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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7696 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa AN ZO , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. AR Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2817/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fioravanti Massimiliano e Tarantino Gianluca per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
Controparte_1 contumace
AMMINISTRAZIONE E Controparte_2
SITI IN ROMA Controparte_3 [...]
Controparte_4 contumace
) Controparte_5 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Greco Martina, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
(C.F. ) Controparte_4 CP_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cieri Paolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel processo di I grado
CP_6 non costituita appellati
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6537/2024, pubblicata in data 15.04.2024.
FATTO E DIRITTO
§1. - La sentenza impugnata ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda di risarcimento danni proposte in via principale da ed Parte_1 Controparte_1
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori nei
[...] confronti di e di (domande successivamente oggetto di CP_4 Controparte_6 rinuncia da parte della e ritenute inammissibili, quelle proposte in nome dei CP_1 minori, in mancanza di autorizzazione del giudice tutelare). Le domande si basavano su contratti preliminari stipulati da con Parte_1
, asseritamente ceduti da quest'ultima a , nonché su un contratto CP_6 CP_4 fiduciario in forma di simulato contratto preliminare concluso tra le suddette tre parti.
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da citando in giudizio Parte_1 [...]
in proprio e in rappresentanza dei figli minori , AR e Controparte_1 CP_5
e l'Amministrazione e custodia Persona_1 CP_4 Controparte_6 giudiziaria degli immobili siti in Roma piazza Sabazio n.15 di proprietà di . CP_4
Costituitasi solo il difensore dell'appellata, all'udienza di prima CP_4 comparizione delle parti, eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti dei figli dell'appellante che avevano raggiunto la maggiore età. La Corte assegnava termine all'appellante per integrare il contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne
Controparte_5
Alla successiva udienza l'appellante produceva l'atto di integrazione del contraddittorio corredato di notifica ad perfezionatasi oltre il Controparte_5 termine assegnato. Nelle more del rinvio per conclusioni e discussione orale, sulla scorta del rilievo officioso di estinzione del processo, si costituiva in giudizio
Controparte_5
§ 3. - La causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza in data 16.4.2025 che revocava il rilievo officioso di estinzione del processo, atteso il difetto della qualità di litisconsorte necessario in dichiarava la Controparte_5 contumacia di in proprio e in nome e per conto dei figli Controparte_1 minori, dichiarava la contumacia dell'Amministrazione e custodia giudiziaria degli immobili siti in Roma piazza Sabazio n.15 e, preso atto che la notifica dell'atto di appello a non era andata a buon fine, ne disponeva la rinnovazione Controparte_6 entro il termine perentorio del 24.6.2025, rinviando all'udienza del 24.10.2025. § 4. – Con istanza in data 21.10.2025, l'appellante chiedeva alla Corte ex artt.78 e 80 c.p.c. di nominare un curatore speciale per la società appellata al fine di consentire la notifica dell'atto di citazione, atteso che il legale rappresentante risultava deceduto e mai sostituito. Con ordinanza del 24 ottobre 2025, questa Corte ha rigettato la suddetta istanza, osservando che il termine perentorio assegnato per la rinnovazione della citazione della società appellata era ampiamente decorso e che una rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. non sarebbe stata accordabile, in quanto la stessa presupponeva che la parte dimostrasse di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, mentre l'appellante non aveva addotto ragioni plausibili a giustificazione della richiesta, tale non essendo il rinnovo della citazione di eseguito nei Controparte_6 confronti degli eredi del legale rappresentante. La Corte ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 12.12.2025, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a trenta giorni prima dell'udienza. All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“In via principale: previa nomina, anche d'ufficio, di un curatore speciale per ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p.c., accertata la piena efficacia Controparte_6 liberatoria dei pagamenti effettuati all'adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.), emetta sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del definitivo di compravendita, con ordine al Conservatore alla trascrizione ex artt. 2652, n. 2, e 2645- bis c.c., con prevalenza sulle formalità successive alla trascrizione del preliminare o della domanda;
in subordine: risolva il preliminare per grave inadempimento di (art. 1453 CP_6
c.c.) e condanni i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.;
– in via istruttoria/ordine di esibizione: ex art. 210 c.p.c. verso CCIAA (visure storiche Ecolovanio/Manadu Italia/Manadu International), INI-PEC/INAD e MIMIT (domicili digitali/PEC), banca (prospetti bonifici), e verso LDM Service/Ecofim per catena trasferimenti;
– In ulteriore subordine, ove si ritenesse non sanabile in questa sede il vizio del contraddittorio, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
– Si chiede che la Corte si pronunci espressamente sul difetto di rappresentanza e sui fatti decisivi elencati;
in difetto, la sentenza sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente (art. 132 c.p.c., SS.UU. 22232/2016) e/o da omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. (SS.UU. 8053/2014), oltre che da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.”
Per Controparte_4 dichiarare estinta la causa ex art.307 c.p.c.; nel merito, rigettare le domande tutte formulate dall'appellante e da qualsiasi altra parte nel presente giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
§ 5. - Con le note autorizzate l'appellante ha contestato l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, sostenendo che non gli fosse imputabile la mancata notifica dell'atto di appello a data la cessazione di fatto Controparte_6 dell'attività societaria, la morte del legale rappresentante già nota all'ufficio e l'inesistenza di un indirizzo di posta elettronica certificata. Esponeva di essersi adoperato tempestivamente per il rinnovo della citazione della società interpellando formalmente gli eredi di . Persona_2
Osserva l'appellante che la Corte avrebbe erroneamente valutato il suo comportamento processuale e rileva il “vincolo per il giudice, ex art. 182, comma 2, c.p.c., di promuovere la sanatoria dei vizi di rappresentanza, anche d'ufficio e in ogni stato e grado, mediante assegnazione di termine perentorio, con efficacia ex tunc”.
Sul punto la Corte osserva quanto segue. È vero che già dalla documentazione prodotta dall'appellante in allegato alla memoria del 28.3.2025 emergeva che , amministratore unico di Controparte_7 CP_6
era deceduto nell'agosto 2017. Ciò, tuttavia, non integra un difetto di
[...] rappresentanza sanabile ex art.182 c.p.c., che si riferisce alla rappresentanza processuale delle parti costituite. La Corte non avrebbe nemmeno potuto, nel disporre la rinnovazione della citazione a nominare d'ufficio un curatore Controparte_6 speciale della società ex art.78 c.p.c., dato che la nomina presuppone l'istanza della parte interessata. L'appellante ha formulato tale istanza in prossimità dell'udienza, quando il termine assegnato era scaduto già da mesi. La decadenza in cui egli è incorso non è giustificata dai tentativi di notifica dell'atto di citazione fatti agli eredi di , già Controparte_7 legale rappresentante di tentativi che non hanno alcuna rilevanza dato Controparte_6 che la trasmissione ereditaria della carica societaria non è prevista da alcuna norma giuridica. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte appellante, sulla base del disposto dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., ai sensi del quale il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. È inammissibile l'istanza dell'appellante, formulata in via di estremo subordine, di
“annullamento” della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.c.. L'istanza è argomentata in base al difetto di rappresentanza di CP_6 nel giudizio di primo grado, dove era stata dichiarata contumace, in quanto alla
[...] data di instaurazione del giudizio l'amministratore unico della società era già deceduto. Tale circostanza può assumere rilevanza ai sensi dell'art.354 c.p.c. in quanto abbia dato luogo a nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla società dichiarata contumace, da cui scaturirebbe la nullità della sentenza e l'obbligo di rimessione della causa al primo giudice. Tuttavia, la nullità della sentenza deve esser fatta valere come motivo di impugnazione dalla parte erroneamente dichiarata contumace. Pertanto l'istanza dell'appellante è inammissibile per difetto di interesse, oltre che perché non formulata con l'atto di appello.
§ 4.- Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6537/2024, pubblicata in data 15.04.2024, così decide:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il presidente est.
