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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1287/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
DO AE, TO
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7142/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino 234 Is. 88 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dalla dott. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Messina avverso l'avviso di accertamento n. 882 del 24/06/2025, notificato il 24/06/2025, per Tari sanzioni e interessi anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, di euro 51.818,00, eccependo che il Comune pretende una somma maggiore di 4.500,00 euro annue a parità di condizioni rispetto gli anni precedenti, che non sono giustificate le sanzioni al 100% non avendo la società presentato dichiarazione infedele, al contrario avendo presentato istanza di revisione;
il Comune assoggetta a tassazione superfici non soggette a tassazione e applica una tariffa relativa ad una categoria che non rientra tra le attività svolte dalla ricorrente;
eccepiva la prescrizione per il 2019,
l'omesso contraddittorio, l'omessa sottoscrizione e violazione art. 74 del D.Lgs 507/1993, difetto di motivazione, errato calcolo dell'interesse.
Comune di Messina non si costituiva.
All'udienza odierna il difensore del ricorrente insiste nelle proprie richieste già in atti illustrandone i motivi e, chiedendo la condanna alle spese dell'ufficio resistente e la distrazione delle stesse;
mentre nessuno risulta essere presente per parte resistente. La causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il Comune di Messina, non costituendosi, non ha contrastato la domanda del contribuente.
L'avviso di accertamento n. 882 del 24/06/2025, notificato il 24/06/2025, per Tari sanzioni e interessi anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, di euro 51.818,00 viene emesso assoggettando a tassazione superfici eccepiti dalla ricorrente non soggette a tassazione e applicando una tariffa relativa ad una categoria che non rientra tra le attività svolte dalla ricorrente.
La società ricorrente subentra alla Società_1 S.P.A. con iscrizione 753 del 27/03/2018, in un immobile destinato alla produzione di calcestruzzi in cui la società precedente, fino al 2017, pagava circa
770.00 euro;
stante l'invariata dei metri quadri soggetti, la ricorrente lamenta la pretesa di oltre 4.500,00 in più rispetto gli anni precedenti oltre sanzioni e interessi, di aver presentato istanza di revisione degli avvisi di pagamento per l'anno 2024 dell'acconto e del saldo a mezzo PEC del 30/12/2024.
La società Ricorrente_1 srl presentava istanza di revisione del pagamento degli avvisi TARI per l'anno 2024 n.1321737 (acconto Tari) di € 13.879,00, e n.287051 (saldo) di € 6.836,00,per un totale di € 20.715,00, a mezzo PEC in data 30.12.2024, ricevuta dal Comune con prot. 0465597/2024, specificando che le aree relative alle utenze in questione si riferiscono a:
- Locali ad uso uffici;
- Locali ad uso deposito (indicati come autorimessa nell'avviso di accertamento);
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibite a magazzini all'aperto, parcheggi gratuiti riservati ai dipendenti ed ai clienti dell'impresa, aree adibite esclusivamente a transito interno e di collegamento alla via pubblica, espressamente esenti da tassazione;
che la superficie di mq 1540, indicata nell'atto impugnato, per la sua destinazione, è esclusa espressamente da tassazione ai fini TARI, come da art. 5 del Regolamento comunale (“Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali: …. - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
aree impraticabili o intercluse da recinzione;
aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; …).
In risposta a tale richiesta di revisione, in data 7/5/2025, il comune di Messina procedeva a rimodulare gli importi dell'anno 2024, quantificandoli in complessivi € 6631,00, assoggettando a tari anche la superficie non soggetta a tassazione.
E' posto in evidenza che la somma richiesta è ingiustificatamente più elevata di quella richiesta negli anni precedenti, pur essendo in presenza delle medesime circostanze ed elementi.
Nell'avviso impugnato il Comune tassa le superfici sopra descritte considerandole ancora nella categoria
“autorimessa e magazzini senza vendita diretta“, attività non svolta dalla ricorrente, applicando una tariffa di € 1,92 più € 1,03 al metro quadro.
Considerato quanto sopra va accolta preliminarmente la censura di intervenuta prescrizione per l'anno 2019 in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, alla data del 24/06/2025 di ricevimento da parte della società ricorrente dell'avviso di accertamento impugnato.
In ordine all'omesso contraddittorio preaccertativo eccepito, va osservato che il D.Lgs. 219/2023, in recepimento degli indirizzi forniti con la legge delega di riforma fiscale, ha modificato lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), introducendo all'art.
6-bis l'obbligo del preventivo contraddittorio rispetto all'emissione di avvisi di accertamento, in base al quale: “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, con l'unica eccezione di quelli indicati al comma 2 ovvero “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”, quindi, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo del contraddittorio tutti gli atti che nascono dall'elaborazione di dati informatici ben conosciuti dal contribuente e per i quali poco avrebbe da controdedurre in fase di contraddittorio. Nella fattispecie risultano soggette all'obbligo tutte quelle situazioni nelle quali il Comune accerta una situazione diversa da quella che ha inteso dichiarare il contribuente, quindi, la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo. Nello specifico, avendo il Comune provveduto ad emettere l'accertamento per una situazione diversa da quella dichiarata dal contribuente, il contraddittorio preventivo
è una garanzia obbligatoria, anche in assenza di un regolamento comunale che lo disciplini espressamente.
In mancanza di norme locali, si applicano direttamente i principi statali e le indicazioni del giudice tributario e, valorizzando il principio di trasparenza e correttezza procedimentale: l'accertamento tributario, non può essere una mera applicazione automatica di delibere, ma deve fondarsi su un'istruttoria individuale e partecipata, pertanto va accolta la censura proposta.
In merito alla validità di tali operazioni e degli atti emessi, vista la contumacia del Comune, l'avviso di accertamento impugnato risulta nullo difettando della firma autografa del soggetto responsabile, in quanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza, il Comune avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato, ma tale allegazione non è stata effettuata, quindi l'atto è nullo.
Assorbiti gli altri motivi addotti all'esito dell'esame il ricorso è accolto e l'atto annullato, le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Messina al pagamento di E. 1.500,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
DO AE, TO
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7142/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino 234 Is. 88 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 882 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dalla dott. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Messina avverso l'avviso di accertamento n. 882 del 24/06/2025, notificato il 24/06/2025, per Tari sanzioni e interessi anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, di euro 51.818,00, eccependo che il Comune pretende una somma maggiore di 4.500,00 euro annue a parità di condizioni rispetto gli anni precedenti, che non sono giustificate le sanzioni al 100% non avendo la società presentato dichiarazione infedele, al contrario avendo presentato istanza di revisione;
il Comune assoggetta a tassazione superfici non soggette a tassazione e applica una tariffa relativa ad una categoria che non rientra tra le attività svolte dalla ricorrente;
eccepiva la prescrizione per il 2019,
l'omesso contraddittorio, l'omessa sottoscrizione e violazione art. 74 del D.Lgs 507/1993, difetto di motivazione, errato calcolo dell'interesse.
Comune di Messina non si costituiva.
All'udienza odierna il difensore del ricorrente insiste nelle proprie richieste già in atti illustrandone i motivi e, chiedendo la condanna alle spese dell'ufficio resistente e la distrazione delle stesse;
mentre nessuno risulta essere presente per parte resistente. La causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il Comune di Messina, non costituendosi, non ha contrastato la domanda del contribuente.
L'avviso di accertamento n. 882 del 24/06/2025, notificato il 24/06/2025, per Tari sanzioni e interessi anni
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, di euro 51.818,00 viene emesso assoggettando a tassazione superfici eccepiti dalla ricorrente non soggette a tassazione e applicando una tariffa relativa ad una categoria che non rientra tra le attività svolte dalla ricorrente.
La società ricorrente subentra alla Società_1 S.P.A. con iscrizione 753 del 27/03/2018, in un immobile destinato alla produzione di calcestruzzi in cui la società precedente, fino al 2017, pagava circa
770.00 euro;
stante l'invariata dei metri quadri soggetti, la ricorrente lamenta la pretesa di oltre 4.500,00 in più rispetto gli anni precedenti oltre sanzioni e interessi, di aver presentato istanza di revisione degli avvisi di pagamento per l'anno 2024 dell'acconto e del saldo a mezzo PEC del 30/12/2024.
La società Ricorrente_1 srl presentava istanza di revisione del pagamento degli avvisi TARI per l'anno 2024 n.1321737 (acconto Tari) di € 13.879,00, e n.287051 (saldo) di € 6.836,00,per un totale di € 20.715,00, a mezzo PEC in data 30.12.2024, ricevuta dal Comune con prot. 0465597/2024, specificando che le aree relative alle utenze in questione si riferiscono a:
- Locali ad uso uffici;
- Locali ad uso deposito (indicati come autorimessa nell'avviso di accertamento);
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibite a magazzini all'aperto, parcheggi gratuiti riservati ai dipendenti ed ai clienti dell'impresa, aree adibite esclusivamente a transito interno e di collegamento alla via pubblica, espressamente esenti da tassazione;
che la superficie di mq 1540, indicata nell'atto impugnato, per la sua destinazione, è esclusa espressamente da tassazione ai fini TARI, come da art. 5 del Regolamento comunale (“Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali: …. - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
aree impraticabili o intercluse da recinzione;
aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; …).
In risposta a tale richiesta di revisione, in data 7/5/2025, il comune di Messina procedeva a rimodulare gli importi dell'anno 2024, quantificandoli in complessivi € 6631,00, assoggettando a tari anche la superficie non soggetta a tassazione.
E' posto in evidenza che la somma richiesta è ingiustificatamente più elevata di quella richiesta negli anni precedenti, pur essendo in presenza delle medesime circostanze ed elementi.
Nell'avviso impugnato il Comune tassa le superfici sopra descritte considerandole ancora nella categoria
“autorimessa e magazzini senza vendita diretta“, attività non svolta dalla ricorrente, applicando una tariffa di € 1,92 più € 1,03 al metro quadro.
Considerato quanto sopra va accolta preliminarmente la censura di intervenuta prescrizione per l'anno 2019 in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, alla data del 24/06/2025 di ricevimento da parte della società ricorrente dell'avviso di accertamento impugnato.
In ordine all'omesso contraddittorio preaccertativo eccepito, va osservato che il D.Lgs. 219/2023, in recepimento degli indirizzi forniti con la legge delega di riforma fiscale, ha modificato lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), introducendo all'art.
6-bis l'obbligo del preventivo contraddittorio rispetto all'emissione di avvisi di accertamento, in base al quale: “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, con l'unica eccezione di quelli indicati al comma 2 ovvero “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”, quindi, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo del contraddittorio tutti gli atti che nascono dall'elaborazione di dati informatici ben conosciuti dal contribuente e per i quali poco avrebbe da controdedurre in fase di contraddittorio. Nella fattispecie risultano soggette all'obbligo tutte quelle situazioni nelle quali il Comune accerta una situazione diversa da quella che ha inteso dichiarare il contribuente, quindi, la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo. Nello specifico, avendo il Comune provveduto ad emettere l'accertamento per una situazione diversa da quella dichiarata dal contribuente, il contraddittorio preventivo
è una garanzia obbligatoria, anche in assenza di un regolamento comunale che lo disciplini espressamente.
In mancanza di norme locali, si applicano direttamente i principi statali e le indicazioni del giudice tributario e, valorizzando il principio di trasparenza e correttezza procedimentale: l'accertamento tributario, non può essere una mera applicazione automatica di delibere, ma deve fondarsi su un'istruttoria individuale e partecipata, pertanto va accolta la censura proposta.
In merito alla validità di tali operazioni e degli atti emessi, vista la contumacia del Comune, l'avviso di accertamento impugnato risulta nullo difettando della firma autografa del soggetto responsabile, in quanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza, il Comune avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato, ma tale allegazione non è stata effettuata, quindi l'atto è nullo.
Assorbiti gli altri motivi addotti all'esito dell'esame il ricorso è accolto e l'atto annullato, le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Messina al pagamento di E. 1.500,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario