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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/07/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1067/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1067/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PICA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Colleferro (RM), Corso
Giuseppe Garibaldi n. 22, giusta procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25/10/2024;
attrice convenuta in riconvenzionale contro
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. GRECO MARCELLO ed elettivamente C.F._5
pagina 1 di 21 domiciliate presso il suo studio sito in Roma (RM), Largo Trionfale n. 7, giuste deleghe separate allegate al fascicolo telematico;
convenute attrici in riconvenzionale
Oggetto: azione di simulazione; azione di riduzione per lesione di legittima; scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 3/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la GN a convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – la propria madre nonché le proprie sorelle CP_1
, e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4 CP_3 Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che la compravendita che si impugna, sottoscritta in data 6 Luglio 1994, tra il signor e le Controparte_5 signore , e costituisce atto simulato dissimulante una donazione diretta Controparte_2 CP_4 CP_3
e/o indiretta e/o negotium mistum com donatione, accertando e dichiarando la nullità e/o l'inefficacia
e/o l'annullabilità del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché simulato;
2) Accertare
e dichiarare che il contratto di mantenimento n. 10810.1/2012 costituisce atto simulato dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o negotium mistum com donarione, accertando la nullità e/o
l'inefficacia dello stesso;
3) per l'effetto, calcolata la quota disponibile e indisponibile, ricostruire la massa ereditaria del signor tenuto conto, oltre che dei terreni cointestati al de cuius, Controparte_5 anche dei beni conferiti in vita dallo stesso con atto del 6 Luglio 1994 e n. 1810.1/2012, da considerarsi dissimulanti una donazione, riducendo le stesse in quanto lesive della quota spettante alla GN , con valutazione dell'effettivo valore dei beni suddetti;
4) nominare un CTU Parte_1 per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote spettanti a ciascun erede.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere figlia del signor Controparte_5
pagina 2 di 21 e, unitamente alle convenute, rispettivamente moglie superstite e figlie, erede legittima di quest'ultimo deceduto ab intestato in Roma il 16/06/2019; - che ilde cuius, con atto notarile del 06/07/1994 Rep. n.
911, Racc. n. 327, registrato a Latina il 21/07/1994, aveva venduto alle figlie e CP_2 CP_4
odierne convenute, gli immobili siti in Norma (LT), Via Porticina e, segnatamente, alla prima CP_3
l'appartamento al piano terra, composto da 4 vani ed accessori riportato nel N.C.E.U. del predetto
Comune alla Partita 2633, Fol. 25, p.lla 1056 sub 2, Via Porticina 49, a l'appartamento al piano CP_4 primo, composto di 4 vani ed accessori, riportato nel N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita
e Foglio, p.lla 1056 sub 3, Via Porticina 49 e, infine, a l'appartamento al piano secondo, CP_3 composto di 4 vani ed accessori, riportato nel N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita e
Foglio, p.lla 1056 sub 4, Via Porticina 49 (all. 1, atto di vendita del 6.7.1994); - che il prezzo della vendita era stato indicato in Lire 56.000.000, corrispettivo che, al momento della sottoscrizione del predetto atto, si era dichiarato essere stato già versato dalle parti acquirenti al venditore che rilasciava quietanza liberatoria (vd. art. 4, all. 1 cit.); - che la predetta vendita avrebbe, invero, dissimulato una donazione o, comunque, un negozio misto a donazione, stante la mancata allegazione all'atto notarile in parola di alcuna corresponsione del prezzo di vendita, peraltro sottostimato come evincibile dalla perizia di parte eseguita dal geom. il 25.7.2019 (all. 2, citazione), e considerato altresì che Persona_1 il de cuius, all'atto di vendita, aveva espressamente rinunciato all'ipoteca legale (vd. art. 7, all. 1); - che, oltre ai beni di cui sopra, vi erano altri cespiti pervenuti iure successionis alle odierne parti, tra cui terreni ed uliveti siti in una zona montana del Comune di Norma, destinati all'esercizio di attività agricole (vd. nn. da 1 a 5, pp. 2 – 3, citazione); - che, con contratto di mantenimento n. 1810.1/2012 redatto dal Notaio dott. il 3/7/2012, Rep. n. 61.868, Racc. n. 24.447 (vd. all. 13, Persona_2 comparsa), il de cuius, unitamente alla propria coniuge aveva ceduto la sola nuda CP_1 proprietà alle figlie odierne convenute, “in corrispettivo dell'obbligo di mantenimento e di assistenza vitalizia”, dei beni immobili siti in Comune di Norma (LT) e, precisamente: “Appartamento al piano terra, primo con annessa soffitta al piano secondo, composto di tre vani catastali, confinante con Via della Rupe, beni sub. 1, beni salvo altri;
- Appartamento al piano terra, composto di un vano Per_3 catastale, confinante con via della Rupe, bene di cui innanzi, beni , salvo altri, il tutto Per_4
pagina 3 di 21 rispettivamente distinto al Catasto Fabbricati di Norma al foglio 25, particelle n. 319 sub. 10, Via della Rupe n. 18, piano T – 1- 2, categoria A/3, classe 3, vani 3, rendita catastale euro 193,67; n. 321, sub. 1 via della Rupe n. 20, piano T, categoria A/5, classe 1, vani 1, rendita catastale euro 19,11”; - che il predetto contratto di mantenimento avrebbe, invero, dissimulato una donazione alle sorelle convenute;
- che, a fronte dell'ingente massa ereditaria costituita dai cespiti di cui sopra, la stessa risultava essere donataria del proprio defunto padre di un solo locale ad uso garage della superficie di
92 mq circa censita al N.C.E.U. del Comune di Norma al Fg. 95, mappale 1056, sub. 5 (vd. atto di donazione del 15.12.2006, all. 3), di valore inferiore rispetto ai beni che il de cuius aveva trasferito, con atti dissimulanti una donazione, in favore delle odierne parti convenute.
