Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati, non costituisce reato definire intimidatoria la proposizione di querela da parte di un pubblico amministratore nei confronti di un avversario politico, il quale aveva sollevato dubbi sulla regolarità del suo operato. Invero, pur essendo, sul piano strettamente giuridico, impropria l'espressione (in quanto è certamente legittimo l'esercizio del diritto di querela), detta espressione è tuttavia giustificabile in considerazione della naturale vivacità che caratterizza la polemica tra contrapposte posizioni politiche e del fatto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 12013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12013 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 26/11/1998
1. " Lucio TOTH Cons. est. SENTENZA
2. " Giuliana FERRUA Consigliere N. 2138
3. " Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " RI LL " N. 14058/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da NO UI, nato a [...] il [...], residente a [...];
imputato come in narrativa;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento - Sez. Dist. di Bolzano del 7.1.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. L. Toth;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso della parte civile e l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti dell'imputato;
Udito il difensore Avv. Paolo Fava, del Foro di Bolzano per la parte civile;
Udito il difensore Avv. Vanni Ceola, del Foro di Trento, per il ricorrente SA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU SA veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Bolzano, in due procedimenti distinti e poi riuniti, per rispondere dei seguenti reati: A) delitto di cui agli artt. 595, c. 1^, 2^ e 3^, 596, 596 bis C.P., 13 e 21 L. n.47/1948, per avere offeso la reputazione di IO AN pubblicando sul quotidiano "Alto Adige" di Bolzano del 17 febbraio 1993 un articolo dal titolo "Il Verde accusa" e dal sottotitolo "Alcuni dubbi sulla piscina che costruirono a Cavalese" e dall'occhiello "LU SA va dal P.M. IC AL, affermando in esso che il "SA è uno dei firmatari del primo esposto che ha diffuso i dubbi sui costi delle strutture progettate, finanziate e costruite ....", che "era stata chiesta la costituzione di una commissione per approfondire i costi della piscina. che "la commissione doveva dissipare voci diffuse nella vallata;
la costruzione della piscina era avvenuta contestualmente alla costruzione della casa del sindaco IO AN, anzi la ditta che costruì l'edificio dell'ex-sindaco" (SIC) e chiedendosi se si tratta solo di maldicenze ed illazioni o rinviando ai "si dice" facendo così apparire come fondati i dubbi espressi in ordine alle imparzialità e legittimità degli atti amministrativi;
sul tema "Mondialfiemme" SA è tornato a ripetere che l'affare di sci doveva diventare banco di prova per sperimentare la costruzione di grande viabilità ricorrendo alla trattativa privata, eludendo le gare di appalto, restringendo l'affido delle opere alle ditte consorziate dalla grande famiglia del Ctc;
B) delitto di cui all'art. 595 C.P. per avere offeso la reputazione di IO AN rilasciando un'intervista pubblicata sull'edizione del 21.5.1993 dello stesso quotidiano, nella quale il SA, riferendosi ad una precedente querela presentata nei suoi confronti dal AN, la definisce "un atto di intimidazione verso le persone che cercano la verità e pretendono ad ogni livello correttezza amministrativa", così indicando il AN come persona scorretta sotto il profilo amministrativo che si serve di atti di intimidazione, e con riferimento alla costruzione della piscina di Cavalese, dichiara ancora: "è evidente come esistano responsabilità precise che riguardano l'omissione di intervento da parte di chi allora guidava il Comune", così accusando il AN, all'epoca dei fatti Sindaco di Cavalese, del reati omissione di atti di ufficio. Occorre precisare che l'imputato è un esponente ambientalista, all'epoca dei fatti consigliere comunale di Cavalese, e che il AN era sindaco dello stesso comune trentino e presidente della Mondialfiemme S.P.A., interessata agli appalti per le opere relative ai campionati mondiali di sci nordico in Val di Fiemme. La piscina nominata negli articoli era quella comunale costruita a Cavalese durante il mandato del AN. Il primo articolo era apparso quando il SA era stato sentito dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trento, dott. Cavalieri, nell'ambito di un'indagine su sospette irregolarità amministrative di rilievo penale nell'organizzazione di detti campionati.
Il Tribunale con sentenza del 12.10.1994 dichiarava il SA responsabile del reato di cui al capo A e lo condannava alla pena di 500.000 di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, il AN, liquidati in lire 10.000.000. Assolveva invece l'imputato dal reato sub B perché il fatto non costituisce reato "trattandosi non solo di fatti veri, ma sussistendo anche un interesse pubblico alla conoscenza dei medesimi ed essendo stati rispettati i limiti dell'obiettività e della continenza".
La decisione veniva appellata sia dall'imputato che dalla parte civile e la Corte d'Appello di Trento - Sez. Dist. di Bolzano, con sentenza del 7 gennaio 1998, capovolgendo la valutazione del primo giudice, riconosceva il SA colpevole del reato sub B mentre lo assolveva in ordine al reato sub A. Riduceva la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile a lire 2.000.000. Avverso la sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso per cassazione sia l'imputato che la parte civile.
