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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/09/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1211/2022 (a cui sono stati riuniti i proc. 1632/22 e 1634/22) R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 28/06/2022 al n. 1211/2022 r.g. promossa da:
(C.F. in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARCO Persona_1
MONTICELLI LEVORATO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ); _1 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e noi confronti di
P_
[...]
a cui è stato riunito il proc 1634/2022 rg promosso da: elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. ANTONELLA LO P_
CASCIO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ); _1 C.F._2 -PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e nei confronti di
Controparte_3
[...]
a cui è stato riunito il proc. 1632/2022 rg promosso da:
elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. RICCARDO BENVENUTI P_ che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ); _1 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e nei confronti di
Controparte_4
[...] avverso la sentenza n. 149/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
14/02/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.05.2025 all'esito dell'udienza cartolare dell'8.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, per le ragioni tutte di cui in premessa, accogliere la domanda ed accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta ex art.
2043, 2059 c.c. e 185 c.p. nell'evento che ha cagionato la morte del sig. , Persona_1 conseguentemente e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €. 713.221,02 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”; per la parte appellante “piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, P_ in parziale riforma della sentenza gravata, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità di per la morte del sig. , condannare, per _1 Persona_1
l'effetto, la predetta al pagamento, in favore di , quale _1 P_ risarcimento del danno non patrimoniale patito, della somma di euro 366.666,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia”; per la parte appellante “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni P_ altra domanda ed eccezione disattesa, per tutte le causali di cui in premessa: accertare
e dichiarare che la sig.ra è tenuta al risarcimento, nei confronti della sig.ra _1 figlia del sig. , del danno non patrimoniale dalla stessa P_ Persona_1 subito in conseguenza del reato di omicidio volontario perpetrato ai danni del padre;
per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento del suddetto danno _1 patito dalla sig.ra per complessivi €366.666,66, ovvero nella misura che P_ sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa;
con la vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze , nonché e _1 P_ P_ proponendo appello avverso la sentenza n. 149/2022 con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato la convenuta a corrispondere in suo favore l'importo _1 di complessive euro 336.202,62 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, conseguenti alla morte del coniuge legalmente separato , assassinato in Persona_1 data 9.09.2016 dalla come accertato in sede penale dalla sentenza della Corte di _1
Assise di Livorno del 19/7/2017, parzialmente riformata, quanto alla sola pena inflitta, dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 18/7/2018, passata in giudicato. Con la medesima pronuncia impugnata la era stata altresì condannata _1
a rifondere euro 203.330,00 in favore di ciascuna delle figlie del de cuius, P_
e intervenute volontariamente nel giudizio civile introdotto dalla madre, P_ nell'ambito del quale avevano proposto autonome domande risarcitorie.
In particolare il primo giudice, dopo aver premesso che la responsabilità della in _1 ordine alla causazione della morte di risultava accertata dalla sentenza Persona_1 penale passata in giudicato e facente stato nel giudizio civile risarcitorio quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e alla sua commissione da parte dell'imputata ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quantificava, sulla base delle tabelle milanesi, in complessive euro 150.000,00 il danno non patrimoniale sofferto dalla per la Pt_1 perdita del coniuge legalmente separato, con il quale era stata sposata dal 1989 al 2015
e che al momento del decesso conviveva con la _1
Il Tribunale riconosceva altresì in favore di attrice e intervenute, il risarcimento, iure successionis – a ciascuna per la quota ereditaria di spettanza - del c.d. danno catastrofale sofferto dalla vittima per la lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine, quantificato in complessive euro 10.000,00 tenuto conto del breve lasso di tempo in cui lo stesso, dopo la coltellata all'addome infertagli dalla convivente, era rimasto cosciente e consapevole della fine imminente. Il Tribunale riconosceva quindi all'attrice il danno patrimoniale consistente sia nelle spese funerarie pari ad euro 2.872,62, sia nel lucro cessante corrispondente alla mancata percezione, per tutti gli anni di aspettativa di vita del de cuius, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi in favore della e pari ad euro 500,00 al mese (dunque Pt_1 per un importo complessivo di euro 180.000,00, risultato dalla moltiplicazione dell'importo di euro 500 per il numero di mesi presenti in 30 anni).
Sui detti importi erano riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione di ciascuna somma al momento dell'illecito e successiva rivalutazione, anno per anno, fino al saldo.
La convenuta era quindi condannata a rifondere le spese di lite in favore dello Stato stante l'ammissione di parte attrice e parti intervenute al Gratuito Patrocinio.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per Parte_1
i seguenti motivi:
1) erronea quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge separato che, tenuto conto del sistema di valutazione 'a punti', attribuibili in relazione all'età delle parti ed al tipo di legame affettivo e solidaristico persistente nonostante la separazione, avrebbe dovuto corrispondere a complessive euro 254.974,20;
2) inadeguata quantificazione del c.d. danno catastrofale subito dalla vittima, da ritenere corrispondente ad euro 254.974,20;
3)erroneo calcolo del danno patrimoniale relativo alla percezione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi, atteso che la tenuto Pt_1 conto dell'aspettativa di vita delle donne all'epoca del fatto, lo avrebbe ricevuto per circa ulteriori 35 anni, anziché 30 come erroneamente indicato dal Tribunale, per un importo complessivo di euro 210.000,00.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la appellata di cui _1 era dichiarata la contumacia.
Avverso la medesima sentenza proponeva autonomo atto di appello , che P_
(dando vita al proc 1632/22 RG) esponeva che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea quantificazione del danno non patrimoniale patito dalla figlia per la prematura perdita del padre, senza tenere conto del sistema 'a punti' di cui alle tabelle milanesi, la cui applicazione, considerata l'età della vittima e quella della figlia superstite, nonché
l'intensità del legame parentale, avrebbe dovuto portare ad una quantificazione del relativo danno di euro 238.915,00 aumentabile per la efferatezza della morte a seguito di condotta dolosa, ad euro 300.000,00;
2)erronea quantificazione del danno morale catastrofale, computato in maniera inadeguata senza tenere conto della enorme sofferenza patita dal che, dopo P_ essere stato accoltellato all'addome era rimasto cosciente, pur impossibilitato a muoversi, percependo l'inarrestabile emorragia che lo aveva portato alla morte.
La stessa sentenza era gravata da autonomo atto di appello proposto anche da P_ he (dando vita al proc 1634/22 RG) formulava i seguenti motivi di gravame:
[...]
1)erronea quantificazione del danno non patrimoniale patito dalla figlia per la prematura perdita del padre, senza tenere conto del sistema 'a punti' delle vigenti tabelle milanesi, indicato dalla giurisprudenza di legittimità che, tenuto conto dell'età della vittima e di quella della figlia superstite, dell'intensità del legame parentale, avrebbe dovuto portare ad una quantificazione di euro 238.915,00, da incrementare per la efferatezza della morte, come conseguenza di condotta dolosa, ad euro 300.000,00;
2) erronea quantificazione del danno morale catastrofale, computato in maniera inadeguata senza tenere conto dell'intensità della sofferenza patita dal che, dopo P_ essere stato accoltellato all'addome era rimasto cosciente, pur impossibilitato a muoversi, percependo l'inarrestabile emorragia che lo aveva portato alla morte.
Con ordinanza in data 12.11.2022 le tre cause erano riunite d'ufficio ex art. 335 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato l'an della responsabilità di , per aver dolosamente causato la morte del convivente _1
, colpendolo all'addome con un coltello, come accertato con sentenza Persona_1 penale passata in giudicato. In particolare, risulta in questa sede irretrattabile che poco prima delle ore 2,00 del 9 settembre 2018 la nel corso di una lite con il compagno, _1 preso dalla cucina un coltello affilato ed appuntito, aveva seguito il in camera da P_ letto, dove gli aveva volontariamente inflitto una ferita da taglio, con un unico violento fendente poco sopra l'ombelico, ove la lama era penetrata per oltre 10 cm. Risulta quindi dalla documentazione in atti che alle 2,03 la chiamava con il suo cellulare i _1
Carabinieri: nel corso della conversazione, che veniva registrata dal centralino delle Forze dell'Ordine, la donna affermava 'ho accoltellato il mio compagno'. I Militari sopraggiungevano quindi verso le 2,12 e, subito dopo, alle 2,22 circa, arrivava l'ambulanza con a bordo il medico del 118 che dava atto che il era ancora P_ cosciente e collaborativo. Alle 2,52 il paziente giungeva al Pronto Soccorso dove, alle
3,10 circa, iniziavano le manovre di rianimazione, all'esito delle quali, alle 3,50 veniva dichiarato il decesso.
Neppure è in questa sede controverso il diritto della coniuge separata Parte_1
ad ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale, sia del danno non
[...] patrimoniale da perdita parentale, così come non è in discussione il diritto al risarcimento del danno da perdita del padre da parte delle due figlie, essendo la controversia incentrata unicamente sulle relative quantificazioni dei danni da perdita parentale, da lucida agonia del defunto e da lucro cessante della coniuge separata.
L'unica posta risarcitoria la cui quantificazione non è oggetto di contestazione è il danno patrimoniale corrispondente alle spese funerarie sopportate dalla riconosciute Pt_1 dal primo giudice e coperte da giudicato.
2.Il primo motivo di gravame di ciascuna parte appellante: la quantificazione del danno da perdita parentale – Ciascuna delle tre parti appellanti, con il primo motivo di gravame ha censurato le modalità con cui il Tribunale ha proceduto a liquidare il danno da perdita, rispettivamente, del coniuge separato e del padre, non tenendo conto di tutti i parametri di valutazione del c.d. sistema 'a punti' ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità.
In proposito il primo giudice ha così motivato la quantificazione del danno da perdita del coniuge separato: 'Tenuto conto dunque, da un lato, dell'assenza di convivenza tra le parti e del fatto che non vi è prova che tra le stesse vi fossero rapporti di abituale frequentazione, convivendo il con la e, dall'altro, del presumibile dolore P_ _1 sofferto dalla attrice per la perdita dell'uomo con il quale era stata sposta diversi anni(dal 1989 al 2015), la somma risarcibile può essere quantificata in euro 150.000,00, sulla base dei valori espressi nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano'.
Il primo giudice, applicando le tabelle milanesi aggiornate al 2021, vigenti al momento del deposito della sentenza, ha ricavato il danno da perdita del coniuge separato riducendo il valore minimo previsto per la morte del coniuge non separato (per il quale era individuata una c.d. forbice da euro 168.250,00 ad euro 336.500,00).
Con riferimento alla quantificazione del danno in favore di ciascuna delle figlie per la perdita del padre, il Tribunale ha così argomentato: 'La somma risarcibile può essere determinata sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e tenuto conto sia dell'età della vittima (49 anni) che dell'età delle figlie (22)
Tale somma, pertanto, considerata la presumibile sofferenza insorta nelle ragazze per la perdita del genitore, con il quale avrebbero potuto trascorrere ancora un lungo lasso di tempo, tenuto conto della vita media attualmente prevedibile per la popolazione di sesso maschile, può essere determinata equitativamente nell'importo di euro
200.000,00 per ognuna delle figlie'.
Anche in questo caso il giudice di prime cure ha individuato il danno da perdita del genitore indicando un valore medio all'interno della forbice prevista dalle tabelle milanesi 2021 (che per la perdita di un genitore indicavano 'un intervallo' da un minimo di euro 168.250,00 ad un massimo di euro 336.500,00).
I motivi di gravame proposti da ciascuna parte appellante e volti a ottenere la quantificazione dei rispettivi danni da perdita parentale sulla base di un sistema c.d. 'a punti', già in uso all'epoca della redazione della prima sentenza (v. tabella romana aggiornata al 2019), appaiono fondati per come di seguito specificato.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è infatti definita 'equa', ai fini di cui all'art. 1226 c.c., la liquidazione di pregiudizi sine materia come il danno da uccisione di un prossimo congiunto 'quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto'
(cfr. Cass. n° n. 10579/2021 e da ultimo Cass. 5948/2023). La Suprema Corte ne ha tratto come conseguenza che 'il rispetto del principio della "uniformità pecuniaria di base" esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidazione…' Con le sopraindicate pronunce la Cassazione ha quindi censurato l'utilizzo da parte dei giudici di merito delle tabelle milanesi con sistema di calcolo del danno da perdita parentale c.d. a forbice (nel caso esaminato nella ultima pronuncia della Cassazione in questione si trattava delle tabelle milanesi - relative al danno da perdita parentale - redatte nel 2018 il sui sistema 'a forbice' era stato ripreso anche nella versione del 2021 di cui si discute nella presente causa), evidenziando che
'secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la tabella di Milano dell'epoca non basandosi sul criterio del punto "non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza", poiché essa di basa su un sistema a forbice, il quale
"costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile... La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato'. La
Cassazione con detta pronuncia, riprendendo un orientamento andatosi consolidando già a partire dal 2021, ha quindi affermato il principio secondo il quale 'garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi'.
Dunque, dapprima con la sentenza n. 10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021, la Cassazione ha sempre più chiaramente evidenziato come le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, a differenza di quelle di
Milano vigenti all'epoca della sentenza impugnata (ovvero la versione 2021, aggiornata rispetto alla precedente edizione 2018, ma sempre con un sistema di risarcimento del danno da perdita parentale c.d. a forbice con indicazione di valore minimo e massimo entro cui spaziare e senza criteri di adeguamento e personalizzazione sulla base di età
e caratteristiche dei soggetti), fossero le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire l'applicazione di quei criteri equitativi predicati dalla sentenza 12408/2011, riaffermandone (e dandogli così continuità) il principio secondo cui, "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (con la menzionata pronuncia era stata così cassata la decisione del giudice d'appello che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l'uno e l'altro importo di riferimento).
Con la successiva redazione delle tabelle milanesi del 2022 aggiornate con il sistema 'a punti', la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sull'idoneità anche di queste ultime ad integrare tutti i criteri di valutazione tali da rispettare le suddette esigenze di uniformità e completezza del risarcimento del danno da perdita parentale. In proposito la Suprema Corte (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 37009) ha evidenziato che “Le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”. E ancora, con la pronuncia n° 26140/2023, la
Suprema Corte ha inteso dare continuità al principio secondo il quale 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
Ciò posto, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto buon governo di detti principi, nella misura in cui nulla motivando circa la mancata applicazione del sistema risarcitorio 'a punti' - già all'epoca attuato dalle tabelle romane (aggiornate al 2019) e auspicato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto più rispondente ad un criterio risarcitorio completo e aderente alle peculiarità del caso concreto - applicava il sistema di quantificazione 'a forbice' del danno da perdita parentale previsto dalle tabelle milanesi aggiornate al 2021, che la Cassazione già all'epoca della pronuncia impugnata aveva ritenuto inadeguato, indicando come corretto il solo sistema di determinazione del suddetto danno 'a punti', in grado di esprimere quantificazioni precise da utilizzare sempre in situazioni simili o analoghe, nonché di modulare il risarcimento in relazione a tutte le circostanze di fatto allegate e ritenute rilevanti.
Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene debbano trovare applicazione le tabelle milanesi nel frattempo aggiornate con riferimento specifico al danno da perdita parentale (come da richiesta di tutte le parti appellanti), che nella versione 2022 prevedono un sistema di valutazione 'a punti' del danno da perdita parentale. In proposito si osserva come in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, infatti, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/2016; Cass.
22265/2018).
Le nuove tabelle milanesi per la perdita di un genitore, di un figlio o di un coniuge hanno stabilito un “valore punto” di 3.365,00 euro (ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100) e ipotizzato come attribuibili 118 punti (comunque con una soglia non superabile di € 336.500,00, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali), da distribuire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva e penosità del decesso: sino a 30 punti.
Tale ultimo, più flessibile, parametro impone di valorizzare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
2.1.Il danno da perdita del coniuge separato – Partendo dalla moglie separata del de cuius, , considerato che al momento della morte Parte_1 Persona_1 aveva 49 anni (corrispondenti a 20 punti) e la moglie separata ne aveva 51
(corrispondenti a 18 punti); rilevato che al momento del decesso del i coniugi P_ erano separati e dunque nessun punto può essere attribuito per la convivenza;
tenuto altresì conto che la annoverava nel proprio nucleo familiare due stretti Pt_1 congiunti, ovvero le due figlie (corrispondenti a 12 punti); che i coniugi ormai legalmente separati, pur non avendo più alcuna comunanza di vita, condividevano il rapporto con la prole di giovane età ed erano comunque rimasti in rapporti di civile solidarietà (come dimostrato dall'episodio descritto nella sentenza penale resa in grado di appello, in cui si è dato atto che, una sera del 2015 il , chiuso fuori casa dalla P_ con cui conviveva, si era rivolto alla moglie separata per chiederle aiuto); che tale _1 ultimo aspetto giustifica il riconoscimento del punteggio medio di 15 punti per qualità
e intensità della relazione affettiva e per la conseguente penosità del decesso;
che dev'essere quindi liquidata la somma, di complessive euro 218.725,00
(corrispondente a 65 punti complessivi, moltiplicati per il valore del punto base di euro
3.365,00).
Quanto all'ulteriore aspetto evidenziato dall'appellante, relativo all'incremento del risarcimento conseguente alla particolare sofferenza derivante dall'essere stata la morte causata da una condotta dolosa, si osserva come, in effetti, secondo l'id quod plerumque accidit è più sconvolgente ed inaccettabile per un congiunto e/o affine sapere che il proprio familiare è morto in conseguenza di un atto doloso, piuttosto che di un incidente: pur restando identica la perdita del rapporto affettivo, nel primo caso il patema d'animo
è maggiore e, dunque, si giustifica un incremento del credito risarcitorio. Invero, la ravvisabilità, come nella fattispecie, di un reato doloso è certamente uno di quegli elementi eccezionali che giustificano una personalizzazione perché determinano ex se una maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima (primaria o secondaria), tanto più che nel caso in esame la morte procurata è stata atroce e cruenta.
Già nella relazione dell'osservatorio della Giustizia civile di Milano del 2018 si rammentava in proposito come, con riferimento ai criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, la tabella
(non solo quella milanese, anche quella romana), “costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti o comunque integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso [..] senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (tesi quest'ultima nettamente smentita dalla
Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n.
16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore
l'intensità delle sofferenze psicologiche patite dalla vittima primaria o secondaria.”
Analogo concetto risulta ripreso anche nella nota esplicativa allegata alle tabelle milanesi relative al danno da perdita parentale aggiornate al 2022, in cui si rileva “come anche già scritto nei criteri orientativi delle tabelle sulla liquidazione del danno parentale ed. 2021, debbono essere distinte le ipotesi integranti responsabilità oggettiva e reati colposi da quelle che integrano, invece, reati dolosi, osservandosi che le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto nelle tabelle, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dalla vittima secondaria”.
Tutto ciò giustifica, nel suo complesso, in via equitativa, un aumento del risarcimento del danno in esame nella misura del 15%, per la natura dolosa del fatto, così pervenendosi ad un danno da perdita parentale di di complessive Parte_1 euro 251.533,75.
Trattandosi di debito di valore, a tale somme, già rivalutata, devono aggiungersi gli interessi compensativi, da computarsi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza;
quindi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
2.2.Il danno da perdita del padre –Quanto al dannoda perdita parentale subito dalle due figlie del de cuius, e considerato che al momento della morte P_ P_ [...]
aveva 49 anni (corrispondenti a 20 punti) che le due figlie, entrambe nate il Per_1
28.05.1994, alla data della morte del padre, il 9.09.2018, ne avevano 24
(corrispondenti a 24 punti); tenuto altresì conto che e P_ P_ annoveravano nel proprio nucleo familiare altri due stretti congiunti, ovvero rispettivamente ciascuna sorella e la madre (corrispondenti a 12 punti); che padre e figlie all'epoca della morte non convivevano, ma può ritenersi presuntivamente – anche sulla base di quanto emerso dall'istruttoria penale e riportato nella sentenza della Corte di Assise - che il legame padre - figlie fosse rimasto intenso, nonostante il turbolento rapporto con la nuova compagna che conviveva con il;
che tale ultimo aspetto P_ giustifica il riconoscimento del punteggio medio di 15 punti per qualità e intensità della relazione affettiva e conseguente penosità del decesso;
che dev'essere quindi liquidata la somma, per ciascuna delle figlie, di complessive euro 238.915,00 (71 punti complessivi, moltiplicati per il valore del punto base di euro 3.365,00).
Anche in tale caso, nei termini e per i motivi già sopra evidenziati con riferimento al risarcimento del danno da perdita parentale della moglie separata, deve essere operato un aumento, in termini di personalizzazione per la maggior sofferenza che, secondo l'id quod plerumque accidit, è derivata anche alle figlie dalla circostanza che la morte del padre è avvenuta a seguito di azione dolosa, peraltro cruenta e verificatasi all'interno delle mura domestiche.
Ciò giustifica, un aumento, in via equitativa, del risarcimento del danno nella misura del
15%, per la natura dolosa del fatto, così pervenendosi ad un danno da perdita parentale di complessive euro 274.752,25 per ciascuna delle figlie.
Trattandosi di debito di valore, a tale somme, già rivalutata, devono aggiungersi gli interessi compensativi, da computarsi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza;
quindi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
3.Il secondo motivo di gravame di ciascuna parte appellante: la quantificazione del c.d. danno catastrofale – Con il secondo motivo di gravame, ciascuna parte appellante ha censurato la quantificazione del c.d. danno morale catastrofale subito dalla vittima, riconosciuto dal primo giudice in complessive euro 10.000,00 con la seguente motivazione: “Nel caso in esame, risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla sentenza di primo grado, che il decesso del è avvenuto alle P_
03:50 del giorno 9/9/2016 e cioè a meno di due ore dall'accoltellamento subito ad opera della che, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine presso l'abitazione dove _1 viveva, il era ancora in vita ed era in grado di parlare e di rispondere alle P_ domande, così come riferito dal medico del 118 che lo ha visitato;
che all'arrivo in ospedale, alle ore tre circa, lo stesso era agonizzante ed incosciente. Alla luce di quanto esposto può ragionevolmente presumersi che il , una volta ricevuta la coltellata P_ all'addome, abbia percepito la gravità della sua condizione, tenuto conto del dolore prodotto dalla ferita, della localizzazione della stessa e della perdita di sangue dall'addome ed abbia quindi percepito l'approssimarsi della fine della vita. Ciò premesso, la somma spettante agli eredi del per la sofferenza subita del loro congiunto nelle P_ circostanze descritte può essere quantificata in euro 10.000,00, in via equitativa, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra la lesione inferta e la morte e del breve lasso di tempo in cui lo stesso risulta essere stato cosciente, e quindi della breve durata della sofferenza connessa alla percezione della imminenza della fine della vita. Detta somma deve essere ripartita in parti uguali tra l'attrice e le intervenute, tenuto conto delle rispettive quote ereditarie”.
Le parti appellanti hanno censurato la suddetta quantificazione evidenziando l'inadeguatezza dell'importo rispetto all'intensità della sofferenza patita come conseguenza della coltellata da cui era derivata la morte del . In particolare la P_ parte appellante ha chiesto che la quantificazione di detto danno avvenisse Pt_1 applicando, analogicamente, il medesimo criterio di quantificazione del danno da perdita parentale come sopra menzionato;
le altre appellanti e hanno P_ P_ lamentato che il Tribunale abbia tenuto conto solo del breve lasso di tempo in cui la vittima sarebbe rimasta cosciente dopo essere stata attinta dalla coltellata, senza adeguatamente considerare anche la particolare gravità della sofferenza sopportata in tale frangente.
Tanto premesso, nel caso di specie va precisato come sia coperta da giudicato - e dunque in questa sede irretrattabile - l'esclusione del c.d. danno biologico terminale, ritenuto insussistente per la brevità del periodo in cui la vittima è sopravvissuta dopo aver ricevuto la coltellata mortale. L'unica figura di danno terminale, riconosciuta dal
Tribunale e della cui quantificazione in questa sede si disserta, è quella del danno morale terminale, altrimenti detto 'catastrofale'. A tale proposito, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. n° 14455/2020; Cass. 17/09/2019 n. 23153;
05/07/2019 n. 18056; S.U. 22/7/2015 n. 15350), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte può ricorrere anche peculiare un danno morale ("danno morale terminale" o da c.d. lucida agonia), ovvero il danno da percezione del dolore, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia), derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte.
Il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" (o danno morale terminale o da lucida agonia) andrà quindi verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo molto ridotto;
per la quantificazione di tale danno rileva, pertanto, unicamente il criterio dell'intensità della sofferenza patita, mentre è del tutto irrilevante, ai fini risarcitori, la durata dell'arco temporale intercorso tra lesione e decesso. Ciò posto, i detti motivi di appello sono parzialmente fondati nei termini di seguito specificati.
Se certamente non può applicarsi al caso di specie il criterio di quantificazione del danno da perdita parentale, come richiesto dall'appellante trattandosi di un danno Pt_1 avente oggetto del tutto differente, dovrà essere suscettibile di più puntuale valutazione la particolare gravità della sofferenza patita dal , elemento da coniugare con il P_ lasso temporale in cui lo stesso, dopo essere stato ferito, è rimasto cosciente.
Fin dall'edizione del 2018 le Tabelle milanesi hanno preso in considerazione il c.d. danno terminale secondo un principio di unitarietà (cfr. Cass. SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre Cass n. 15350/2015) in modo da ricomprendere all'interno di un'unica voce di danno, ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. In tal senso è stato quindi elaborato un sistema con cui si assegna un valore progressivamente decrescente per ciascun giorno di sofferenza, sia fisica, sia psichica, nella prospettiva della morte imminente, fino ad un tetto massimo di 100 giorni. L'osservatorio milanese propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire una adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dall'evento dannoso che si caratterizzi per particolare crudezza.
Considerato che nella fattispecie si disserta unicamente della quantificazione del danno morale terminale da lucida agonia, con esclusione - passata in giudicato – del danno biologico terminale, non potrà trovare applicazione il criterio tabellare che prevede un valore unico per componente biologica e morale terminale e precisamente - nelle tabelle aggiornate al 2024 - per i primi tre giorni di agonia un importo massimo di complessive euro 35.247,00 e per i successivi giorni – come detto fino ad un massimo di 100 – un valore complessivo pro die progressivamente decrescente partendo da un importo massimo di euro 1175,00 nella versione delle tabelle aggiornata al 2024, con possibile personalizzazione fino al 50% nei casi di particolare sconvolgimento della persona morente.
Il danno morale terminale per la percezione della fine imminente, patito dal P_ nell'arco temporale di circa un'ora in cui è rimasto cosciente dopo la coltellata, potrà dunque trovare nella illustrata valutazione tabellare del danno terminale inteso quale unione della sua componente biologica e di quella morale, unicamente un criterio indicativo di massima, dovendo nella fattispecie essere 'scorporata' la componente biologica, tenendo però conto della particolare crudezza dell'evento e della situazione in cui il si è accinto ad attendere la morte. P_ Dalla documentazione in atti è possibile rilevare che la coltellata è stata inferta al P_ pochi minuti prima delle ore 2,00 del 9.09.2018, visto che alle 2,03 circa la risulta _1 aver chiamato i Carabinieri comunicando di aver appena ferito il compagno e richiedendo soccorsi. Nella registrazione della conversazione trascritta nell'informativa dei Carabinieri prodotta in primo grado (all 11 di parte intervenuta ) si dà P_ atto che mentre la IN parla, riferendo di aver accoltellato il convivente, si sentono in sottofondo dei gemiti di dolore e ad un certo punto la donna, nel rappresentare l'urgenza dell'intervento, spiega che il compagno sanguinava molto e si era nel frattempo urinato addosso. Nell'annotazione, redatta dai militari intervenuti subito dopo il fatto e prodotta in atti, si legge che l'uomo veniva trovato in camera da letto, sdraiato supino sul pavimento, vestito con dei soli boxer che si presentavano intrisi di sangue e circondato a sua volta di sangue e di un liquido trasparente che la riferiva essere urina _1 dell'uomo. I Carabinieri così descrivevano lo stato in cui si trovava la vittima dell'accoltellamento: 'l'uomo, seppure in vita, non si mostrava collaborativo, non parlava e non rispondeva alle domande;
continuava ad emettere gemiti, verosimilmente per il dolore…' Il medico del 118, dott. intervenuto presso l'abitazione Persona_2 verso le 2,25 riferiva di essere stato indirizzato dai Carabinieri nella camera da letto dove la persona ferita si presentava 'appoggiata ad un muro della stanza, precisamente dietro la porta d'ingresso, in stato di semi incoscienza e con una evidente ferita da taglio penetrante all'addome'. Il sanitario spiegava quindi: 'ho provveduto a distendere il medesimo sul pavimento in modo da prepararlo al trasferimento in barella, effettuando una prima medicazione della zona interessata la quale si presentava senza una fuoriuscita di sangue, perchè chiusa da una estroflessione di omento. L'individuo, comunque, reagiva agli stimoli, collaborando con il sottoscritto, pur essendo incapace di effettuare movimenti attivi'. Il dott. spiegava quindi che il aveva in tale Per_2 P_ circostanza risposto alla domanda sul perché il pavimento fosse bagnato, riferendo di aver urinato. Esponeva quindi il medico che durante il trasporto in ambulanza la situazione era progressivamente peggiorata, compatibilmente con un quadro clinico di grave shock emorragico e, all'arrivo al Pronto Soccorso alle 3,00 circa, l'uomo, che pur aveva ancora il respiro spontaneo, non era più cosciente. L'attività dei sanitari proseguiva quindi con le pratiche rianimatorie fino al decesso del avvenuto alle P_
3,50.
