Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
È configurabile il reato di abusiva occupazione di bene demaniale marittimo, previsto dall'art. 1161 cod. nav., allorché un natante occupi, senza la prescritta concessione, uno specchio d'acqua in prossimità di un porto, atteso che tale zona deve ritenersi ricompresa, ai sensi degli artt. 822 c.c. e 2 cod. nav. nell'ambito del demanio marittimo
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 30838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30838 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO - Presidente - del 14/06/2001
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - N. 2209
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 44254/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
- CC LE, nato a [...] il [...],
- DE CE US, nato a [...] l'[...], - CA OV SS, nata a [...] il [...], - OL RO, nato a [...] il [...], - CA AR, nato a [...] il [...] ed altri 14 imputati avverso la sentenza n. 66/00 del 4-18/4/2000, pronunciata dal Tribunale di Sala Consilina-Sezione distaccata di Sapri. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Izzo, con le quali chiede il rigetto dei ricorsi;
- udito il difensore, avv. C. IA, che, per i suoi assistiti, insiste per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Sala Consilina- Sezione distaccata di Sapri, in composizione monocratica, dopo aver riunito altrettanti procedimenti instauratisi a seguito di opposizione a decreto penale, condannava ventiquattro proprietari di natanti da diporto alla pena di L. 400.000 di ammenda ciascuno in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 1161 n. 1 cod. nav., per arbitraria occupazione, con la propria imbarcazione, di spazio demaniale marittimo (spiazzo antistante la strada sterrata della località acquamedia alla massicciata del molo di sottoflutto esistente nell'area portuale di Sapri).
Ricorrono per cassazione diciannove dei ventiquattro imputati, con cinque distinti atti di impugnazione.
- VE UA deduce: 1) violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 529 e 530 c.p.p, con riferimento all'art.633 c.p., non potendosi ancora qualificare come demaniale lo spazio occupato, in quanto la banchina era ancora in costruzione e l'opera quindi non era uscita "dall'ambito della dominicalità municipale", per cui poteva configurarsi al massimo il menzionato reato codicistico, procedibile a querela;
2) violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art. 530 c.p.p, con riferimento agli artt. 28 e 1161 cod. nav., in quanto lo specchio acqueo in questione non poteva considerarsi "spazio del demanio marittimo", non potendosi qualificare come porto il complesso di opere ancora in esecuzione;
3) violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art. 530 c.p.p, con riferimento all'art. 1161 cod. nav., non potendosi considerare arbitraria l'occupazione de qua, in mancanza di violazione di una specifica disposizione dell'autorità: difatti non esisteva "alcun provvedimento di inibizione del cantiere ad estranei e, segnatamente, a naviganti che intendessero ormeggiare o attraccare"; 4) violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art. 530 c.p.p, con riferimento agli artt. 42 e 43, comma 1, C.P. e 1161 cod. nav., non sussistendo l'elemento psicologico del reato ascritto, giacché il fatto era stato commesso in buona fede, considerando che in loco era ormeggiata anche la barca dei Carabinieri.
- De EL TA deduce: 1) nullità del decreto di citazione per indeterminatezza dell'imputazione, non essendo stati specificamente individuati i due natanti oggetto della contravvenzione, ne' accertato che fossero di sua proprietà; 2) erronea applicazione dell'art. 1161 n. 1 cod. nav., sia perché non si realizza "occupazione" di spazio demaniale in carenza di opera stabile o permanente, sia perché la presunta occupazione non sarebbe stata comunque "arbitraria", in mancanza di contraria disposizione dell'autorità; 3) illogicità e mancanza della motivazione dell'impugnata decisione nel punto in cui afferma che "il contrasto con le disposizioni dell'Autorità deve essere dedotto dal fatto che il porto, in quel tratto, non era completato, era inagibile e quindi sicuramente inutilizzabile"; 4) mancata applicazione dell'art. 5 c.p., sussistendo numerosi elementi di fatto idonei ad ingenerare "il più che legittimo affidamento circa la legittimità della sua condotta".
