Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il possesso dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo deve sussistere non solo al momento del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, ma anche al momento della voltura del titolo abilitativo in favore di terzi, al fine di garantire l'effettiva destinazione delle opere all'agricoltura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2012, n. 33381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33381 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
333 81/12 REPUBBLICA ITALIANA Аа IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZAw Dott. SAVERIO FELICE MANNINO N. 1493/2012 - Consigliere - Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI REGISTRO GENERALE N. 47008/2010- Consigliere - ELISABETTA ROSIDott. - Rel. Consigliere - Dott. SANTI GAZZARA - Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PMT PRESSO TRIBUNALE DI CAGLIARI nei confronti di: 1) ON GE N. IL 05/04/1954 * C/ 2) IS GI N. IL 22/12/1961 * C/ 3) NA GI N. IL 30/06/1952 * C/ avverso l'ordinanza n. 84/2010 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 15/10/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A . تواند ما the Le chiesto l'annullame to con rinn's Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Il Tribunale del riesame di Cagliari, chiamato a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse di EU ON avverso la ordinanza del 30/7/2010, con la quale il gip presso il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo della villa e dell'area ad essa circostante e di sua pertinenza, ubicata in territorio di AS, di proprietà del predetto ON, con provvedimento del 15/10/2010 ha accolto il gravame, revocando la misura cautelare reale e disponendo la restituzione immediata dell'immobile all'avente diritto. La misura cautelare era stata applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 648, 479, 323 cod. pen, 44 lett. c), d.P.R. 380/01, e 181, d.Lvo 42/04. Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Cagliari, con i seguenti motivi: -ha errato il Tribunale nel revocare il sequestro imposto sull'immobile in questione in quanto il ON sin dal momento dell'acquisto della porzione di terreno e della voltura in suo favore era privo delle condizioni normative necessarie per potere realizzare, secondo il P.U.C. del Comune di AS, l'immobile de quo, in quanto non poteva essere considerato imprenditore agricolo;
il lotto di terreno acquistato era dieci volte inferiore alla superficie necessaria per realizzare quei volumi assentiti al suo dante causa, in violazione degli artt. 15 e 43 del predetto P.U.C.; peraltro, la edificazione è stata realizzata in zona vincolata, in difetto di titolo autorizzativo. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente va rilevato che la istanza di rinvio presentata dalla difesa del ON, determinata dalla adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'O.U.A., va rigettata in quanto i processi in materia cautelare personale e reale, ex art. 4 del codice di autoregolamentazione, sono esclusi dal novero dei procedimenti per i quali va accordato il differimento della trattazione. Il ricorso è fondato. Va osservato che l'immobile oggetto del procedimento si sarebbe potuto realizzare in zona agricola, secondo il P.U.C. del Comune di AS solo a determinate condizioni, come evidenziato in ricorso, e cioè: che il titolare della concessione fosse imprenditore agricolo, ossia che traesse almeno la metà del proprio reddito dalla attività agricola e che ad essa dedicasse almeno metà del proprio tempo lavorativo (art. 1 d. Lvo 99/04 ); che il lotto di terreno su cui realizzare il manufatto fosse non inferiore ad un ettaro (art. 15 del P.U.C.); che il fondo ricadente in zona E5 avesse una estensione tale da rispettare l'indice di fabbricabilità di 0,01, ossia nel caso in esame una superficie pari a circa 8 ettari ( ai sensi dell'art. 43 P.U.C. ); che l'immobile fosse strumentale alla conduzione del fondo. Rilevasi che la sussistenza della qualifica soggettiva in capo al richiedente del permesso a costruire non va accertata solo al momento del rilascio del titolo abilitativo, senza alcun ulteriore controllo all'atto della voltura della licenza, quando alla titolarità di quella particolare qualifica siano seguite agevolazioni in materia di oneri concessori. In tale caso, infatti, l'amministrazione è tenuta ad effettuare tutte le verifiche al fine di chiedere la integrazione degli oneri non versati dal nuovo titolare del permesso di costruire. Né può