Sentenza 18 maggio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato. (Fattispecie relativa a M.A.B. emesso dall'autorità giudiziaria polacca).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeo, 15 anni di giurisprudenza di cassazione sul MAE (Cass., 12/2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2010, n. 19360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19360 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/05/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 814
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 18105/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UN KA AN N. IL 01/06/1979;
avverso la sentenza n. 19/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto Europeo emesso, nei confronti di JU IL NU, dalla competente autorità giudiziaria polacca - per sottoporlo a processo penale per i delitti di detenzione e cessione di stupefacente - e ne ha disposto la consegna allo Stato emittente. La Corte d'appello premette:
- il mandato d'arresto Europeo il 20 novembre 2006 è stato emesso dal Tribunale regionale di Kielce, in base all'ordinanza custodiale 22 dicembre 2004 del tribunale di distrettuale di Sandomierz, emesso nel corso del procedimento penale a carico dell'interessato, nel quale risultavano acquisiti gravi indizi di colpevolezza delle condotte di offerta di stupefacente a tre distinte persone, oltre che la detenzione di esigue quantità di stupefacenti, indizi costituiti da chiamate in correità di altri soggetti coinvolti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato;
- per effetto dell'arbitrario allontanamento dell'imputato dal luogo di dimora e della consapevole violazione dell'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di domicilio al fine di garantire la presenza dell'imputato al processo, l'autorità giudiziaria competente ha disposto la custodia in carcere per un periodo di tre mesi dal fermo, oltre alle ricerche dell'interessato e alla sospensione del processo;
- i reati per i quali è richiesta la consegna sono previsti come reato nello Stato italiano sì che ricorre il presupposto della doppia incriminabilità e non vi sono dubbi per la identificazione della persona della quale è richiesta la consegna;
Lo Stato di emissione ha descritto nel mandato d'arresto i fatti per i quali, nei confronti di JU IL NU, è stata richiesta la consegna e disposta l'applicazione della custodia cautelare. Per la Corte d'appello, non ricorrono condizioni ostative alla consegna e, in particolare, non è applicabile il divieto posto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), tenuto conto che la custodia cautelare disposta dallo Stato richiedente è funzionale allo svolgimento del processo. Infondato è il rilievo relativo alla prescrizione dei reati, tenuto conto che per le condotte di spaccio la prescrizione indicata è quella del 31 dicembre 2012 per fatti indicati sub capo 1 e 2 e in quella del 3 gennaio 2013 per il fatto sub 3.
Ad avviso della Corte d'appello, non vi sono ragioni ostative per la pendenza di altro procedimento, con riguardo all'evasione commessa nel corso dell'esecuzione della pena di detenzione domiciliare, poiché è prevista la facoltà, per l'autorità richiesta di concedere la consegna e là dove fosse in Italia esercitata l'azione penale, l'imputato può far valere il proprio impedimento legittimo per la celebrazione del procedimento in Polonia.
Peraltro, secondo da quanto risulta dal certificato DAP, l'imputato ha integralmente scontato la pena per la quale era in corso l'esecuzione in Italia.
Per la Corte non vi solo le condizioni per l'operatività della L. n.69 del 2005, art. 19, lett. c), in quanto non risulta accertato un radicamento dell'imputato in Italia, tenuto conto che la sua residenza è meramente anagrafica.
2. Ricorre JU IL NU e deduce che non ricorrono le condizioni per la consegna perché:
L'unica ragione posta a fondamento dell'ordine cautelare emesso dall'autorità polacca è il pericolo di fuga, esigenza insussistente poiché il ricorrente è attualmente residente in Italia dove ha tutti i suoi interessi e procedimenti penali pendenti dai quali deve difendersi;
Il rimedio cautelare, per le ragioni esposte, è ingiustificato e la carcerazione è assolutamente ingiustificata;
La sentenza è nulla per violazione della L. n. 69 del 2005, poiché i reati per i quali è richiesta la Consegna sono estinti per prescrizione, poiché la Corte erroneamente ritiene che il termine di prescrizione sia di cinque anni per l'ipotesi contravvenzionale;
inoltre, manca la norma polacca dalla quale risulta la prescrizione e ciò costituisce violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, lett. b). 2.1. È pervenuta memoria difensiva, con la quale sono stati trasmessi il certificato di residenza e quello dei carichi pendenti.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La richiesta di consegna JU IL NU è finalizzata alla celebrazione del processo in Polonia.
Il richiamato art. 19 cit., lett. c) non è applicabile nella concreta fattispecie poiché la Corte di merito ha escluso il concreto radicamento in Italia della persona richiesta, poiché nel caso concreto si tratta di mera residenza anagrafica. Pertanto, non sussistono le condizioni per ritenere JU IL NU "residente" ai fini dell'applicazione del regime di consegna condizionata previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c).
2. In conclusione, è corretta e rispondente agli atti processuale la verifica compiuta dalla Corte d'appello in ordine alla regolarità degli atti trasmessi e dei titoli per i quali è stata richiesta la consegna. Altrettanto corretta la esclusione di condizioni ostative alla consegna.
Come già indicato dalla Corte d'appello, può essere data esecuzione in Italia a un mandato di arresto Europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato, là dove la legislazione dello Stato richiedente preveda, nel caso di ingiustificata assenza dell'imputato al dibattimento, l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere (Sez. feriale, 28 agosto 2008, dep. 3 settembre 2008, n. 34574).
3. Il ricorso va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010