Se è dunque vero che dal momento in cui il de cuius è stato attinto da un fendente all'addome, penetrato in profondità oltre 10 cm (circa alle ore 2), a quello in cui, all'arrivo al Pronto Soccorso perdeva completamente conoscenza (circa alle ore 3), trascorreva poco più di un'ora, si tratta di un lasso temporale in cui il si è reso P_ conto della gravità della ferita, quindi dell'ineludibilità del suo imminente decesso, vivendo gli ultimi istanti nel dolore ed in una condizione di estrema prostrazione, disteso a terra tra il sangue e la propria urina, probabilmente frutto dello shock, senza la possibilità di compiere movimenti, ancora in grado di capire cosa gli accadeva intorno, ma in grande difficoltà nell'articolare parole e nell'organizzare reazioni. In tal senso deve sicuramente darsi la prevalenza alle osservazioni del medico legale che potendosi concentrare sulle condizioni dell'uomo – piuttosto che su tutta la scena del crimine come gli inquirenti intervenuti – ha meglio potuto osservare come il , nonostante P_
l'impedimento a muoversi e le difficoltà comunicative, fosse ancora in grado di capire cosa stesse accadendo.
A fronte di ciò devono ritenersi fondati i motivi di appello in esame e parzialmente inadeguata la quantificazione fatta dal Tribunale del c.d. danno morale catastrofale patito dalla vittima che, tenendo conto dello stato di sofferenza spirituale sopportato nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita, nelle condizioni sopra descritte, tenuto conto della particolare crudezza dell'evento, deve essere equitativamente quantificato in euro 18.000, da ripartirsi tra le eredi in ragione delle rispettive quote (1/3 ciascuno a moglie separata e figlie). Detta somma si ispira ai suddetti valori tabellari, da una parte da epurare del danno biologico terminale nella fattispecie insussistente, dall'altra da incrementare, rispetto ai valori medi, proprio per la particolare crudezza dell'evento, avvenuto a seguito di una azione dolosa, con soggetto che ha percepito il sopraggiungere della morte in una situazione di dolore e solitudine.
Trattandosi di debito di valore, a tale somme, già rivalutata, devono aggiungersi gli interessi compensativi, da computarsi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza;
quindi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
4.Il terzo motivo di appello di parte la quantificazione del danno Pt_1 patrimoniale – Con il terzo motivo di appello ha contestato il Parte_1 quantum del danno patrimoniale futuro riconosciuto nei suoi confronti per la perdita dell'assegno di mantenimento, che il defunto coniuge separato erogava nei suoi confronti al momento del decesso. In particolare, l'appellante ha censurato il fatto che il Tribunale abbia moltiplicato l'importo mensile dell'assegno percepito all'epoca della morte del (euro 500) per il numero di mesi presenti in 30 anni, senza tenere P_ conto che l'aspettativa di vita media di una donna era nel 2018 di 84,4 anni e che, dunque, la (che all'epoca aveva 51 anni) avrebbe percepito l'assegno ancora Pt_1 per 33,4 anni.
Il motivo non può essere accolto per come di seguito specificato.
Nel determinare il danno patrimoniale futuro deve tenersi conto non solo dell'aspettativa di vita media della che nel 2018 aveva 51 anni, ma anche di quella del , Pt_1 P_ che al momento della morte aveva 49 anni e, quale uomo, una aspettativa di vita fino ad 80,9 anni. Infatti l'assegno di mantenimento del coniuge separato integra un'obbligazione di natura strettamente personale che non si estingue con la morte del soggetto che vi è tenuto, ma si trasmette agli eredi del coniuge obbligato. Se il P_ non fosse prematuramente scomparso, lo stesso avrebbe dunque potenzialmente continuato ad erogare l'assegno di mantenimento di euro 500 per ancora 31 anni, non per 30 come indicato dal primo giudice.
Dovendo dunque andare a riliquidare ad oggi il danno patrimoniale futuro deve tuttavia ricorrersi alle tabelle milanesi che, nella versione aggiornata al 2022 fino a quella attualizzata al 2024, indicano i criteri di capitalizzazione cui deve ispirarsi la liquidazione del danno patrimoniale futuro relativo anche allo specifico caso in esame di erogazione di assegno di mantenimento del coniuge.
In proposito si osserva che, ancorchè nessuna delle parti abbia impugnato la mancata adozione, nel liquidare il danno patrimoniale futuro, del criterio di capitalizzazione di cui alle tabelle milanesi, in luogo del criterio equitativo puro utilizzato dal Tribunale, si osserva che, dovendosi procedere a nuova liquidazione in relazione al rilevato errore nella determinazione degli anni di aspettativa di vita, dovranno applicarsi le tabelle attualmente vigenti. Il criterio di liquidazione equitativa, di cui le varie tabelle costituiscono un insieme di regole integratrici, atte a circoscrivere la discrezionalità del giudice (cfr. Cass. n° 1553/2019) non rappresenta infatti determinazione suscettibile di essere coperta da giudicato, stante la necessità di attualizzare il danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla base dei criteri vigenti.
E' vero – come già detto sopra – che, sulla base della giurisprudenza di legittimità,
'resta ferma la possibilità - immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa - di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico' (cfr. Cass. n° 37009/2022).
Ora, nel caso di specie, il criterio equitativo utilizzato dal primo giudice mediante semplice moltiplicazione dell'importo attuale dell'assegno di mantenimento per il numero di mesi contenuti negli anni di presumibile sopravvivenza sulla base dell'età dell'uomo medio, non tiene conto di tutti i criteri di capitalizzazione correlati all'andamento dei tassi di interesse, ritenuti necessari dalla Cassazione e recepiti dalle tabelle milanesi che, ancorchè elaborate principalmente in relazione alla perdita di reddito futuro da lavoro, trovano pacificamente applicazione in relazione all'assegno di mantenimento del coniuge (indicato in tabella nella sua versione 'una tantum', in cui in una unica soluzione il coniuge provvede a liquidare il mantenimento futuro, ma analogicamente estendibile anche all'assegno di mantenimento erogato mensilmente anch'esso suscettibile delle oscillazioni legate al costo della vita, ai tassi di interesse ed alla perdita del valore di acquisto del denaro).
In proposito già all'epoca della sentenza impugnata la Cassazione, annullando le decisioni di merito che avevano applicato le obsolete tabelle del 1922, aveva offerto criteri di computo del danno patrimoniale futuro che tenessero conto di tutti i suddetti fattori e delle relative variabili: "applicando coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali
o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (cfr. Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
Ciò detto, le vigenti tabelle milanesi (integrate nel 2022 e nella versione aggiornata al
2024) prevedono l'utilizzo di una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato 2.
l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione sulla base dei dati Istat aggiornati);
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), 6. una media della svalutazione attesa nel triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani.
Dunque, tenuto conto dell'età della persona beneficiaria delle somme, a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. capitalizzazione), che nella fattispecie è di 51 anni, considerati gli anni futuri per i quali la somma verrà percepita
(ricomputati in 31 anni per come sopra specificato), si viene a determinare il coefficiente numerico moltiplicativo (nel caso di specie 25,55 con riferimento alla tabella elaborata per il caso di beneficiario di sesso femminile); moltiplicando tale coefficiente per l'importo annuo perso (ovvero euro 6000,00 corrispondente ad euro 500x12) si ottiene l'importo capitalizzato dell'assegno di mantenimento del coniuge pari a complessive euro 153.300,00 (euro 6.000x25,55).
Pervenendosi ad un importo inferiore rispetto a quello liquidato da primo giudice, tenuto conto del principio secondo il quale l'impugnazione – ancorchè in parte formalmente accolta, come nella fattispecie, con riferimento al numero degli anni di prospettiva di vita – non può trasformarsi in una reformatio in peius per chi ha impugnato, il motivo di gravame deve essere respinto, confermandosi l'importo come liquidato dal primo giudice.
5.Le spese di lite - La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che le parti appellanti, già vittoriose in primo grado (tanto che avevano ottenuto la condanna della convenuta alle spese), all'esito dei due gradi hanno visto i loro rispettivi crediti incrementati:
[...]
deve dunque essere condannata a rifondere a ciascuna parte appellante le _1 spese di lite dei due gradi, in applicazione del principio della soccombenza, atteso che, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel caso di specie non ricorrenti.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso per l'appellante nello scaglione da € 52.000 a € 260.000 e per le appellanti Pt_1 P_
e nello scaglione da euro 260.000 ad euro 520.000, avuto riguardo
[...] P_ al credito più consistente, posto che il valore della causa non è dato dalla sommatoria delle domande proposte da più soggetti, ma dal valore della domanda più elevata: cfr. ex plurimis Cass. 10367/24) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Pertanto, sulla base dei sopra citati parametri, sono dovuti:
-per parte appellante quanto al primo grado euro 14.103,00 per compenso Pt_1 professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA da corrispondere in favore dello Stato, considerata l'ammissione al Gratuito patrocinio riconosciuta dal primo giudice e non oggetto di gravame alcuno;
quanto al secondo grado euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA da corrispondere in favore dello Stato, considerata l'ammissione al Gratuito patrocinio;
-per le parti appellanti e quanto al primo grado per P_ P_ ciascuna euro 22.457,00 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA e CPA da corrispondere in favore dello Stato, considerata l'ammissione al Gratuito patrocinio riconosciuta dal primo giudice e non oggetto di gravame alcuno;
quanto al secondo grado in euro 14.239,00 per compenso professionale oltre rimb forf., IVA.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , condanna Parte_1 [...]
a corrispondere alla stessa l'importo di euro 251.533,75 oltre rivalutazione e _1 interessi come in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
2) in parziale accoglimento degli appelli proposti da e P_ P_ condanna a risarcire, in favore di ciascuna di esse, l'importo di euro _1
274.752,25, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, a titolo di danni da perdita parentale;
3) in parziale accoglimento degli appelli proposti da , e Parte_1 P_
condanna a risarcire alle stesse, iure hereditario l'importo P_ _1 di complessive euro 18.000,00 da ripartire sulla base delle quote ereditarie a ciascuna spettanti, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
4) respinge nel resto i gravami e conferma nel resto la sentenza impugnata;
5)condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite del doppio _1 grado di giudizio di che si liquidano: quanto al primo grado euro Parte_1
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
quanto al secondo grado euro 9991,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
6)condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese del primo grado di _1 giudizio di e entrambe ammesse al Gratuito Patrocinio per P_ P_ tale grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna, in euro 22.457,00 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
7) condanna a rifondere a e le spese di lite del _1 P_ P_ secondo grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna, in euro 14.239,00 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.09.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 28/06/2022 al n. 1211/2022 r.g. promossa da:
(C.F. in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARCO Persona_1
MONTICELLI LEVORATO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ); _1 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e noi confronti di
P_
[...]
a cui è stato riunito il proc 1634/2022 rg promosso da: elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. ANTONELLA LO P_
CASCIO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ); _1 C.F._2 -PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e nei confronti di
Controparte_3
[...]
a cui è stato riunito il proc. 1632/2022 rg promosso da:
elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. RICCARDO BENVENUTI P_ che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ); _1 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e nei confronti di
Controparte_4
[...] avverso la sentenza n. 149/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata in data
14/02/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.05.2025 all'esito dell'udienza cartolare dell'8.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, per le ragioni tutte di cui in premessa, accogliere la domanda ed accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta ex art.
