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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 947/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 947/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2108/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 749/2022 R.G., pubblicata in data 18/4/2024, avente ad oggetto Opposizione
a ordinanza ingiunzione, e vertente
TRA
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui domicilia, ope legis, al C.so Pt_1
Vittorio Emanuele, 58, ; Pt_1
APPELLANTE PRINCIPALE / APPELLATO INCIDENTALE
E
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore ed amministratore Controparte_1
unico della , con sede legale in Battipaglia (SA), Località Lido Controparte_2
Lago s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alfano per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore in Nocera Inferiore, alla Piazza
D'Amora, n. 3;
APPELLATO PRINCIPALE / APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni. Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 20/2/2025, nei termini specificati nel relativo verbale di udienza, riportandosi, in particolare, ai rispettivi atti scritti. A tale udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 13/9/2024 l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2108/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
[...]
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 749/2022 R.G., pubblicata in data
18/4/2024, nei confronti di , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ed amministratore unico della . Con tale atto Controparte_2
l'appellante ha formulato, in particolare, le seguenti Parte_1
conclusioni: «“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, previa fissazione dell'udienza di trattazione nei termini di legge, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta da nella duplice qualità in atti. Con vittoria di spese del CP_1 doppio grado di giudizio.”».
La parte appellata , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ed amministratore unico della , si è costituita in Controparte_2
appello, proponendo anche appello incidentale, e, nell'atto di costituzione, ha chiesto, in particolare, quanto segue: «il sig, , in proprio e nella qualità di legale rapp.te pro tempore della Controparte_1
CP società a . , ut supra rapp.to e difeso, conclude perché l'On.le Controparte_2
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigetti l'appello dell' Parte_1
, inammissibile e infondato;
in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma
[...] della sentenza impugnata, disponga il totale annullamento dell'ordinanza ingiunzione nonché liquidi gli onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 20/2/2025, nei termini specificati nel relativo verbale di udienza, riportandosi, in particolare, ai rispettivi atti scritti.
A tale udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ed amministratore unico della , ha Controparte_2
proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 3349/3361/B del 4/11/2021 dell'
[...]
, con la quale è stato ingiunto a e, Parte_1 Controparte_1
alternativamente, alla in qualità di responsabile solidale ex art. 6 L. Controparte_4
689/81, di pagare la complessiva somma di € 5.724,00, di cui € 5.690,00 quale sanzione pecuniaria, ed € 34,00 per spese di procedura. Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il tribunale ha, in particolare, così statuito: «
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione;
2) Condanna in proprio e nella qualità Controparte_1
di legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico della Controparte_2
al pagamento in favore dell' della somma
[...] Parte_1 complessiva di € 500,00; 3) Compensa le spese di lite». Il tribunale ha, in sostanza, rigettato l'opposizione soltanto in relazione alla violazione di cui al punto 2 del prospetto allegato all'ordinanza ingiunzione, rimodulando e riducendo, peraltro, la sanzione sul punto irrogata, e ha, invece, accolto l'opposizione per le violazioni di cui al punto 1 e al punto 3 dell'ordinanza ingiunzione predetta.