La GN e le signore , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 tempestivamente costituitesi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
19/05/2020, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto come da narrativa che precede, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio, - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza del presupposto di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. e per l'effetto concedere termine perentorio a parte attrice per integrare la domanda, con salvezza dei diritti difensivi delle convenute - nel merito: a) accertare quanto in narrativa del presente atto e per l'effetto rigettare le domande di accertamento della simulazione relativa degli atti impugnati, siccome infondate in fatto e diritto e comunque non provate b) procedere all'accertamento e la formazione della massa ereditaria da dividere e delle singole quote, avuto riguardo ai seguenti beni: 1) 50% del terreno sito nel Comune di Norma (LT), iscritto al Catasto terreni al foglio 20, particella 93, classe: uliveto, are 17, ca 80, R.D. € 14,25, R.A. € 5,06 intestato al de cuius SI. e moglie, (proprietà per ½); 2) 50% dell'uliveto sito nel Controparte_5 Persona_5
Comune di Norma iscritto al catasto terreni al foglio 20, particella 95, qualità Uliveto, CI 2, Are 4, Ca
30, R.D. € 4,44, R.A. € 1,22 intestati al SI. e (proprietà per ½); 3) Controparte_5 CP_1
50% del terreno sito nel Comune di Norma, iscritto al catasto terreni al foglio 20, particella 142, qualità uliveto, CI 2, Are 11, R.D. € 8,81, R.A. € 3,22 intestati al SI. e Controparte_5 CP_1
pagina 4 di 21 (proprietà per ½); 4) 50% del terreno sito nel Comune di Norma, iscritto al catasto terreni al CP_1 foglio 20, particella 97, qualità uliveto, CI 3, Are 35, Ca 40, R.D. € 12,80, R.A. € 4,57 intestati al SI.
e (proprietà per ½); 5) 50% del terreno sito nel Comune di Norma, Controparte_5 CP_1 iscritto al catasto terreni al foglio 20, particella 143, qualità uliveto, CI 3, Ca 50, R.A. € 12,98 intestati al SI. e (proprietà per ½). - in via riconvenzionale: in via principale Controparte_5 CP_1
e nel merito: - imputare alla massa ereditaria il valore che risulterà per la riduzione della donazione fatta in vita dal de cuius in favore dell'attrice il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre ai sensi dell'art. 555 c.c. e ss;
- sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e per l'effetto venisse dichiarato nullo il simulato contratto di compravendita del 1994, accertare e dichiarare che le convenute SI.re , Controparte_2 CP_3
e sono proprietarie per intervenuto usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.,
[...] Controparte_4 delle porzioni di immobili di cui all'atto di compravendita del 1994, rispettivamente dei seguenti immobili: A) a : – appartamento al piano terra, composto di quattro vani ed accessori, Controparte_2 confinante con: corte comune per tutti i lati. Riportato nel N.C.E.U. del Comune di Norma alla Partita
2633, Fol. 25, P.lla 1056 sub 2, Via Porticina 49, p. T;
giusta denuncia “Mod. D” prot. N. 17/94 presentata all'UTE di Latina in data 04/01/1994; B) a che acquista: - Appartamento al Controparte_4 piano primo, composto di quattro vani ed accessori, confinante con: corte comune per tutti i lati. -
Riportato nel N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita e Foglio, P.lla 1056 sub 3, Porticina
49, p. 1; giusta la menzionata denuncia prot. N. 17/94. C) a che acquista: - Controparte_3 appartamento al piano secondo, composto di quattro vani ed accessori, confinante con: corte comune per tutti i lati. Riportato nel N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita e Foglio, P.lla 1056 sub
4, particella 49, p. 2; giusta denuncia di variazione “Mod. D” presentata all'UTE di Latina in data
05/03/1994 prot. N. 1297”; e per effetto ordinare agli uffici competenti di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture di legge;
- in ulteriore domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che le spese funerarie nell'ammontare di € 3.800,00, corrisposte da , siano poste a carico Controparte_3 degli eredi pro quota e conseguentemente condannare la SI.ra a corrispondere € Parte_1
950,00 a;
- valutato e accertato così l'asse ereditario in termini monetari, mediante Controparte_3