- CA NA AS deduce tre motivi di impugnazione esattamente corrispondenti a quelli proposti dal De EL sub 2), 3), 4) sopra riportati.
- AP OC deduce: 1) in via preliminare, nullità assoluta ed insanabile del decreto di citazione a giudizio, e di tutti gli atti conseguenti, non essendo stato preceduto dall'invito a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p. ne' contenendo l'avviso della possibilità di presentare domanda di oblazione ai sensi dell'art. 552, comma 1 lett. f), c.p.p.; 2) ancora in via preliminare, nullità assoluta ed insanabile del dibattimento e della conseguente sentenza, per difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 633 c.p., l'unico ipotizzabile non potendosi considerare ancora demaniale l'area in questione;
3) in subordine, indeterminatezza del fatto ascrittogli, in quanto la sua imbarcazione non occupava lo spiazzo acqueo, ma era sulla terra ferma, priva di motore, su di un carrello ai margini della stradina di accesso;
4) mancanza di antigiuridicità del fatto ascrittogli giacché, in carenza di qualsiasi disposizione dell'autorità che vietasse lo stazionamento di natanti nello spiazzo acqueo in questione, esso non poteva ritenersi "arbitrariamente" occupato, anche per difetto dell'elemento psicologico del reato de quo.
- IA EL ed altri quattordici imputati lamentano: 1) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), in relazione agli artt.516-518-520-522 c.p.p., perché, per coloro i cui natanti erano ormeggiati nello spiazzo acqueo, e cioè dieci fra essi, a fronte di una contestazione di occupazione di uno spazio demaniale marittimo con la propria imbarcazione, era stata affermata la penale responsabilità per aver occupato il demanio stesso, "posizionando in maniera duratura un corpo morto sul fondo marino"; in altri termini, la sentenza di condanna riguardava un fatto diverso da quello contestato, senza che fosse intervenuta nel corso del giudizio alcuna modificazione dell'imputazione; 2) mancanza di antigiuridicità del fatto ad essi ascritto, in carenza di qualsivoglia contraria disposizione della pubblica autorità (alla quale non può essere equiparata la semplice apposizione di cartelli da parte di autorità non legittimata, come nel caso di specie), che faccia qualificare come arbitraria l'occupazione, peraltro momentanea, dello spazio demaniale per cui è processo.
All'odierna udienza il P.G. e l'avv. IA concludono come riportato in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Doglianze processuali.
Preliminarmente devono esaminarsi le censure di rito. A) Il ricorrente AP lamenta in primis, come si è detto, il mancato invito a rendere l'interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p., da cui discenderebbe la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi;
in secondo luogo, si duole del mancato avviso, con il decreto suddetto, della facoltà di presentare domanda di oblazione in ordine al reato ascrittogli. Rileva il Collegio che entrambe le dette cause di nullità del decreto di citazione a giudizio sono state introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, che - tra l'altro - ha inserito nel codice di rito l'art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) ed ha sostituito il libro ottavo dello stesso codice (Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica), che comprende anche il nuovo art. 552 c.p.p., al quale il ricorrente fa riferimento.
Il decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento de quo è stato, invece, emesso il 2/4/98, a seguito di opposizione dei contravventori a decreto penale di condanna, e cioè anteriormente all'entrata in vigore della menzionata novella, che quindi non è applicabile al presente processo in ossequio del principio, pacificamente vigente in materia, tempus regit actum. Comunque, e cioè anche prescindendo dalle precedenti assorbenti argomentazioni, la detta nullità è prevista, come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre: Sez. 1, 25 maggio 1999, n. 3859, PM/Ferri), solo per le ipotesi di esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie, e non nel procedimento speciale monitorio. B) Non merita miglior sorte l'altra censura proposta dal AP, con cui lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione, con riferimento alla sua posizione, giacché il proprio natante non occupava lo spiazzo acqueo ma si trovava, privo del motore, su di un carrello posizionato sulla stradina di accesso.
