Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di armi, l'art. 22 L. n.110 del 1975, che disciplina il trasferimento a titolo di comodato o locazione di un'arma, non prevede alcuna deroga all'obbligo di denunzia della detenzione dell'arma trasferita ai sensi dell'art. 38 TULPS, obbligo che prescinde dal titolo o dalla durata della detenzione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2006, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 20/01/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 106
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 047017/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IO, N. IL 11/08/1957;
2) AR NI, N. IL 12/08/1975;
3) FO FR, N. IL 24/04/1944;
4) GI IO, N. IL 02/03/1933;
5) RT BI, N. IL 03/08/1974;
6) AT LF, N. IL 07/05/1965;
avverso SENTENZA del 05/05/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI ZO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AT FO e RT;
rigetto dei ricorsi proposti da AR e EL;
annullamento della sentenza nei confronti di GI A. limitatamente al reato di detenzione di arma ed eliminazione della pena relativa;
uditi i difensori avv. RUSSO e VENETO.
FATTO E DIRITTO
Lo svolgimento del processo:
EL IO, AR NI, FO FR, GI IO, RT BI, AT LF venivano imputati, assieme ad altri soggetti, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, 2 e 3 perché nel periodo tra il maggio del 1999 ed il giugno 2000 si associavano allo scopo di commettere delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti destinate ad un gruppo messinese, organizzato per l'introduzione della droga e lo spaccio della stessa dalla Calabria nel loro territorio ed in altre province siciliane.
A OR TO, OR ME e CA ME veniva contestato di essere i promotori dell'organizzazione criminale relativa al versante calabrese con il compito di fornire la sostanza stupefacente a OR SC e quest'ultimo veniva accusato di essere promotore e dirigente con il compito di reperire i fornitori calabresi e gli acquirenti messinesi che l'avrebbero collocata sul loro mercato.
Veniva contestata l'appartenenza all'associazione ad AT AN, IE TO, CO AR, UD ZO e NE TO i quali avevano il compito di trasportare la droga dalla Calabria a Messina con consegna all'acquirente che aveva commissionato la vendita al OR. Inoltre OR, OR ME, CA, AT, IE, UD e RT venivano imputati di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente per fatti accertati in varie occasioni tra il mese di agosto e settembre 1999; il RT di due episodi di cessione di droga collocati temporalmente nei mesi di luglio ed agosto del 1999; il OR e OR ME di un fatto di cessione di droga avvenuto in epoca prossima al mese di ottobre 1999; OR IN di falsificazione di un certificato di iscrizione di pensione intestato a Cannavò Benito Cesare, del reato di avere ricevuto in comodato da La AR LE una pistola Beretta cal. 9, completa di tre caricatori vuoti e di 50 cartucce dello stesso calibro e di avere illecitamente detenuto tale arma. Il procedimento traeva origine dall'arresto avvenuto il 21/05/1999 di OR TO, ricercato a seguito dell'ordinanza custodiale del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria per un'attività di traffico di eroina e cocaina verso il territorio di Messina.
