Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 2
Il reato di fuga dopo un investimento (art. 189, comma sesto, C.d.S.) sussiste anche nel caso in cui il conducente si allontani, lasciando l'autovettura sul posto, poiché in tal modo egli ritarda l'accertamento della propria identità personale.
Il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente dopo un investimento (art. 189, comma settimo, C.d.S.) esige un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
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Il reato di omissione di assistenza previsto dal Codice della strada presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona. La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d'incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza: tale condotta, va tenuta a prescindere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2008, n. 33294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33294 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/05/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 999
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 000359/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU TA, N. IL 26/11/1976;
avverso SENTENZA del 05/05/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Rizzo Pasquale, del Foro di S. Pietro Vernotico, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 16 gennaio 2004 il Tribunale di Brindisi dichiarava CU LE responsabile dei delitti di sequestro di persona ex art. 605 c.p. commesso nei confronti di LL SA il 18 marzo 2001 (capo A della imputazione), condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione.
Dichiarava lo stesso imputato responsabile, altresì, del delitto di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 7, di mancata prestazione dell'assistenza occorrente alla suddetta LL nonché a OS CE, persone ferite in incidente stradale nel quale era stata coinvolta l'autovettura dell'imputato (capo G, di imputazione, reato commesso nella stessa data sopra indicata), e lo condannava alla pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa.
Assolveva invece il CU dal delitto di tentata violenza privata (capo C) per insussistenza del fatto, e dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di lesioni personali (capi B ed E), ingiuria (capo D) e danneggiamento (capo F) perché estinti per intervenuta remissione di querela da parte delle persone offese LL e OS.
Proposto appello dall'imputato, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza emessa il 5 maggio 2006 e depositata il 30 luglio 2007, in parziale riforma della decisione del primo giudice, assolveva l'appellante CU (presente al giudizio di secondo grado), dal reato di cui al capo A), confermando nel resto l'impugnata sentenza ed indicando per il deposito della motivazione il termine di 90 giorni.
A motivazione della ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo G) i secondi giudici osservavano quanto segue. Indubbiamente l'incidente stradale afe quo era stato causato deliberatamente dal CU ed, al di là della concreta entità - accertata soltanto dopo che la LL ed il OS erano stati ricoverati in ospedale - delle lesioni riportate degli occupanti l'autovettura investita dalla propria, l'imputato, prima di allontanarsi, avrebbe dovuto sincerarsi, immediatamente, delle condizioni di costoro.
Viceversa, egli si era dato, subito dopo l'incidente, ad una vera e propria fuga dal luogo di verificazione del medesimo, ed era irrilevante che fosse tornato sul posto dopo un certo tempo, certamente superiore ai "dieci minuti, un quarto d'ora" indicati dal OS con incerto ricordo (i Carabinieri, intervenuti, non lo avevano, infatti, visto in loco).
Era inoltre privo di ogni riscontro l'assunto difensivo di un "trauma psichico" riportato dal CU a seguito dell'incidente, trauma che, quand'anche verificatosi, non era stato tale da non impedire, comunque, di un ritorno del CU sul posto e da impedirgli di rendersi conto del fatto che dinanzi a lui v'era un'autovettura ribaltata al cui interno erano rimasti gli occupanti. Inoltre, neppure una volta fatto ritorno sul luogo interessato dall'incidente il CU si era interessato delle condizioni della LL, il che disvelava ulteriormente la volontarietà della pregressa omissione di soccorso, condotta, questa, coerente con quella volontariamente causativa dell'incidente. La Corte territoriale ha anche richiamato giurisprudenza di legittimità affermante che:
1) le condotte descritte dal comma 6 (c.d. "fuga") e comma 7 (c.d. "omissione di assistenza") dell'art. 189 C.d.S. integrano distinte ipotesi di reato;
2) che per l'integrazione del delitto di omissione di assistenza previsto dal citato art. 189 C.d.S., comma 7, è richiesta, tra l'altro, la sussistenza - da verificare con un giudizio ex ante - di un effettivo bisogno di soccorso (nella specie il OS e la LL avevano subito lesioni a seguito dell'incidente, ed il CU si era allontanato prima dell'intervento soccorritore di altre persone);
3) che (Cass. sez. 4, 10.4.2006, n. 21445) il dolo "deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza".
Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per SS (quest'ultimo con atto depositato in data 2 novembre 2007 nella Cancelleria del Tribunale di San Pietro Vernotico), deducendo i vizi di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e). Il ricorrente, dopo avere richiamato il fatto che il delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, ha carattere doloso ed ha per presupposto l'avvenuta lesione della integrità fisica delle persone coinvolte in incidente stradale, ha affermato che la sua autovettura era rimasta sempre sul posto, che gli occupanti il veicolo ribaltatosi erano usciti da soli dall'abitacolo e subito dopo avevano visto la persona dell'investitore, e che il carabiniere Mello lo aveva visto comparire a piedi.
Tutto ciò, secondo il ricorrente, rendeva evidente che egli, una volta riscontrato che il OS e la LL non necessitavano di soccorso, aveva "atteso il sopraggiungere di persone per farsi vedere, nella consapevolezza che, avendo provocato il sinistro, i danneggiati avrebbero potuto reagire in malo modo", carente essendo la prova del suddetto mancato accertamento, contrastata, anzi, dal permanere sul posto del veicolo dell'imputato, sì che del delitto addebitato difettavano sia l'elemento oggettivo (l'evidenza dei fatti constatati dall'imputato escludeva l'obbligo di prestare assistenza) sia quello soggettivo (costituito dal dolo che, deve investire anche il danno alle persone).
La motivazione della sentenza impugnata è - ad avviso del ricorrente - contraddittoria laddove i secondi giudici hanno sanzionato il suo comportamento a titolo di dolo eventuale ed hanno evidenziato una omissione di soccorso;
ciò incompatibilmente con il richiamato deposto del Brigadiere Mello circa l'essere l'autovettura dell'imputato rimasta sempre sul posto teatro del sinistro (la S.S. 16), presenterai riguardo un chiaro travisamento della prova testimoniale, dalla quale è emerso il mancato spostamento dell'autoveicolo investitore dal luogo del sinistro. Il ricorso proposto da CU LE è, per più versi,
inammissibile.
È invero sufficiente ripercorrere i motivi posti a base della impugnazione, che sono stati sopra esaustivamente riportati, per apprezzare in primo luogo come il ricorrente proponga - inammissibilmente nella presente sede di giudizio di legittimità - a questa Corte una ricostruzione unilaterale dei fatti, non aderente alla realtà processuale che è stata descritta nella sentenza gravata di ricorso con precisione e senza che i secondi giudici siano incorsi in alcuna illogicità o travisamento della prova, nell'operare - sulla base delle risultanze fattuali richiamate in motivazione - la ricostruzione della condotta incriminata nel senso che il CU, dopo avere volontariamente cagionato, dirigendo più volte la propria autovettura contro la la Fiat Panda sulla quale viaggiavano LL SA e OS CE ed investendola ripetutamente sino a provocarne la fuoriuscita dalla sede stradale ed il ribaltamento, si era allontanato, senza curarsi di soccorrere i predetti, rimasti feriti nell'incidente, per poi (dopo "dieci minuti, un quarto d'ora", come affermato dal teste OS, ma probabilmente ad una maggiore distanza di tempo, quello necessario perché i Carabinieri fossero avvertiti e si raggiungessero il luogo, come sottolineato in sentenza) tornare sul posto ed osservare passivamente l'opera di soccorritori. Nè è ravvisabile - donde la manifesta infondatezza di quei motivi che non rientrano nel novero delle mere censure in punto di fatto - nella sentenza impugnata alcun vizio ex art. 606 c.p.p. laddove i secondi giudici hanno tratto sul piano giuridico le dovute conseguenze in termini di sussistente responsabilità dell'imputato sia per il reato di "fuga", sia per l'ulteriore reato di mancata assistenza (assistenza che sarebbe dovuta essere immediata), entrambi contemplati nell'art. 189 C.d.S.. A fronte della resa motivazione (i cui passaggi argomentativi essenziali sono stati riportati nella parte narrativa della presente sentenza) sono, invero, manifestamente infondate le censure a sostegno delle quali il ricorrente sottolinea di essersi allontanato a piedi dal luogo del sinistro, lasciando ivi la propria autovettura e di avere fatto successivamente ritorno in loco, circostanze, queste, che palesemente non conducono sotto il profilo logico- giuridico ad evidenziare la pretesa erroneità dell'affermazione di responsabilità per le due condotte delittuose ascritte. Ciò vale tanto sotto il profilo oggettivo - atteso che il reato di fuga (art. 189 C.d.S., comma 6) sussiste anche qualora il conducente si allontani, lasciando l'autovettura sul posto, sì da ritardare l'accertamento della propria identità personale (Cass. sez. 4, 26.1.1997, n. 579) e che quello di mancato soccorso (art. 189 C.d.S., comma 7) si consuma con l'omissione della condotta che la legge esige venga tenuta nei confronti delle persone rimaste ferite nell'incidente - quanto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, con la precisazione che, in ordine al delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, il dolo richiesto è ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità (certamente non esclusa nella specie dalla mera allegata circostanza che gli infortunati siano riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo del veicolo investito e rovesciatosi) che dall'incidente medesimo sia derivato danno alle persone (puntualmente verificatosi nella specie), non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite.
Per nulla contraddittorio con l'affermazione di responsabilità per l'uno e per l'altro dei delitti contestati è, poi, il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla sentenza di questa Corte, Sezione 4, 10.4.2006, n. 21445, ON (per vero concernente il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6), il cui dictum è stato riportato nella parte della presente sentenza espositiva della motivazione della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso che, per le sin qui esposte ragioni, va emessa, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nonché - essendo evidente la colpa del ricorrente medesimo nella determinazione delle (plurime) cause di inammissibilità (art. 616 c.p.p., Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) - al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2008