L' ha proposto appello (principale) avverso la Parte_1 sentenza pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione principale possono essere sintetizzati nei termini seguenti: sussiste erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuta non provata la violazione relativa al lavoratore (l'aver impiegato il lavoratore senza la Controparte_5
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro); sussiste omessa e/o erronea Con valutazione dei documenti depositati in giudizio dall' ; l'instaurazione del rapporto di lavoro in data antecedente alla comunicazione effettuata dal datore di lavoro (il quale ha comunicato l'inizio della prestazione lavorativa nel pomeriggio del 10.07.2020, indicando quale data di inizio l'11.07.2020) risulta in modo incontestabile dalle dichiarazioni rese, non solo dal lavoratore interessato, ma anche dai suoi colleghi e i quali, svolgendo la medesima mansione Pt_2 Pt_3
(cameriere), da data antecedente (rispettivamente dal 25.06.2020 e dal 02.07.2020), erano certamente a conoscenza dei fatti riferiti;
è palese l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che le dichiarazioni rese agli ispettori non fornissero riscontro all'illecito contestato;
sulla utilizzabilità di tali dichiarazioni in sede processuale e sulla idoneità delle stesse a provare il fatto contestato non può dubitarsi, in quanto, pur non essendo le stesse coperte da fede privilegiata, è indiscutibile che nel caso, come quello di specie, in cui le dichiarazioni rese dal lavoratore e dai sui colleghi siano chiare, precise, inequivoche e, soprattutto, concordanti, tali dichiarazioni rappresentino un'utile fonte di prova;
a questo proposito, non può non valutarsi positivamente la circostanza che tali dichiarazioni sono state rese nell'immediatezza dei fatti, senza che potessero esserci interferenze esterne e che, quindi, presentano quelle caratteristiche di obiettività e attendibilità che consentono di porle a fondamento della decisione giudiziaria;
il datore di lavoro opponente, pur richiamando in modo generico e astratto i principi che regolano il riparto dell'onere probatorio, ha specificatamente contestato solo il fatto che il rapporto avesse avuto inizio in data 10.07.2020, invece che il giorno successivo, e non anche la natura subordinata dello stesso;
una volta dimostrato, a mezzo delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti dal lavoratore e dai colleghi, che il aveva CP_5
reso la sua prestazione dal giorno 10.07.2020, non era necessario provare che tanto avesse fatto sotto il vincolo della subordinazione, trattandosi di circostanza neppure specificatamente contestata e, in ogni caso, dimostrabile a mezzo di presunzioni;
sussiste erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la contestazione sull'omessa consegna del prospetto paga al lavoratore il Pt_4
Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'accertamento dell'illecito di cui si discute da parte Con dell' è avvenuto, non al momento dell'accesso ispettivo (16.07.2020), ma successivamente, segnatamente l'11.10.2020, allorquando il datore di lavoro ha esibito la documentazione richiesta durante l'ispezione; pur essendo corretto il ragionamento generale operato dal Giudice in merito alle tempistiche della elaborazione e della lavorazione dei prospetti paga, ciò che è errata è la data presa come riferimento per l'accertamento della violazione;
il verbale di accertamento, presupposto all'ordinanza ingiunzione, è stato redatto in data 30.11.2020, sulla base delle risultanze dell'accesso ispettivo e di tutta la documentazione trasmessa dal soggetto interessato l'11.10.2020, sicché la mancata consegna dei prospetti paga al lavoratore che fisiologicamente ancora Pt_4 Pt_5
avvenuta alla data del 16.07.2020, è stata accertata in un momento (nel mese di ottobre) in cui doveva già essere stata consegnata la busta paga al lavoratore suddetto;
peraltro, la violazione, evincibile in via documentale, ha trovato riscontro anche nella richiesta di intervento fatta dal lavoratore Pt_4
Con all' , indicata tra gli allegati del rapporto depositato in atti;
sussiste erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rideterminata la sanzione applicata per la omessa consegna della comunicazione di assunzione o della copia del contratto di lavoro ai lavoratori e;
a tal proposito va Pt_3 Per_1
considerato che il Tribunale, dopo aver accertato la fondatezza della violazione contestata, dimostrata non solo dalle dichiarazioni rese al momento dell'accesso dai lavoratori interessati, ma anche dal
“ravvedimento” del datore di lavoro, ha motivato la decisione di ridurre la sanzione da euro 1.400,00
(700,00x2) ad euro 500,00 (250,00 x 2) sull' “accoglimento parziale dell'opposizione.”; trattasi di una motivazione non idonea a giustificare la rideterminazione della sanzione (nel minimo edittale, Con laddove l' aveva applicato una sanzione media), considerato che, una volta accertata la violazione, la graduazione della singola sanzione applicata per la specifica contestazione non può dipendere dalla ritenuta insussistenza di altre violazioni che, pur essendo state contestate con il medesimo atto, sono comunque distinte rispetto a quella esaminata e mantengono ognuna la propria specificità e individualità; nel caso di specie, l'applicazione di una sanzione di 700,00 euro per ciascun lavoratore,
a fronte di un massimo edittale pari a 1.500,00 è equa e proporzionata.