Il ricorrente deduce: 1) la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 595 C.P. in quanto la presentazione di una querela da parte di chi si ritiene diffamato - come il AN - costituendo l'esercizio di un diritto, non può qualificarsi come una "intimidazione", cosicché la dichiarazione del SA nella seconda intervista pubblicata sull'"Alto Adige" del 21.5.1993 non è idonea a provocare una qualsiasi menomazione della reputazione altrui;
2) la violazione di legge per la mancata applicazione della scriminante di cui agli artt. 50 e 51 C.P., rientrando le suddette affermazioni del SA nell'ambito del diritto di critica politica, secondo l'insegnamento della giurisprudenza. La parte civile dal canto suo eccepisce: 1) la violazione di legge commessa nell'interpretazione della sentenza di primo grado come res iudicata in ordine al contenuto dell'articolo di stampa pubblicato il 17 febbraio e nella valutazione che tale contenuto rientrasse nell'esercizio del diritto di critica politica;
2) il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado circa la sussistenza della scriminante del diritto di critica per le frasi contenute nella intervista pubblicata il 21 maggio relative all'accusa mossa al AN, in quanto sindaco dell'epoca, di avere omesso di intervenire relativamente ai difetti costruttivi della piscina comunale di Cavalese;
3) il difetto di motivazione in ordine alla ingiustificata riduzione del danno liquidato alla parte civile da 10 milioni di lire ad appena due milioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preso innanzitutto in esame i primi due motivi del ricorso della parte civile presentando gli stessi una priorità logica in ordine alla valutazione dell'intera vicenda.
Si denuncia con il primo motivo l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello per aver ritenuto che si sia formata una sorta di res iudicata sull'assoluzione dell'imputato in prime cure per alcune delle affermazioni contenute nel primo articolo del febbraio 1993, relative ad una commissione d'inchiesta che avrebbe dovuto verificare la lievitazione "allarmante" dei costi della piscina e la contestuale costruzione della casa del sindaco, affermazioni che la stessa Corte territoriale riconosce "inveritiere". Il denunciato errore non sussiste in quanto effettivamente dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che la condanna riguardava unicamente le affermazioni del SA relative alla sospetta contestualità tra le due costruzioni: quella della piscina pubblica e quella dell'abitazione privata. La Corte di merito si preoccupa coerentemente solo di queste affermazioni escludendone il contenuto diffamatorio. In sostanza l'assoluzione dell'imputato in secondo grado, per avere esercitato il diritto di critica politica, viene fatta discendere dalla considerazione che il SA, "con il segnalare alla collettività dei lettori del giornale" (come aveva fatto poco prima nelle dichiarazioni rese al Sostituto Procuratore) nient'altro che la insolita coincidenza tra i lavori già intrapresi dalla ditta VA sia alla piscina comunale che per la realizzazione della casa privata del sindaco AN, sollecitando così semplicemente più approfondite riflessioni e lasciando che eventuali deduzioni fossero prese da chi di dovere o dagli stessi lettori, avesse agito nel più che legittimo esercizio di un diritto di critica, essendosi innegabilmente limitato a rendere noti - con la doverosa continenza - fatti veri ed aventi diretta attinenza all'avvenuto esercizio di pubblici poteri".
L'argomentazione è ineccepibile in diritto ed ancorata ai dati probatori. In effetti la coincidenza tra i lavori, quelli pubblici e quelli privati, risulta confermata sul piano fattuale, come confermate sono le perplessità che tale coincidenza aveva sollevato nella pubblica opinione.
E risultano rispettati i requisiti voluti dalla costante giurisprudenza per la sussistenza della scriminante "de qua": la pubblicità dei fatti, la loro veridicità, la continenza (in quanto nessuna delle espressioni usate trasmoda in insulto gratuito, in paragoni infamanti o locuzioni volgari). Se al diritto di critica, nell'ambito della normale polemica politica, si toglie la facoltà di sollevare dubbi sulla regolarità dell'operato amministrativo in base a dati fattuali obiettivi, senza da ciò dedurne necessariamente - come nel caso di specie - la commissione di reati di corruzione, abuso d'ufficio, ecc., si viene a privare il dibattito politico e soprattutto la stessa funzione di controllo sull'esecutiva locale da parte degli organi elettivi - dei quali l'imputato faceva parte - che l'ordinamento affida agli eletti e che il costume democratico consente come espressione essenziale della libertà di pensiero. Anche la parte della sentenza relativa al secondo capo d'imputazione risulta correttamente motivata laddove riconosce la sussistenza della esimente del diritto di cronaca per le affermazioni riguardanti le omissioni attribuite al sindaco per non essersi attivato tempestivamente per eliminare i vizi degli impianti della piscina. Anche su questo punto si mettono in rilievo la veridicità, la pubblicità e la continenza di tali frasi, alla luce degli elementi fattuali emersi nel giudizio.
Ritiene tuttavia questa Corte che alla luce dei criteri interpretativi adottati dal stesso giudice d'appello anche l'affermazione del SA riguardante la definizione di "intimidazione" data alla querela del AN rientri nell'esercizio del diritto di cronaca.
È stato ritenuto più volte da questa Corte che il linguaggio della polemica politica possa assumere toni più pungenti e incisivi dei comuni rapporti interpersonali tra privati, in quanto l'uomo pubblico è esposto naturalmente a forme di critica anche dure per l'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini.
Definire "intimidatoria" la proposizione di querele, quantunque impropria sul piano giuridico essendo tale proposizione del tutto legittima, rientra comunque nella vivacità della polemica tra contrapposte posizioni politiche.
Va quindi accolto il ricorso sul punto dell'imputato con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Dal rigetto del ricorso della parte civile deriva la condanna del querelante al pagamento delle spese della presente fase processuale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso della parte civile AN IO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. In accoglimento del ricorso dell'imputato, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1999