Ordinanza cautelare 21 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 22 luglio 2024
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/12/2025, n. 21957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21957 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21957/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Saraceno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 265;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale prot. n. 1202 del 30 novembre 2023, con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- del verbale n. 87 del 16 novembre 2023, con cui la commissione medica incaricata ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): 27.7% determinata mediante esame impedenziometrico. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;
- ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa, di cui al D.D. n. 214 del 21 settembre 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario, n. 1/27 bis del 22 settembre 2021;
- di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, dalla quale è stato, tuttavia, escluso in occasione dell’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 16 novembre 2023 per «Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): 27.7 % determinata mediante esame impedenziometrico. Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)».
2. Il provvedimento di esclusione è stato, quindi, impugnato dinanzi a questo T.a.r. con un ricorso affidato ad un’unica censura, rubricata «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decreto 238/2018, dell’art. 1 d.m. n. 78/2008, del dPR n. 207/2015 e dell’allegato “A” nonché del d. m. n. 166/2019, art. 1, comma 1, lett. b). Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: carenza dei presupposti fattuali e giuridici, errore di fatto e travisamento dei fatti, assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, motivazione perplessa, insufficiente ed incongrua. Erroneità dell’accertamento tecnico. Sviamento» , con la quale il ricorrente contesta, in sintesi, l’attendibilità degli esiti dell’esame impedenzometrico effettuato dalla commissione, siccome inficiato da un malfunzionamento del macchinario adoperato, a suo dire dimostrato dal diverso esito della visita alla quale si è autonomamente sottoposto in data 14 dicembre 2023 presso l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, in cui la percentuale di massa grassa è risultata pari al 15,8%, ben al di sotto, quindi, dei limiti previsti dall’art. 3 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 (per gli uomini pari al 24,2%, tenuto conto della tolleranza del 10% sul valore massimo del 22%).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 9 febbraio 2024 con memoria di stile.
4. Con ordinanza del 21 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, questo T.a.r. ha respinto la domanda cautelare sul presupposto che «dal momento della visita medica in sede concorsuale (16.11.2023) e la data del 14.12.2023, indicata nella certificazione medica resa dall’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, è trascorso uno spazio temporale di 28 giorni e che per tale ragione, la suddetta certificazione sanitaria di parte non può costituire un “principio di prova” quanto alla dedotta inattendibilità della misurazione dell’indice di massa grassa del ricorrente» . Il Consiglio di Stato, tuttavia, adito in sede di appello cautelare, con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, valorizzando il fatto che il sig. -OMISSIS- ha avuto contezza degli esiti dell’esame fatto dalla commissione di concorso «solo il 5 dicembre 2023, indi si è sottoposto ad esame di verifica in proprio presso struttura pubblica (USL 2 Marca Trevigiana) solo nove giorni dopo, il 14 dicembre 2023» , ha riformato la decisione di questo giudice, chiedendo di riesaminare la domanda del ricorrente «previa rinnovazione dell’esame impendenziometrico a cura dell’Amministrazione mediante apparecchiatura di cui sia appurato il corretto funzionamento secondo i protocolli applicabili» .
5. Il ricorrente ha depositato in data 5 giugno 2024 la convocazione ricevuta dall’amministrazione per sottoporsi ad un nuovo esame impedenzometrico in data 27 maggio 2024 e i risultati della BIA fatta presso il Policlinico Tor Vergata di Roma in data 24 maggio 2024, che riporta un indice di massa grassa pari al 20,7%, e ha precisato con successiva memoria del 13 giugno 2024 di essersi presentato alla visita calendarizzata dal Ministero dell’Interno, di non conoscerne l’esito e di continuare a nutrire dubbi sul corretto funzionamento dei macchinari utilizzati dall’amministrazione, chiedendo, nel caso in cui anche l’ulteriore esame eseguito dalla p.a. fosse a lui sfavorevole, di disporre una verificazione presso un soggetto terzo.
6. Il Ministero dell’Interno, sollecitato da questo T.a.r. con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, ha depositato in data 17 settembre 2024 sia una relazione atta a difendere la regolarità degli accertamenti eseguiti dalla commissione, a rivendicarne l’irripetibilità fuori dal contesto concorsuale e a invocare la particolare efficacia probatoria dei verbali dalla stessa redatti sia l’esito della BIA effettuata il 27 maggio 2024, che indica una percentuale di massa grassa del 25,5% (ancora una volta superiore al limite regolamentare), sia il “Calibration Certificate” e l’“EC Certificate” del macchinario impedenzometrico utilizzato.
7. Con memoria in data 31 ottobre 2024 il sig. -OMISSIS- ha insistito per l’affidamento di una verificazione ad un soggetto terzo, denunciando la mancanza nel verbale depositato dall’amministrazione dei necessari riferimenti alla marca, al modello e alla matricola dello strumento impiegato e della sottoscrizione dei membri della commissione sugli allegati al verbale e l’inidoneità dei certificati depositati a comprovarne l’omologazione, la taratura e, in ultima analisi, il corretto funzionamento, in quanto riferibili a classi di dispositivi e non ad uno specifico dispositivo e, tra l’altro, scaduti (l’EC Certificate il 9 maggio 2023).
8. Con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo T.a.r. ha, quindi, incaricato il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, con sede in Roma, di eseguire una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente, e, quindi, la sua idoneità o meno al concorso nei vigili del fuoco.
9. Nella relazione depositata il 26 febbraio 2025 il verificatore ha attestato di aver visitato il sig. -OMISSIS- due giorni prima e di aver rilevato un’altezza pari a 184 cm e un indice di massa grassa del 21,4%, compatibile con i valori di riferimento previsti dal d.P.R. 207/2015.
10. Il ricorrente ha depositato in data 8 aprile 2024 l’ulteriore referto di una dietista-nutrizionista dalla quale si è fatto visitare in data 21 febbraio 2025, che ha rilevato una percentuale di massa grassa del 20,5%.
11. Con ordinanza dell’-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il Collegio ha ordinato al sig. -OMISSIS- di provvedere ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami e, in particolare, pubblicazione del ricorso e dell’elenco dei controinteressati inseriti in graduatoria sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno entro 60 giorni. Il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto, depositando l’attestazione all’uopo rilasciatagli dal Ministero dell’Interno in data 9 settembre 2025 (prot. 11248).
12. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
13. Il ricorso è fondato e va accolto, per l’assorbente motivo costituito dalla comprovata inattendibilità degli esami eseguiti dall’amministrazione prima in data 16 novembre 2023 e poi in data 27 maggio 2024.
La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, rilasciata nel corso del tempo sia da strutture private che pubbliche, certifica, infatti, il costante mantenimento di parametri di composizione corporea ben al di sotto dei limiti previsti dall’art. 3 del d.P.R. 207/2015 (15,8% il 14 dicembre 2023, 20,7% il 24 maggio 2024 e 20,5% il 21 febbraio 2025). Anche l’esame del 14 dicembre 2023, come chiarito dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. -OMISSIS-/2024, concorre, quindi, a dimostrare il possesso del requisito controverso, in quanto effettuato pochi giorni dopo aver avuto legale conoscenza del provvedimento di inidoneità (individuata dal giudice d’appello nel 5 dicembre 2023) e, quindi, utilizzabile alla stregua di quel principio di prova dell’errore compiuto dall’amministrazione che pure questo giudice aveva, in un primo momento, escluso.
Tali evidenze sono, poi, ulteriormente suffragate dalla relazione del verificatore, che in data 24 febbraio 2025 ha rilevato un indice di massa grassa pari al 21,4%, offrendo, seppure a distanza di circa un anno dalla prima visita concorsuale, un dato comunque coerente e in linea con i parametri fisici di cui il ricorrente ha più volte documentato il possesso.
A ciò si aggiunga che l’amministrazione, a fronte del puntuale invito rivoltole dal giudice d’appello a utilizzare un’ «apparecchiatura di cui sia appurato il corretto funzionamento secondo i protocolli applicabili» , ha prodotto documentazione non idonea allo scopo, se non altro perché non indicativa di un controllo e di una revisione periodica del macchinario, di cui, secondo quanto si legge nell’EC Certificate, sembra, invece, che fosse garantito il corretto funzionamento fino al 9 maggio 2023, cioè una data ben anteriore a quella sia del primo accertamento (il 16 novembre 2023) che del secondo (il 27 maggio 2024).
Secondo la giurisprudenza prevalente, «a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675» (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, pertanto, la verificazione corrobora la tesi, che trova già ampio riscontro nella produzione documentale di parte (e nelle lacune di quella prodotta dall’amministrazione resistente), di un’errata valutazione dei parametri fisici del ricorrente da parte della commissione, che finisce con il viziare insanabilmente il provvedimento di esclusione.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente alle successive fasi, anche addestrative, della procedura.
14. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione a favore del ricorrente. Le spese di verificazione, che verranno liquidate con separato atto, vanno poste, invece, a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione a favore del ricorrente.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di verificazione, che verranno liquidate con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ BE, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
IO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | AZ BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.