Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, l'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, con l'indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonchè della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva ritenuto sufficientemente motivato il decreto di sequestro con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati ipotizzati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2009, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/01/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 48
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 003889/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU GIAMMARIA, N. IL 05/04/1955;
avverso ORDINANZA del 28/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 28.09.2007 il Tribunale di Sassari rigettava il riesame proposto nell'interesse di GU IO avverso il decreto emesso dal PM di Sassari il 10.09.2007 avente ad oggetto la documentazione utile alle indagini relative al procedimento penale che lo vedeva indagato per i reati ex artt. 416, 353, 354, 355 e 356 c.p., commessi nell'ambito della gestione dei beni agro-silvo-
pastorali del Comune di Buddusò e degli appalti di lavori pubblici affidati alla Buddusò servizi S.p.a..
Propone ricorso (con allegazione di personale memoria) il GU, deducendo:
1. - che il Tribunale ha inserito nel suo provvedimento fattispecie di reato (di cui agli artt. 479 e 323 c.p.) non indicate dal P.M. e ha ritenuto sufficiente per la enunciazione del fatto la mera indicazione degli articoli di legge violati, senza occuparsi del contenuto della notizia di reato e della sua relazione con l'indagato e senza prendere in esame l'eccepita genericità dell'indicazione dell'oggetto del sequestro;
2. - la nullità del sequestro per omessa nomina del difensore d'ufficio all'indagato, che non aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia;
3. - la nullità del sequestro per omesso deposito dei verbali degli atti di perquisizione e sequestro;
4. - l'arbitrarietà della ricostruzione fattuale operata. DIRITTO
Preliminarmente rilevasi che non sono fondate le eccezioni di cui sopra sub nn. 2 e 3. Da un lato, infatti, contestualmente alla notifica del decreto del P.M. fu notificata all'interessato l'informazione di cui all'art. 369 bis c.p.p., contenente la nomina del difensore d'ufficio; dall'altro, come esattamente rilevato dal Tribunale, l'omissione relativa al deposito dei verbali degli atti di perquisizione e sequestro non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (v., fra le altre, Cass. sent. 20629 del 2008). È fondata invece l'eccezione di cui sopra sub n. 1.
È stato infatti chiarito in giurisprudenza (Cass. 5, cc. 01.07.2002 n. 29903; 2, cc. 12.07.2007 n. 35841) che in tema di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, la motivazione richiesta dall'art. 253 c.p.p., comma 1, impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato. Nel caso di specie, l'ordinanza del tribunale del riesame ha illegittimamente ritenuto che il decreto di sequestro, non recante in alcun modo la specificazione dei fatti costituenti reato, fosse sufficientemente motivato con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati medesimi.
Bisogna, quindi, annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 22.06.2007, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 22.06.2007, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009