con la pronuncia n. 19704/2015, il contribuente poteva impu-
gnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della
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relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò
non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 D.lgs. 1992/546, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della norma imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a co-
noscenza e, quindi, non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità
stessa anche prima (non potendosi comprimere o ritardare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ove non ricorresse la stringente necessi-
tà di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione).
Giova sottolineare che, in ogni caso, la generale impugnabilità della cartella non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude-
va, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare nel caso concreto l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo poten-
ziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così
provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è
poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis D.L. 146/2021 conv. in
L. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, con l'inserimento del
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comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impu-
gnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a
ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura
di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80 comma IV Codice dei
Pubblici Appalti di cui al D.lgvo 50/2016, oppure per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e del-
le finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rap-
porti con una pubblica amministrazione”.
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si as-
sume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(ossia le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di sogget-
ti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), co-
sì plasmando l'interesse ad agire. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adot-
tata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Sulla portata di tale ultima disposizione, peraltro, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del
6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di ri-
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scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito
in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novel-
lando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il com-
ma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non noti-
ficata o invalidamente notificata”.
Applicando i menzionati principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio, non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità delle do-
mande formulate in primo grado da allo scopo di vedere af- CP_1
fermata l'inesistenza del credito portato dalla cartella sopra menzionata,
in quanto la concreta vicenda, oggetto di esame in questa sede, non rien-
tra in nessuna delle ipotesi eccezionalmente escluse dall'ambito della re-
gola generale della non impugnabilità dell'estratto del ruolo, avuto riguar-
do alla mancanza di allegazioni, da parte dell'attore in primo grado, deno-
tanti la presenza, nel caso di specie, di una delle predette ipotesi eccezio-
nali.
Pertanto, il non ha concretamente dedotto e comprovato il pro- CP_1
prio interesse ad agire sicché, in accoglimento dell'appello, le domande formulate in primo grado dallo stesso vanno dichiarate inammissibili.
Tenuto conto che la disciplina inerente all'interesse ad agire è interve-
nuta nelle more del giudizio, sussistono però i presupposti per compensa-
re le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 374/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Palermo in data 11.2.2021, dichiara inammissibili le domande formulate
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in primo grado da;
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compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti.
Palermo, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
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