Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Nel procedimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, è abnorme il provvedimento con il quale il Pretore dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato non preceduto dall'invito previsto dall'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto tale nullità è prevista solo per le ipotesi di esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie, e non nel procedimento speciale monitorio, e sono eccezionali i casi di regressione del procedimento dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari. (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 25/5/99
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe DE NARDO " N. 3859
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N. 44781/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Piacenza
avverso l'ordinanza emessa il 14/7/98 dal Pretore, di Piacenza/Sez. dist. di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento penale a carico di ER RO, n. a Sarmato il 3/3/48
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata Osserva
con ordinanza in data 14/7/98, emessa nel giudizio instaurato nei confronti di ER RO in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, il Pretore di Piacenza/Sezione distaccata di Fiorenzuola d'Arda ha dichiarato la nullità del decreto di citazione ai sensi dell'art.555 comma 2 C.P.P., per non essere tale atto stato preceduto dall'invito previsto dall'art.375 comma 3, e ha disposto la restituzione del fascicolo al P.M.
Avverso tale pronuncia lo stesso P.M. ha proposto ricorso per cassazione, denunciandola di abnormalità in quanto si risolva in una inammissibile regressione dalla fase dibattimentale a quella delle indagini non prevista dalla legge, che disciplina tassativamente i casi, eccezionali, in cui ciò può avvenire.
La censura fondata.
La previsione di nullità del decreto di citazione in caso di omissione del menzionato invito, introdotto nel comma 2 dell'art.555 C.P.P. dalla legge 16/7/97 n.234 (recante modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),riguarda invero solo le ipotesi di esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie, essendo del tutto estranea ai presupposti e alla ratio del procedimento speciale monitorio sul quale si innesta, quando è presentata opposizione, il decreto di citazione a giudizio immediato emesso dal IP (e non dal P.M.) a norma degli artt. 565 e 464 C.P.P. E la fase delle indagini preliminari, come puntualmente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, si era nel caso di specie ormai definitivamente conclusa con la richiesta del decreto penale che è stato poi revocato in seguito all'opposizione. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e gli atti devono ritornare alla Pretura circondariale di Piacenza per il proseguo
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Pretura circondariale di Piacenza per il giudizio. Così deciso in Roma, il 25/5/1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999