pagina 5 di 21 consulenza tecnica di ufficio, procedere alla divisione dei beni caduti in successione e/o comunque dell'asse ereditario che risulterà, con attribuzione ad ogni singolo coerede della quota nella misura nascente dal titolo legale ex art. 536 c.c., tenendo in considerazione l'attuale possesso;
- in ogni caso determinare, l'incremento patrimoniale conseguito da ciascun immobile a seguito delle opere di completamento dallo stato grezzo, eseguite distintamente dalle singole convenute , Controparte_4
e per le parti comuni anche da Per l'effetto dichiarare ciascun coerede tenuto a CP_3 CP_2 corrispondere l'importo corrispondente al valore pro quota delle spese sostenute e documentate. - per effetto di quanto sopra, procedere alla compensazione tra le somme rispettivamente dovute tra i condividenti ed in esito a ciò condannare la attrice a corrispondere l'importo relativo che risulterà, salvo la maggiore o minore somma che sia accertata, oltre interessi dalla data dell'esborso e rivalutazione monetaria nonche' maggior danno pari al rendimento dell'investimento della somma in titoli di stato, anche al fine di stabilire l'ammontare di eventuali conguagli. - con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
In particolare, le convenute, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito della morte ab intestato del de cuius e, dunque, con devoluzione dell'eredità per legge ai soggetti legittimati nella misura di 1/3 al coniuge e di 2/3 alle figlie, hanno, purtuttavia, precisato come la stessa avrebbe riguardato esclusivamente i cespiti costituiti da soli terreni (alcuni cointestati con il coniuge): “1) Terreno sito nel Comune di Norma (LT), iscritto al Catasto terreni al foglio 20, particella 93, classe: uliveto, are 17, ca 80, R.D. € 14,25, R.A. € 5,06 intestato al de cuius SI. CP_5
e moglie, (proprietà per ½); 2) uliveto sito nel Comune di Norma iscritto al
[...] Persona_5 catasto terreni al foglio 20, particella 95, qualità Uliveto, CI 2, Are 4, Ca 30, R.D. € 4,44, R.A. € 1,22
(intestati al SI. e ); 3) Terreno sito nel Comune di Norma, iscritto al Controparte_5 CP_1 catasto terreni al foglio 20, particella 142, qualità uliveto, CI 2, Are 11, R.D. € 8,81, R.A. € 3,22
(intestati al SI. e ); 4) Terreno sito nel Comune di Norma, iscritto al Controparte_5 CP_1 catasto terreni al foglio 20, particella 97, qualità uliveto, CI 3, Are 35, Ca 40, R.D. € 12,80, R.A. €
4,57 (intestati al SI. e ). 5) Terreno sito nel Comune di Norma, Controparte_5 CP_1 iscritto al catasto terreni al foglio 20, particella 143, qualità uliveto, CI 3, Ca 50, R.A. € 12,98
pagina 6 di 21 (intestati al SI. e ).” (vd. all. 4, comparsa, all. visure catastali), cui si Controparte_5 CP_1 sarebbe dovuto aggiungere il valore per imputazione dell'immobile donato dal de cuius all'attrice (all.
5, comparsa;
all. 3, citazione), dichiarato ai fini fiscali nella misura di € 22.000,00, e successivamente rivenduto da quest'ultima alla sorella al prezzo di € 27.000,00 (vd. all. 6, atto di compravendita CP_3 del 30/11/2015 per atto Notaio Dott. ). Persona_6
Evidenziavano altresì come, a seguito del predetto atto di donazione, ne fosse scaturita una lesione della propria quota di legittima, con conseguente loro diritto alla riduzione della donazione effettuata in vita dal de cuius, il cui valore eccede la quota della quale poteva disporre ai sensi degli artt. 555 ss.
c.c.; contestavano altresì l'infondatezza delle domande volte ad accertare la simulazione della vendita del 1994 e del contratto di mantenimento del 3/7/2012, e a determinare conseguentemente l'inserimento dei beni ivi indicati nell'asse dividendo, eccependo, quanto al primo, la prescrizione dell'azione di restituzione per il decorso del termine ventennale dalla “donazione” a favore delle odierne parti convenute.
La convenuta ha chiesto altresì la refusione pro quota da parte dell'attrice, avendovi le Controparte_3 altre parti già ottemperato, delle spese funerarie ammontanti all'importo pari ad euro 3.800,00 (all. 17 –
18); le figlie convenute del de cuius hanno altresì svolto, in via riconvenzionale e subordinata all'eventuale accoglimento della domanda attorea di simulazione, domanda di usucapione dei singoli immobili di cui all'atto del 1994, stante l'effettivo possesso ultraventennale dei predetti, nonché domanda di refusione dell'incremento di valore conseguito dai beni, per effetto delle opere eseguite ovvero delle spese direttamente sostenute per la conservazione e/o per il miglioramento dei beni ritenuti ereditari.
