Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
IN NO00040 6 / 03 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE TERZA CIVILE (ASSICURAZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUBENTRO R.G.N. 18304/99Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere - Cron.743 - Rep. 142 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Ud. 04/11/02 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NESTLE' ITALIANA SPA, con sede in Milano, in persona del suo procuratore Avv. Danilo Celestino, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RODOLFO VALDINA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LE MU ASSIC.NI SOC, con sede in Torino, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. che sta in giudizio a mezzo della Società "AS 02 ET, RC AS e PA AS snc" con sede in 2054 -1- Perugia cui è stato conferito l'incarico Agenziale di Agente Capo Procuratore dell'Agenzia Principale di Perugia, in persona dei soci amministratori AS ET, RC AS e PA AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SEGARELLI, difesa dall'avvocato GIOVANNI TARANTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 28/01/99 e depositata il 26/02/99 (R.G. 279/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 04/11/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato Rodolfo VALDINA;
udito l'Avvocato Giovanni TARANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 10/12/1984 con polizza n. 10661 la BUITONI S.p.A. stipulava con la soc. LE MU contratto di assicurazione infortuni e morte del proprio personale dipendente. Successivamente, con nota 28/6/88, la BUITONI S.p.A. chiedeva alla controparte che tutte le posizioni assicurative di cui alla detta polizza venissero intestate alla BUITONI S.r.l. la quale "subentrava ad essa assicurata in tutte le attività e nei relativi rapporti". Veniva pertanto stipulata con tale ultima società conseguente appendice di variazione di polizza. Con raccomandata 7/11/88 la BUITONI S.r.l. comunicava alla LE MU il proprio recesso dal contratto di assicurazione ex art. 1918 c.c. Ne seguiva contestazione ex adverso, in esito alla quale con citazione notificata il 29/6/89 la LE MU conveniva dinanzi al Tribunale di Perugia la BUITONI S.r.l. chiedendo dichiararsi invalido e comunque inefficace il recesso esercitato dalla convenuta, con condanna di questa al pagamento del premio sino alla scadenza dell'1/1/89. Si costituiva la NESTLE' ITALIANA S.p.A., SOCIETA' che aveva nel frattempo incorporato la BUITONI S.r.l., ed in esito all'istruttoria, con sentenza 26/11/93-18/4/94, l'adito Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo nella specie applicabile, anche in base all'art. 9 delle condizioni generali di polizza, non l'art. 1918, 3° co., c.c., ma l'art. 2558 c.c. L'appello proposto dalla NESTLE' ITALIANA s.p.a. ed al quale aveva resistito la LE MU era rigettato dalla Corte perugina, con sentenza 26 febbraio 1999 e condanna dell'appellante alle spese del grado, affermando: - -che era manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1918 c.c.; - che l'assicurazione facoltativa infortuni doveva ritenersi un'assicurazione non sulla vita ma contro i danni;
che nella specie andava applicata la disciplina di cui all'art. 2558 c.c., alla quale non derogava l'art. 9 delle condizioni generali di polizza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la NESTLE', affidandolo a 6 motivi. Ha resistito la LE MU con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i sei motivi di ricorso, la cui trama argomentativa sostanzialmente unitaria suggerisce un esame congiunto, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1918, 2558, 2556, 1362, 1363, 1366, 1321, 1325, 1326 e 1406 c.c. e 112 c.p.c., nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, si duole che il giudice di appello: - abbia erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 2558 c.c., in materia di trasferimento di azienda, escludendo la contestuale applicazione dell'art. 1918 c.c., anche se alla prima disposizione non si può assegnare alcuna prevalenza sistematica o superiorità logica;
- non abbia chiarito le ragioni della applicazione dell'art. 2558 c.c., né per quale ragione il trasferimento di un bene abbia una valenza differente a seconda che avvenga all'interno di una cessione di azienda o sia invece considerato nella sua singolarità; il contratto di assicurazione ha una sua vicenda circolatoria, che permane inalterata qualunque sia il campo operazionale cui viene fatta afferire;
abbia dato una interpretazione non convincente della clausola n. 9, affermando che la stessa sarebbe "secondo" il disposto dell'art. 2558 c.c. e non "contro" lo stesso;
di fatto tale clausola si pone in antitesi rispetto all'art. 2558 c.c., perché contrasta con il trasferimento automatico dei contratti previsto da detta disposizione;
