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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7973 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5335 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 22.7.2025 TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Biancamano Mara, C.F._1 presso la quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.07.2025 il difensore della ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
23.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.3.2025, 26 anni, celibe e senza figli, Parte_1 premesso di vivere a Napoli con la sua famiglia di origine, di non aver concluso il percorso di studi intrapreso per aver sempre sofferto di dislessia ed essere stato vittima di bullismo transfobico nel contesto scolastico, esponeva che sin dall'infanzia, e poi più nettamente durante l'adolescenza, aveva manifestato un'evidente incongruenza di genere, consistente in una forte e persistente identificazione psichica nel sesso opposto a quello biologico, discrepanza che gli aveva procurato un crescente disagio verso le forme maschili del suo corpo e l'aveva portato a provare un confuso senso di rifiuto per le sue sembianze fisiche;
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rappresentava inoltre che, col sostegno della famiglia che aveva sempre tenuto un atteggiamento comprensivo e accogliente, aveva intrapreso nel gennaio del 2020, all'età di circa 21 anni, l'iter volto alla transizione nel sesso femminile, rivolgendosi al DAI Testa Collo, Unità Complessa di Psichiatria e
Psicologia - Area Clinica Disforia di Genere – dell'AOU Federico II di Napoli, dove effettuava un ciclo di colloqui psicologico-clinici; attraverso tali percorsi le era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto maschile adulto (cfr. relazione Dott. dell'08.05.2020 allegata in atti di parte); dal luglio 2020 R_ praticava terapia ormonale sostitutiva, femminilizzante, seguita dal DAI di
Endocrinologia dell'AOU Federico II di Napoli (cfr. certificazione prescrizioni endocrinologiche Dott. allegata in atti di parte). Successivamente, aveva _2 intrapreso un percorso di riassessment psicodiagnostico sempre presso il DAI
Testa Collo, Unità Complessa di Psichiatria e Psicologia - Area Clinica Disforia di Genere – dell'AOU Federico II di Napoli, attraverso il quale era stata confermata la diagnosi di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post transizione
(cfr. relazione Dott. del 05.11.2024 allegata in atti di parte); deduceva R_ pertanto che oramai da tempo tutta la sua esistenza era declinata al femminile, che l'aspetto esteriore aveva assunto fattezze muliebri, che indossava abbigliamento tipicamente femminile ed aveva scelto di farsi chiamare che nonostante Per_3 ciò era intenzionato a portare a compimento il suo percorso di transizione, definendolo sia a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, avendo già praticato una mastectomia bilaterale additiva, sia a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione;
chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da femminile a maschile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione della parte per l'udienza del giorno 22.7.2025, veniva ascoltato il ricorrente il quale dichiarava, tra l'altro: <<…sin da quando ero bambina ho percepito un disagio interiore a cui non sapevo dare un nome, avvertito qualcosa di strano in me, preferivo giocare con le bambole di mia sorella e fare amicizia con le bambine anziché con i maschietti, facevo danza classica e la amavo molto;
in età adolescenziale mi vestivo già da femmina, mi truccavo leggermente e mi sentivo attratta dai ragazzi;
sono sempre stata
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fisicamente abbastanza delicata, esile, direi femminile, a scuola alle medie sono stata vittima di bullismo per la mia diversità e quindi ho vissuto male quella fase di vita, provavo ansia ed un senso di solitudine interiore, pensavo di essere
“sbagliata”, provavo fastidio e rifiuto per le caratteristiche maschili del mio corpo, ed in particolare per il mio organo sessuale maschile;
progressivamente ho fatto chiarezza in me stessa e preso consapevolezza della disforia di genere;
successivamente, mi sono rivolta al Policlinico di Napoli, dove ho svolto un percorso psicologico e lì mi è stata confermata la diagnosi di disforia di genere con indicazione alla terapia ormonale che ho cominciato nel luglio 2020 sempre presso il Policlinico Federico II di Napoli, per me si tratta di una conquista molto importante e significativa, l'inizio della mia “liberazione”; ad ottobre 2020 mi sono fatta il seno, cioè sono stata operata di mastoplastica additiva bilaterale, dalla terapia ormonale sono derivate alcune trasformazioni corporee che mi soddisfano, come il cambiamento della pelle e della distribuzione del grasso corporeo, ora mi sento me stessa, posso guardarmi allo specchio e vedere un corpo che assomiglia a quello in cui avrei voluto nascere, l'unico problema che ancora mi crea profondo disagio è l'organo sessuale maschile, infatti vorrei operarmi al più presto;
nella mia vita di relazione da anni mi declino al femminile, e mi presento come , porto i capelli lunghi, indosso gonne e Per_3 vestiti, mi trucco, mi crea molto disagio e imbarazzo sentirmi chiamare col mio nome di nascita perché è un nome che mi ricorda che sono nato nel sesso Pt_1 sbagliato dal punto di vista anatomico, ma non corrisponde alla donna che so di essere, posso dire da sempre, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà, mi sento esposta in modo non positivo al giudizio delle persone;
sono più che certa del percorso di transizione da maschio a femmina prescelto e non vedo l'ora di completarlo, perché avverto che è necessario per il mio benessere e per la mia vita sociale, dal punto di vista delle operazioni cui intendo sottopormi, avendo già fatto il seno, devo affrontare l'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mi sono rivolta al Policlinico dott. Vitelli e subito dopo la sentenza mi metterò in lista di attesa, forse anche a Roma o a Firenze;
percepisco con nettezza di essere femmina e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare sia il mio corpo che il mio nome alla realtà; il dottor all'inizio del percorso _2 ormonale mi ha ben spiegato l'irreversibilità della scelta quanto ai cambiamenti
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somatici anche in caso di sospensione o interruzione della terapia, ma questa consapevolezza non mi spaventa, anzi mi dà forza e maggior serenità>>.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Va, in primo luogo, rilevato che la parte ha dichiarato di essere celibe e di non avere figli, depositando a tal fine atto di nascita e certificato di stato civile libero.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della
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personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32
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della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di una incongruenza nell'identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Policlinico Federico II, si evidenziava in una Parte_1 condizione di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post transazione.