Espletate con esito negativo le procedure di mediazione obbligatoria e demandata dal G.I., concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletati gli interpelli delle odierne parti in causa e la c.t.u., tentata vanamente la conciliazione tra le parti, subentrato nelle more questo G.I. relatore a far data dall'1/07/2022, la causa, così istruita, all'udienza cartolare del 3/4/2025, veniva trattenuta in decisione, previa rimessione al Collegio con concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
pagina 7 di 21 Ad avviso di questo Collegio, meritano preliminare attenzione le domande attoree finalizzate all'accertamento della simulazione relativa di cui al contratto di compravendita del 6/7/1994 tra il de cuius e le convenute e (all. 1, citazione), nonché del contratto di CP_2 CP_4 Controparte_3 mantenimento n. 10810.1/2012 del 3/7/2012 (all. 13, comparsa).
A tale riguardo, non è forse superfluo rammentare quell'indirizzo di legittimità secondo cui «I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius".» (così, Cassazione civile sez. II, 29/02/2016, n.3932; si veda anche Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4021:
«L'obbligo della collazione ereditaria riguarda le donazioni (dirette e indirette) ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del "de cuius", anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del "de cuius". Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga
pagina 8 di 21 addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato.»).
In ragione dei principi ermeneutici sopra rammentati e con particolare riferimento alla disamina della domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita del 6/7/1994 tra il de cuius e le convenute e (all. 1, citazione), va, dunque, CP_2 CP_4 Controparte_3 preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta circa l'azione di restituzione per il decorso del termine ventennale dalla “donazione” a favore delle odierne parti convenute, posto che, nel caso di specie, l'azione di simulazione è stata esercitata dall'attrice in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata), sicché il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione e, dunque, dal 16 giugno 2019 (vd. all. 3, comparsa, certificato di morte di , e non invero dal compimento dell'atto che si assume simulato Controparte_5
(6 luglio 1994).
Acclarato quanto sopra, quanto ai profili afferenti al riparto dell'onere della prova, l'odierna attrice, asserendo di essere erede legittimaria del de cuius lesa nella propria quota di riserva dall'asserita vendita simulata, risulta essere indubbiamente soggetto terzo rispetto al contratto simulato, sicché la stessa potrà provare l'esistenza di una simulazione relativa o di una donazione dissimulata da una compravendita fittizia con ogni mezzo e senza limitazioni, dunque anche mediante prove documentali, testimoniali e presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. ex multis, Cass. civ. 10345 del
12.04.2019; Cass. civ., sez. IV, n.536 dell'11.01.2018; Cass. civ., Sez. II, n. 2968 del 27.02.2012).
Ciò posto, è noto che il primo comma dell'art. 1414 c.c. descrive l'ipotesi di simulazione assoluta, che ricorre allorché le parti fingano di porre in essere un determinato negozio, non volendone in realtà nessuno, mentre l'ipotesi del secondo comma, di simulazione relativa, viene in rilievo quando le parti vogliono un contratto diverso da quello reso palese.
Ciò detto, posta la ricorrenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di simulazione relativa (contratto di compravendita che simula una donazione, tra le stesse parti), risulta efficace tra le stesse - ex art. 1414, comma 2, c.c. - esclusivamente il contratto dissimulato, cioè la donazione.
Orbene, ad avviso del Collegio, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, si ritiene sia stata pagina 9 di 21 raggiunta la prova della natura simulata del contratto di compravendita in commento dissimulante, invero, una donazione diretta dei cespiti immobiliari ivi indicati dal defunto padre in favore delle tre figlie odierne convenute.
A tale proposito, a fronte dei plurimi indici sintomatici rappresentati dal patrocinio attoreo, - segnatamente, che il corrispettivo della vendita, indicato in Lire 56.000.000, risultava essere stato già versato dalle parti acquirenti al venditore che rilasciava quietanza liberatoria (vd. art. 4, all. 1 cit.), oltre alla circostanza che il de cuius, all'atto di vendita, aveva espressamente rinunciato all'ipoteca legale
(vd. art. 7, all. 1) -, parte convenuta non ha contrapposto argomentazioni difensive di particolare spessore.
In particolare, è noto che, sulla scorta di quell'indirizzo ermeneutico secondo cui «Nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (nella fattispecie, la Cassazione ha accolto il ricorso e richiesto il riesame dell'appello, stabilendo che a fronte di indizi proposti dalla parte che denuncia la simulazione di una compravendita è l'acquirente a dover dimostrare l'effettività del pagamento del prezzo e non il contrario).» (Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12955), parte convenuta avrebbe potuto e dovuto offrire documentazione attestante l'effettiva corresponsione del prezzo, quanto meno le matrici di quegli assegni menzionati nel corso degli interrogatori formali deferiti loro dall'attrice (vd. verb. ud.
8/3/2022 “…Gli immobili sono stati acquistati con denaro liquido e assegni.”; Controparte_4 [...]
