Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 39713
CASS
Sentenza 22 settembre 2005

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In tema di misure alternative alla detenzione in carcere, la sottoposizione del condannato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in costanza di detenzione non é totalmente preclusiva dell'applicabilità della liberazione anticipata, trattandosi di istituti diversi per i presupposti e le finalità, suscettibili di differenti parametri di valutazione. (La Corte ha osservato che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio penitenziario va, peraltro, condotta secondo criteri di particolare rigore, postulando la dimostrazione di un elevato grado di adesione al trattamento penitenziario, tale da bilanciare e superare, globalmente o per singoli semestri, la negativa valenza della conclamata pericolosità sociale del detenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 39713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39713
    Data del deposito : 22 settembre 2005

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