AN ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa AN ZO , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. AR Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2817/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fioravanti Massimiliano e Tarantino Gianluca per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
Controparte_1 contumace
AMMINISTRAZIONE E Controparte_2
SITI IN ROMA Controparte_3 [...]
Controparte_4 contumace
) Controparte_5 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Greco Martina, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
(C.F. ) Controparte_4 CP_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cieri Paolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel processo di I grado
CP_6 non costituita appellati
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6537/2024, pubblicata in data 15.04.2024.
FATTO E DIRITTO
§1. - La sentenza impugnata ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda di risarcimento danni proposte in via principale da ed Parte_1 Controparte_1
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori nei
[...] confronti di e di (domande successivamente oggetto di CP_4 Controparte_6 rinuncia da parte della e ritenute inammissibili, quelle proposte in nome dei CP_1 minori, in mancanza di autorizzazione del giudice tutelare). Le domande si basavano su contratti preliminari stipulati da con Parte_1
, asseritamente ceduti da quest'ultima a , nonché su un contratto CP_6 CP_4 fiduciario in forma di simulato contratto preliminare concluso tra le suddette tre parti.
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da citando in giudizio Parte_1 [...]
in proprio e in rappresentanza dei figli minori , AR e Controparte_1 CP_5
e l'Amministrazione e custodia Persona_1 CP_4 Controparte_6 giudiziaria degli immobili siti in Roma piazza Sabazio n.15 di proprietà di . CP_4
Costituitasi solo il difensore dell'appellata, all'udienza di prima CP_4 comparizione delle parti, eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti dei figli dell'appellante che avevano raggiunto la maggiore età. La Corte assegnava termine all'appellante per integrare il contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne
Controparte_5
Alla successiva udienza l'appellante produceva l'atto di integrazione del contraddittorio corredato di notifica ad perfezionatasi oltre il Controparte_5 termine assegnato. Nelle more del rinvio per conclusioni e discussione orale, sulla scorta del rilievo officioso di estinzione del processo, si costituiva in giudizio
Controparte_5
§ 3. - La causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza in data 16.4.2025 che revocava il rilievo officioso di estinzione del processo, atteso il difetto della qualità di litisconsorte necessario in dichiarava la Controparte_5 contumacia di in proprio e in nome e per conto dei figli Controparte_1 minori, dichiarava la contumacia dell'Amministrazione e custodia giudiziaria degli immobili siti in Roma piazza Sabazio n.15 e, preso atto che la notifica dell'atto di appello a non era andata a buon fine, ne disponeva la rinnovazione Controparte_6 entro il termine perentorio del 24.6.2025, rinviando all'udienza del 24.10.2025. § 4. – Con istanza in data 21.10.2025, l'appellante chiedeva alla Corte ex artt.78 e 80 c.p.c. di nominare un curatore speciale per la società appellata al fine di consentire la notifica dell'atto di citazione, atteso che il legale rappresentante risultava deceduto e mai sostituito. Con ordinanza del 24 ottobre 2025, questa Corte ha rigettato la suddetta istanza, osservando che il termine perentorio assegnato per la rinnovazione della citazione della società appellata era ampiamente decorso e che una rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. non sarebbe stata accordabile, in quanto la stessa presupponeva che la parte dimostrasse di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, mentre l'appellante non aveva addotto ragioni plausibili a giustificazione della richiesta, tale non essendo il rinnovo della citazione di eseguito nei Controparte_6 confronti degli eredi del legale rappresentante. La Corte ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 12.12.2025, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a trenta giorni prima dell'udienza. All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“In via principale: previa nomina, anche d'ufficio, di un curatore speciale per ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p.c., accertata la piena efficacia Controparte_6 liberatoria dei pagamenti effettuati all'adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.), emetta sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del definitivo di compravendita, con ordine al Conservatore alla trascrizione ex artt. 2652, n. 2, e 2645- bis c.c., con prevalenza sulle formalità successive alla trascrizione del preliminare o della domanda;
in subordine: risolva il preliminare per grave inadempimento di (art. 1453 CP_6
c.c.) e condanni i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.;
– in via istruttoria/ordine di esibizione: ex art. 210 c.p.c. verso CCIAA (visure storiche Ecolovanio/Manadu Italia/Manadu International), INI-PEC/INAD e MIMIT (domicili digitali/PEC), banca (prospetti bonifici), e verso LDM Service/Ecofim per catena trasferimenti;
– In ulteriore subordine, ove si ritenesse non sanabile in questa sede il vizio del contraddittorio, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
– Si chiede che la Corte si pronunci espressamente sul difetto di rappresentanza e sui fatti decisivi elencati;
in difetto, la sentenza sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente (art. 132 c.p.c., SS.UU. 22232/2016) e/o da omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. (SS.UU. 8053/2014), oltre che da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.”
