Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10470 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Oggetto ESENTE DA REGISTRAZION IRPEG. Società AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 cooperativa agricola. . BBLIC Rimborso ritenuta su interessi.04 70/03 N. 131 TAB. ALL . B - N MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. N. 9454/99 Cron. 23484 Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Michele D'Alonzo Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A Magno Cons. rel. Ud. 19/2/03 Francesco Ruggiero Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Lattebusche-Latteria della Vallata Feltrina, SOC. coop. a r.1., in persona del legale rappresentante Signor Francesco Saverio Donazzolo, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Sansovino, n. 6, presso l'Avvocato Ma- rio Ettore Verino, che lo rappresenta e difende insieme 1'Avvocato Ermanno Belli per procura speciale аcon margine del ricorso - ricorrente
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t. intimato avversO la sentenza m. 34/12/98 della Commissione tri- 505 3 butaria regionale del Veneto, depositata 1' 8.4.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.2.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 34.12.98, depositata 1'8.4.1998, la commissione tributaria regionale del Veneto rigettò l'appello proposto dalla società Lattebusche, coope- rativa agricola a r.l. avente sede in Busche (BL), avverso la decisione in data 15.3.1995, con cui la commissione tributaria provinciale di Belluno aveva, a sua volta, disatteso la domanda avanzata dalla stessa cooperativa per il rimborso della ritenuta di Lire 68.897.602, operata da istituto bancario а titolo di IRPEG relativa ad interessi attivi maturati su depositi in conto corrente della medesima contribuente per l'anno 1989. I giudici di merito ritennero infondata e respinsero l'istanza di rimborso proposta dalla cooperativa, avendo reputato, contro le argomentazioni della ricor- rente, che la ritenuta era stata operata in via defini- tiva, a titolo d'imposta e non d'acconto, ai sensi del- r 2 ...... I 1'articolo 26, CO. 4, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, sicché non era rimborsabile. Per la cassazione di tale sentenza propone tempestivo ricorso, affidato ad un solo motivo, la società coope- rativa Lattebusche. L'amministrazione delle finanze non (solo si è costituita mediante controricorso, ma hay deposi- tato, ai sensi dell'articolo 370, 1°co., u.p., c.p.c., istanza di partecipazione alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame la ricorrente deduce Co. 4, D.P.R. 29 settem-violazione degli articoli 26, bre 1973, n. 600; 3 ed 87, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.); 10, 1°co., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; nonché carenza di motivazione. Sostiene che, contrariamente а quanto ritenuto dal giudice tributario, il rimborso è dovuto, perché le ritenute sono operate a titolo d'acconto, non a titolo d'imposta, giusta la disposizione del comma 4, prima parte, dell'articolo 26, D. P. R. n. 600/1973, sugli interessi pertinenti a società menzionate nell'articolo 87, co.1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986, quindi anche a società cooperative come essa ricorrente, espressamente incluse dalla legge fra i soggetti passivi dell'IRPEG, i cui redditi risultano esenti da tale tributo, ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. n. 601/1973, solo se de- 3 rivano da attività connesse all'agricoltura, non anche quando provengono da capitali in deposito fruttifero. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte. in esame trova origine e soluzione, La controversia sostanzialmente, nella distinzione fra i concetti edgiuridici di esclusione 10 esenzione soggettiva) esenzione (oggettiva) dal tributo. Secondo una recente sentenza della corte costituzionale (sent. n. 174/2001, in materia di ritenute su interessi bancari spettanti ad un'azienda municipalizzata), di l'esenzione oggettiva dal tributo, in presenza determinate condizioni, concretizza un'ipotesi di age- volazione concessa discrezionalmente dal legislatore a soggetti ordinariamente vincolati all'obbligazione esenzione soggettivatributaria;
l'esclusione dall'imposta consiste invece in una delimitazione negativa della sfera di applicazione soggettiva del tributo. Pertanto, l'esenzione oggettiva dall'imposta non sempre e non necessariamente equivale al ricono- scimento legislativo d'insussistenza della capacità contributiva (C. Cost. n. 159/1985). L'articolo 87, 1°co., lett. a) del T.U.I.R. sottopone all'IRPEG le società cooperative che, dunque, non sono soggettivamente escluse dal tributo. I redditi delle 4 società cooperative agricole, però, secondo l'articolo 10, 1°co., D.P.R. n. 601/1973, sono oggettivamente esentati dall'IRPEG e dall'ILOR, a condizione che provengano dall'allevamento di animali effettuato con mangimi prodotti per almeno un quarto su terreni dei soci о da manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti posti dall'articolo 28, lett. C), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti conferiti dai soci nei limiti di potenzialità dei loro terreni. Pertanto, le cooperative agricole non sono escluse dall'IRPEG in assoluto, ossia in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma i relativi redditi ne sono esentati, se la loro attività economica sia rimasta effettivamente contenuta nei limiti dettati dalla norma ora richiamata (in tal senso, Cass. n. 14774/2001). 4° co., La disposizione contenuta nell'articolo 26, 600/1973, per cui le ritenute terzo periodo, D.P.R. n. d'imposta nei confronti dei sono applicate а titolo norma dal carattere ecce- soggetti esenti dall'IRPEG zionale e derogatorio (cfr. C. Cost. n. 272/1994), non estensibile oltre i casi strettamente considerati dal legislatore comporta quindi che le società coopera- tive agricole subiscano la suddetta ritenuta a titolo tale non rimborsabile, solo se ed ind'imposta, come 5 24 quanto i loro redditi risultino, previo accertamento, effettivamente esenti dal tributo nell'anno conside- rato, ai sensi del richiamato articolo 10, D.P.R. n. 601/1973 (Cass. n. 11658/2001). Questa soluzione trova conferma nell'interpretazione autentica del citato articolo 26, 4° co., fornita dal legislatore con l'articolo 14, legge 18 febbraio 1999, n. 28, per cui la ritenuta sugli interessi si applica, evidentemente a titolo d'imposta, senza possibilità di rimborso, anche nei confronti dei soggetti "esclusi" dal pagamento del tributo (cfr. giurispr. ult. cit.) parificati, sotto questo aspetto, ai titolari di redditi esenti. Per converso, se risulta che l'esenzione non compete alla cooperativa agricola, per difetto delle suddette condizioni con riferimento all'annualità in contesta- zione, la ritenuta deve intendersi fatta a titolo d'acconto, ed è quindi soggetta a rimborso se il contribuente ne faccia domanda e dimostri di averne diritto. Alla stregua delle considerazioni che precedono, redditi delle società cooperative agricole sono dall'IRPEG e dall'ILOR non in funzione esentati (esclusiva) della natura soggettiva del produttore né del fatto che essi provengano direttamente dall'agri- r coltura anziché dall'investimento о dal deposito in banca di capitali (sotto quest'ultimo specifico profi- lo, anche la motivazione della sentenza impugnata è da bensì in funzione della duplice circo- correggere); stanza, normativamente rappresentata (articolo 10, D.P.R. n. 601/1973) dalla natura soggettiva del contri- buente (società cooperative agricole o loro consorzi) e dall'andamento annuale della sua attività. In tema di rimborso della ritenuta su interessi banca- ri, l'insussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione dall'IRPEG dall'ILOR) dei redditi(e prodotti dalle società cooperative agricole deve, quindi, essere dimostrata ° accertata anno per anno, giacché tale verifica condiziona il regime di detta ritenuta, se a titolo d'acconto о a titolo d'imposta, giusta la disposizione dell'articolo 26, 4°co., D. P. R. n. 600/1973, nel testo introdotto col D. P. R. 28 marzo 1975, n. 70 (Cass. n. 14774/2001 cit.). Ai fini dell'accoglimento della domanda di rimborso, la contribuente avrebbe dovuto pertanto dedurre che, con riferimento all'annualità in questione, la sua attività economica aveva esorbitato dalle condizioni consistenti nell'allevamento di animali effettuato con mangimi prodotti per almeno un quarto su terreni dei soci e/o nella manipolazione, trasformazione e alienazione, 7 entro i limiti di cui all'articolo 28, lett. c), D.P.R. n. 597/1973, di prodotti conferiti dai soci nei limiti di potenzialità dei loro terreni. deduzioneI1 ricorso in esame, centrato sull'erronea che i redditi delle cooperative agricole sono esenti dall'IRPEG solo se "derivanti dalle attività connesse all'agricoltura" e che le ritenute sugli interessi sono sempre operate a titolo d'acconto, è quindi infondato, mancando in esso qualsiasi riferimento all'eventuale quale fonda- insussistenza del diritto all'esenzione - mento di quello al rimborso come conseguenza - dell'infrazione, nel corso dell'annualità interessata, articolo 10, 1°co., menzionato dei limiti posti dal D. P.R. n. 601/1973. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio di legittimità, perché l'intimata ammi- nistrazione delle finanze non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 19 febbraio 2003. A M Il presidente Il consigliere est. E R casco Оятнее Очета P Gauge Megur Приволь село IL CANCELLIERE صمة ANCELLERIA DEPOSITA - 3 LUG. 2003 Oggi РИ Смоль