Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2009, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 71
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 019699/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA MA, N. IL 16/05/1962;
avverso SENTENZA del 26/03/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di VA MA ricorre avverso la sentenza che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto continuato di tentata rapina impropria e resistenza. Deduce violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell'imputato da parte dei due agenti che individuarono il prevenuto, datosi alla fuga, nella persona raffigurata nella carta di identità trovata sul posto. Rileva che il documento non risulta in atti in quanto non sequestrato;
rappresenta la natura indiziaria e non concludente del riconoscimento fotografico;
deduce ancora la non configurabilità del tentativo di rapina impropria in assenza del materiale impossessamento del bene oggetto di tutela penale nonché violazione di legge con riferimento al diniego di concessione di attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, principi che consentono l'utilizzo non solo delle cosiddette prove legali, ma anche di elementi di giudizio diversi, purché non acquisiti in violazione di specifici divieti. Nel riconoscimento fotografico la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio ma dall'attendibilità risultante dalla deposizione di chi, avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice (Cass. 2, 26.6.98 n. 7530, ud. 25.3.98, rv. 210926; Cass. 4, 5.4.96 n. 3494, ud. 1.2.96, rv. 204956; Cass.
4.5.96 n. 4580, ud. 5.4.96, rv. 204661).
Le doglianze espresse nei confronti di questo tipo di prova devono essere valutate quali doglianze relative alle deposizioni testimoniali che hanno avuto come contenuto detti riconoscimenti fotografici. Per la valutazione testimoniale devono essere ricordati i principi di legittimità in ordine alla sussistenza del vizio di motivazione delle decisioni di merito. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l'atto di appello in quanto il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori perché un dato probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso a quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n. 2459, Garasto;
Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). Alla luce di questi principi non può non rilevarsi la piena logicità della valutazione di attendibilità prestata dalla Corte territoriale alle deposizioni degli agenti, considerando che i riconoscimenti a seguito della comparazione della foto riportata sul documento abbandonato dal fuggitivo furono eseguiti nella immediatezza dei fatti.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Costituisce consolidato principio di legittimità che il tentativo di rapina impropria si configura anche quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di assicurarsi l'impunità, senza che si sia realizzato l'impossessamento della cosa per l'intervento di fattori esterni che abbiano interrotto l'azione criminosa (Cass. 2, 8.4.08 n. 19645, depositata 16.5.08, rv. 240408; 2, 10.7.01 n. 28044, c.c. 16.5.01, rv. 219629; conformi rv. 186419; 183914; 179347; 178340). La diversa tesi fondata sul dato testuale dell'art. 628 c.p., comma 2, che ritiene la rapina impropria presuppone necessariamente l'avvenuta sottrazione della cosa non può essere seguita in quanto il delitto di rapina impropria si configura come fattispecie autonoma rispetto al modello descritto nell'art. 628 c.p., comma 1. L'impossessamento, il fine di profitto e la violenza o minaccia caratterizzano entrambe le figure, mentre varia solo il fine che deve legare le due condotte prese in considerazione dalla norma:
l'impossessamento, da un lato, e la violenza o minaccia, dall'altro. La violenza successiva all'impossessamento non è, in questa prospettiva, un concetto di esaurimento "consumativo" del primo momento in cui si articola la condotta criminosa, ma costituisce il profilo cronologico e funzionale che colloca quella condotta come un prius rispetto all'altra, lasciando inalterata l'applicabilità, a quella stessa condotta, degli ordinari principi in tema di tentativo. Ammessa, dunque, concettualmente, la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase dell'impossessamento, ne deriva, a parere di questo Collegio, che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resti avulsa dal modello legale di cui all'art. 628 c.p., comma 2, ma ad esso si coniughi a perfezione, sussistendo la fattispecie tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia, per il sol fatto che una delle due condotte tipiche è rimasta allo stadio del tentativo (vedi Cass. Sez. 2, 30.1.2004, n. 9262). Le doglianze relative al diniego di concessione di attenuanti generiche sono manifestamente infondate in quanto il giudizio sulle circostanze e sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione è stata esposta con riguardo ai numerosi precedenti specifici, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art.133 c.p., esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2, 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2009