2043, 2059 c.c. e 185 c.p. nell'evento che ha cagionato la morte del sig. , Persona_1 conseguentemente e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €. 713.221,02 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”; per la parte appellante “piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, P_ in parziale riforma della sentenza gravata, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità di per la morte del sig. , condannare, per _1 Persona_1
l'effetto, la predetta al pagamento, in favore di , quale _1 P_ risarcimento del danno non patrimoniale patito, della somma di euro 366.666,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia”; per la parte appellante “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni P_ altra domanda ed eccezione disattesa, per tutte le causali di cui in premessa: accertare
e dichiarare che la sig.ra è tenuta al risarcimento, nei confronti della sig.ra _1 figlia del sig. , del danno non patrimoniale dalla stessa P_ Persona_1 subito in conseguenza del reato di omicidio volontario perpetrato ai danni del padre;
per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento del suddetto danno _1 patito dalla sig.ra per complessivi €366.666,66, ovvero nella misura che P_ sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa;
con la vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze , nonché e _1 P_ P_ proponendo appello avverso la sentenza n. 149/2022 con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato la convenuta a corrispondere in suo favore l'importo _1 di complessive euro 336.202,62 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, conseguenti alla morte del coniuge legalmente separato , assassinato in Persona_1 data 9.09.2016 dalla come accertato in sede penale dalla sentenza della Corte di _1
Assise di Livorno del 19/7/2017, parzialmente riformata, quanto alla sola pena inflitta, dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 18/7/2018, passata in giudicato. Con la medesima pronuncia impugnata la era stata altresì condannata _1
a rifondere euro 203.330,00 in favore di ciascuna delle figlie del de cuius, P_
e intervenute volontariamente nel giudizio civile introdotto dalla madre, P_ nell'ambito del quale avevano proposto autonome domande risarcitorie.
In particolare il primo giudice, dopo aver premesso che la responsabilità della in _1 ordine alla causazione della morte di risultava accertata dalla sentenza Persona_1 penale passata in giudicato e facente stato nel giudizio civile risarcitorio quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e alla sua commissione da parte dell'imputata ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quantificava, sulla base delle tabelle milanesi, in complessive euro 150.000,00 il danno non patrimoniale sofferto dalla per la Pt_1 perdita del coniuge legalmente separato, con il quale era stata sposata dal 1989 al 2015
e che al momento del decesso conviveva con la _1
Il Tribunale riconosceva altresì in favore di attrice e intervenute, il risarcimento, iure successionis – a ciascuna per la quota ereditaria di spettanza - del c.d. danno catastrofale sofferto dalla vittima per la lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine, quantificato in complessive euro 10.000,00 tenuto conto del breve lasso di tempo in cui lo stesso, dopo la coltellata all'addome infertagli dalla convivente, era rimasto cosciente e consapevole della fine imminente. Il Tribunale riconosceva quindi all'attrice il danno patrimoniale consistente sia nelle spese funerarie pari ad euro 2.872,62, sia nel lucro cessante corrispondente alla mancata percezione, per tutti gli anni di aspettativa di vita del de cuius, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi in favore della e pari ad euro 500,00 al mese (dunque Pt_1 per un importo complessivo di euro 180.000,00, risultato dalla moltiplicazione dell'importo di euro 500 per il numero di mesi presenti in 30 anni).
Sui detti importi erano riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione di ciascuna somma al momento dell'illecito e successiva rivalutazione, anno per anno, fino al saldo.
La convenuta era quindi condannata a rifondere le spese di lite in favore dello Stato stante l'ammissione di parte attrice e parti intervenute al Gratuito Patrocinio.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per Parte_1
i seguenti motivi:
1) erronea quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge separato che, tenuto conto del sistema di valutazione 'a punti', attribuibili in relazione all'età delle parti ed al tipo di legame affettivo e solidaristico persistente nonostante la separazione, avrebbe dovuto corrispondere a complessive euro 254.974,20;
2) inadeguata quantificazione del c.d. danno catastrofale subito dalla vittima, da ritenere corrispondente ad euro 254.974,20;
3)erroneo calcolo del danno patrimoniale relativo alla percezione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi, atteso che la tenuto Pt_1 conto dell'aspettativa di vita delle donne all'epoca del fatto, lo avrebbe ricevuto per circa ulteriori 35 anni, anziché 30 come erroneamente indicato dal Tribunale, per un importo complessivo di euro 210.000,00.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la appellata di cui _1 era dichiarata la contumacia.
Avverso la medesima sentenza proponeva autonomo atto di appello , che P_
(dando vita al proc 1632/22 RG) esponeva che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea quantificazione del danno non patrimoniale patito dalla figlia per la prematura perdita del padre, senza tenere conto del sistema 'a punti' di cui alle tabelle milanesi, la cui applicazione, considerata l'età della vittima e quella della figlia superstite, nonché
l'intensità del legame parentale, avrebbe dovuto portare ad una quantificazione del relativo danno di euro 238.915,00 aumentabile per la efferatezza della morte a seguito di condotta dolosa, ad euro 300.000,00;
2)erronea quantificazione del danno morale catastrofale, computato in maniera inadeguata senza tenere conto della enorme sofferenza patita dal che, dopo P_ essere stato accoltellato all'addome era rimasto cosciente, pur impossibilitato a muoversi, percependo l'inarrestabile emorragia che lo aveva portato alla morte.
La stessa sentenza era gravata da autonomo atto di appello proposto anche da P_ he (dando vita al proc 1634/22 RG) formulava i seguenti motivi di gravame:
[...]
1)erronea quantificazione del danno non patrimoniale patito dalla figlia per la prematura perdita del padre, senza tenere conto del sistema 'a punti' delle vigenti tabelle milanesi, indicato dalla giurisprudenza di legittimità che, tenuto conto dell'età della vittima e di quella della figlia superstite, dell'intensità del legame parentale, avrebbe dovuto portare ad una quantificazione di euro 238.915,00, da incrementare per la efferatezza della morte, come conseguenza di condotta dolosa, ad euro 300.000,00;
2) erronea quantificazione del danno morale catastrofale, computato in maniera inadeguata senza tenere conto dell'intensità della sofferenza patita dal che, dopo P_ essere stato accoltellato all'addome era rimasto cosciente, pur impossibilitato a muoversi, percependo l'inarrestabile emorragia che lo aveva portato alla morte.
Con ordinanza in data 12.11.2022 le tre cause erano riunite d'ufficio ex art. 335 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato l'an della responsabilità di , per aver dolosamente causato la morte del convivente _1
, colpendolo all'addome con un coltello, come accertato con sentenza Persona_1 penale passata in giudicato. In particolare, risulta in questa sede irretrattabile che poco prima delle ore 2,00 del 9 settembre 2018 la nel corso di una lite con il compagno, _1 preso dalla cucina un coltello affilato ed appuntito, aveva seguito il in camera da P_ letto, dove gli aveva volontariamente inflitto una ferita da taglio, con un unico violento fendente poco sopra l'ombelico, ove la lama era penetrata per oltre 10 cm. Risulta quindi dalla documentazione in atti che alle 2,03 la chiamava con il suo cellulare i _1
Carabinieri: nel corso della conversazione, che veniva registrata dal centralino delle Forze dell'Ordine, la donna affermava 'ho accoltellato il mio compagno'. I Militari sopraggiungevano quindi verso le 2,12 e, subito dopo, alle 2,22 circa, arrivava l'ambulanza con a bordo il medico del 118 che dava atto che il era ancora P_ cosciente e collaborativo. Alle 2,52 il paziente giungeva al Pronto Soccorso dove, alle
3,10 circa, iniziavano le manovre di rianimazione, all'esito delle quali, alle 3,50 veniva dichiarato il decesso.
Neppure è in questa sede controverso il diritto della coniuge separata Parte_1
ad ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale, sia del danno non
[...] patrimoniale da perdita parentale, così come non è in discussione il diritto al risarcimento del danno da perdita del padre da parte delle due figlie, essendo la controversia incentrata unicamente sulle relative quantificazioni dei danni da perdita parentale, da lucida agonia del defunto e da lucro cessante della coniuge separata.
L'unica posta risarcitoria la cui quantificazione non è oggetto di contestazione è il danno patrimoniale corrispondente alle spese funerarie sopportate dalla riconosciute Pt_1 dal primo giudice e coperte da giudicato.
2.Il primo motivo di gravame di ciascuna parte appellante: la quantificazione del danno da perdita parentale – Ciascuna delle tre parti appellanti, con il primo motivo di gravame ha censurato le modalità con cui il Tribunale ha proceduto a liquidare il danno da perdita, rispettivamente, del coniuge separato e del padre, non tenendo conto di tutti i parametri di valutazione del c.d. sistema 'a punti' ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità.
In proposito il primo giudice ha così motivato la quantificazione del danno da perdita del coniuge separato: 'Tenuto conto dunque, da un lato, dell'assenza di convivenza tra le parti e del fatto che non vi è prova che tra le stesse vi fossero rapporti di abituale frequentazione, convivendo il con la e, dall'altro, del presumibile dolore P_ _1 sofferto dalla attrice per la perdita dell'uomo con il quale era stata sposta diversi anni(dal 1989 al 2015), la somma risarcibile può essere quantificata in euro 150.000,00, sulla base dei valori espressi nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano'.
