Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione in carcere, la sottoposizione del condannato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in costanza di detenzione non é totalmente preclusiva dell'applicabilità della liberazione anticipata, trattandosi di istituti diversi per i presupposti e le finalità, suscettibili di differenti parametri di valutazione. (La Corte ha osservato che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio penitenziario va, peraltro, condotta secondo criteri di particolare rigore, postulando la dimostrazione di un elevato grado di adesione al trattamento penitenziario, tale da bilanciare e superare, globalmente o per singoli semestri, la negativa valenza della conclamata pericolosità sociale del detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 39713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39713 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/09/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3024
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 002567/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA TA SE, N. IL 17/08/1969;
avverso ORDINANZA del 17/09/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17 settembre 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede, parzialmente reiettivo della istanza di liberazione anticipata di LI NO GI, sul rilievo che il richiedente con decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 24 maggio 2000 era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, sicché doveva escludersi una sua partecipazione all'opera di rieducazione. Ricorre l'LI, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è fondato.
La liberazione anticipata è istituto finalizzato alla progressione del trattamento penitenziario, inteso a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione, per consentire il suo reinserimento sociale. In simmetria con tali scopi si colloca la legge di modifica dell'ordinamento penitenziario 10/10/1986 n. 663, che riconduce il giudizio sul comportamento del detenuto a segmenti cronologici semestrali, all'evidente fine di orientare la valutazione comportamentale secondo una predeterminata scansione cronologica, che consenta di apprezzare l'evoluzione della personalità del recluso verso modelli socialmente validi.
Ciò posto, deve escludersi che la sottoposizione del condannato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in costanza di detenzione sia totalmente preclusiva dell'applicabilità della liberazione anticipata, trattandosi di istituti diversi per i presupposti e le finalità, suscettibili di differenti parametri di valutazione.
Escluso che operi una pregiudiziale incompatibilità, deve accertarsi in concreto la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio penitenziario;
la verifica va condotta secondo un criterio di particolare rigore, poiché nel caso di cui trattasi l'ammissione alla liberazione anticipata postula la dimostrazione di un elevato grado di adesione al trattamento penitenziario, tale da bilanciare e superare, globalmente o per singoli semestri, la negativa valenza della conclamata pericolosità sociale del detenuto. Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio al Giudice di merito, che procederà al nuovo esame uniformandosi al principio di diritto suesposto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2005