Le indagini portavano ad individuare, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, rapporti del OR con il RT e con l'AT e di questi con il OR, che "lavorava" con IE e UD, NE ed SP, TO ed i OR, nonché il CA e IT così da ricostruire una rete di contatti destinati al traffico di droga dalla Calabria a Messina che permetteva di arrestare l'AT in possesso di un chilo di eroina ed il IE che il giorno 30 settembre 1999 veniva a sua volta trovato in possesso di un chilo di eroina mentre scendeva dalla nave traghetto. Emessa ordinanza custodiale dal G.I.P. del Tribunale di Messina nei confronti degli imputati e chiuse le indagini, tutti gli attuali ricorrenti all'udienza preliminare fissata dopo la richiesta di rinvio a giudizio chiedevano ed ottenevano di essere giudicati con il rito abbreviato e con sentenza del 13 maggio 2002 del G.U.P. presso il Tribunale di Messina venivano condannati: OR TO alla pena di anni nove di reclusione per il reato associativo a ad anni due per gli altri reati;
OR ME (ed SP) ad anni nove e mesi quattro di reclusione per il reato associativo ed anni sei, mesi quattro di reclusione e 18.000,00 di multa per i fatti specifici;
RT, OR ed AT ad anni cinque e mesi quattro di reclusione per il reato associativo ed alla stessa pena oltre ad Euro 16.000,00 di multa per gli altri reati. AT veniva condannato anche per il reato di favoreggiamento del OR e falso nummario;
TO, NE e CA ad anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato associativo. Il CA veniva assolto dall'episodio di spaccio a lui contestato, mentre gli atti venivano trasmessi al P.M. per procedere nei confronti di OR, dei OR, AT, SP TO e NE in ordine a reati emersi dalle indagini, che non erano stati contestati. Proposto appello da parte degli imputati, con sentenza del 05/05/2004 della Corte d'Appello di Messina OR TO veniva assolto dal reato associativo;
OR SC "patteggiava" la pena, riconosciute le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, comma 7, e ritenuta la continuazione per tutti i reati, in anni cinque di reclusione;
RT concordava la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, ritenuta la continuazione;
AT, SP e OR ME non ottenevano il patteggiamento e nei loro confronti si procedeva separatamente, mentre per tutti gli altri la pena veniva confermata. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione NE, CA, OR, OR TO, RT, TO.
I motivi dei ricorsi:
FO SC deduce la nullità della sentenza per violazione dell''art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni che a sensi dell'art. 129 c.p.p. impongono l'assoluzione dall'imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed inoltre mancanza ed illogicità della motivazione. In sostanza l'imputato sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali riteneva che non ricorrano le condizioni per l'immediata declaratoria di non punibilità e d'altro canto, motivando in ordine alla condotta incriminata sia pure allo scopo di negare l'applicazione delle attenuanti invocate dalla difesa, dando atto che il OR non era in passato inserito in ambienti criminali, avrebbe nel contempo, con argomentazione illogica, ritenuto la sua partecipazione al reato associativo. EL, RT e AT deducono con il primo motivo violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 521 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Sostengono i predetti ricorrenti che i giudici di merito hanno immutato il fatto contestato, impedendo agli imputati una funzionale ed adeguata linea difensiva, in quanto (mentre all'origine era stata contestata l'appartenenza a due diversi gruppi criminosi, uno operante in Calabria e l'altro a Messina, dei quali, del primo avrebbero fatto parte OR, CA, OR, AT, IE, UD, NE e RO al fine di concordare l'ingresso in territorio messinese di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente destinata alla seconda organizzazione, e di questa avrebbero fatto parte SP, TO e CI, associatisi per immettere nel mercato messinese tale sostanza acquistata dalla prima associazione, con la sentenza di primo grado l'organizzazione criminale era stata ritenuta essere unica, conglobante le attività contestate partitamente nei due primi capi d'accusa.
Mettendo insieme i fatti contestati ai fornitori della droga (il gruppo calabrese) con i grossisti acquirenti messinesi si sarebbe fatto un'operazione giuridica non consentita perché i comportamenti degli associati del primo gruppo andavano a ricadere sugli appartenenti al secondo e viceversa, con un aggravio non previsto del compito della difesa che in origine non aveva interesse a considerare quanto era contestato al diverso gruppo di appartenenza. Ne conseguiva da una parte la stessa inintellegibilità del capo di imputazione e dall'altra la carenza di motivazione in ordine ai fatti che avrebbero provato l'asserita partecipazione all'accordo relativo all'attività di introduzione nel territorio messinese della sostanza stupefacente.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge e carenza- illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. I ricorrenti contestano che il contenuto delle varie intercettazioni costituiscano una solida base probatoria, sia per il contenuto criptico delle stesse, il contenuto monco, le allusioni che si prestano alle più varie interpretazioni, per cui non solo non vi sarebbe prova dell'esistenza di un'associazione criminosa, ma in particolare sarebbe carente la motivazione in ordine alle singole responsabilità di partecipazione.
Secondo questo assunto il NE non avrebbe avuto consapevolezza di appartenere ad un gruppo criminale, in quanto i suoi rapporti erano stati circoscritti al OR. Sul punto la Corte Territoriale non aveva spiegato in che modo detto imputato sarebbe venuto a conoscenza di un pactum sceleris, del suo programma e della condivisione dello stesso con la volontà di operare in tale direzione, mentre a suo carico vi era il concorso con il OR ad un unico episodio di trasporto di stupefacente.
Analogamente si sostiene per la posizione del TO e del RT, nei cui confronti la Corte non avrebbe dato spiegazione nè in ordine all'elemento oggettivo del reato associativo, ne' in ordine a quello soggettivo.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di legge e di motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 c.p. per la mancata motivazione in ordine al calcolo della pena ed al diniego delle attenuanti generiche con ragione di prevalenza.
GI TO deduce violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., comma 1 in quanto gli si è addebitato di avere violato con una sola azione sia la L. n. 110 del 1975, art. 22 che la L. n. 895 del 1967, art. 2, sulla base della considerazione che detti reati possano concorrere in considerazione della diversa ratio delle norme incriminatrici. In questo modo si è pervenuti ad un'iniqua duplicazione delle pene in violazione delle norme che disciplinano il concorso formale di reati.
Andava, a detta del ricorrente, invece considerato che vi era contemporaneità delle condotte in base agli stessi capi di imputazione che collocano entrambi i fatti al 20/05/2002 e l'unicità del fine che consiste nell'animus detinendi. Poiché l'arma non è mai stata rimossa dal luogo in cui si trovava non sarebbe possibile distinguere un elemento psicologico circoscritto alla volontà di riceverla da quello consistente nella volontà di tenere l'oggetto presso di sè.
Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione vengono dedotti anche in ordine al reato di contraffazione di documento, essendo mancata la prova che esso ricorrente abbia compiuto l'alterazione contestatagli dal momento che si era limitato ad esibire il documento alterato che presentava, per altro, una sottoscrizione incerta simile a "OR". Se si voleva parlare di concorso con altri nella falsificazione avrebbe dovuto rispondere a sensi dell'art. 117 c.p. quale concorrente nel reato proprio, commesso da chi aveva la materiale disponibilità dei timbri di autenticità dell'atto.
In sostanza la condotta posta in essere dal OR, a dire della sua difesa, poteva al più essere ricondotta alla fattispecie dell'uso di documento falso.
Con i motivi presentati dall'avv. Russo si deduce il travisamento del fatto nella valutazione della prova relativa al ricevimento e detenzione dell'arma perché il giudice ricaverebbe elementi di prova a carico del OR dalla condotta tenuta dal La AR, quali la denuncia di smarrimento dell'arma, il suo preteso occultamento, mentre il La AR non avrebbe denunciato lo smarrimento dell'arma, nè la Corte indica l'atto dal quale desuma tale circostanza che, non corrispondendo alle acquisizioni di causa ha viziato la decisione e costituisce vizio di motivazione deducibile in sede di sindacato di legittimità.
Quando al nascondiglio dell'arma, essa venne rinvenuta in un ripostiglio situato a piano terra, luogo che il La AR, nelle dichiarazioni spontanee rese in data 24 maggio 1999, nega sia stato messo nella disponibilità del OR e tale circostanza non è stata considerata dal giudice d'appello che apoditticamente ritiene che detto luogo fosse a disposizione del latitante, ne' ha considerato che l'occultamento di un'arma legalmente detenuta consente di sottrarla alla disponibilità dei terzi e perciò non costituisce un comportamento anomalo.
