Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
La occupazione abusiva di cui all'art. 1161 cod. nav. consiste nell'acquisire o mantenere, senza titolo, il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Per la configurabilità del reato non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate in modo da escludere la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurato il reato nel caso di ormeggio di una imbarcazione con corpo morto e gavitello installati senza la necessaria concessione demaniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/1999, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 12/2/1999
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N.439
Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N.32649/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Firenze;
avverso la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Livorno - sez. dist. di Portoferraio- in data 24 Febbraio '98 nel confronti di:
RI RA, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. M. Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
N. 32649/98 R.G.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Livorno -sez. dist. di Portoferraio- in data 24/02/'98 AF AR veniva assolto, per insussistenza del fatto, dal reato previsto dagli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, che gli era stato contestato per avere ormeggiato senza concessione dell'Autorità marittima, dal 16/XI/'94 al 15/XII/'95, nel porto di Portoferraio, un natante alla banchina servendosi di una catenaria collegata ad un "corpo morto" con gavitello colà abusivamente installati, così da fare un uso esclusivo dello specchio d'acqua occupato.
Osservava, fra l'altro, il Pretore:
a) che era in atti provato come l'imputato avesse ormeggiato ripetutamente la propria imbarcazione da diporto nello specchio d'acqua del porto di che trattasi, utilizzando una cima ivi esistente, collegata ad un corpo morto e ad un gavitello non di sua proprietà;
b) che l'ormeggio in questione era avvenuto in una zona libera del porto, la "calata Buccari", nella quale in virtù di una ordinanza della Capitaneria di Porto esso era consentito alle piccole imbarcazioni da pesca e da diporto;
c) che, quindi, la concessione dell'Autorità marittima doveva ritenersi necessaria non per il detto ormeggio, consentito dalla richiamata ordinanza, bensì soltanto per la installazione del "corpo morto" e del gavitello;
d) che, però, non vi era prova alcuna che fosse stato il AR a sistemare colà questi ultimi e ad occupare stabilmente quella porzione di demanio marittimo, facendone uso esclusivo;
e) che l'accusa avrebbe dovuto provare, e non lo aveva fatto, "che l'imputato nell'utilizzare il corpo morto da lui non installato, avesse impedito ad altri diportisti analogo utilizzo, così di fatto impossessandosi del relativo tratto di mare e realizzando l'occupazione abusiva sanzionata dalla nonna".
Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per difetto ed illogicità di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
che è pacifico essere, quello di Portoferraio, un porto libero, cioè aperto al transito di qualsiasi natante e rientrare, la zona di mare in cui il AR aveva ormeggiato la propria barca, nel demanio marittimo;
che, altrettanto pacificamente, l'installazione di un "corpo morto" e del relativo gavitello collegato ad una catenaria per ormeggiarvi un natante a ridosso della banchina del porto, abbisognava di apposita concessione;
che, ciò premesso, sarebbe illogico affermare che la mancanza di prova che fosse stato il AR ad installare abusivamente il "corpo morto" ed il gavitello di che trattasi, ai quali però aveva sistematicamente ormeggiato la propria imbarcazione ed ai quali, salpando, lasciava attaccate le cime, per fare univocamente intendere ad altri potenziali fruitori che quello era un posto di ormeggio riservato, si traducesse in mancanza di prova della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
La occupazione abusiva di cui all'art. 1161 cod. nav. consiste nell'acquisire o mantenere, senza titolo, il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Per la configurabilità del reato di arbitraria occupazione del demanio marittimo, previsto dalla norma di legge sopra richiamata, non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate sul demanio in modo da escluderne la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale (v. conf. Cass. Sez. III, 8/02/'99, Cioni;
6/X/'92, Baldini e 30/VI/'86, Rossi).
Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha ritenuto provato che l'imputato avesse per circa un anno ripetutamente ormeggiato la propria imbarcazione da diporto nello specchio d'acqua denominato "calata Buccari" di Portoferraio, servendosi di un "corpo morto" e di un gavitello colà installati senza la necessaria concessione demaniale e, ciononostante, lo ha assolto per mancanza di prova che l'installazione dei detti corpi fosse avvenuta ad opera dello stesso.
Siffatto argomentare appare logicamente viziato.
Vero è che quello di Portoferraio è un porto libero nel quale, dunque, il transito e l'ormeggio temporaneo sono consentiti a qualsiasi piccola imbarcazione da pesca o da diporto, ma è anche vero che per ormeggiare stabilmente una barca alla banchina del porto, servendosi degli appositi "corpo morto", gavitello e cime, ci si deve munire dell'apposita concessione demaniale in quanto lo stazionamento della imbarcazione comporta un uso del bene demaniale tale da comprimere quello di altri potenziali fruitoni di esso. Da ciò discende che l'asserita mancanza di prova che il AR con il suo comportamento avesse impedito ad altri diportisti analogo utilizzo di quel tratto di mare, costituisce circostanza giuridicamente irrilevante, essendo sufficiente la prova - in sede di merito considerata raggiunta - che egli avesse ripetutamente ormeggiato alla banchina del porto la propria imbarcazione utilizzando un "corpo morto" ed un gavitello senza aver chiesto ed ottenuto alcuna concessione demaniale.
Del pari irrilevante è la mancanza di prova che il "corpo morto" ed il gavitello fossero stati installati da lui, essendo sufficiente avere accertato e ritenuto che egli di essi si fosse servito ripetutamente per ormeggiarvi la propria barca.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Livorno - sez. dist. Di Portoferraio - in data 24/02/'98 nei confronti di AF AR e rinvia, per nuovo giudizio nei confronti dello stesso, alla medesima Pretura Circondariale. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999