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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa AR Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15372/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata in [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VE) in viale Vicenza n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Novello del foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Chioggia, Piazzale Europa, n. 11 – è Email_1 elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato in [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(VE), Via E. Mattei n. 43, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Zago del Foro di Venezia (pec:
e FI Busato del Foro di Venezia (pec: Email_2
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via Mestrina, n. 6/A – è Email_3 elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate in data 29.09.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.09.2025.
Conclusioni del P.M.: “Si chiede accogliersi le conclusioni formulate concordemente dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione giudiziale presentato da contro in data Parte_1 CP_1
24.10.2023, con cui la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 5.07.2014 in
Chioggia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2014, Parte R.G. 15372/2023
Controparte_ II, Serie A, atto n. 35 e che dall'unione sono nati tre figli (nata a [...] l'[...]), Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) – rassegnava, nel merito, le seguenti CP_3 conclusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito della stessa al marito Parte_1 CP_1 per violazione dell'art. 143 c.c. (violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale e dell'obbligo di collaborazione familiare nell'interesse della famiglia e infedeltà coniugale), autorizzando i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno. 2. Assegnarsi la casa coniugale e relativa pertinenza sita in Chioggia (VE), CP_ Viale Vicenza 20 alla signora (intestataria , con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, la quale vi abiterà Parte_1 Controparte_ con i figli , e da collocarsi prevalentemente presso la stessa. 3.- Affidarsi in via Persona_1 CP_3 esclusiva i figli minor alla madre e per quanto sopra esposto, sospendersi il Per_1 CP_3 CP_2 diritto di visita in capo al padre o in subordine disporsi un diritto di visita protetto con l'ausilio dei Servizi
Sociali territorialmente competenti. 4.- Porre a carico del padr a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori e la somma mensile di € 600,00 (200,00 a figlio) somma rivalutabile annualmente secondo Per_1 CP_2 CP_3 gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a mezzo bonifico bancario o a mezzo altra Parte_1 modalità indicata dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia. Assegno unico in favore della sola madre. 5.- Nulla a titolo di assegno al mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti. 6.- Spese e onorari interamente rifusi”; vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 15.01.2024, il quale, aderendo CP_1 alla pronuncia di separazione ma senza addebito, chiedeva al Tribunale l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto;
considerato che in data 13.02.2025 – dopo la prima udienza di comparizione delle parti del 12.03.2024 (ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere ex art. 473-bis.15 c.p.c.) e la conseguente emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. – il Tribunale pronunciava la sentenza parziale sullo status (v. sentenza parziale di separazione n. 2255/2025) con fissazione di udienza per il prosieguo;
considerato che le parti, nelle more del giudizio, e precisamente all'udienza del 30.09.2025, celebrata mediante il deposito di precisazione delle conclusioni, raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione, precisando dunque congiuntamente le loro conclusioni nei seguenti termini: CP_
“
1. Assegnarsi alla signora la casa di abitazione famigliare sita in Chioggia (VE), viale Vicenza 20, in quanto Parte_1 Controparte_ collocataria dei figli minori e CP_3
2. Disporre l'affido super esclusivo dei figli minori e alla madre, con previsione che la stessa possa prendere da sola CP_2 CP_3 anche le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori (tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi).
3. Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare onde valutare tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del padre che dovrà avvenire comunque in forma protetta ed solo all'esito di un percorso di recupero e disintossicazione (alcool e droghe) da effettuarsi presso il Serd competente.
4. Porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € 500,00 CP_2 CP_3
(250,00 cadauno) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o con altra modalità Parte_1 dalla stessa indicata. Somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia. R.G. 15372/2023
5. Nulla a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
6. Assegno unico universale interamente alla signora in quanto affidataria esclusiva dei figli minori. Pt_1
7.Spese compensate.” considerato, pertanto, che la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto delle conclusioni del P.M. pervenute in data 2.10.2025 che non si è opposto ad un accoglimento delle condizioni proposte;
ritenuto che le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti possono essere accolte;
ritenuto che la domanda congiunta indica, invero, compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi sotto il profilo economico e personale: le stesse risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e appaiono, rispondenti all'interesse dei figli minori e essendo oramai la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
CP_2 CP_3 Per_1 ritenuto, in particolare, che la richiesta rivolta al Tribunale – che recepisce, peraltro, il contenuto dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio – di disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, collocataria prevalente dei figli, con la previsione di incontri protetti padre/figli costituisce elemento che il Collegio ritiene rispondente all'interesse preminente, morale e materiale, dei minori, rappresentando la soluzione più idonea per la crescita,
l'equilibrio e riferimenti educativi di e (considerate anche le loro peculiari condizioni di salute) e CP_2 CP_3 ciò in ragione delle fragilità del padre: con l'affidamento esclusivo richiesto ex art. 337-quater, co. 3, c.c. la madre potrà gestire la quotidianità dei minori autonomamente e il padre potrà vedere i figli in forma protetta in incontri prestabiliti nei tempi e nei modi indicati dai Servizi sociali competenti, con la precisazione che tale decisione potrà essere oggetto di revisione successivamente, in base all'esito del percorso di recupero dalle dipendenze che effettuerà il padre;
ed infatti, solo il completo recupero da tali problematiche (in uno, peraltro, con l'esito positivo dell'andamento degli incontri organizzati dal Servizio Sociale) potrà gettare le basi per l'esercizio di una genitorialità paterna effettiva e responsabile;
ritenuto, dunque, opportuno prevedere un monitoraggio costante del nucleo familiare da parte dei competenti
Servizi sociali, con relazioni periodiche trimestrali da comunicare al Giudice Tutelare ed al P.M. in sede e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi conclusioni;
ritenuto che, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, richiamata la sentenza parziale di separazione, così provvede:
- Recepisce le condizioni concordate dalle parti sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Invita i Servizi sociali del comune di Chioggia a definire i giorni e gli orari degli incontri protetti tra i figli minori della coppia e il padre, ai quali entrambe le parti hanno prestato assenso;
R.G. 15372/2023
- Invita a sottoporsi a percorsi di recupero dall'abuso di sostanze presso il SERD competente, ciò CP_1 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti;
- Dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare con relazioni trimestrali da parte dei Servizi sociali incaricati;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria IN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa AR Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15372/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata in [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VE) in viale Vicenza n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Novello del foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Chioggia, Piazzale Europa, n. 11 – è Email_1 elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato in [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(VE), Via E. Mattei n. 43, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Zago del Foro di Venezia (pec:
e FI Busato del Foro di Venezia (pec: Email_2
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via Mestrina, n. 6/A – è Email_3 elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate in data 29.09.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.09.2025.
Conclusioni del P.M.: “Si chiede accogliersi le conclusioni formulate concordemente dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione giudiziale presentato da contro in data Parte_1 CP_1
24.10.2023, con cui la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 5.07.2014 in
Chioggia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2014, Parte R.G. 15372/2023
Controparte_ II, Serie A, atto n. 35 e che dall'unione sono nati tre figli (nata a [...] l'[...]), Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) – rassegnava, nel merito, le seguenti CP_3 conclusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito della stessa al marito Parte_1 CP_1 per violazione dell'art. 143 c.c. (violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale e dell'obbligo di collaborazione familiare nell'interesse della famiglia e infedeltà coniugale), autorizzando i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno. 2. Assegnarsi la casa coniugale e relativa pertinenza sita in Chioggia (VE), CP_ Viale Vicenza 20 alla signora (intestataria , con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, la quale vi abiterà Parte_1 Controparte_ con i figli , e da collocarsi prevalentemente presso la stessa. 3.- Affidarsi in via Persona_1 CP_3 esclusiva i figli minor alla madre e per quanto sopra esposto, sospendersi il Per_1 CP_3 CP_2 diritto di visita in capo al padre o in subordine disporsi un diritto di visita protetto con l'ausilio dei Servizi
Sociali territorialmente competenti. 4.- Porre a carico del padr a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori e la somma mensile di € 600,00 (200,00 a figlio) somma rivalutabile annualmente secondo Per_1 CP_2 CP_3 gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a mezzo bonifico bancario o a mezzo altra Parte_1 modalità indicata dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia. Assegno unico in favore della sola madre. 5.- Nulla a titolo di assegno al mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti. 6.- Spese e onorari interamente rifusi”; vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 15.01.2024, il quale, aderendo CP_1 alla pronuncia di separazione ma senza addebito, chiedeva al Tribunale l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto;
considerato che in data 13.02.2025 – dopo la prima udienza di comparizione delle parti del 12.03.2024 (ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere ex art. 473-bis.15 c.p.c.) e la conseguente emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. – il Tribunale pronunciava la sentenza parziale sullo status (v. sentenza parziale di separazione n. 2255/2025) con fissazione di udienza per il prosieguo;
considerato che le parti, nelle more del giudizio, e precisamente all'udienza del 30.09.2025, celebrata mediante il deposito di precisazione delle conclusioni, raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione, precisando dunque congiuntamente le loro conclusioni nei seguenti termini: CP_
“
1. Assegnarsi alla signora la casa di abitazione famigliare sita in Chioggia (VE), viale Vicenza 20, in quanto Parte_1 Controparte_ collocataria dei figli minori e CP_3
2. Disporre l'affido super esclusivo dei figli minori e alla madre, con previsione che la stessa possa prendere da sola CP_2 CP_3 anche le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori (tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi).
3. Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare onde valutare tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del padre che dovrà avvenire comunque in forma protetta ed solo all'esito di un percorso di recupero e disintossicazione (alcool e droghe) da effettuarsi presso il Serd competente.
4. Porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € 500,00 CP_2 CP_3
(250,00 cadauno) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o con altra modalità Parte_1 dalla stessa indicata. Somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia. R.G. 15372/2023
5. Nulla a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
6. Assegno unico universale interamente alla signora in quanto affidataria esclusiva dei figli minori. Pt_1
7.Spese compensate.” considerato, pertanto, che la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto delle conclusioni del P.M. pervenute in data 2.10.2025 che non si è opposto ad un accoglimento delle condizioni proposte;
ritenuto che le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti possono essere accolte;
ritenuto che la domanda congiunta indica, invero, compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi sotto il profilo economico e personale: le stesse risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e appaiono, rispondenti all'interesse dei figli minori e essendo oramai la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
CP_2 CP_3 Per_1 ritenuto, in particolare, che la richiesta rivolta al Tribunale – che recepisce, peraltro, il contenuto dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio – di disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, collocataria prevalente dei figli, con la previsione di incontri protetti padre/figli costituisce elemento che il Collegio ritiene rispondente all'interesse preminente, morale e materiale, dei minori, rappresentando la soluzione più idonea per la crescita,
l'equilibrio e riferimenti educativi di e (considerate anche le loro peculiari condizioni di salute) e CP_2 CP_3 ciò in ragione delle fragilità del padre: con l'affidamento esclusivo richiesto ex art. 337-quater, co. 3, c.c. la madre potrà gestire la quotidianità dei minori autonomamente e il padre potrà vedere i figli in forma protetta in incontri prestabiliti nei tempi e nei modi indicati dai Servizi sociali competenti, con la precisazione che tale decisione potrà essere oggetto di revisione successivamente, in base all'esito del percorso di recupero dalle dipendenze che effettuerà il padre;
ed infatti, solo il completo recupero da tali problematiche (in uno, peraltro, con l'esito positivo dell'andamento degli incontri organizzati dal Servizio Sociale) potrà gettare le basi per l'esercizio di una genitorialità paterna effettiva e responsabile;
ritenuto, dunque, opportuno prevedere un monitoraggio costante del nucleo familiare da parte dei competenti
Servizi sociali, con relazioni periodiche trimestrali da comunicare al Giudice Tutelare ed al P.M. in sede e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi conclusioni;
ritenuto che, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, richiamata la sentenza parziale di separazione, così provvede:
- Recepisce le condizioni concordate dalle parti sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Invita i Servizi sociali del comune di Chioggia a definire i giorni e gli orari degli incontri protetti tra i figli minori della coppia e il padre, ai quali entrambe le parti hanno prestato assenso;
R.G. 15372/2023
- Invita a sottoporsi a percorsi di recupero dall'abuso di sostanze presso il SERD competente, ciò CP_1 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti;
- Dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare con relazioni trimestrali da parte dei Servizi sociali incaricati;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria IN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero