Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
Nel conflitto tra giudice dell'esecuzione e giudice in composizione monocratica, va dichiarata la competenza del primo sulla domanda di cancellazione di una sentenza di condanna dal certificato penale basata sull'asserzione del richiedente di non essere il soggetto indicato nel provvedimento di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2012, n. 17543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17543 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/04/2012
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1155
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 40059/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE ROMA - CONFLITTO;
TRIBUNALE ASTI - CONFLITTO;
avverso l'ordinanza n. 199/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 21/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Asti quale giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice del Tribunale di Asti, quale Giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza di RA El AP di cancellazione dal certificato del casellario giudiziale di una sentenza emessa da quel Tribunale il 6/6/1994, dichiarava la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Roma, cui ordinava trasmettersi gli atti. Il Giudice rilevava che, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, art. 40, trattandosi di questione concernente l'iscrizione e i certificati del casellario giudiziale, competente era il Giudice monocratico del Tribunale di Roma, poiché il ricorrente era nato all'estero.
2. Il Giudice monocratico del Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 25 luglio 2011, propone conflitto di competenza ai sensi degli artt.28 e ss. cod. proc. pen., rimettendo gli atti a questa Corte e chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Asti. Secondo il Giudice remittente, competente a provvedere e il Giudice dell'esecuzione, atteso che RA El AP chiede di accertare, previo svolgimento delle attività di verifica ritenute utili, che egli non è il soggetto condannato con la sentenza del Tribunale di Asti e di ordinare la cancellazione dell'annotazione da ogni archivio, compreso il casellario giudiziale, della relativa condanna. La questione prospettata rientra tra quelle contemplate dall'art. 688 cod. proc. pen. mentre non può essere inquadrata tra quelle concernenti l'iscrizione e i certificati del casellario giudiziale previste dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 40. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste il conflitto sollevato dal Tribunale di Roma: si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen., poiché due organi giurisdizionali hanno contemporaneamente rifiutato di prendere in esame le domande proposte dal ricorrente, con stasi insuperabile del procedimento giudiziario.
2. RA El AP ha chiesto al Tribunale di Asti la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale della sentenza di condanna emessa il 6 giugno 1994 ed iscritta con le sue generalità (RA El AP, nato in [...] l'[...]); il ricorrente chiede, altresì, di accertare che egli non è il soggetto -, cioè la persona fisica - condannato con quella sentenza, essendo del tutto estraneo ai fatti in essa giudicati.
3. Il conflitto deve essere risolto con l'attribuzione della competenza al Tribunale di Asti. Le domande proposte da RA, infatti, rientrano tra quelle previste dall'art. 668 cod. proc. pen. di competenza del Giudice dell'esecuzione.
La norma richiamata prevede due distinte ipotesi di condanna di una persona "in luogo di un'altra per errore di nome": quella in cui la perdona contro cui si doveva procedere è stata citata in giudizio come imputato anche sotto altro nome, potendo in questo caso il giudice dell'esecuzione provvederà alla correzione della sentenza nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.; e quella in cui, al contrario, la citazione del responsabile è avvenuta sotto l'unico nome per il quale è stata emessa la condanna, caso in cui deve provvedersi ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c: si tratta, questa seconda, della situazione su cui si fonda la domanda del ricorrente.
Trattasi, quindi, di domanda su cui deve provvedere il Giudice dell'esecuzione: come affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 13564 del 22/01/2009, dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243436), spetta al giudice dell'esecuzione - che, investito in executivis dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell'erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza - verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio. In caso di esito positivo dell'accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto.
D'altro canto, la competenza del giudice determinato ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 40, (e in precedenza dall'art.690 cod. proc. pen.) è strettamente limitata alle "questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale" (in esse dovendosi ritenere comprese anche quelle concernenti la cancellazione delle iscrizioni, Sez. 1, n. 8317 del 16/12/2009, dep. 03/03/2010, Pendini, Rv. 246240), questioni previamente individuate dalle norme sui "provvedimenti iscrivigli" (per il casellario giudiziale;
l'art. 3 d.P.R. 313 del 2002) e sulla "eliminazione delle iscrizioni" (per il casellario giudiziale:
il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5), norme sulla cui applicazione il "giudice del casellario" è chiamato a sovrintendere. Il D.P.R. n.313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. a), prevede, non a caso,
l'eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., con ciò chiaramente indicando che l'eliminazione dell'iscrizione oggetto del ricorso non potrà che conseguire ad un provvedimento del giudice della revisione o del giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Asti cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012