“Abbiamo pagato in contanti e con assegno.”). CP_2
Il patrocinio di parte convenuta risulta, invero, aver fornito supporto alla tesi attorea, ponendo in evidenza, nella propria comparsa, quanto segue “In primo luogo, vale la pena notare che la compravendita, stipulata mediante atto notarile, ha visti comparire, conformemente a quanto prevede
pagina 10 di 21 la legge notarile (art. 48) i testimoni indicati, sì che – almeno su tale aspetto - la forma dell'atto simulatorio è idonea a dar vita all'atto dissimulato,” (vd. pag. 7, comparsa).
Alla luce di quanto sopra, non si intravvede altro motivo, non essendovene la necessità, di addivenire alla stipula di un atto di compravendita immobiliare tramite atto pubblico notarile e in presenza di due testimoni, se non, invero, quello di porre in essere un atto simulato dissimulante una donazione diretta dei predetti beni immobiliari e, dunque, un arricchimento delle tre figlie convenute da parte del proprio padre donante.
Va, dunque, accolta la domanda attorea con dichiarazione della simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato, con atto a rogito del Notaio dott. del 06/07/1994 Rep. n. Persona_7
911, Racc. n. 327, registrato a Latina il 21/07/1994 al n. 3053, tramite cui il de cuius Controparte_5 aveva venduto alle figlie e odierne convenute, gli Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 immobili siti in Norma (LT), Via Porticina e, segnatamente, alla prima l'appartamento al piano terra, composto da 4 vani ed accessori riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune alla Partita 2633, Fol. 25,
p.lla 1056 sub 2, Via Porticina 49, a l'appartamento al piano primo, composto di 4 vani ed CP_4 accessori, riportato nel N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita e Foglio, p.lla 1056 sub 3, Via
Porticina 49 e, infine, a l'appartamento al piano secondo, composto di 4 vani ed accessori, CP_3 riportato nel N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita e Foglio, p.lla 1056 sub 4, Via Porticina
49 (all. 1, citazione); per l'effetto, va dichiarato che il predetto contratto di compravendita configura una donazione diretta che soggiace all'obbligo di collazione, essendo la stessa sempre obbligatoria
(salvo che il donatario ne sia stato dispensato dal donante) e non necessitante di un'esplicita richiesta in tal senso (Cass. 8510/2018).
A tale proposito, sarà altresì opportuno rimettere la causa sul ruolo al fine di far esprimere alle tre sorelle convenute donatarie dei beni ivi contenuti nell'atto simulato la preferenza ex art. 746 c.c. del modo di collazionare gli immobili, rendendo il bene in natura o imputandone il valore alla propria porzione.
Stante l'accoglimento della domanda di simulazione sopra esaminata, non può, invece, trovare accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale “nella denegata ipotesi di accoglimento della
pagina 11 di 21 domanda attrice e per l'effetto venisse dichiarato nullo il simulato contratto di compravendita del
1994”, finalizzata all'accertamento della matura usucapione ventennale in capo alle tre sorelle convenute per gli immobili oggetto dell'atto di compravendita del 1994.
Ad avviso del Collegio, è di chiara evidenza, come al di là dell'accertamento della natura simulata dell'atto in parola, non siano usucapibili beni di cui le odierne parti istanti siano già proprietarie.
Va parimenti respinta per difetto di prova la domanda, svolta sempre in via riconvenzionale, dalle convenute finalizzata alla determinazione dell'incremento patrimoniale conseguito da ciascun immobile a seguito delle opere di completamento dallo stato grezzo, asseritamente eseguite dalle singole convenute , e, per le parti comuni, anche da con condanna di Controparte_4 CP_3 CP_2 ciascun coerede tenuto a corrispondere l'importo corrispondente al valore pro quota delle spese sostenute e documentate.
Orbene, è noto che, in tutti i casi in cui si proceda a collazione di immobile, il donatario ha il diritto di dedurre il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione (art. 748 c.c.). Costituisce miglioria qualunque opera che si incorpori nel fondo e ne determini un aumento di valore (Cass. n. 2621/1974);
per questi motivi
le migliorie apportate al fondo devono essere calcolate non in base alle spese fatte, ma in relazione all'incremento di valore del fondo (Cass. n. 5982/1979). L'onere di provare le migliorie grava, in ogni caso, sul donatario che alleghi di averle apportate e ne chieda la detrazione (Cass. n. 4009/1981).
A tale proposito, a fronte della contestazione mossa dal patrocinio attoreo a tale richiesta, - secondo cui le tre sorelle convenute non avrebbero eseguito alcuna opera di miglioramento e/o incremento di valore di completamento e di conservazione sui beni ereditari, in quanto le stesse sarebbero state eseguite e realizzate, anche sui singoli appartamenti, a cure e spese esclusivamente da parte del defunto padre -, alcuno dei documenti prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, a supporto della predetta domanda e, precisamente, n. dieci foto da cui risulterebbe lo stato grezzo dell'immobile via
Porticina n. 49 alla cessione del 1994, la relazione tecnica del geom. di inizio lavori Testimone_1 di completamento e manutenzione straordinaria dell'immobile di Via Porticina n. 49 e la comunicazione inizio lavori (vd. all.ti 8-10, comparsa), è in grado di provare la pretesa vantata: trattasi,
pagina 12 di 21 invero, di documentazione generica e spuria, priva di data la relazione del geometra così come Tes_1 nulla prova, circa l'incremento del valore dei beni suddetti, la c.i.a. presentata dalle figlie convenute.
