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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1459/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9747/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Resistente_1 - PIVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240246041525000 ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 si oppongono alla cartella di pagamento n. 097 2024 024604 15 25 000, notificata in data 07/03/2025, con la quale il Consorzio Resistente_1, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 471,00 per contributi consortili riferibili al tributo 0810, e per diritti di notifica, pari a € 5,88 relativamente all'immobile di proprietà sito all'interno del comprensorio.
Come primo motivo di impugnazione i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione attiva del Consorzio Resistente_1 il quale, sostituendosi al Comune, ha delegato l'agente della riscossione a riscuotere i contributi consortili dovuti dagli utenti delle strade vicinali aperte al pubblico transito.
I ricorrenti eccepiscono inoltre la carenza di prova riferita alla obbligazione tributaria lamentando la violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 1446/1918 che prevede che i ruoli siano approvati dal Consiglio comunale secondo il piano di riparto delle spese, anche questo approvato dallo stesso Organo e pubblicati sull'Albo Pretorio per quindici giorni, resi esecutivi dal funzionario preposto e riscossi dall'Esattore Comunale.
Sul punto i ricorrenti sostengono che il Consorzio non ha prodotto al Comune di Ardea la delega all'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione dei contributi consortili, né ha deliberato l'approvazione dei ruoli e dei relativi piani di riparto delle spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità per l'affidamento della riscossione e, per il resto, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Consorzio non si costituiva in giudizio benchè ritualmente convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni dei ricorrenti appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, in via preliminare ed assorbente di ogni ulteriore questione dedotta in giudizio, la Corte rileva come il Consorzio, non costituitosi in giudizio, a fronte della specifica eccezione sollevata dai ricorrenti, non abbia assolto all'onere di provare la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria.
In particolare il Consorzio non ha fornito la prova relativa alla esistenza della obbligazione tributaria documentando l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei ruoli emessi secondo il Piano di riparto delle spese ex art. 7 del D.Lgt. n. 1446/1918, carenza confermata dal Comune di Ardea con prot. N. 81401 del 29/10/2024.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento. Condanna il Consorzio Resistente_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocratico
DO NT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9747/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Resistente_1 - PIVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240246041525000 ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 si oppongono alla cartella di pagamento n. 097 2024 024604 15 25 000, notificata in data 07/03/2025, con la quale il Consorzio Resistente_1, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 471,00 per contributi consortili riferibili al tributo 0810, e per diritti di notifica, pari a € 5,88 relativamente all'immobile di proprietà sito all'interno del comprensorio.
Come primo motivo di impugnazione i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione attiva del Consorzio Resistente_1 il quale, sostituendosi al Comune, ha delegato l'agente della riscossione a riscuotere i contributi consortili dovuti dagli utenti delle strade vicinali aperte al pubblico transito.
I ricorrenti eccepiscono inoltre la carenza di prova riferita alla obbligazione tributaria lamentando la violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 1446/1918 che prevede che i ruoli siano approvati dal Consiglio comunale secondo il piano di riparto delle spese, anche questo approvato dallo stesso Organo e pubblicati sull'Albo Pretorio per quindici giorni, resi esecutivi dal funzionario preposto e riscossi dall'Esattore Comunale.
Sul punto i ricorrenti sostengono che il Consorzio non ha prodotto al Comune di Ardea la delega all'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione dei contributi consortili, né ha deliberato l'approvazione dei ruoli e dei relativi piani di riparto delle spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità per l'affidamento della riscossione e, per il resto, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Consorzio non si costituiva in giudizio benchè ritualmente convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni dei ricorrenti appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, in via preliminare ed assorbente di ogni ulteriore questione dedotta in giudizio, la Corte rileva come il Consorzio, non costituitosi in giudizio, a fronte della specifica eccezione sollevata dai ricorrenti, non abbia assolto all'onere di provare la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria.
In particolare il Consorzio non ha fornito la prova relativa alla esistenza della obbligazione tributaria documentando l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei ruoli emessi secondo il Piano di riparto delle spese ex art. 7 del D.Lgt. n. 1446/1918, carenza confermata dal Comune di Ardea con prot. N. 81401 del 29/10/2024.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento. Condanna il Consorzio Resistente_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocratico
DO NT