Il primo giudice, applicando le tabelle milanesi aggiornate al 2021, vigenti al momento del deposito della sentenza, ha ricavato il danno da perdita del coniuge separato riducendo il valore minimo previsto per la morte del coniuge non separato (per il quale era individuata una c.d. forbice da euro 168.250,00 ad euro 336.500,00).
Con riferimento alla quantificazione del danno in favore di ciascuna delle figlie per la perdita del padre, il Tribunale ha così argomentato: 'La somma risarcibile può essere determinata sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e tenuto conto sia dell'età della vittima (49 anni) che dell'età delle figlie (22)
Tale somma, pertanto, considerata la presumibile sofferenza insorta nelle ragazze per la perdita del genitore, con il quale avrebbero potuto trascorrere ancora un lungo lasso di tempo, tenuto conto della vita media attualmente prevedibile per la popolazione di sesso maschile, può essere determinata equitativamente nell'importo di euro
200.000,00 per ognuna delle figlie'.
Anche in questo caso il giudice di prime cure ha individuato il danno da perdita del genitore indicando un valore medio all'interno della forbice prevista dalle tabelle milanesi 2021 (che per la perdita di un genitore indicavano 'un intervallo' da un minimo di euro 168.250,00 ad un massimo di euro 336.500,00).
I motivi di gravame proposti da ciascuna parte appellante e volti a ottenere la quantificazione dei rispettivi danni da perdita parentale sulla base di un sistema c.d. 'a punti', già in uso all'epoca della redazione della prima sentenza (v. tabella romana aggiornata al 2019), appaiono fondati per come di seguito specificato.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è infatti definita 'equa', ai fini di cui all'art. 1226 c.c., la liquidazione di pregiudizi sine materia come il danno da uccisione di un prossimo congiunto 'quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto'
(cfr. Cass. n° n. 10579/2021 e da ultimo Cass. 5948/2023). La Suprema Corte ne ha tratto come conseguenza che 'il rispetto del principio della "uniformità pecuniaria di base" esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidazione…' Con le sopraindicate pronunce la Cassazione ha quindi censurato l'utilizzo da parte dei giudici di merito delle tabelle milanesi con sistema di calcolo del danno da perdita parentale c.d. a forbice (nel caso esaminato nella ultima pronuncia della Cassazione in questione si trattava delle tabelle milanesi - relative al danno da perdita parentale - redatte nel 2018 il sui sistema 'a forbice' era stato ripreso anche nella versione del 2021 di cui si discute nella presente causa), evidenziando che
'secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la tabella di Milano dell'epoca non basandosi sul criterio del punto "non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza", poiché essa di basa su un sistema a forbice, il quale
"costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile... La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato'. La
Cassazione con detta pronuncia, riprendendo un orientamento andatosi consolidando già a partire dal 2021, ha quindi affermato il principio secondo il quale 'garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi'.
Dunque, dapprima con la sentenza n. 10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021, la Cassazione ha sempre più chiaramente evidenziato come le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, a differenza di quelle di
Milano vigenti all'epoca della sentenza impugnata (ovvero la versione 2021, aggiornata rispetto alla precedente edizione 2018, ma sempre con un sistema di risarcimento del danno da perdita parentale c.d. a forbice con indicazione di valore minimo e massimo entro cui spaziare e senza criteri di adeguamento e personalizzazione sulla base di età
e caratteristiche dei soggetti), fossero le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire l'applicazione di quei criteri equitativi predicati dalla sentenza 12408/2011, riaffermandone (e dandogli così continuità) il principio secondo cui, "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (con la menzionata pronuncia era stata così cassata la decisione del giudice d'appello che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l'uno e l'altro importo di riferimento).
Con la successiva redazione delle tabelle milanesi del 2022 aggiornate con il sistema 'a punti', la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sull'idoneità anche di queste ultime ad integrare tutti i criteri di valutazione tali da rispettare le suddette esigenze di uniformità e completezza del risarcimento del danno da perdita parentale. In proposito la Suprema Corte (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 37009) ha evidenziato che “Le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”. E ancora, con la pronuncia n° 26140/2023, la
Suprema Corte ha inteso dare continuità al principio secondo il quale 'al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella'.
Ciò posto, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto buon governo di detti principi, nella misura in cui nulla motivando circa la mancata applicazione del sistema risarcitorio 'a punti' - già all'epoca attuato dalle tabelle romane (aggiornate al 2019) e auspicato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto più rispondente ad un criterio risarcitorio completo e aderente alle peculiarità del caso concreto - applicava il sistema di quantificazione 'a forbice' del danno da perdita parentale previsto dalle tabelle milanesi aggiornate al 2021, che la Cassazione già all'epoca della pronuncia impugnata aveva ritenuto inadeguato, indicando come corretto il solo sistema di determinazione del suddetto danno 'a punti', in grado di esprimere quantificazioni precise da utilizzare sempre in situazioni simili o analoghe, nonché di modulare il risarcimento in relazione a tutte le circostanze di fatto allegate e ritenute rilevanti.
Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene debbano trovare applicazione le tabelle milanesi nel frattempo aggiornate con riferimento specifico al danno da perdita parentale (come da richiesta di tutte le parti appellanti), che nella versione 2022 prevedono un sistema di valutazione 'a punti' del danno da perdita parentale. In proposito si osserva come in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, infatti, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/2016; Cass.
22265/2018).
Le nuove tabelle milanesi per la perdita di un genitore, di un figlio o di un coniuge hanno stabilito un “valore punto” di 3.365,00 euro (ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100) e ipotizzato come attribuibili 118 punti (comunque con una soglia non superabile di € 336.500,00, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali), da distribuire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva e penosità del decesso: sino a 30 punti.
Tale ultimo, più flessibile, parametro impone di valorizzare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
2.1.Il danno da perdita del coniuge separato – Partendo dalla moglie separata del de cuius, , considerato che al momento della morte Parte_1 Persona_1 aveva 49 anni (corrispondenti a 20 punti) e la moglie separata ne aveva 51
(corrispondenti a 18 punti); rilevato che al momento del decesso del i coniugi P_ erano separati e dunque nessun punto può essere attribuito per la convivenza;
tenuto altresì conto che la annoverava nel proprio nucleo familiare due stretti Pt_1 congiunti, ovvero le due figlie (corrispondenti a 12 punti); che i coniugi ormai legalmente separati, pur non avendo più alcuna comunanza di vita, condividevano il rapporto con la prole di giovane età ed erano comunque rimasti in rapporti di civile solidarietà (come dimostrato dall'episodio descritto nella sentenza penale resa in grado di appello, in cui si è dato atto che, una sera del 2015 il , chiuso fuori casa dalla P_ con cui conviveva, si era rivolto alla moglie separata per chiederle aiuto); che tale _1 ultimo aspetto giustifica il riconoscimento del punteggio medio di 15 punti per qualità
e intensità della relazione affettiva e per la conseguente penosità del decesso;
che dev'essere quindi liquidata la somma, di complessive euro 218.725,00
(corrispondente a 65 punti complessivi, moltiplicati per il valore del punto base di euro
3.365,00).
Quanto all'ulteriore aspetto evidenziato dall'appellante, relativo all'incremento del risarcimento conseguente alla particolare sofferenza derivante dall'essere stata la morte causata da una condotta dolosa, si osserva come, in effetti, secondo l'id quod plerumque accidit è più sconvolgente ed inaccettabile per un congiunto e/o affine sapere che il proprio familiare è morto in conseguenza di un atto doloso, piuttosto che di un incidente: pur restando identica la perdita del rapporto affettivo, nel primo caso il patema d'animo
è maggiore e, dunque, si giustifica un incremento del credito risarcitorio. Invero, la ravvisabilità, come nella fattispecie, di un reato doloso è certamente uno di quegli elementi eccezionali che giustificano una personalizzazione perché determinano ex se una maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima (primaria o secondaria), tanto più che nel caso in esame la morte procurata è stata atroce e cruenta.
Già nella relazione dell'osservatorio della Giustizia civile di Milano del 2018 si rammentava in proposito come, con riferimento ai criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, la tabella
(non solo quella milanese, anche quella romana), “costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti o comunque integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso [..] senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (tesi quest'ultima nettamente smentita dalla
Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n.
16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore
l'intensità delle sofferenze psicologiche patite dalla vittima primaria o secondaria.”
Analogo concetto risulta ripreso anche nella nota esplicativa allegata alle tabelle milanesi relative al danno da perdita parentale aggiornate al 2022, in cui si rileva “come anche già scritto nei criteri orientativi delle tabelle sulla liquidazione del danno parentale ed. 2021, debbono essere distinte le ipotesi integranti responsabilità oggettiva e reati colposi da quelle che integrano, invece, reati dolosi, osservandosi che le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto nelle tabelle, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dalla vittima secondaria”.
Tutto ciò giustifica, nel suo complesso, in via equitativa, un aumento del risarcimento del danno in esame nella misura del 15%, per la natura dolosa del fatto, così pervenendosi ad un danno da perdita parentale di di complessive Parte_1 euro 251.533,75.
Trattandosi di debito di valore, a tale somme, già rivalutata, devono aggiungersi gli interessi compensativi, da computarsi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza;
quindi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
2.2.Il danno da perdita del padre –Quanto al dannoda perdita parentale subito dalle due figlie del de cuius, e considerato che al momento della morte P_ P_ [...]
aveva 49 anni (corrispondenti a 20 punti) che le due figlie, entrambe nate il Per_1
28.05.1994, alla data della morte del padre, il 9.09.2018, ne avevano 24
(corrispondenti a 24 punti); tenuto altresì conto che e P_ P_ annoveravano nel proprio nucleo familiare altri due stretti congiunti, ovvero rispettivamente ciascuna sorella e la madre (corrispondenti a 12 punti); che padre e figlie all'epoca della morte non convivevano, ma può ritenersi presuntivamente – anche sulla base di quanto emerso dall'istruttoria penale e riportato nella sentenza della Corte di Assise - che il legame padre - figlie fosse rimasto intenso, nonostante il turbolento rapporto con la nuova compagna che conviveva con il;
che tale ultimo aspetto P_ giustifica il riconoscimento del punteggio medio di 15 punti per qualità e intensità della relazione affettiva e conseguente penosità del decesso;
che dev'essere quindi liquidata la somma, per ciascuna delle figlie, di complessive euro 238.915,00 (71 punti complessivi, moltiplicati per il valore del punto base di euro 3.365,00).