Dalla relazione del 5.11.2024, a firma del dott. in atti, le cui Persona_4 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui è possibile confermare la diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione.
Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici effettuati, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente, tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra
di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche Parte_1 marcati che , a suo dire, verrebbero oggi ad essere elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si vede necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirgli/le una più facile ricerca di un'attività
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lavorativa. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale esperito ed espresso, cui egli/ella afferma dei volersi sottoporre, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado di benessere psicologico e relazionale della persona interessata>>.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome Per_3
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, indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in futuro riterrà Pt_1 eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Si ricorda inoltre la recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
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comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessiterà di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale;
conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...], nel senso Parte_1 che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e
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l'indicazione del nome “ debba essere modificata in “ ” (Atto n. 407 Pt_1 Per_3
p. I s. A anno 1999– Comune di Napoli).
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 09.09.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5335 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 22.7.2025 TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Biancamano Mara, C.F._1 presso la quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.07.2025 il difensore della ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
23.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.3.2025, 26 anni, celibe e senza figli, Parte_1 premesso di vivere a Napoli con la sua famiglia di origine, di non aver concluso il percorso di studi intrapreso per aver sempre sofferto di dislessia ed essere stato vittima di bullismo transfobico nel contesto scolastico, esponeva che sin dall'infanzia, e poi più nettamente durante l'adolescenza, aveva manifestato un'evidente incongruenza di genere, consistente in una forte e persistente identificazione psichica nel sesso opposto a quello biologico, discrepanza che gli aveva procurato un crescente disagio verso le forme maschili del suo corpo e l'aveva portato a provare un confuso senso di rifiuto per le sue sembianze fisiche;
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rappresentava inoltre che, col sostegno della famiglia che aveva sempre tenuto un atteggiamento comprensivo e accogliente, aveva intrapreso nel gennaio del 2020, all'età di circa 21 anni, l'iter volto alla transizione nel sesso femminile, rivolgendosi al DAI Testa Collo, Unità Complessa di Psichiatria e
Psicologia - Area Clinica Disforia di Genere – dell'AOU Federico II di Napoli, dove effettuava un ciclo di colloqui psicologico-clinici; attraverso tali percorsi le era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto maschile adulto (cfr. relazione Dott. dell'08.05.2020 allegata in atti di parte); dal luglio 2020 R_ praticava terapia ormonale sostitutiva, femminilizzante, seguita dal DAI di
Endocrinologia dell'AOU Federico II di Napoli (cfr. certificazione prescrizioni endocrinologiche Dott. allegata in atti di parte). Successivamente, aveva _2 intrapreso un percorso di riassessment psicodiagnostico sempre presso il DAI
Testa Collo, Unità Complessa di Psichiatria e Psicologia - Area Clinica Disforia di Genere – dell'AOU Federico II di Napoli, attraverso il quale era stata confermata la diagnosi di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post transizione
(cfr. relazione Dott. del 05.11.2024 allegata in atti di parte); deduceva R_ pertanto che oramai da tempo tutta la sua esistenza era declinata al femminile, che l'aspetto esteriore aveva assunto fattezze muliebri, che indossava abbigliamento tipicamente femminile ed aveva scelto di farsi chiamare che nonostante Per_3 ciò era intenzionato a portare a compimento il suo percorso di transizione, definendolo sia a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, avendo già praticato una mastectomia bilaterale additiva, sia a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione;
chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da femminile a maschile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione della parte per l'udienza del giorno 22.7.2025, veniva ascoltato il ricorrente il quale dichiarava, tra l'altro: <<…sin da quando ero bambina ho percepito un disagio interiore a cui non sapevo dare un nome, avvertito qualcosa di strano in me, preferivo giocare con le bambole di mia sorella e fare amicizia con le bambine anziché con i maschietti, facevo danza classica e la amavo molto;
in età adolescenziale mi vestivo già da femmina, mi truccavo leggermente e mi sentivo attratta dai ragazzi;
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fisicamente abbastanza delicata, esile, direi femminile, a scuola alle medie sono stata vittima di bullismo per la mia diversità e quindi ho vissuto male quella fase di vita, provavo ansia ed un senso di solitudine interiore, pensavo di essere