In ordine al reato di falsificazione di documento la difesa ribadisce che manca la prova specifica della riferibilità di tale condotta all'imputato e che la corte non ha tenuto conto dei rilievi critici mossi alla valutazione degli elementi indizianti (che non possono considerarsi gravi) fatta dal primo giudice.
Con i motivi nuovi ed aggiunti di cui alla memoria depositata il 04/01/2006 la difesa del OR richiama a sostegno dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ravvisare il concorso tra i due reati concernenti l'arma la giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso tra detenzione e porto di arma con la quale si è affermato che esso viene meno se la detenzione ha inizio contestualmente al porto. Infine contesta che vi sia la prova della consegna dell'arma da parte del proprietario e quindi del rapporto di comodato, essendo indimostrato che la pistola sia stata tolta dal posto in cui il La AR la deteneva lecitamente. Nel caso in cui si ritenesse che essa venne consegnata al OR dall'AT, al quale il nipote La AR potrebbe averla consegnata, il predetto sarebbe stato estraneo al rapporto contrattuale avuto con il proprietario dell'arma rinvenuta.
Con il secondo motivo il OR ribadisce la carenza di prova in ordine alla contraffazione del documento e la possibile diversa qualificazione del fatto all'interno dell'ipotesi criminosa dell'art. 489 c.p.. AR ME, attraverso la difesa dell'avv. Veneto, deduce la violazione dell'art. 8 c.p.p., comma 3, vale a dire l'erronea determinazione della competenza territoriale in ordine al reato associativo, che, essendo il reato più grave entra in gioco per l'individuazione del giudice territorialmente competente ed essendo reato permanente impone la valutazione del momento consumativo iniziale, vale a dire impone di stabilire il luogo in cui è sorto il vincolo associativo o, in mancanza, quello in cui ha sede la base delle prime attività di programmazione ed ideazione dell'associazione, essendo irrilevanti i luoghi ove sono stati commessi i reati specifici.
Poiché la sede in cui si sarebbero svolte dette attività si trova nel territorio calabrese ove lo stupefacente veniva detenuto, depositato e ceduto e solo in un secondo momento trasportato a Messina, il giudice competente dovrebbe essere individuato in Calabria.
Con il secondo motivo il CA deduce la violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, sostenendo che la sua condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie del OR e del IE, che sono state assunte prima ed in violazione della L. n. 63 del 2001 e che andavano rinnovate nel rispetto delle nuove procedure,
essendo il procedimento, al momento dell'introduzione delle stesse, in fase di indagini preliminari.
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 521, 597 e 649 c.p.p. perché la Corte Territoriale avrebbe violato le norme che disciplinano l'effetto devolutivo dell'appello e di quelle che vietano il ne bis in idem, da una parte prendendo in considerazione un improbabile coinvolgimento del CA con il IT, episodio di cessione di stupefacenti mai contestato, e dall'altra fatti per i quali era stato assolto e sulla base di questi pervenendo al convincimento della sua partecipazione all'associazione. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che le accuse del OR non hanno avuto alcun riscontro e che erroneamente la Corte d'Appello le aveva ritenute credibili in forza della parziale reticenza del OR, anziché dubitare proprio per tale comportamento della loro veridicità. In particolare il CA contesta la valutazione operata dal giudice in merito all'episodio dell'incontro a Roma con il OR, sia per la mancanza di elementi di riscontro in quanto la conversazione non era supportata da alcuna registrazione essendo avvenuta fuori dell'autovettura, sia perché il primo giudice aveva ricondotto l'incontro a direttive di OR TO che sarebbe stato contattato in carcere, mentre la Corte d'Appello aveva negato l'esistenza della prova di tale rapporto assolvendo ORo TO del reato associativo. Ne emergeva un quadro probatorio ancora più carente nel quale il CA doveva ritenersi non ancorato ad alcun elemento che confortasse la sua appartenenza all'associazione(una volta esclusa la prova che l'incontro di Roma avesse come oggetto il traffico di sostanze stupefacenti.
Con il quinto motivo il CA deduce la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 ed art. 546 c.p.p in tema di mancanza di spiegazione in ordine all'asserita inattendibilità delle prove contrarie. Attraverso la difesa dell'avv. Russo il predetto ricorrente deduce la violazione degli artt. 191 e 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, art. 271 c.p.p. sostenendo che le operazioni di intercettazione telefoniche erano state compiute mediante l'utilizzo di impianti di proprietà e nella disponibilità di una società privata in assenza del provvedimento motivato del P.M., come previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3. La mancanza di tale provvedimento produce, a detta del ricorrente, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, il che comporterebbe un vuoto probatorio molto importante dal momento che buona parte delle investigazioni si è concentrata sulle intercettazioni. Sostiene il CA che la Corte Territoriale non ha dato risposta al motivo di doglianza sul punto, fraintendendo la portata dell'eccezione, definendola generica ed infondata in quanto la motivazione sarebbe circoscritta alla sola necessità di servirsi di impianti di ditte private situati al di fuori degli uffici della procura. La difesa del CA sostiene che l'eccezione non è generica perché tutte le intercettazioni sono state effettuate allo stesso modo e non riguarda la carenza di motivazione, ma la radicale inesistenza dei decreti stessi, per cui la risposta data dalla Corte sarebbe stata non solo scorretta dal punto di vista giuridico, ma anche incongrua e manifestamente illogica.
Con il secondo motivo l'avv. Russo ribadisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal OR perché l'interrogatorio è stato rinnovato, ma le dichiarazioni precedentemente rese non sono state tutte integralmente ripetute e per tale ragione non sono tutte utilizzabili, mentre il giudice ha preso in considerazione anche quelle non rinnovate. Lamenta altresì la mancanza di motivazione in ordine a questa eccezione che, a suo dire, la Corte Territoriale non avrebbe esaminato.
Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del CA al reato associativo perché da una parte il giudice di secondo grado non riprende gli argomenti del tribunale e dall'altra non prende in esame i rilievi critici avanzati dalla difesa.
In particolare il ricorrente sostiene che il giudice d'appello non ha richiamato le condotte sulle quali il giudice di primo grado fondava il convincimento per affermare la responsabilità del CA in ordine al reato associativo. Tali condotte consistevano nei ben nove colloqui visivi in carcere con OR TO durante la custodia cautelare del suddetto e nella vicenda IT. La Corte ha, invece, affermato che la vicenda IT (un credito vantato per cessione di droga) si colloca in epoca precedente all'arresto del OR per cui l'asserito recupero delle somme eseguito dal CA non fa parte del programma associativo;
che non è certo che attraverso i colloqui con il CA il OR abbia dato disposizioni dal carcere agli altri appartenenti al gruppo.
Se questi argomenti hanno portato la corte ad assolvere il OR, sarebbe illogico affermare che tali condotte conservano una valenza indiziante nei confronti del CA.
Il ricorrente contesta vizio di motivazione nelle argomentazioni che sorreggono la conferma della penale responsabilità del CA in ordine al reato associativo perché esse là costituiscono una "rivisitazione" dei fatti-reato contestati nei capi d'accusa, ma dai quali l'imputato è stato assolto con sentenza che è divenuta irrevocabile sul punto.