La domanda in esame va, pertanto, respinta per non essere la stessa provata, né avrebbe potuto trovare dimostrazione tramite l'espletamento della richiesta prova testimoniale, trattandosi di pretesa da provare sostanzialmente per tabulas.
Parimenti non provata la domanda, sempre formulata in via riconvenzionale, dalla convenuta CP_3
per ottenere il rimborso della quota di euro 950,00 da parte dell'attrice, per le spese funerarie,
[...] pari ad euro 3.800,00, che la stessa ha asserito aver anticipato.
Secondo il consolidato e risalente indirizzo di legittimità «Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al "de cuius" e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi.» (ex multis, Cassazione civile sez. II, 03/01/2002, n.28; Cassazione civile sez. II, 02/02/2016, n.1994).
Nel caso di specie, gli unici due documenti allegati a supporto della pretesa da parte del patrocinio convenuto (vd. all.ti 17 -18), segnatamente una ricevuta postale recante l'importo di euro 3.300,00 intestata a tale Gaviglia S.r.l. e un bollettino postale recante l'importo di euro 500,00 con destinatario il
Comune di Norma non sono sufficienti a dimostrare che l'anticipazione sia stata effettuata dalla richiedente quanto meno per l'importo di euro 3.300,00, né a dimostrare che l'esborso Controparte_3 asseritamente sostenuto sia stato effettivamente indirizzato alle spese funerarie.
La domanda in esame va, pertanto, respinta.
Quanto poi alla domanda attorea di simulazione relativa del contratto di mantenimento n. 10810.1/2012 del 3/7/2012 (all. 13, comparsa di costituzione), la stessa non risulta meritevole di accoglimento.
A supporto della predetta domanda, il patrocinio attoreo ha asserito che i cespiti immobiliari ubicati nel pagina 13 di 21 Comune di Norma (LT) e, segnatamente, due appartamenti siti in Via della Rupe n. 18 e n. 20, sarebbero pervenuti alle tre sorelle convenute sulla scorta del predetto contratto di mantenimento dissimulante, invero, una donazione, dato che, al momento della sua sottoscrizione (2012), il de cuius non beneficiava di alcuna assistenza da parte delle figlie.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, «Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale della aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni.» (cfr. Cassazione civile sez. II,
29/02/2016, n.3932).
Ciò posto, dalla disamina del contratto di mantenimento in parola, stipulato non solo dal de cuius, ma anche dalla di lui moglie, anch'essa convenuta nel presente giudizio e contratto, CP_1 peraltro, ancora in essere in favore di quest'ultima (vd. art. 1, doc. 13, comparsa «I coniugi CP_1
e , previa riserva del diritto di abitazione con reciproco diritto accrescimento
[...] Controparte_5
a favore del più longevo, in corrispettivo dell'obbligo di mantenimento e di assistenza vitalizia di cui al successivo art. 2, cedono e trasferiscono alle proprie figlie , e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
che in comunione indivisa e in parti uguali accettano ed acquistano, la proprietà dei seguenti
[...] beni immobili siti in Comune di Norma, via della Rupe n. 16-18 (catastalmente 18-20)»), ritiene questo
Collegio di escludere che predetta pattuizione dissimuli una donazione diretta e/o indiretta o anche un
“negotium mixtum cum donatione” in favore delle tre figlie convenute.
Nello specifico, si osserva come il signor nato il [...], all'epoca della Controparte_5 pattuizione (3/7/2012), ancorché fosse prossimo al compimento dei 75 anni, non presentava problematiche di salute tale da far escludere l'alea tipica del negozio in esame.
pagina 14 di 21 In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare i criteri utili all'individuazione dell'alea e, di conseguenza, alla conferma di validità di simili contratti, statuendo che qualora esso sia stipulato da persona in condizioni di vita precarie è necessario che “l'oggettiva precarietà delle condizioni di salute del vitaliziato non sia tale da farne prevedere il decesso a distanza di pochi mesi;
che l'età del vitaliziato non sia talmente avanzata da autorizzare la fondata previsione della sua morte nel volgere di pochi mesi;
che il vitalizio sia rappresentato solo da prestazioni assistenziali
(“assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità”), che, al di là della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non siano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma siano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiario” (Cass., Sez. II, n. 15848/2011).
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale non vi sono motivi, né sono state articolate particolari argomentazioni al riguardo circa la ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato e sulla gravosità delle prestazioni assunte dalle vitalizzanti.