Anche in tale caso, nei termini e per i motivi già sopra evidenziati con riferimento al risarcimento del danno da perdita parentale della moglie separata, deve essere operato un aumento, in termini di personalizzazione per la maggior sofferenza che, secondo l'id quod plerumque accidit, è derivata anche alle figlie dalla circostanza che la morte del padre è avvenuta a seguito di azione dolosa, peraltro cruenta e verificatasi all'interno delle mura domestiche.
Ciò giustifica, un aumento, in via equitativa, del risarcimento del danno nella misura del
15%, per la natura dolosa del fatto, così pervenendosi ad un danno da perdita parentale di complessive euro 274.752,25 per ciascuna delle figlie.
Trattandosi di debito di valore, a tale somme, già rivalutata, devono aggiungersi gli interessi compensativi, da computarsi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza;
quindi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
3.Il secondo motivo di gravame di ciascuna parte appellante: la quantificazione del c.d. danno catastrofale – Con il secondo motivo di gravame, ciascuna parte appellante ha censurato la quantificazione del c.d. danno morale catastrofale subito dalla vittima, riconosciuto dal primo giudice in complessive euro 10.000,00 con la seguente motivazione: “Nel caso in esame, risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla sentenza di primo grado, che il decesso del è avvenuto alle P_
03:50 del giorno 9/9/2016 e cioè a meno di due ore dall'accoltellamento subito ad opera della che, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine presso l'abitazione dove _1 viveva, il era ancora in vita ed era in grado di parlare e di rispondere alle P_ domande, così come riferito dal medico del 118 che lo ha visitato;
che all'arrivo in ospedale, alle ore tre circa, lo stesso era agonizzante ed incosciente. Alla luce di quanto esposto può ragionevolmente presumersi che il , una volta ricevuta la coltellata P_ all'addome, abbia percepito la gravità della sua condizione, tenuto conto del dolore prodotto dalla ferita, della localizzazione della stessa e della perdita di sangue dall'addome ed abbia quindi percepito l'approssimarsi della fine della vita. Ciò premesso, la somma spettante agli eredi del per la sofferenza subita del loro congiunto nelle P_ circostanze descritte può essere quantificata in euro 10.000,00, in via equitativa, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra la lesione inferta e la morte e del breve lasso di tempo in cui lo stesso risulta essere stato cosciente, e quindi della breve durata della sofferenza connessa alla percezione della imminenza della fine della vita. Detta somma deve essere ripartita in parti uguali tra l'attrice e le intervenute, tenuto conto delle rispettive quote ereditarie”.
Le parti appellanti hanno censurato la suddetta quantificazione evidenziando l'inadeguatezza dell'importo rispetto all'intensità della sofferenza patita come conseguenza della coltellata da cui era derivata la morte del . In particolare la P_ parte appellante ha chiesto che la quantificazione di detto danno avvenisse Pt_1 applicando, analogicamente, il medesimo criterio di quantificazione del danno da perdita parentale come sopra menzionato;
le altre appellanti e hanno P_ P_ lamentato che il Tribunale abbia tenuto conto solo del breve lasso di tempo in cui la vittima sarebbe rimasta cosciente dopo essere stata attinta dalla coltellata, senza adeguatamente considerare anche la particolare gravità della sofferenza sopportata in tale frangente.
Tanto premesso, nel caso di specie va precisato come sia coperta da giudicato - e dunque in questa sede irretrattabile - l'esclusione del c.d. danno biologico terminale, ritenuto insussistente per la brevità del periodo in cui la vittima è sopravvissuta dopo aver ricevuto la coltellata mortale. L'unica figura di danno terminale, riconosciuta dal
Tribunale e della cui quantificazione in questa sede si disserta, è quella del danno morale terminale, altrimenti detto 'catastrofale'. A tale proposito, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. n° 14455/2020; Cass. 17/09/2019 n. 23153;
05/07/2019 n. 18056; S.U. 22/7/2015 n. 15350), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte può ricorrere anche peculiare un danno morale ("danno morale terminale" o da c.d. lucida agonia), ovvero il danno da percezione del dolore, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia), derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte.
Il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" (o danno morale terminale o da lucida agonia) andrà quindi verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo molto ridotto;
per la quantificazione di tale danno rileva, pertanto, unicamente il criterio dell'intensità della sofferenza patita, mentre è del tutto irrilevante, ai fini risarcitori, la durata dell'arco temporale intercorso tra lesione e decesso. Ciò posto, i detti motivi di appello sono parzialmente fondati nei termini di seguito specificati.
Se certamente non può applicarsi al caso di specie il criterio di quantificazione del danno da perdita parentale, come richiesto dall'appellante trattandosi di un danno Pt_1 avente oggetto del tutto differente, dovrà essere suscettibile di più puntuale valutazione la particolare gravità della sofferenza patita dal , elemento da coniugare con il P_ lasso temporale in cui lo stesso, dopo essere stato ferito, è rimasto cosciente.
Fin dall'edizione del 2018 le Tabelle milanesi hanno preso in considerazione il c.d. danno terminale secondo un principio di unitarietà (cfr. Cass. SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre Cass n. 15350/2015) in modo da ricomprendere all'interno di un'unica voce di danno, ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. In tal senso è stato quindi elaborato un sistema con cui si assegna un valore progressivamente decrescente per ciascun giorno di sofferenza, sia fisica, sia psichica, nella prospettiva della morte imminente, fino ad un tetto massimo di 100 giorni. L'osservatorio milanese propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire una adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dall'evento dannoso che si caratterizzi per particolare crudezza.
Considerato che nella fattispecie si disserta unicamente della quantificazione del danno morale terminale da lucida agonia, con esclusione - passata in giudicato – del danno biologico terminale, non potrà trovare applicazione il criterio tabellare che prevede un valore unico per componente biologica e morale terminale e precisamente - nelle tabelle aggiornate al 2024 - per i primi tre giorni di agonia un importo massimo di complessive euro 35.247,00 e per i successivi giorni – come detto fino ad un massimo di 100 – un valore complessivo pro die progressivamente decrescente partendo da un importo massimo di euro 1175,00 nella versione delle tabelle aggiornata al 2024, con possibile personalizzazione fino al 50% nei casi di particolare sconvolgimento della persona morente.
Il danno morale terminale per la percezione della fine imminente, patito dal P_ nell'arco temporale di circa un'ora in cui è rimasto cosciente dopo la coltellata, potrà dunque trovare nella illustrata valutazione tabellare del danno terminale inteso quale unione della sua componente biologica e di quella morale, unicamente un criterio indicativo di massima, dovendo nella fattispecie essere 'scorporata' la componente biologica, tenendo però conto della particolare crudezza dell'evento e della situazione in cui il si è accinto ad attendere la morte. P_ Dalla documentazione in atti è possibile rilevare che la coltellata è stata inferta al P_ pochi minuti prima delle ore 2,00 del 9.09.2018, visto che alle 2,03 circa la risulta _1 aver chiamato i Carabinieri comunicando di aver appena ferito il compagno e richiedendo soccorsi. Nella registrazione della conversazione trascritta nell'informativa dei Carabinieri prodotta in primo grado (all 11 di parte intervenuta ) si dà P_ atto che mentre la IN parla, riferendo di aver accoltellato il convivente, si sentono in sottofondo dei gemiti di dolore e ad un certo punto la donna, nel rappresentare l'urgenza dell'intervento, spiega che il compagno sanguinava molto e si era nel frattempo urinato addosso. Nell'annotazione, redatta dai militari intervenuti subito dopo il fatto e prodotta in atti, si legge che l'uomo veniva trovato in camera da letto, sdraiato supino sul pavimento, vestito con dei soli boxer che si presentavano intrisi di sangue e circondato a sua volta di sangue e di un liquido trasparente che la riferiva essere urina _1 dell'uomo. I Carabinieri così descrivevano lo stato in cui si trovava la vittima dell'accoltellamento: 'l'uomo, seppure in vita, non si mostrava collaborativo, non parlava e non rispondeva alle domande;
continuava ad emettere gemiti, verosimilmente per il dolore…' Il medico del 118, dott. intervenuto presso l'abitazione Persona_2 verso le 2,25 riferiva di essere stato indirizzato dai Carabinieri nella camera da letto dove la persona ferita si presentava 'appoggiata ad un muro della stanza, precisamente dietro la porta d'ingresso, in stato di semi incoscienza e con una evidente ferita da taglio penetrante all'addome'. Il sanitario spiegava quindi: 'ho provveduto a distendere il medesimo sul pavimento in modo da prepararlo al trasferimento in barella, effettuando una prima medicazione della zona interessata la quale si presentava senza una fuoriuscita di sangue, perchè chiusa da una estroflessione di omento. L'individuo, comunque, reagiva agli stimoli, collaborando con il sottoscritto, pur essendo incapace di effettuare movimenti attivi'. Il dott. spiegava quindi che il aveva in tale Per_2 P_ circostanza risposto alla domanda sul perché il pavimento fosse bagnato, riferendo di aver urinato. Esponeva quindi il medico che durante il trasporto in ambulanza la situazione era progressivamente peggiorata, compatibilmente con un quadro clinico di grave shock emorragico e, all'arrivo al Pronto Soccorso alle 3,00 circa, l'uomo, che pur aveva ancora il respiro spontaneo, non era più cosciente. L'attività dei sanitari proseguiva quindi con le pratiche rianimatorie fino al decesso del avvenuto alle P_
3,50.