Queste condotte riguardano i trasporti di droga del 5 e del 28 agosto, la relativa ricezione del provento in data 23 settembre e la partecipazione del CA ad un incontro con OR e IE nel corso del quale vi sarebbe stata la consegna di settantadue milioni, quale parziale pagamento della partita del 23 settembre. Inoltre la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni non accusatorie del OR che aveva asserito che il CA si rifiutava di portare la droga, mentre aveva acriticamente valorizzato la dichiarazione accusatoria, rimasta senza riscontro, relativa alla dazione di denaro da parte del IE al OR in favore del CA, selezionando il materiale probatorio in danno dell'imputato, pervenendo in tal modo a travisare il fatto.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione perché il giudice di merito ha omesso di valutare l'attendibilità intrinseca della prova dichiarativa secondo il principio affermato da questa Suprema Corte in base al quale le accuse possono essere prese in considerazione solo previa valutazione della intrinseca attendibilità delle stesse.
Quelle rese dal OR sarebbero inattendibili perché contrastanti con le dichiarazioni rese dal IE che esclude la partecipazione del CA. Invece la Corte Territoriale supera tale dato e perviene alla valutazione dell'attendibilità estrinseca ed a questo punto, tuttavia, omette di indicare i riscontri esterni.
Con il quinto motivo si contesta la sussistenza dell'associazione criminosa perché - si sostiene - l'accordo criminoso che i soggetti avevano in animo di attuare non è mai stato concluso, mentre apoditticamente il giudice di secondo grado afferma che esso sussisteva ancor prima dell'arresto dell'AT.
Con il sesto motivo, infine la difesa del CA deduce vizio di motivazione perché la corte non aveva preso in esame la prova a discarico consistente nell'intercettazione in cui IE e OR indicavano i loro complici con il nome di IO.
Con i motivi aggiunti il predetto ricorrente eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice messinese a favore del Tribunale di Locri, nel cui circondario si sarebbe costituito il vincolo associativo ed ove si sarebbero svolte le attività di programmazione ed ideazione del programma criminale. Inoltre ribadisce la tesi della sua estraneità al gruppo, la mancanza di prova sul punto, essendo emerso solo un incontro a Roma con il OR, che al più può
giustificare un sospetto, ma non un indizio di correità, una volta escluso che OR TO gli avesse dato delle direttive e che quindi l'appuntamento costituisse un'esecuzione di tali ordini. Secondo il ricorrente la totalità degli elementi raccolti a suo carico fornirebbero un quadro di semplice ed occasionale ausilio apprestato al cognato OR ME e non invece al sodalizio in modo stabile e permanente, con la coscienza e rappresentatività di tale inserimento.
Inoltre il ricorrente lamenta che la Corte Territoriale non ha dato conto delle ragioni per cui ha inteso individuare in lui il "ME" della conversazione intercorsa tra SP e OR, attesa l'identità con il nome di battesimo del cognato OR, mentre il tenore della conversazione indicava proprio in quest'ultimo colui che aveva indicato ai messinesi qualcuno da contattare a Roma. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti da OR, RT e TO ed il rigetto degli altri, ad eccezione di quello di OR TO nei cui confronti ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione di armi, con conseguente eliminazione della relativa pena.
Le eccezioni sollevate dagli imputati. Prima di esaminare le censure mosse dai ricorrenti in tema di vizio di motivazione è necessario esaminare le eccezioni che riguardano la correlazione tra contestazione e sentenza, la competenza territoriale dei giudici messinesi, l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché delle dichiarazioni accusatorie del OR, elementi probatori che hanno indirizzato le indagini e sostenuto l'accusa.
La Corte Territoriale ha preso in considerazione tali eccezioni ed in ordine alla prima (correlazione tra contestazione e sentenza) ricorda come in origine il reato associativo veniva contestato attraverso l'appartenenza a due gruppi criminosi, uno tra SP, già noto appartenente al clan mafioso dei messinesi, e i suoi stretti complici e l'altra tra OR ME, i corrieri della droga e gli elementi di raccordo tra i due gruppi.