Per Controparte_4 dichiarare estinta la causa ex art.307 c.p.c.; nel merito, rigettare le domande tutte formulate dall'appellante e da qualsiasi altra parte nel presente giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
§ 5. - Con le note autorizzate l'appellante ha contestato l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, sostenendo che non gli fosse imputabile la mancata notifica dell'atto di appello a data la cessazione di fatto Controparte_6 dell'attività societaria, la morte del legale rappresentante già nota all'ufficio e l'inesistenza di un indirizzo di posta elettronica certificata. Esponeva di essersi adoperato tempestivamente per il rinnovo della citazione della società interpellando formalmente gli eredi di . Persona_2
Osserva l'appellante che la Corte avrebbe erroneamente valutato il suo comportamento processuale e rileva il “vincolo per il giudice, ex art. 182, comma 2, c.p.c., di promuovere la sanatoria dei vizi di rappresentanza, anche d'ufficio e in ogni stato e grado, mediante assegnazione di termine perentorio, con efficacia ex tunc”.
Sul punto la Corte osserva quanto segue. È vero che già dalla documentazione prodotta dall'appellante in allegato alla memoria del 28.3.2025 emergeva che , amministratore unico di Controparte_7 CP_6
era deceduto nell'agosto 2017. Ciò, tuttavia, non integra un difetto di
[...] rappresentanza sanabile ex art.182 c.p.c., che si riferisce alla rappresentanza processuale delle parti costituite. La Corte non avrebbe nemmeno potuto, nel disporre la rinnovazione della citazione a nominare d'ufficio un curatore Controparte_6 speciale della società ex art.78 c.p.c., dato che la nomina presuppone l'istanza della parte interessata. L'appellante ha formulato tale istanza in prossimità dell'udienza, quando il termine assegnato era scaduto già da mesi. La decadenza in cui egli è incorso non è giustificata dai tentativi di notifica dell'atto di citazione fatti agli eredi di , già Controparte_7 legale rappresentante di tentativi che non hanno alcuna rilevanza dato Controparte_6 che la trasmissione ereditaria della carica societaria non è prevista da alcuna norma giuridica. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte appellante, sulla base del disposto dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., ai sensi del quale il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. È inammissibile l'istanza dell'appellante, formulata in via di estremo subordine, di
“annullamento” della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.c.. L'istanza è argomentata in base al difetto di rappresentanza di CP_6 nel giudizio di primo grado, dove era stata dichiarata contumace, in quanto alla
[...] data di instaurazione del giudizio l'amministratore unico della società era già deceduto. Tale circostanza può assumere rilevanza ai sensi dell'art.354 c.p.c. in quanto abbia dato luogo a nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla società dichiarata contumace, da cui scaturirebbe la nullità della sentenza e l'obbligo di rimessione della causa al primo giudice. Tuttavia, la nullità della sentenza deve esser fatta valere come motivo di impugnazione dalla parte erroneamente dichiarata contumace. Pertanto l'istanza dell'appellante è inammissibile per difetto di interesse, oltre che perché non formulata con l'atto di appello.
§ 4.- Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6537/2024, pubblicata in data 15.04.2024, così decide:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il presidente est.
AN ZO