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore ed Controparte_1
amministratore unico della , ha proposto appello incidentale Controparte_2
avverso la sentenza pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione incidentale possono essere sintetizzati nei termini seguenti: i lavoratori e , erano stati _2 Persona_3
regolarmente assunti in data 2 luglio 2020 e gli stessi erano perfettamente a conoscenza delle condizioni contrattuali e delle mansioni da svolgere, per essere dipendenti stagionali della ricorrente da svariati anni;
la successiva consegna della copia di assunzione era stata rinviata di qualche giorno, esclusivamente, per le limitazioni dovute al COVID, in quanto, nel pieno rispetto delle stringenti normative anticovid, il direttore della struttura cercava di limitare tutti i contatti superflui tra e con i vari dipendenti limitando gli incontri a quelli strettamente necessari e aveva già predisposto un piano di consegna della detta documentazioni per tutti i lavoratori;
pertanto il Tribunale doveva disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione anche in relazione a tale ultima posizione;
la sentenza del
Tribunale di Salerno risulta illegittima anche nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio, benché avesse accolto l'originario ricorso per due dei tre punti di cui all'ordinanza ingiunzione;
al più il Giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare le spese di giudizio e compensarle, al più, per un terzo cioè per il motivo non accolto.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata va riformata per la parte in cui ha accolto l'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta nell'interesse di . Controparte_1
La sentenza va, in particolare, riformata anche in relazione alla riduzione della sanzione operata dal primo giudice con riguardo alla contestazione relativa si lavoratori e . Persona_4 Persona_3
L'ordinanza ingiunzione in questione è stata emessa a seguito dell'accertamento di tre violazione e precisamente delle seguenti violazioni:
a1) avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con esclusione del datore di lavoro domestico); violazione riferita al lavoratore per la giornata di lavoro irregolare del 10/7/2020; Controparte_5
norme violate: art. 3 D.L. 22/2/2002, convertito nella legge 23/4/2002 n. 73, come modificato e integrato dall'art. 4 Legge 4/11/2010 n. 183;
b1) omessa consegna al lavoratore subordinato, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica oppure copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 152/97; violazione riferita ai lavoratori (assunzione 2/7/2020) e (assunzione _2 Persona_3
2/7/2020); norme violate: art. 4 bis D. Lgs. 21/4/2000 n. 181 come modificato dall'art 40 co. 2 D.L.
25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n. 133;
c1) omessa / ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga: violazione riferita al lavoratore
[...]
; periodo mensilità di luglio e agosto 2020; norme violate: artt.
1-3 Legge 5/1/1953, n. 4. Parte_6
La violazione relativa al lavoratore . Controparte_5
Su questo punto il tribunale ha accolto l'opposizione affermando che non vi è prova agli atti che il predetto lavoratore già nella giornata del 10/7/2020 svolgesse la propria attività lavorativa, non trovando ulteriormente riscontro nelle dichiarazioni rese al momento dell'accertamento avvenuto successivamente ovvero in data 16/7/2020.
La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche [cfr. Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800 del 7/11/2014; in applicazione di tale principio, la
S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, e il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341].
La cassazione ha anche puntualizzato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante;
in riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 9919 del
28/4/2006; nella specie, la S.C.. ha confermato la sentenza di merito nella quale il giudice aveva fondato il suo convincimento sul rilievo dei verbalizzanti secondo cui, avendo il conducente di un veicolo cui era stato contestato l'eccesso di velocità affermato che doveva recarsi urgentemente in ospedale per il malore che aveva colpito la passeggera, questa in realtà non manifestava alcun sintomo di malessere, né aveva in alcun modo esplicitato uno stato di indisposizione col suo comportamento].
Nel caso in esame dalle dichiarazioni l'accertamento della violazione è stato compiuto acquisendo, in particolare, le dichiarazioni di altri lavoratori, i quali lavoravano insieme al . CP_5
In data 16/7/2020 (dopo pochi giorni dal fatto contestato) il lavoratore Parte_7
(intento a svolgere in quel momento l'attività di cameriere presso la struttura in questione,
[...]