- non abbia spiegato perché l'art. 2558 prevarrebbe sull'art. 1918; - inoltre l'attività di interpretazione contrattuale risulta non solo apodittica, laddove attribuisce all'appendice di variazione di polizza il valore di un accordo suppletivo, mentre si tratta di attività consistente in una semplice operazione ricognitiva delle posizioni assicurative;
ma anche contraddittoria sulla portata dell'appendice di polizza, interpretandola da un lato come subentro e dall'altra limitandone il senso giuridico ad una presa d'atto; una lettura incoerente, perché l'appendice non ha altra funzione che quella di fissare la "ragione sociale" dell'avente causa;
se poi la Corte avesse inteso negare la cessione di azienda e superare per tale via la questione del recesso, sarebbe andata ultrapetita. Le esposte censure non sono fondate. Questa Corte ha anche recentemente ribadito che "nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 c.c. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, si applica soltanto ai cosiddetti contratti di azienda (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti all'organizzazione dell'impresa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) sempre che non siano soggetti ad una specifica disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 c.c., 2160 c.c. e 132 della legge 1941 n. 633 (Cass. sez. lav. 2 marzo 02 n. 3045). Deve conseguentemente escludersi l'applicabilità dell'art. 1918 c.c. in quanto tale disposizione riguarda solo l'alienazione della cosa assicurata e non già il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. D'altro canto, con specifico riferimento al caso di specie, era stato già affermato e recentemente ribadito che nel caso di trasferimento di azienda, il contratto di assicurazione contro i danni, che sia stato stipulato dal venditore in relazione ai rischi inerenti all'esercizio aziendale, esula dalla previsione dell'art. 1918 c.c., riguardante l'alienazione della cosa assicurata, individualmente considerata, e resta soggetto alla disciplina dettata dall'art. 2558 c.c., in tema di successione dell'acquirente nei contratti stipulati dall'alienante. Pertanto, verificatosi il subingresso del compratore nel contratto assicurativo, in conseguenza della mancanza di una diversa pattuizione con le clausole del trasferimento, ai sensi del primo comma del citato art. 2558 c.c., il recesso dal contratto stesso può essere riconosciuto soltanto all'assicuratore, ai sensi ed alle condizioni del secondo comma della medesima norma, non anche all'assicurato, a differenza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1918 c.c. con riferimento a detta diversa ipotesi di vendita del singolo bene (Cass. 8 luglio 1987 n. 5938; in senso conforme Cass. 12 aprile 2001 n. 5495). E' pur vero che il caso in esame presenta un aspetto particolare, perché l'assicurazione riguarda il rischio di morte e di infortunio dei dipendenti e perché la previsione di cui all'art. 2558 c.c. non si applica ai contratti di lavoro, soggetti alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c. Ma anche tale disposizione prevede che i contratti di lavoro si trasferiscono di diritto al cessionario e questo anche prima della modifica dell'art. 2112 c.c. intervenuta nel 2001 (d.lgs. n. 18 del 2001). Ne segue che anche i contratti di assicurazione contro gli infortuni e il rischio morte dei dipendenti non possono non trasferirsi in capo al cessionario, perché attinenti all'organizzazione imprenditoriale ed, in particolare, alle risorse umane che comunque seguono la circolazione dell'azienda per effetto dell'art. 2112 c.c. Resta da aggiungere che per quanto concerne l'art. 9 delle condizioni generali di polizza, la Corte perugina ne ha ravvisato la valenza non contro l'art. 2558 c.c., ma secondo tale disposizione, ponendo a carico dell'assicurato soltanto l'onere aggiuntivo di informare il cessionario dell'azienda dell'esistenza del rapporto assicurativo. Ed ha trovato ulteriore conferma di tale interpretazione nell'appendice modificativa di polizza ove, parlandosi di "nuova ragione sociale della ditta contraente", sembrerebbe configurarsi una mera trasformazione di società, che così continuerebbe nei rapporti giuridici precedenti. Trattasi di motivazione che fa buon governo dei principi ermeneutici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in cassazione. Ma, soprattutto, trattasi di argomentazioni non decisive nella trama argomentativa dell'impugnata wwww sentenza, una volta riconosciuto per quanto sopra detto che il trasferimento dei contratti assicurativi è avvenuto ex lege. Concludendo, il ricorso va integralmente rigettato, con le naturali conseguenze in ordine alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di , oltre € 2.000,00 (duemila)cassazione, che liquida in € 86,04 1 per onorari. Così deciso in Roma, il 4 novembre 02, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schevan Кор итники 14·7.03 A CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-07-03 serie 4 al n. 35597 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 270 TU: n°115 del 30/5/02) дом