Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, solo in caso di trasmissione diretta rileva, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma terzo legge 22 aprile 2005, n. 69, la data entro cui perviene materialmente all'autorità giudiziaria il mandato d'arresto europeo (o gli atti ad esso equipollenti), dovendosi diversamente far riferimento alla data della sua ricezione da parte del Ministero della giustizia.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2007, n. 47565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47565 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 08/11/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1955
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 35066/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NE, n. a Zupcici (o Zupetel) Goradze l'8.9.1973;
avverso la ordinanza in data 26 settembre 2007 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di NE LI di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli con ordinanza in data 13 settembre 2007 della medesima Corte in esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) emesso in data 24 novembre 2005 dal Tribunale di Grande Istanza di Veurne (Belgio) per il reato di associazione per delinquere finalizzata a furti di roulottes permanente tra il 28 agosto 2002 e l'11 marzo 2004.
Rilevava la Corte territoriale che il MAE era pervenuto in data 20 settembre 2007 e quindi entro il termine di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 3 sicché non si era prodotta la dedotta perdita di efficacia della misura.
Ricorre per cassazione il difensore del IM, avv. Giuseppe Bognanni che deduce la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 3 osservando che la notizia dell'arrivo del MAE al
Ministero della giustizia era giunta per fax alla Corte di appello di Milano solo alle ore 14,06 del 24 settembre 2007 e quindi in un momento in cui il termine di dieci giorni previsto dalla accennata norma era ormai spirato.
E ciò a prescindere dalla controvertibile questione se, ai fini del rispetto di tale termine, dovesse farsi riferimento alla data di arrivo del MAE al Ministero della giustizia o a quella di arrivo all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cautelare. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Come risulta dagli atti, il MAE risulta essere stato trasmesso al Ministro della giustizia in data 21 settembre 2007, e quindi entro il termine di dieci giorni decorrente dall'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa il 13 settembre 2007. Ai fini del rispetto del termine previsto dalla L. 22 aprile 2005, n.69, art. 13, comma 3 non rileva la data entro cui tale atto perviene materialmente all'autorità giudiziaria ma quella della ricezione di esso da parte del Ministero della giustizia, che, in base all'art. 4 della riferita legge costituisce l'autorità centrale per l'assistenza alle autorità giudiziarie competenti (comma Dea cui spettano proprio "la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa" (comma 2).
Solo in caso di trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana (nei limiti previsti dal comma 4 del predetto articolo) deve farsi riferimento alla data di arrivo in cancelleria del MAE (o di altri documenti).
Per di più, nella specie, era pervenuta alla Corte di appello milanese, in data 12 settembre 2007, contestualmente al verbale di arresto, e quindi ancor prima del provvedimento di convalida e della emissione della ordinanza cautelare, la segnalazione del IM nel SIS, contenente le indicazioni corrispondenti a quelle richieste per il MAE dalla L. n. 69 del 2005, art. 6 sicché era stata comunque già soddisfatta per tale mezzo la condizione atta a impedire la perdita di efficacia della misura cautelare contemplata dall'art. 13, comma 2 della predetta legge.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2007