All'epoca della stipula, il de cuius, ancorché prossimo al compimento dei 75 anni, non risultava essere né gravemente malato, né talmente anziano da avere probabilità di sopravvivenza molto limitate, sicché
l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto, è da considerarsi presente.
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, anche con una recente pronuncia, come per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede, come nel caso che qui occorre, il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea, ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del contratto, sicché le condizioni di salute del vitaliziato, seppur precarie, non sono idonee ad escludere l'elemento aleatorio, a meno che esse non rappresentino la certezza di una morte imminente
(Cassazione civile sez. II, 10/10/2023, n.28329).
Si ritiene, dunque, da escludere la sussistenza di una rilevante sproporzione tra il valore dei beni oggetto pattuizione (euro 14.746,00) e le prestazioni oggetto dei rispettivi obblighi assunti dalle parti, tenuto conto della variabilità dell'obbligo assunto dalle tre figlie convenute del vitaliziato, in pagina 15 di 21 considerazione di fattori non predeterminabili, quali la residua vita del de cuius, le malattie che lo avrebbero potuto colpire e, comunque, il mutamento delle sue esigenze di vita.
In ragione delle argomentazioni di cui sopra, va pertanto respinta la domanda di simulazione del contratto di mantenimento sopra esaminato.
Quanto all'azione di riduzione formulata dall'attrice per effetto dell'accoglimento delle domande di simulazione sopra esaminate, si ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, va detto che il legittimario ha l'onere di allegare e provare entro quali limiti è stata lesa la legittima e l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni, oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione (Cass. civ. n. 14473/11).
È suo onere, quindi, formulare espressa istanza di conseguire la legittima, previo calcolo della porzione disponibile.
L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
Deve, infatti, richiamarsi il disposto di cui all'art. 553 c.c. ai sensi del quale “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”.
Secondo, quindi, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. Inoltre,
l'attore deve proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile. Calcolo ovviamente soggettivo e soggetto ad accertamento (cfr. Sez.
2. Cass. n. 1357/2017; Sez. 2, Cass. n.
pagina 16 di 21 14473/2001; Sez. 2, Cass. n. 13310/2002).
Grava, pertanto, sull'attore l'onere di allegare in giudizio la propria qualità di legittimario, la massa ereditaria, ovvero i beni che la compongono e il relativo valore venale con riferimento al momento dell'apertura della successione, la quota astrattamente riservatagli dalla legge, l'entità della lesione, gli atti che hanno dato luogo alla lesione (di liberalità o dispositivi mortis causa) della quota di riserva con indicazione dei beneficiari, l'imputazione della quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati.
Sempre in ordine all'onere probatorio suddetto si richiama una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (sezione II civile sentenza 10 aprile 2017, n. 9192), che precisa ancora una volta che il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, l'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva
(potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”. In relazione al principio sancito dagli articoli 555 e 559 c.c., l'attore deve altresì indicare il valore e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione (in tale senso anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20830 del 14/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13310 del 12/09/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 29/10/1975, tutte richiamate nella pronuncia citata).
Va, poi, detto che “l'intangibilità della quota di legittima va intensa in senso quantitativo e non qualitativo ovvero il legittimario ha diritto a un dato valore del patrimonio. Ciò vuol dire che il defunto può soddisfare le esigenze del legittimario con beni di qualsiasi natura purché compresi nell'asse ereditario.” (Cass. Civ. n. 2202/1968).
Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono,
pagina 17 di 21 per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione.
Ciò posto, alla luce di quanto sopra esposto è allora evidente che l'accoglimento della domanda presupponga l'accertamento dei predetti elementi.
Nello specifico, è di tutta evidenza, in ragione dei consolidati principi ermeneutici in commento, come la perizia tecnica di parte, a firma del geom. datata 25/7/2019 (all. 2, citazione), prodotta Persona_1 dall'attore in allegato al proprio atto di citazione ed avente ad oggetto la stima immobiliare del relitto compendio ereditario (appartamenti e terreni), sulla cui attendibilità si manifesta perplessità stando a quanto dichiarato dallo stesso consulente tecnico di parte (vd. all. 2, pag. 3 “Si precisa che il sottoscritto Geom. non ha avuto la possibilità di accedere all'interno delle proprietà Persona_1 interessate dalla presente relazione per effettuare le necessarie misurazioni ne per verificare lo stato dei luoghi e la loro conservazione manutentiva. Quindi tutte le superfici date per determinare il valore degli immobili sono quelle catastali, e le quantità delle piante, determinate per la valutazione dei terreni ad uso sono state rilevate da foto satellitare”), senza, dunque, indicazione di quegli Pt_2 elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, non sia sufficiente e bastevole per poter eventualmente evincere la dedotta sproporzione di valore tra le prestazioni oggetto di causa al momento dell'apertura della successione.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, dunque, come tale aporia probatoria, non possa essere supplita dalla richiesta attorea di c.t.u. cui demandare, oltre alla stima degli immobili e dei beni di cui è causa caduti in successione, la redazione di un progetto di divisione sulle quote identificando la quota di legittima violata.