presso la sala ristorante, con divisa da lavoro, ha dichiarato, fra l'altro, di lavorare alle dipendenze della dal 25/6/2020 circa, addetto al lavoro di cameriere (unitamente a Controparte_2
e a , con orario di lavoro specificamente individuato, ricevendo Controparte_5 _2
ordini e direttive da , e ha anche dichiarato, quanto segue: «Insieme con me lavorano Parte_8
e , quali camerieri, i quali osservano il mio stesso orario di lavoro. _2 Controparte_5
Preciso che lavora presso il ristorante dal 10/07/2020». Controparte_5
In data 16/7/2020 (dopo pochi giorni dal fatto contestato) il lavoratore _2
(intento a svolgere in quel momento l'attività di cameriere presso la struttura in questione, presso la sala ristorante, con divisa da lavoro, ha dichiarato, fra l'altro, di lavorare alle dipendenze della dal 2/7/2020 circa, addetto al lavoro di cameriere (unitamente a Controparte_2 CP_5
e a , con orario di lavoro specificamente individuato, ricevendo ordini e
[...] _2
direttive da , e ha anche dichiarato, quanto segue: «In sala lavorano , Parte_8 _2
e , camerieri, i quali osservano il mio stesso orario di lavoro. Preciso Controparte_5 Parte_8 che lavora presso il ristorante dal …/7/2020. In cucina lavora dal Controparte_5 Persona_3
…/7/2020, quale lavapiatti». Va precisato che la data di inizio del lavoro da parte del è CP_5
verbalizzata in maniera non del tutto chiara, ma che potrebbe essere ricondotta alla data del
10/07/2020, anche alla luce delle complessive risultanze degli atti.
E' stato, peraltro, sentito anche lo stesso lavoratore interessato . Questi, in Controparte_5
data 16/7/2020 (dopo pochi giorni dal fatto contestato), intento a svolgere in quel momento l'attività di cameriere presso la struttura in questione, presso la sala pranzo, con divisa da lavoro, ha dichiarato, fra l'altro, di lavorare alle dipendenze della dal 10/7/2020 circa, con la Controparte_2
qualifica di cameriere (unitamente a e a , con orario di lavoro Parte_7 _2
specificamente individuato, ricevendo ordini e direttive da , e ha anche dichiarato, quanto Parte_8
segue: «Insieme con me lavora , quale cameriere, il quale osserva il mio steso Parte_7
orario di lavoro».
Va preliminarmente osservato che l'attività svolta da , quale emerge dagli Controparte_5 atti, è senz'altro configurabile quale attività di lavoro subordinato, attesa la natura dell'attività svolta e l'organizzazione nella quale il risulta inserito, essendo, fra l'altro, destinatario di ordini e CP_5 direttive altrui, come emerge, fra l'altro, dal complesso delle dichiarazioni acquisite.
L'opponente in sede di opposizione, in primo grado, non ha contestato la Controparte_1
presenza del sul luogo fi lavoro in data 10/7/2020, ma la ha giustificata sostenendo Controparte_5 che questi era presente per sostenere un colloquio preventivo. E', pertanto, provato che CP_5
era presente sul luogo di lavoro in data 10/7/2020; la circostanza è anche confermata in
[...] particolare dalle dichiarazioni rese da al verbalizzante dell' Parte_7 Parte_1
.
[...]
Il , quindi, era presente sul luogo di lavoro alla data del 10/7/2020. Le dichiarazioni CP_5
degli altri lavoratori sentiti e, in particolare, le dichiarazioni rese dal Parte_7
confermano la circostanza e precisano che il , il e il erano tutti CP_5 Parte_7 Pt_3
presenti sul luogo di lavoro e svolgevano attività di cameriere nel ristorante. Queste dichiarazioni, poi, sono state rese a breve distanza dai fatti, in data 16/7/2020.
Combinando insieme il fatto pacifico della presenza del sul luogo di Controparte_5
lavoro in data 10/7/2020 con le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori presenti sui luoghi (ristorante) dopo pochi giorni dai fatti (dichiarazioni che, pur liberamente valutabili, integrano un fatto pacifico che è la presenza del sul luogo di lavoro in data 10/7/2020), oltre che con le dichiarazioni CP_5 rese dallo stesso all'Ispettore del Lavoro, emerge chiaramente la prova della sussistenza della CP_5 violazione ascritta al con riguardo all'avere impiegato lavoratori subordinati senza CP_1
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, violazione riferita al lavoratore per la giornata di lavoro irregolare del 10/7/2020. Controparte_5
Gli ulteriori elementi (mancato adempimento degli obblighi di legge in proposito esistenti, nei tempi prescritti) emergono in maniera evidente dagli accertamenti documentali compiuti dall'Ispettorato del
Lavoro e trasfusi, fra l'altro, nel verbale di accertamento e notificazione del 30/11/2020.
Ne consegue che l'appello sul punto proposto dall'appellante principale merita accoglimento e la sentenza impugnata va su questo punto riformata, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dal . CP_1
La violazione relativa al lavoratore . Parte_6
Su questo punto il tribunale ha accolto l'opposizione affermando quanto segue, in motivazione: «Inoltre, in riferimento all'omessa consegna del prospetto paga al lavoratore Pt_4
assunto regolarmente in data 01.07.2020, si rileva che al momento dell'accesso degli ispettori, la lavorazione e l'elaborazione delle buste paga deve essere ricollegata alla chiusura del mese con consegna il mese successivo. Pertanto, risulta infondata tale ultima contestazione».
Questa motivazione non va condivisa. SI deve, infatti, osservare che il mancato adempimento si riferisce ai mesi di luglio e agosto 2020. Il datore di lavoro non ha dimostrato di avere ottemperato nei tempi indicati dal primo giudice (chiusura del mese con consegna il mese successivo), avendo l' indicato che l'accertamento dell'illecito è avvenuto al non momento Parte_1 dell'accesso ispettivo (16/7/2020), ma successivamente, precisamente in data 11/10/2020, quando il datore di lavoro ha esibito la documentazione richiesta durante l'ispezione. Il nulla di CP_1
contrario ha dimostrato quanto alla tempestività della consegna della busta paga al lavoratore Pt_4
per i mesi di luglio e agosto 2020; per queste mensilità non risulta, quindi, che la consegna della busta paga al lavoratore sia stata effettuata tempestivamente, avuto riguardo, in particolare, al Pt_4 disposto dell'art. 3 della legge n. 4 del 5/1/1953, il qual dispone che «Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione». In ogni caso non sussistono elementi per ritenere che la busta paga per i mesi di luglio e agosto 2020 sia stata consegnata al lavoratore prima del mese di ottobre 2020 (solo in sede di produzione di Pt_4 documentazione a seguito dell'accesso ispettivo del 16/7/2020).
Sussistono, quindi, gli elementi pe affermare che anche la violazione riguardante il lavoratore si è verificata, emergendo ciò dagli accertamenti documentali compiuti Pt_4 dall' e trasfusi, fra l'altro, nel verbale di accertamento e notificazione del Parte_1
30/11/2020.
Ne consegue che l'appello sul punto proposto dall'appellante principale merita accoglimento e la sentenza impugnata va su questo punto riformata, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dal . CP_1
La violazione relativa ai lavoratori e . _2 Persona_3
Su questo punto il tribunale ha rigettato l'opposizione, ma ha ridotto l'entità della sanzione, affermando quanto segue, in motivazione: «Infine, in merito alla omessa consegna della comunicazione di assunzione o della copia del contratto di lavoro nei confronti dei lavoratori Pt_3
e , tale violazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese al momento dell'accesso in quanto Per_1
gli stessi lavoratori hanno dichiarato di non aver ricevuto copia del contratto di lavoro. Si rileva inoltre, che dal verbale di accertamento il trasgressore ha spontaneamente effettuato gli adempimenti connessi alla violazione ovvero ha provveduto a consegnare le lettere di assunzione ai predetti lavoratori.
Pertanto, appare opportuno procedere al ricalcolo della sanzione visto l'accoglimento parziale dell'opposizione. La violazione degli obblighi di cui all'art. 4 bis comma 4 D.lgs. 21 aprile 2000, n.
181, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 276/2000 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato. Essendo il numero di lavoratori pari a 2, la sanzione deve essere rideterminata in € 500,00 (minimo della sanzione € 250,00 x 2 lavoratori)».