Se è dunque vero che dal momento in cui il de cuius è stato attinto da un fendente all'addome, penetrato in profondità oltre 10 cm (circa alle ore 2), a quello in cui, all'arrivo al Pronto Soccorso perdeva completamente conoscenza (circa alle ore 3), trascorreva poco più di un'ora, si tratta di un lasso temporale in cui il si è reso P_ conto della gravità della ferita, quindi dell'ineludibilità del suo imminente decesso, vivendo gli ultimi istanti nel dolore ed in una condizione di estrema prostrazione, disteso a terra tra il sangue e la propria urina, probabilmente frutto dello shock, senza la possibilità di compiere movimenti, ancora in grado di capire cosa gli accadeva intorno, ma in grande difficoltà nell'articolare parole e nell'organizzare reazioni. In tal senso deve sicuramente darsi la prevalenza alle osservazioni del medico legale che potendosi concentrare sulle condizioni dell'uomo – piuttosto che su tutta la scena del crimine come gli inquirenti intervenuti – ha meglio potuto osservare come il , nonostante P_
l'impedimento a muoversi e le difficoltà comunicative, fosse ancora in grado di capire cosa stesse accadendo.
A fronte di ciò devono ritenersi fondati i motivi di appello in esame e parzialmente inadeguata la quantificazione fatta dal Tribunale del c.d. danno morale catastrofale patito dalla vittima che, tenendo conto dello stato di sofferenza spirituale sopportato nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita, nelle condizioni sopra descritte, tenuto conto della particolare crudezza dell'evento, deve essere equitativamente quantificato in euro 18.000, da ripartirsi tra le eredi in ragione delle rispettive quote (1/3 ciascuno a moglie separata e figlie). Detta somma si ispira ai suddetti valori tabellari, da una parte da epurare del danno biologico terminale nella fattispecie insussistente, dall'altra da incrementare, rispetto ai valori medi, proprio per la particolare crudezza dell'evento, avvenuto a seguito di una azione dolosa, con soggetto che ha percepito il sopraggiungere della morte in una situazione di dolore e solitudine.
Trattandosi di debito di valore, a tale somme, già rivalutata, devono aggiungersi gli interessi compensativi, da computarsi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza;
quindi sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
4.Il terzo motivo di appello di parte la quantificazione del danno Pt_1 patrimoniale – Con il terzo motivo di appello ha contestato il Parte_1 quantum del danno patrimoniale futuro riconosciuto nei suoi confronti per la perdita dell'assegno di mantenimento, che il defunto coniuge separato erogava nei suoi confronti al momento del decesso. In particolare, l'appellante ha censurato il fatto che il Tribunale abbia moltiplicato l'importo mensile dell'assegno percepito all'epoca della morte del (euro 500) per il numero di mesi presenti in 30 anni, senza tenere P_ conto che l'aspettativa di vita media di una donna era nel 2018 di 84,4 anni e che, dunque, la (che all'epoca aveva 51 anni) avrebbe percepito l'assegno ancora Pt_1 per 33,4 anni.
Il motivo non può essere accolto per come di seguito specificato.
Nel determinare il danno patrimoniale futuro deve tenersi conto non solo dell'aspettativa di vita media della che nel 2018 aveva 51 anni, ma anche di quella del , Pt_1 P_ che al momento della morte aveva 49 anni e, quale uomo, una aspettativa di vita fino ad 80,9 anni. Infatti l'assegno di mantenimento del coniuge separato integra un'obbligazione di natura strettamente personale che non si estingue con la morte del soggetto che vi è tenuto, ma si trasmette agli eredi del coniuge obbligato. Se il P_ non fosse prematuramente scomparso, lo stesso avrebbe dunque potenzialmente continuato ad erogare l'assegno di mantenimento di euro 500 per ancora 31 anni, non per 30 come indicato dal primo giudice.
Dovendo dunque andare a riliquidare ad oggi il danno patrimoniale futuro deve tuttavia ricorrersi alle tabelle milanesi che, nella versione aggiornata al 2022 fino a quella attualizzata al 2024, indicano i criteri di capitalizzazione cui deve ispirarsi la liquidazione del danno patrimoniale futuro relativo anche allo specifico caso in esame di erogazione di assegno di mantenimento del coniuge.
In proposito si osserva che, ancorchè nessuna delle parti abbia impugnato la mancata adozione, nel liquidare il danno patrimoniale futuro, del criterio di capitalizzazione di cui alle tabelle milanesi, in luogo del criterio equitativo puro utilizzato dal Tribunale, si osserva che, dovendosi procedere a nuova liquidazione in relazione al rilevato errore nella determinazione degli anni di aspettativa di vita, dovranno applicarsi le tabelle attualmente vigenti. Il criterio di liquidazione equitativa, di cui le varie tabelle costituiscono un insieme di regole integratrici, atte a circoscrivere la discrezionalità del giudice (cfr. Cass. n° 1553/2019) non rappresenta infatti determinazione suscettibile di essere coperta da giudicato, stante la necessità di attualizzare il danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla base dei criteri vigenti.
E' vero – come già detto sopra – che, sulla base della giurisprudenza di legittimità,
'resta ferma la possibilità - immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa - di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico' (cfr. Cass. n° 37009/2022).
Ora, nel caso di specie, il criterio equitativo utilizzato dal primo giudice mediante semplice moltiplicazione dell'importo attuale dell'assegno di mantenimento per il numero di mesi contenuti negli anni di presumibile sopravvivenza sulla base dell'età dell'uomo medio, non tiene conto di tutti i criteri di capitalizzazione correlati all'andamento dei tassi di interesse, ritenuti necessari dalla Cassazione e recepiti dalle tabelle milanesi che, ancorchè elaborate principalmente in relazione alla perdita di reddito futuro da lavoro, trovano pacificamente applicazione in relazione all'assegno di mantenimento del coniuge (indicato in tabella nella sua versione 'una tantum', in cui in una unica soluzione il coniuge provvede a liquidare il mantenimento futuro, ma analogicamente estendibile anche all'assegno di mantenimento erogato mensilmente anch'esso suscettibile delle oscillazioni legate al costo della vita, ai tassi di interesse ed alla perdita del valore di acquisto del denaro).
In proposito già all'epoca della sentenza impugnata la Cassazione, annullando le decisioni di merito che avevano applicato le obsolete tabelle del 1922, aveva offerto criteri di computo del danno patrimoniale futuro che tenessero conto di tutti i suddetti fattori e delle relative variabili: "applicando coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali
o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (cfr. Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
Ciò detto, le vigenti tabelle milanesi (integrate nel 2022 e nella versione aggiornata al
2024) prevedono l'utilizzo di una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato 2.
l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione sulla base dei dati Istat aggiornati);
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), 6. una media della svalutazione attesa nel triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani.
Dunque, tenuto conto dell'età della persona beneficiaria delle somme, a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. capitalizzazione), che nella fattispecie è di 51 anni, considerati gli anni futuri per i quali la somma verrà percepita
(ricomputati in 31 anni per come sopra specificato), si viene a determinare il coefficiente numerico moltiplicativo (nel caso di specie 25,55 con riferimento alla tabella elaborata per il caso di beneficiario di sesso femminile); moltiplicando tale coefficiente per l'importo annuo perso (ovvero euro 6000,00 corrispondente ad euro 500x12) si ottiene l'importo capitalizzato dell'assegno di mantenimento del coniuge pari a complessive euro 153.300,00 (euro 6.000x25,55).
Pervenendosi ad un importo inferiore rispetto a quello liquidato da primo giudice, tenuto conto del principio secondo il quale l'impugnazione – ancorchè in parte formalmente accolta, come nella fattispecie, con riferimento al numero degli anni di prospettiva di vita – non può trasformarsi in una reformatio in peius per chi ha impugnato, il motivo di gravame deve essere respinto, confermandosi l'importo come liquidato dal primo giudice.
5.Le spese di lite - La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che le parti appellanti, già vittoriose in primo grado (tanto che avevano ottenuto la condanna della convenuta alle spese), all'esito dei due gradi hanno visto i loro rispettivi crediti incrementati:
[...]
deve dunque essere condannata a rifondere a ciascuna parte appellante le _1 spese di lite dei due gradi, in applicazione del principio della soccombenza, atteso che, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel caso di specie non ricorrenti.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso per l'appellante nello scaglione da € 52.000 a € 260.000 e per le appellanti Pt_1 P_
e nello scaglione da euro 260.000 ad euro 520.000, avuto riguardo
[...] P_ al credito più consistente, posto che il valore della causa non è dato dalla sommatoria delle domande proposte da più soggetti, ma dal valore della domanda più elevata: cfr. ex plurimis Cass. 10367/24) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Pertanto, sulla base dei sopra citati parametri, sono dovuti:
-per parte appellante quanto al primo grado euro 14.103,00 per compenso Pt_1 professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA da corrispondere in favore dello Stato, considerata l'ammissione al Gratuito patrocinio riconosciuta dal primo giudice e non oggetto di gravame alcuno;
quanto al secondo grado euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA da corrispondere in favore dello Stato, considerata l'ammissione al Gratuito patrocinio;
-per le parti appellanti e quanto al primo grado per P_ P_ ciascuna euro 22.457,00 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA e CPA da corrispondere in favore dello Stato, considerata l'ammissione al Gratuito patrocinio riconosciuta dal primo giudice e non oggetto di gravame alcuno;
quanto al secondo grado in euro 14.239,00 per compenso professionale oltre rimb forf., IVA.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , condanna Parte_1 [...]
a corrispondere alla stessa l'importo di euro 251.533,75 oltre rivalutazione e _1 interessi come in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
2) in parziale accoglimento degli appelli proposti da e P_ P_ condanna a risarcire, in favore di ciascuna di esse, l'importo di euro _1
274.752,25, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, a titolo di danni da perdita parentale;
3) in parziale accoglimento degli appelli proposti da , e Parte_1 P_
condanna a risarcire alle stesse, iure hereditario l'importo P_ _1 di complessive euro 18.000,00 da ripartire sulla base delle quote ereditarie a ciascuna spettanti, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
4) respinge nel resto i gravami e conferma nel resto la sentenza impugnata;
5)condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite del doppio _1 grado di giudizio di che si liquidano: quanto al primo grado euro Parte_1
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
quanto al secondo grado euro 9991,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
6)condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese del primo grado di _1 giudizio di e entrambe ammesse al Gratuito Patrocinio per P_ P_ tale grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna, in euro 22.457,00 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
7) condanna a rifondere a e le spese di lite del _1 P_ P_ secondo grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna, in euro 14.239,00 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.09.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni