Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo cautelare disposto dallo Stato di emissione sia formalmente sostituito con il m.a.e. processuale per lo stesso fatto e che, in relazione al m.a.e., non si proceda ad un nuovo interrogatorio, sempre che l'indagato sia già stato interrogato dopo l'arresto eseguito in ragione del titolo interno. (Fattispecie relativa ad una segnalazione S.I.S. basata su un mandato d'arresto "interno", disposto dalle autorità spagnole, sostituito successivamente da un m.a.e. processuale, emesso dopo l'arresto in Italia e fondato sul precedente titolo coercitivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2016, n. 21772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21772 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
42 2 1 7 72/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 762 Giovanni Conti - Presidente - Emilia Anna Giordano 19/05/2016 CC Ersilia Calvanese - Relatore - R.G.N. 18391/2016 Gaetano De Amicis Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : ER EL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2016 della Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 aprile 2016, la Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, disponeva la consegna di EL ER all'autorità giudiziaria di Coruna (Spagna) in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso per sottoporlo a procedimento penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta, e, revocata la precedente misura cautelare, applicava nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. дя G Secondo quanto risulta dagli atti, l'ER, sulla base della segnalazione nel sistema d'informazione Schengen, era stato arrestato dalla polizia giudiziaria di Vipiteno, ai sensi dell'art. 11 I. n. 69 del 2005, e sottoposto il 17 febbraio 2016 alla misura cautelare della custodia in carcere in sede di convalida dell'arresto. Nella segnalazione si informava che l'ER era ricercato dalle autorità giudiziarie spagnole per fatti di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta commessi tra il 2003 e il 2008 in relazione all'amministrazione della società «Allnet Galicia Distribucion s.l.», per i quali era stato emesso mandato di cattura nei suoi confronti in data 26 settembre 2014 dalla seconda sezione della Corte di La Coruna nel procedimento penale n. 34/2014. Il Ministero della giustizia in data 26 febbraio 2016 aveva poi trasmesso alla suddetta Corte di appello, sulla base di quanto dispone l'art. 13, ultimo comma, I. n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo emesso dalla seconda sezione della Corte di La Coruna il 22 febbraio 2016. Nel mandato di arresto europeo l'autorità giudiziaria spagnola rappresentava che l'ER era richiesto in consegna sulla base di un provvedimento di arresto del 17 febbraio 2016, emesso nel procedimento penale n. 34/2014 per gli stessi reati sopra descritti. Chiamata a decidere sulla richiesta di consegna, la Corte di appello disponeva la revoca della misura cautelare applicata all'ER in sede di convalida dell'arresto di p.g., in quanto, ancorché le autorità spagnole non avessero revocato il primo mandato di arresto, lo stesso doveva ritenersi inefficace, e applicava al predetto, sulla base del nuovo titolo di arresto trasmesso dalle autorità spagnole, la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore di EL ER, articolando due motivi di annullamento, che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., possono essere così enunciati: - la violazione dell'art. 13, commi 1 e 3 della legge n. 69 del 2005, in quanto la misura cautelare emessa nei confronti del consegnando è da ritenersi inefficace a causa dell'omesso interrogatorio (essendo stato espletato solo in relazione al primo mandato di arresto, caducato a seguito di archiviazione del procedimento penale, e non reiterato per il nuovo mandato emesso dopo il suo arresto); inoltre la convalida dell'arresto eseguita il 17 febbraio 2016 avrebbe perso di efficacia, non essendo pervenuto il mandato di arresto europeo nel termine perentorio di dieci giorni;
- la violazione degli artt. 1, 6, commi 1, 3 e 5, e 31 della legge n. 69 del 2005, poiché non è stato acquisito il provvedimento di arresto «interno», della cui esistenza non vi sarebbe traccia nella procedura di consegna, avendo le P 2 ая G autorità spagnole inviato soltanto un provvedimento di riapertura del procedimento penale, privo di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Va preliminarmente evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, le autorità giudiziarie spagnole non hanno trasmesso due diversi mandati di arresto europeo. Come sopra evidenziato, la Spagna aveva inserito nel sistema S.i.s. una segnalazione ai fini dell'arresto dell'ER, che, in quanto rivolta anche a Paesi al di fuori dell'Unione europea, ma partecipanti allo spazio Schengen, non era basata su un mandato di arresto europeo, ma soltanto sul provvedimento nazionale. Solo con l'arresto dell'ER in Italia, l'autorità giudiziaria spagnola ha emesso il mandato di arresto europeo. Ciò premesso, va evidenziato che non era certo compito delle autorità giudiziarie italiane stabilire autonomamente l'efficacia o meno del titolo posto alla base della consegna, in quanto tale vaglio spetta allo Stato che richiede la consegna, alla luce del proprio sistema giuridico nazionale (cfr. in tema di estradizione, tra le tante, Sez. 6, n. 1122 del 07/01/2009, Hajdini, Rv. 242151; : Sez. 6, n. 22693 del 01/04/2004, Vasile, Rv. 229637). L'esattezza, attualità e liceità delle segnalazioni immesse nel S.i.s. è infatti adempimento di cui è responsabile lo Stato che ha effettuato la segnalazione e solo quest'ultimo può modificarle e cancellarle (artt. 105 e 106 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 388). Esaminando il caso in esame, risulta che l'ER era ricercato dalla autorità giudiziaria spagnola per consentire la sua partecipazione al procedimento penale in forma abbreviata». Tale procedura richiede, secondo un principio generalmente accolto dal codice di rito spagnolo, la necessaria partecipazione dell'imputato (l'art. 786 stabilisce infatti, in ordine alla procedura abbreviata, che «la celebrazione del processo richiede obbligatoriamente la presenza dell'imputato», salvo limitate eccezioni per reati di minore gravità). Per tale motivo, il procedimento penale era stato più volte sospeso provvisoriamente in attesa della cattura dell'imputato (in particolare la procedura era stata momentaneamente riaperta per la sua cattura in Germania, non conclusasi con la sua consegna) per essere poi formalmente riattivato, una volta appresa la notizia del suo arresto in Italia. 3 дя Come si evince dalla documentazione presente agli atti, la Corte di La Coruna, presso la quale era pendente il procedimento penale a carico dell'ER, nel prendere atto dell'arresto di quest'ultimo, ha disposto la riapertura del procedimento per la celebrazione dell'udienza e la emissione del mandato di arresto europeo. Pertanto, eravamo in presenza del fisiologico sviluppo, nel sistema • giudiziario spagnolo, del processo contumaciale, che, in assenza di espresse . indicazioni provenienti dallo Stato interessato, non consentiva di far ritenere privo di efficacia il primo titolo di arresto emesso nei confronti dell'ER, con l'effetto di revocare la misura cautelare applicata a quest'ultimo in sede della convalida, di cui all'art. 13 I. n. 69 del 2005. Tra l'altro, proprio in situazioni similari, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto (Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, Pistoia, Rv. 251788).
2.1. In ogni caso, la questione posta dal ricorrente in ordine all'omesso interrogatorio è priva di fondamento. Nel caso in esame, la Corte di appello ha infatti sostituito la prima misura cautelare, sul rilievo che la stessa dovesse ritenersi caducata per motivi procedurali. . In tale evenienza, secondo un condivisibile e consolidato principio di legittimità, la reiterazione dell'interrogatorio di garanzia non è necessaria (Sez. 6, n. 21974 del 11/05/2006, Ramoci, Rv. 234272; Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico, Rv. 260016), quando tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente. Si è infatti ritenuto che, allorché il primo provvedimento cautelare abbia - perso efficacia per sopravvenuti motivi procedurali e la nuova ordinanza custodiale non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente, - l'esigenza di difesa dell'indagato è assicurata pienamente con il primo interrogatorio. Il carattere di mera reiterazione della misura, dato da un compendio indiziario e cautelare del tutto immutato, renderebbe invero l'eventuale nuovo interrogatorio «una inutile formalità» di mera ratifica di quello già espletato. L'ER, nell'interrogatorio legittimamente espletato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 69 del 2005, era stato informato del contenuto della segnalazione S.i.s., ovvero che era ricercato per gli stessi fatti e in ordine al medesimo procedimento penale oggetto del mandato di arresto europeo, dichiarando tra 4 rh G l'altro di essere a perfetta conoscenza degli estremi del procedimento spagnolo pendente a suo carico, avendo già reso presso dette autorità l'interrogatorio. In data 17 marzo 2016 inoltre l'ER era stato nuovamente ascoltato dalla Corte di appello in ordine al mandato di arresto europeo nel frattempo pervenuto. Pertanto, nessun elemento di novità era stato prospettato al consegnando Icon il nuovo provvedimento cautelare emesso il 6 aprile 2016, che giustificasse un nuovo interrogatorio di garanzia.
2.2. Anche la seconda censura è infondata. Ai fini della perenzione della misura cautelare prevista dall'art. 13, comma 3, I. n. 69 del 2005, va tenuta presente la data della ricezione da parte del Ministero della giustizia del mandato di arresto europeo (o degli atti ad esso equipollenti) o, in caso di trasmissione diretta, quella di recezione di tali atti da parte dell'autorità giudiziaria italiana (Sez. 6, n. 48002 del 01/12/2015, K., Rv. 265768; Sez. 6, n. 9203 del 1/3/2007, Livieri, non mass.; Sez. 6, n. 47565 del 8/11/2007, Selimovic, Rv. 238126; Sez. 6, n. 24396, del 13/5/2008, Ismaili, non mass.). Nel caso in esame risulta dagli atti che il Ministero ha inoltrato il mandato di arresto europeo alla Corte di appello il 26 febbraio 2016, così dimostrando la tempestiva trasmissione del medesimo dalle autorità spagnole nel termine prescritto.
3. Il terzo motivo non merita accoglimento. Va ribadito che quel che rileva nella procedura di consegna disciplinata dalla legge n. 69 del 2005 è che sussista un provvedimento di arresto riconoscibile», ovvero un provvedimento che possegga tutti gli elementi ritenuti necessari dalla suddetta legge e in ordine al quale pertanto possano essere condotte dall'autorità giudiziaria italiana le prescritte verifiche. La finalità della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo è quella invero di prevedere un modello di provvedimento di arresto accettabile da tutti i Paesi dell'Unione europea, nella prospettiva del riavvicinamento delle rispettive procedure penali europee. Pertanto, risponde pienamente al suddetto obiettivo posto a fondamento del principio del mutuo riconoscimento che gli Stati membri considerino il mandato di arresto europeo anche quale provvedimento «interno» legittimante la limitazione della libertà personale. : Questa Corte ha tra l'altro più volte affermato che non è ostativa alla consegna l'omessa acquisizione da parte della Corte d'appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, quando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana possa essere comunque effettuato sulla 5 documentazione trasmessa dallo Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972). La nuova legge spagnola n. 23/2014 del 20 novembre 2014 sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie prevede che le autorità giudiziarie spagnole emettano il mandato di arresto europeo al fine di «procedere al perseguimento penale» o «dell'esecuzione di una sentenza», senza alcun riferimento ad un diverso e distinto titolo nazionale legittimante l'arresto. Come prevede l'art. 39 della suddetta legge con riferimento alla prima delle finalità ore citate, l'emissione del mandato di arresto è consentita sempre che siano rispettati i requisiti richiesti dal codice di rito per la carcerazione preventiva. L'autorità giudiziaria, sulla richiesta del Pubblico Ministero e, se del caso, della parte privata, decide quindi, con provvedimento motivato, di farsi luogo all'emissione del mandato di arresto europeo. Questa è stata la procedura seguita nel caso in esame. La Corte spagnola, avendo disposto la riapertura della procedura abbreviata per la celebrazione dell'udienza, in considerazione dell'arresto in Italia dell'ER, ha infatti autorizzato con il provvedimento del 17 febbraio 2016 : l'emissione del mandato di arresto europeo nei confronti di questi, verificata la ricorrenza delle condizioni previste dal codice di rito per la carcerazione preventiva dell'imputato. A tal fine è stata ravvisata dalla Corte spagnola la necessità di disporre il suo arresto in vista della celebrazione del processo penale, a causa del rifiuto di quest'ultimo di comparire in giudizio volontariamente (l'art. 503 della Ley de Enjuiciamiento Criminal stabilisce che una delle esigenze della carcerazione preventiva è quella di assicurare la presenza di indagati o imputati nel processo quando si può razionalmente dedurre un rischio di fuga). La finalità di evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato, come più volte affermato dalla Corte di cassazione, legittima l'esecuzione in Italia del mandato di arresto europeo (tra le tante, Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, Waligora, Rv. 255170; Sez. 6, n. 19360 del 18/05/2010, Junski, Rv. 247343). Quanto alla motivazione del provvedimento di arresto, va evidenziato che il mandato di arresto europeo trasmesso dall'autorità giudiziaria spagnola contiene un'ampia esposizione degli elementi raccolti in sede investigativa, seriamente evocativi dei reati per i quali è stata chiesta la consegna dell'ER: si rappresenta invero che, sulla base del rapporto del curatore fallimentare, risultavano effettuati dal conto bancario della società amministrata dall'ER e della quale era anche socio unico importanti prelievi di somme, privi di una 6 дя G giustificazione effettiva, anche in periodi in cui la stessa era già in stato di grave carenza di liquidità. La suddetta esposizione delle «ragioni» del provvedimento adottato integra, secondo un consolidato insegnamento, la motivazione richiesta dall'art. 18, comma 1, lett. t), I. n. 69 del 2005 (tra le tante, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235349), non potendo la relativa nozione essere parametrata alla tradizione giuridica italiana.
4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 19/05/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti Grub DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 1 7