Su questo punto l'appellante incidentale ha dedotto, in particolare, in sede di CP_1
ricorso in primo grado, quanto segue: «Contestare la mera mancata consegna di un contratto, pur regolarmente già formalizzato, appare un controsenso, in una situazione in cui i contatti dovevano essere limitati al minimo». Ciò è stato, in sostanza, ribadito in sede di memoria di costituzione in appello con appello incidentale. In altri termini, la mancata tempestiva consegna, all'atto dell'assunzione, di copia ella comunicazione di assunzione inviata in via telematica o di copia del contratto individuale di lavoro completo dui tutte le opportune informazioni sarebbe dipesa dalla esigenze di limitare i contati fra persone nel periodo della emergenza sanitaria da COVID 19. Questa indicazione dell'attuale appellante incidentale, tuttavia, non vale a giustificare il mancato adempimento della prescrizione imposta dalla legge. Il , in definitiva, ha ammesso di avere CP_1 omesso l'adempimento previsto sul punto dalla legge e ha indicato una giustificazione sicuramente non idonea a giustificare l'inadempimento. Gli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del Lavoro e le dichiarazioni assunte, peraltro, confermano quanto in sostanza ammesso dal . La sentenza CP_1 va, quindi, confermata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione, con rigetto dell'appello incidentale sul punto proposto dal . Va, tuttavia, accolto l'appello principale sul punto CP_1 proposto dall' in ordine alla parte in cui la sentenza impugnata ha ridotto la Parte_1 sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione da € 1.400,00 (€ 700,00 x 2)
a € 500 (€ 250,00 x 2). La circostanza che il datore di lavoro abbia ottemperato all'adempimento prescritto dalla legga dopo che la violazione è stata accertata, infatti, non incide sulla misura della gravità della violazione. L'accoglimento parziale della opposizione in primo grado (per le altre due violazioni), poi, di per sé non costituisce motivo di attenuazione della gravità della diversa violazione relativa ai lavoratori e;
in sede di appello, peraltro, viene rigettata l'intera Pt_3 Per_1
opposizione, vendo, quindi, anche meno il presupposto della riduzione della sanzione indicato dal primo giudice. La misura della sanzione determinata dall' , poi, è stata Parte_1 Parte_1
individuata in una misura media che risulta congrua rispetto alla violazione commessa, non emergendo motivi ido0nei per individuare la misura della sanzione nel minimo previsto dalla legge.
Va, quindi, rigettato l'appello incidentale proposto quanto alla sussistenza della sanzione (riconosciuta sussistente dal primo giudice) e va accolto l'appello principale nella parte in cui ha contestato la sentenza impugnata per avere ridotto l'entità della sanzione.
La originaria opposizione proposta dal va, pertanto, integralmente rigettata anche CP_1
su questo punto.
Decisione.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
L'appello principale merita integrale accoglimento, mentre l'appello incidentale va rigettato.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata nel senso che va rigettata integralmente la opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 3349/3361/B del 4/11/2021 dell' Parte_1 .
[...]
Le spese di giudizio.
Ai fini della disciplina delle spese del primo grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dei motivi di opposizione e, quindi, la totale soccombenza del ricorrente in primo grado , tali CP_1
spese vanno poste integralmente a carico del ricorrente opponente. Queste spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia [€
5.724,00; scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00] e alle attività difensive concretamente espletate.
In ordine alle spese del secondo grado di giudizio, poi, va ugualmente applicato il criterio della soccombenza e, quindi, tali spese vanno poste a carico dell'appellante incidentale , in CP_1
ragione della integrale soccombenza. Queste spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia [€ 5.724,00; scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00] e alle attività difensive concretamente espletate.
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, poi, va dichiarato che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse dell' , in Parte_1
persona del Direttore pro tempore, nei confronti di , in proprio e nella qualità di Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e amministratore unico della Controparte_2
, nonché in ordine all'appello incidentale proposto nell'interesse , in
[...] Controparte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore unico della
[...]
, con sede legale in Battipaglia (SA), Località Lido Lago s.n.c., nonché in Controparte_2
ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 2108/2024, pubblicata in data 18/4/2024, del Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 749/2022 R.G., pubblicata in data 18/4/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello principale proposto nell'interesse dell' Parte_1
, in persona del Direttore pro tempore, e, per l'effetto, in corrispondente riforma della
[...]
sentenza impugnata, rigetta integralmente la opposizione alla ordinanza ingiunzione n.
3349/3361/B del 4/11/2021 dell' ; Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale;
3. in riforma della sentenza impugnata, condanna , in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e amministratore unico della Controparte_2
, con sede legale in Battipaglia (SA), Località Lido Lago s.n.c., al pagamento, in
[...] favore dell' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, delle spese e competenze del primo grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi, ed € 2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A.
e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. condanna , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
amministratore unico della , con sede legale in Controparte_2
Battipaglia (SA), Località Lido Lago s.n.c., al pagamento, in favore dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1
spese e competenze del secondo grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi, ed € 2.905,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante incidentale , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
amministratore unico della , sia tenuta a versare un Controparte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 20/2/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Vito Colucci