Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione in Italia ad un M.A.E. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato. (Fattispecie relativa ad un M.A.E. processuale emesso dall'autorità giudiziaria polacca, con il quale è stata richiesta la consegna per un termine di quattordici giorni).
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In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …
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Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2013, n. 18625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18625 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 23/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 751
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 14070/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
WA UR DA N. IL 06/12/1970;
avverso la sentenza n. 59/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 19/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19.3.2013 la Corte di Appello di Bologna respingeva la richiesta di consegna di cui al M.A.E. in data 19.11.2012 emesso dall'Autorità Giudiziaria Polacca nei confronti di WA RT DA. La Corte territoriale ha negato la consegna assumendo che non è pervenuta la relazione accompagnatoria per gli elementi di prova posti a base della richiesta e che non sono stati specificati i gravi indizi di colpevolezza dalla autorità polacca richiedente, non essendo al'uopo sufficiente la sola affermazione, contenuta nel provvedimento restrittivo genetico, secondo la quale "il materiale probatorio raccolto permette di accertare con grande probabilità che il sospettato abbia commesso il reato di cui è accusato".
2. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna deducendo con unico ed articolato motivo erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, artt. 6 e 16 e art. 15 della decisione quadro 2002/584/GAI. Secondo il ricorrente, evidenziando la natura processuale del MAE posto a base della richiesta di consegna, la Corte territoriale, quanto alla prima ragione del rifiuto, - da un lato - ha ritenuto erroneamente rilevante l'omessa trasmissione della relazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a),- dall'altro - ha omesso di disporne la acquisizione. Quanto alla seconda ragione del rifiuto, pur essendo vero che ne' il MAE ne' il mandato interno polacco recano una specifica indicazione degli elementi indiziari valutati dall'Autorità giudiziaria, di essi si da contezza dell'avvenuta valutazione. In ogni caso, ove la Corte avesse voluto la specifica indicazione delle fonti di prova, avrebbe avuto il dovere di rivolgersi al Paese richiedente. Infine, insindacabile sarebbe la valutazione dell'autorità straniera secondo la quale l'imputato vuole sottrarsi alla comparizione dinanzi al suo giudice e che il provvedimento coercitivo di natura processuale, finalizzato ad ottenere la presenza dell'imputato al processo, non devono essere indicati necessariamente gli indizi di colpevolezza relativi al reato per il quale si procede, essendo sufficiente che l'ordine restrittivo sia, come nella specie, inerente al processo pendente.
3. Il ricorso è fondato.
4. Si verte in materia di M.A.E. processuale, essendo stata richiesta la consegna del WA per la durata di 14 giorni, perché lo stesso non è comparso all'udienza a suo carico presso il Tribunale polacco che procede nei suoi confronti per sottrazione agli obblighi familiari di assistenza della figlia minore e, secondo il provvedimento restrittivo emanato, l'adozione di una misura di sicurezza meno restrittiva non è sufficiente per assicurare il corretto andamento dello stesso processo.
5. Osserva la Corte che in tema di mandato di arresto Europeo, può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto Europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato. (Fattispecie relativa a M.A.E. emesso dall'autorità giudiziaria polacca) (Sez. 6, Sentenza n. 19360 del 18/05/2010 Rv. 247343 Imputato: Junski, che richiama Sez. feriale, 28 agosto 2008, dep. 3 settembre 2008, n. 34574).
6. A tal riguardo, non essendo detto provvedimento fondato su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che non possono essere dall'a.g. dello Stato di esecuzione sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l'a.g. dello Stato emittente alla sua adozione (Sez. 6 Sentenza n. 2711 del 20.1.2010, Malvetti), non è conferente la ragione posta a base del diniego alla consegna circa il non documentato fondamento probatorio dell'accusa.
7. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio disponendosi la consegna del WA all'autorità polacca emittente.
8. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui alla L. n.69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la consegna di WA RT DA all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013