La doglianza è manifestamente infondata, giacché il capo di imputazione è volutamente generico (anzi omnicomprensivo) circa la posizione dei vari natanti sequestrati, nel senso di non specificare per ciascuno di essi se fossero in acqua o sulla terra ferma, essendo tale circostanza ininfluente ai fini della sussistenza del reato: in entrambi i casi, infatti, è realizzata l'occupazione dell'area demaniale marittima, che, se arbitraria, concreta la materialità della contestata contravvenzione;
nessun pregiudizio, quindi, dei diritti della difesa.
C) Analoghe considerazioni valgono per la prima doglianza del ricorso IA ed altri, in quanto l'addebito così come contestato ha consentito comunque agli imputati una difesa a tutto campo;
d'altronde la sentenza impugnata non condanna i prevenuti - come si assume nel ricorso - per l'occupazione dello spazio demaniale marittimo dovuta al posizionamento sul fondale marino dei massetti di cemento cui erano collegati i gavitelli, bensì più semplicemente (e genericamente) per l'arbitraria occupazione di area demaniale marittima, e quindi ovviamente anche da parte dei natanti che stazionavano sulla terraferma. Pertanto vi è correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza e non sussistono le violazioni di legge denunciate.
D) Per quanto concerne, infine, l'indeterminatezza dell'imputazione di cui si duole il ricorrente De EL (prima doglianza), la sentenza impugnata già contiene specifica risposta (pag. 14), che questo Collegio ritiene corretta ed esauriente e quindi non meritevole di censura.
2. Demanialità dello spazio occupato dai natanti de quibus ed arbitrarietà dell'occupazione.
È pacifico che le imbarcazioni degli imputati si trovavano, al momento del sequestro, in parte (n. 17) ormeggiate nello specchio d'acqua antistante la banchina di riva del molo di sottoflutto del porto di Sapri ed in parte (n. 7) sulla banchina stessa, adagiate su carrelli o selle.
L'art. 822 cod. civ. e l'art. 28 cod. nav. classificano, rispettivamente nel demanio pubblico ed in quello marittimo, che rientra nel c.d. "demanio necessario", anche le rade ed i porti (naturali o artificiali); per consolidato e monolitico orientamento del giudice amministrativo, poi, fanno parte dello stesso gli specchi acquei demaniali marittimi ed il mare territoriale, come definito dall'art. 2 cod. nav.. È pacifico, inoltre, che la demanialità è qualifica attinente alla destinazione concreta del bene ed alla sua caratterizzazione funzionale secondo taluna delle varie destinazioni ad uso pubblico previste dalla legge per ciascuna delle categorie dei beni demaniali. In altri termini, la demanialità necessaria di un bene marittimo è qualità oggettiva che deriva originariamente ad esso dalla corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti, senza necessità di specifica dichiarazione da parte della competente autorità.
Ciò premesso, è evidente che l'area (marina o terrestre) sulla quale stazionavano i natanti in questione appartiene certamente al demanio marittimo, a prescindere dalla mancata ultimazione dei lavori per il completamento del porto di Sapri.
Ne consegue la manifesta infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso proposto dall'imputato VE, che contesta la natura demaniale della detta area proprio perché le opere non erano ancora completate e quindi collaudate, e dunque - a suo avviso - non era stata ancora trasferita al demanio la struttura portuale. Dei beni demaniali, inoltre, è riconosciuto ai cittadini un "uso generale" gratuito, uti cives, ovvero può essere accordato temporaneamente un 'uso speciale", uti singuli, sottoposto quindi ad autorizzazione o concessione amministrativa ed in genere a corrispettivo (canone); cio' perché l'utilizzazione del singolo finisce con limitare quella della comunità.
Orbene non v'è dubbio che l'occupazione, anche non permanente, di area demaniale, ma in modo duraturo e comunque non occasionale e temporaneo, sia idonea a comprimere l'interesse della collettività ad usare pienamente il bene demaniale, per cui deve essere previamente consentita con specifico provvedimento amministrativo. Questa Corte, infatti, ha ribadito recentemente (Sez. 3^, 12 febbraio 1999, n. 2953, PM/Caricchio): "La occupazione abusiva di cui all'art.1161 cod. nav. consiste nell'acquisire o mantenere, senza titolo, il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Per la configurabilità del reato non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate in modo da escludere la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurato il reato nel caso di ormeggio di una imbarcazione con corpo morto e gavitello installati senza la necessaria concessione demaniale)."
È stato anche precisato (Sez. 3^, 7 novembre 1995, n. 3747, Coppola): "Ai fini dell'esclusione del requisito dell'arbitrarietà nell'occupazione di area demaniale marittima sono irrilevanti, rispetto all'istituto della concessione, le figure giuridiche dell'acquiescenza degli organi preposti e del conseguente consenso dell'avente diritto. (Nella specie la S.C. ha osservato che la concessione è un atto amministrativo che acquista giuridica esistenza ed efficacia solo se emessa nella forma che documentalmente lo individua, non ammette equipollenti e non può essere surrogato da manifestazione di consenso od omissioni di dissenso, se, non nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge;
che il consenso scriminante è solo quello concernente diritti soggettivi privati 'il che non puo' dirsi in ordine a consenso eventualmente prestato all'uso o all'occupazione di beni demanialì e, inoltre, e soprattutto è necessario che il consenso del titolare del diritto preceda la condotta dell'agente)."; nonché (Sez. 3^, 13 ottobre 1994, n. 11257, Ammendolia): "L'art. 35 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ha innovato rispetto all'art. 429 cod. civ. 1865, escludendo la possibilità della sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, sicché impregiudicata la valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico, sussiste il reato di occupazione arbitraria del demanio marittimo qualora non si sia ottenuta la concessione demaniale e risulti, attraverso varie prove, esaminate nel loro complesso, l'appartenenza del bene al demanio marittimo.".
Pertanto l'occupazione dell'area demaniale in questione, senza un provvedimento concessorio dell'autorità competente, deve ritenersi "arbitraria", non essendo l'arbitrarietà necessariamente collegata alla violazione di specifiche disposizioni della pubblica autorità, come pretendono i ricorrenti.
Conseguentemente non ha decisivo rilievo la circostanza fattuale dell'apposizione o meno dei cartelli di divieto nella detta area, essendo sufficiente - lo si ripete - l'occupazione di essa senza titolo valido ed efficace rilasciato in precedenza, e con modalità tali da farla ritenere certamente non temporanea, come nel caso in esame, soprattutto per le imbarcazioni "in acqua", essendo stato predisposto un sistema di ormeggio con gavitelli collegati ad un corpo morto (massetto) sito sul fondo del mare.
Da tali argomentazioni discende l'infondatezza della terza doglianza del ricorso VE, sostanzialmente comune alla seconda e terza doglianza dei ricorsi De EL e CA, alla quarta del ricorso AP, ed alla seconda del ricorso IA + 14.
3. Elemento psicologico del reato.
Premesso che l'indagine sulla sussistenza dell'elemento intenzionale del reato implica comunque valutazione di merito non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, ritiene il Collegio che la decisione impugnata sia sul punto congruamente e correttamente argomentata, donde l'inammissibilità della quarta doglianza dei ricorsi VE, De EL, CA e AP, il Tribunale, infatti, ha desunto il dolo generico dei contravventori dal palese stato oggettivo di dissesto ed inagibilità dello spazio occupato dai natanti in questione, che si protraeva da molto tempo ed era noto a tutti i diportisti, contrapposto all'agibilità dell'altra vicinissima banchina, ultimata ed asfaltata, regolarmente utilizzata per l'ormeggio delle imbarcazioni;
ha evidenziato inoltre il giudicante che nessuno dei ricorrenti aveva addebitato ad eventi eccezionali ed imprevisti lo stazionamento in loco del proprio natante, così implicitamente confermando che l'indicata sistemazione non era temporanea od occasionale.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2001