“sbagliata”, provavo fastidio e rifiuto per le caratteristiche maschili del mio corpo, ed in particolare per il mio organo sessuale maschile;
progressivamente ho fatto chiarezza in me stessa e preso consapevolezza della disforia di genere;
successivamente, mi sono rivolta al Policlinico di Napoli, dove ho svolto un percorso psicologico e lì mi è stata confermata la diagnosi di disforia di genere con indicazione alla terapia ormonale che ho cominciato nel luglio 2020 sempre presso il Policlinico Federico II di Napoli, per me si tratta di una conquista molto importante e significativa, l'inizio della mia “liberazione”; ad ottobre 2020 mi sono fatta il seno, cioè sono stata operata di mastoplastica additiva bilaterale, dalla terapia ormonale sono derivate alcune trasformazioni corporee che mi soddisfano, come il cambiamento della pelle e della distribuzione del grasso corporeo, ora mi sento me stessa, posso guardarmi allo specchio e vedere un corpo che assomiglia a quello in cui avrei voluto nascere, l'unico problema che ancora mi crea profondo disagio è l'organo sessuale maschile, infatti vorrei operarmi al più presto;
nella mia vita di relazione da anni mi declino al femminile, e mi presento come , porto i capelli lunghi, indosso gonne e Per_3 vestiti, mi trucco, mi crea molto disagio e imbarazzo sentirmi chiamare col mio nome di nascita perché è un nome che mi ricorda che sono nato nel sesso Pt_1 sbagliato dal punto di vista anatomico, ma non corrisponde alla donna che so di essere, posso dire da sempre, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà, mi sento esposta in modo non positivo al giudizio delle persone;
sono più che certa del percorso di transizione da maschio a femmina prescelto e non vedo l'ora di completarlo, perché avverto che è necessario per il mio benessere e per la mia vita sociale, dal punto di vista delle operazioni cui intendo sottopormi, avendo già fatto il seno, devo affrontare l'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mi sono rivolta al Policlinico dott. Vitelli e subito dopo la sentenza mi metterò in lista di attesa, forse anche a Roma o a Firenze;
percepisco con nettezza di essere femmina e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare sia il mio corpo che il mio nome alla realtà; il dottor all'inizio del percorso _2 ormonale mi ha ben spiegato l'irreversibilità della scelta quanto ai cambiamenti
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somatici anche in caso di sospensione o interruzione della terapia, ma questa consapevolezza non mi spaventa, anzi mi dà forza e maggior serenità>>.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Va, in primo luogo, rilevato che la parte ha dichiarato di essere celibe e di non avere figli, depositando a tal fine atto di nascita e certificato di stato civile libero.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della
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personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32
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della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di una incongruenza nell'identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Policlinico Federico II, si evidenziava in una Parte_1 condizione di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post transazione.
Dalla relazione del 5.11.2024, a firma del dott. in atti, le cui Persona_4 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui è possibile confermare la diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione.
Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui clinici effettuati, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere femminile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente, tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire al/alla sig./sig.ra
di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche Parte_1 marcati che , a suo dire, verrebbero oggi ad essere elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli/ella si vede necessitato/a ad esibire i propri documenti di identità, oltre che consentirgli/le una più facile ricerca di un'attività
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lavorativa. Sempre sulla base di quanto osservato, si ritiene che l'intervento affermativo/confermativo del genere sessuale esperito ed espresso, cui egli/ella afferma dei volersi sottoporre, possa contribuire a determinare un miglioramento del grado di benessere psicologico e relazionale della persona interessata>>.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome Per_3
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, indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in futuro riterrà Pt_1 eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Si ricorda inoltre la recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
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comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessiterà di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale;
conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...], nel senso Parte_1 che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e
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l'indicazione del nome “ debba essere modificata in “ ” (Atto n. 407 Pt_1 Per_3
p. I s. A anno 1999– Comune di Napoli).
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 09.09.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
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