Sentenza 20 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini della quantificazione della pena, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, il giudice deve fare riferimento per l'individuazione del reato più grave, alla pena edittale massima prevista per ciascuno di essi e ritenere in ogni caso il delitto reato più grave rispetto alla contravvenzione.
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- 1. Reato continuato: violazione più grave e computo di penaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2013
- 2. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2012, n. 13573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13573 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 20/01/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 105
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 35034/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) ON MA N. IL 25/08/1952 C/;
avverso la sentenza n. 494/2010 TRIBUNALE di CAMERINO, del 30/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso: rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale di Ancona avverso la sentenza in data 30 novembre 2010 con la quale è stata applicata a TO RI, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata con il Pm, in ordine ai reati di furto pluriaggravato, porto abusivo di munizioni e di un pugnale in metallo ed infine del reato di porto senza giustificato motivo di una serie di arnesi, fatti accertati nel 2010.
Deduce la violazione dell'art. 81 c.p., comma 2. La pena era stata individuata in maniera illegale e sotto il minimo edittale. Tale minimo, sotto il quale non poteva scendersi, era quello proprio della pena prevista per la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p., comma 2, pari a 18 mesi. Nell'accordo delle parti, come pena base era stata invece individuata quella di mesi sei prevista per il reato di furto.
Il Procuratore generale presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato.
È noto l'orientamento giurisprudenziale, evocato dall'impugnante, secondo cui in tema di reato continuato, ove il giudice ritenga in concreto più grave una violazione punita meno severamente di altra concorrente, la sua valutazione non potrà mai valicare i limiti di applicazione dell'istituto della continuazione, che diretta a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene, sino a far conseguire al reo una pena inferiore a quella minima prevista per un singolo reato. (Rv 191361; rv 207433).
Deve però notarsi che tale orientamento, senza ulteriori articolazioni, sembrerebbe piuttosto trarre spunto dall'ulteriore filone ermeneutico, non univoco in giurisprudenza, in base al quale nel caso di reato continuato, ai fini della determinazione della pena base, la violazione più grave deve essere individuata con riferimento alla pena da infliggere in concreto per ciascuna di esse. Deve tuttavia anche ricordarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che in tema di continuazione, ai fini dell'individuazione della violazione più grave da prendere come base per il calcolo delle pene, occorre riferirsi alle vantazioni astratte compiute dal legislatore, ossia occorre aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave va individuata in quella punita dalla legge più severamente. Non essendovi, poi, dubbio che nel sistema del nostro codice la distinzione tra delitti e contravvenzioni è poggiata sulla ritenuta maggiore gravita dei fatti illeciti considerati quali delitti, deve ritenersi che nel concorso tra delitti e contravvenzioni violazione più grave debba esser considerata quella costituente delitto, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggior quantità rispetto a quella prevista per il delitto, il discorso quantitativo servendo come integratore solo allorquando si tratti di pene di eguai specie, al fine di decidere la maggior gravita dell'una o dell'altra violazione (Sez. U, Sentenza n. 4901 del 27/03/1992 Ud. (dep. 30/04/1992) Rv. 191128). Ed anche successivamente le Sezioni unite hanno ribadito che poiché ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, nel caso di concorso fra delitto e contravvenzione la "violazione più grave" si individua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravita discende direttamente dalle scelte del legislatore (Sez. U, Sentenza n. 15 del 26/11/1997 Cc. (dep. 03/02/1998 ) Rv. 209485).
Sulla base di tale condivisibile premessa, la successiva giurisprudenza ha nuovamente posto in risalto come in tema di reato continuato, la individuazione della più grave violazione - necessaria per determinare la pena base per il calcolo della pena - deve essere effettuata con riferimento alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore, avendo riguardo alla pena che l'Ordinamento ha previsto per ciascun reato, dovendosi il delitto sempre considerare reato più grave della contravvenzione;
ciò anche nel caso in cui la pena edittale di quest'ultima appaia quantitativamente maggiore rispetto a quella prevsta per il delitto (Sez. 5, Sentenza n. 1781 del 19/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213400). Ne consegue che in caso di reati da unificare nel vincolo della continuazione puniti con le pene eterogenee della reclusione e dell'arresto, la pena più grave è quella prevista per il delitto, da tenere in conto, con i suoi limiti edittali, non modificabili nel minimo in considerazione di quelli riguardanti la contravvenzione, atteso che nella quantificazione della pena, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzione, il giudice deve far riferimento, per l'individuazione del reato più grave, alla pena edittale massima prevista per ciascun od i essi e ritenere in ogni caso il delitto reato più grave rispetto alla contravvenzione, indipendentemente dal fatto che il primo sia punito con la sola multa e la seconda con pena congiunta e dall'eventualità che, operando la continuazione sulla pena base stabilita per il delitto, sia comminata una pena pecuniaria inferiore della pena minima prevista per la contravvenzione (Rv. 207455; Rv. 229007).
Ne consegue che nel caso di specie il giudice, avendo considerato la pena base prevista per il delitto ha convalidato un computo corretto della pena prevista per la continuazione con la contravvenzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012