Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 12013
CASS
Sentenza 26 novembre 1998

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati, non costituisce reato definire intimidatoria la proposizione di querela da parte di un pubblico amministratore nei confronti di un avversario politico, il quale aveva sollevato dubbi sulla regolarità del suo operato. Invero, pur essendo, sul piano strettamente giuridico, impropria l'espressione (in quanto è certamente legittimo l'esercizio del diritto di querela), detta espressione è tuttavia giustificabile in considerazione della naturale vivacità che caratterizza la polemica tra contrapposte posizioni politiche e del fatto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 12013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12013
    Data del deposito : 26 novembre 1998

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