La domanda attorea di riduzione andrà, pertanto, disattesa.
Per i medesimi motivi andrà respinta la domanda svolta in via riconvenzionale dalle parti convenute finalizzata ad imputare alla massa ereditaria il valore che risulterà per la riduzione della donazione fatta in vita dal de cuius in favore dell'attrice il cui valore avrebbe asseritamente ecceduto la quota pagina 18 di 21 disponibile di cui il defunto poteva disporre ex art. 555 ss. c.c.: trattasi, invero, di un locale ad uso garage donato dal de cuius, “con espressa dispensa dalla collazione e dalla imputazione”, con atto notarile del 15/12/2006 (vd. all. 3, citazione), del valore di euro 22.000,00 e poi dalla medesima rivenduto alla sorella al prezzo di euro 27.000,00 (vd. all. 6, comparsa). Controparte_3
A tale proposito, non è stato, invero, assolto da parte delle convenute legittimarie l'onere di allegare e provare entro quali limiti il de cuius avrebbe disposto dei propri beni, con la donazione summenzionata, eccedendo la propria quota cd. disponibile.
Alla luce di quanto sopra, residua la statuizione in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito della morte ab intestato del de cuius e, dunque, con devoluzione dell'eredità per legge ai soggetti legittimati nella misura di 1/3 al coniuge e di 2/3 alle figlie, che dovrà, pertanto, riguardare, in ragione degli accertamenti fin qui svolti i cespiti costituiti dai seguenti terreni: “1) Terreno sito nel Comune di Norma (LT), iscritto al Catasto terreni al foglio 20, particella 93, classe: uliveto, are 17, ca 80, R.D. € 14,25, R.A. € 5,06 intestato al de cuius SI. CP_5
e moglie, (proprietà per ½); 2) uliveto sito nel Comune di Norma iscritto al
[...] Persona_5 catasto terreni al foglio 20, particella 95, qualità Uliveto, CI 2, Are 4, Ca 30, R.D. € 4,44, R.A. € 1,22
(intestati al SI. e ); 3) Terreno sito nel Comune di Norma, iscritto al Controparte_5 CP_1 catasto terreni al foglio 20, particella 142, qualità uliveto, CI 2, Are 11, R.D. € 8,81, R.A. € 3,22
(intestati al SI. e ); 4) Terreno sito nel Comune di Norma, iscritto al Controparte_5 CP_1 catasto terreni al foglio 20, particella 97, qualità uliveto, CI 3, Are 35, Ca 40, R.D. € 12,80, R.A. €
4,57 (intestati al SI. e ). 5) Terreno sito nel Comune di Norma, Controparte_5 CP_1 iscritto al catasto terreni al foglio 20, particella 143, qualità uliveto, CI 3, Ca 50, R.A. € 12,98
(intestati al SI. e ).” (vd. all. 4, comparsa, all. visure catastali), cui si Controparte_5 CP_1 dovrà aggiungere il valore pari a Lire 56.000,00 per imputazione degli immobili (o gli immobili stessi laddove le convenute optino per un'imputazione in natura) di cui al contratto di compravendita del
6/7/1994 dissimulante una donazione indiretta.
Ne consegue pertanto la necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di interpellare le tre figlie del de cuius, odierne convenute, circa le modalità dell'imputazione, nonché per consentire al pagina 19 di 21 nominato ausiliario di operare lo scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle quote previste dalla legge e delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato, con atto a rogito del Notaio dott. del 06/07/1994 Persona_7
Rep. n. 911, Racc. n. 327, registrato a Latina il 21/07/1994 al n. 3053, tramite cui il de cuius aveva venduto alle figlie e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 odierne convenute, gli immobili siti in Norma (LT), Via Porticina e, segnatamente, alla prima l'appartamento al piano terra, composto da 4 vani ed accessori riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune alla Partita 2633, Fol. 25, p.lla 1056 sub 2, Via Porticina 49, a CP_4
l'appartamento al piano primo, composto di 4 vani ed accessori, riportato nel N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita e Foglio, p.lla 1056 sub 3, Via Porticina 49 e, infine, a l'appartamento al piano secondo, composto di 4 vani ed accessori, riportato nel CP_3
N.C.E.U. del suddetto Comune alla stessa Partita e Foglio, p.lla 1056 sub 4, Via Porticina 49
(all. 1, citazione);
b) per l'effetto, dichiara che lo stesso atto di cui al capo a) configura una donazione diretta con imputazione del relativo valore alla massa ereditaria;
c) rigetta la domanda attorea di simulazione del contratto di mantenimento del 3/7/2012 e la domanda di riduzione;
d) rigetta le domande riconvenzionali svolte dalle convenute;
e) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione sulle ulteriori domande di scioglimento della comunione ereditaria;
f) spese al definitivo.
pagina 20 di 21 Così deciso in Latina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data
21/07/2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Paolini
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
pagina 21 di 21