ritenersi che l'intervento dell'ente territoriale debba limitarsi solo al profilo strettamente tributario, in quanto l'amministrazione procedente deve sempre verificare che il richiedente la voltura sia effettivamente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ivi compreso lo status di imprenditore agricolo o di altri assimilati, al fine di prendere i consequenziali provvedimenti ove tale situazione soggettiva non persista in capo al richiedente medesimo ( Cons. Stato 11/1/2006, n. 31). Questo Collegio non ignora il diverso orientamento giurisprudenziale che tende a svalutare la necessità del requisito soggettivo in ipotesi di volturazione del titolo in capo all'acquirente, delineando l'atto di voltura come una semplice registrazione del mutamento del soggetto titolare, quasi concretizzasse una novazione soggettiva tra l'amministrazione ed il privato (Cass. civ. S.U.22/10/2003, n.15812 ), ma ritiene, di contro, che il mutamento soggettivo non possa rappresentare una vicenda marginale nel caso di un titolo formatosi proprio in diretta relazione con le qualità soggettive del suo titolare, come nella specie oggetto di esame. Sul punto va specificato che, per la edificazione in zona agricola, il titolo abilitativo viene concesso ad un soggetto non esclusivamente in quanto titolare di diritto di 2 proprietà, ma in ragione del possesso da parte sua di una delle necessarie qualifiche sopra richiamate, perchè la caratterizzazione di imprenditore agricolo viene ritenuta l'unica garanzia della prescritta destinazione delle opere alla agricoltura ( Cons. Stato 15/9/2003, n. 5172 ). Ne consegue che il requisito soggettivo è da ritenere elemento essenziale, inderogabile, incidente sul profilo contenutistico stesso del permesso di costruire, e, quindi, la mancanza di detto requisito dovrebbe essere ritenuto ostativo alla voltura. La diversa interpretazione giurisprudenziale, ut supra cennata, comporterebbe effetti poco assonanti con i principi dettati in materia di zonizzazione del territorio e tutela dello stesso in quanto qualsiasi privato, sprovvisto della qualifica di coltivatore, necessaria per la edificazione in zona agraria, ed intenzionato a dotarsi di una abitazione in campagna, potrebbe, tramite la voltura, raggiungere lo scopo prefissatosi, acquistando il fondo dal proprietario ( coltivatore) già titolare di titolo abilitativo alla costruzione di un manufatto. A ciò deve aggiungersi che la pubblica amministrazione è tenuta ad accertare, nel caso concreto, la sussistenza del requisito oggettivo, e cioè la effettiva ruralità dell'intervento da eseguire, verificando le caratteristiche costruttive e tipologiche dell'erigendo fabbricato, nonché la destinazione di esso all'agricoltura; la sua proporzionalità e coerenza, sul piano della dimensione e del costo, con la superficie su cui insiste e con la attività di coltivazione ivi praticata, in quanto qualora si ravvisassero dissonanze tra il fabbisogno dell'organizzazione agraria e l'opera edilizia si dovrebbe pervenire alla conclusione di denegare il rilascio del permesso a costruire invocato. Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la argomentazione motivazionale, svolta nella impugnata ordinanza, in correlato alle censure mosse dal p.m. ricorrente, è dato rilevare un non compiuto e convincente impianto logico giustificativo a sostegno della revoca della misura cautelare imposta dal gip presso il Tribunale di Cagliari in data 18/6/2010, determinato da una non corretta lettura 3 delle disposizioni normative in materia edilizia e ambientale ( sussistenza dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), d.P.R. 380/01 e 181, d.Lvo 42/04 ): risulta che la villa in questione è stata realizzata difformemente da come progettualmente autorizzata, con modifica della destinazione d'uso dei piani seminterrati, che hanno una superficie di circa mq. 162,59, quasi un terzo dell'intero complesso edilizio, peraltro in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, visto che il territorio di AS è ricompreso in uno degli ambiti territoriali specificamente individuato e classificato dal Piano Paesaggistico Regionale. La ordinanza impugnata va annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo esame nell'ottica delle osservazioni sviluppate.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 5/7/2012. Il consigliere estensore Il Presidente (dott. Saverio Felice Mannino) (dojt. Santi Gazzara ) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 9 AGO 2012 IL CANCELLIERE A CAS M E R Luana Mariant CORTE SUPE h