Il G.U.P. individuava un'unica associazione che conglobava i due predetti segmenti ravvisando tra i partecipanti un accordo unico, anche se taluni erano i fornitori della sostanza stupefacente e gli altri gli acquirenti. Lo scopo dell'associazione, spiega anche la corte che condivide l'impostazione del G.U.P., era unico: avviare un'attività di traffico di droga che dalla Calabria riforniva i grossisti del mercato messinese attraverso la consegna della stessa a corrieri calabresi che l'avrebbero recapitata ai corrieri messinesi, che avrebbero recapitato il pagamento.
Attraverso questa operazione giuridica il fatto resta lo stesso, del pari non mutano le persone imputate, il titolo del reato, le modalità operative programmate, la qualità dell'apporto preteso dai singoli, in quanto i fornitori restano tali, gli acquirenti e gli intermediari non mutano nell'ipotesi accusatoria il loro ruolo. Il giudice non può modificare il fatto quando ne innova i termini rendendo difficoltoso il compito della difesa, ma il giudice può qualificare giuridicamente il fatto.
Per aversi mutamento occorre una trasformazione radicale negli elementi essenziali del fatto, così da pervenire ad incertezza sull'oggetto dell'imputazione ed agli effetti della correlazione tra contestazione e sentenza;
non sussiste violazione quando l'imputato è stato messo in condizione concreta di difendersi (Cass. pen. Sezioni Unite 22 ottobre 1996, n. 16, Di SC). Correttamente la Corte Territoriale non ravvisa l'immutazione del fatto perché l'avere incorporato i due gruppi in un'unica associazione, avente uno scopo comune, non rappresenta un addebito agli imputati in termini di eterogeneità rispetto la contestazione originaria, ne' ha messo la difesa in difficoltà, posto che la linea della stessa non ha subito mutamenti, essendo rimasto inalterato il quadro accusatorio che si basa su di una programmazione delittuosa volta a porre in relazione soggetti calabresi e messinesi per realizzare operazione di trasporto e consegna della droga depositata e reperita in Calabria a soggetti che operano nel traffico della stessa nel territorio messinese. Se questi soggetti appartengono a due gruppi criminali diversi o costituiscono due segmenti di un'unica associazione la linea difensiva relativa all'appartenenza agli stessi non muta, ne' di fatto è mutata nel corso dei vari gradi di giudizio, dopo la precisazione operata dal primo giudice.
Pertanto non sussiste la violazione dedotta.
In ordine alla competenza territoriale, che il giudice ha fissato a Messina, la Corte Territoriale giustamente condivide l'assunto del primo giudice, mettendo in risalto il fatto che il vincolo associativo si è creato a Messina ove si è concretizzato l'accordo per la realizzazione dell'approvvigionamento in tale territorio ed ivi si è avuto l'inizio della consumazione, fatto che trattandosi di reato permanente, radica la competenza, attraverso gli incontri di SP con OR ME. Non è rilevante il fatto che il deposito della sostanza stupefacente e la base del gruppo calabrese fosse in territorio di Locri, perché l'accordo era diretto al trasporto della stessa a Messina ed è logico riferire il perfezionarsi dell'accordo nel momento in cui vi sono i contatti con il gruppo degli acquirenti che avviene in tale località.
In ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del OR è ben vero che queste sono state rese in sede di indagini preliminari prima della novella procedurale che per la loro utilizzabilità si imponeva la rinnovazione con il rispetto delle nuove regole, ma risulta che l'interrogatorio è stato rinnovato e di ciò danno atto i giudici di merito.
La difesa del CA non contesta che vi sia stata questa rinnovazione, ma sostiene che in tale occasione il OR non ripetè tutto il racconto fatto in precedenza per cui le dichiarazioni omesse non possono essere tenute in considerazione. Il ricorrente non specifica quali siano i fatti tralasciati e non utilizzabili, ne' risulta che l'abbia mai fatto, in quanto l'unica memoria prodotta nelle fasi di merito riguarda la richiesta di perizia fonica sulle intercettazioni e le eccezioni sono state sollevate solo all'udienza conclusiva dell'appello mediante il deposito di richieste scritte.
La Corte Territoriale a fg 32 della sentenza prende in esame questa eccezione e, sia pure in modo molto conciso, afferma che gli interrogatori del OR sono stati validamente rinnovati. Di fronte a questa affermazione spettava al ricorrente precisare i termini dell'eccezione, mentre lo stesso erroneamente lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe preso in esame la questione. Il sindacato di legittimità non consente di prendere in esame gli atti processuali, salvo quelli che con precisione il ricorrente denuncia come viziati. In questo caso, di fronte alla valutazione della Corte Territoriale (che ribadisce la validità di tutte le dichiarazioni si segnala un vizio senza indicare le pari dell'atto che ne sarebbero colpite e quindi imponendo al giudice di legittimità un controllo che non gli è consentito, perché imporrebbe il riesame di tutto il materiale probatorio afferente ai predetti interrogatori.
In ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali si sostiene che queste sarebbero state eseguite con impianti diversi da quelli in dotazione alla procura delle repubblica, vale a dire con attrezzature di imprese specializzate, senza che il P.M. abbia adottato un provvedimento che motivasse sui presupposti di tale uso.
Dai provvedimenti autorizzativi risulta che il P.M. dispose che le intercettazioni fossero effettuate per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Non risulta ne' viene indicato in modo specifico dal ricorrente da quale documento ha ricavato che tali operazioni sono state effettuate con impianti appartenenti a privati. In ogni caso non è rilevante la circostanza dedotta perché anche se tali attrezzature fossero state noleggiate, esse risultavano installate presso gli uffici della procura e non all'esterno degli stessi. Ai fini indicati dall'art. 268 c.p.p., comma 3 è il luogo ove gli impianti vengono utilizzati e non la proprietà degli stessi a richiedere la motivazione per cui si seguono modalità diverse dal normale. Quando, invece, le operazioni di cui innanzi vengono effettuate con impianti installati presso la procura, essi costituiscono dotazione della medesima, che siano di proprietà o meno della stessa, che siano collocati in modo stabile o precario. L'autorizzazione è necessaria per spiegare le ragioni per le quali gli impianti di dotazione degli uffici della procura non siano idonei o sufficienti alle operazioni di intercettazione in quanto la regola generale che dispone in via esclusiva l'impiego di apparecchiature installate negli uffici della Procuratore è finalizzata a consentire il diretto controllo delle intercettazioni da parte di quell'ufficio, per il quale è indifferente che l'impianto in dotazione sia di proprietà dello stesso o noleggiato da privati.
Ciò premesso, tutte le eccezioni sono infondate e le dedotte nullità non hanno inficiato la sentenza impugnata.
La sussistenza del reato associativo.
Tutti i ricorrenti hanno contestato la sussistenza del reato associativo, per cui l'argomento merita una disamina pregiudiziale rispetto alle posizioni dei singoli imputati.
La Corte d'Appello ha ricostruito il quadro probatorio partendo dall'arresto di OR TO e dando atto che questi aveva già costituito un'associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti in materia di sostanze stupefacenti.
Attraverso le intercettazioni telefoniche ed in particolare quelle ambientali in cui i discorsi si fanno più chiari gli imputati hanno parlato di eroina, di cocaina, di quantitativi della stessa non lasciando adito a dubbi circa l'esistenza di un gruppo che intendeva "lavorare" nello spaccio di sostanze stupefacenti ed aveva posto le basi per mettere in contatto chi poteva fornire la droga e chi aveva il mercato ove destinarla.
La corte spiega che dal numero e dal tenore dei contatti intercorsi tra i soggetti imputati in questo processo emerge non un accordo per la commissione di singole operazioni di traffico di droga, ma una intesa in ordine alla continuità della collaborazione, alla divisione dei ruoli, alle modalità operative che si sono ripetute al momento della commissione di fatti specifici secondo una schema già preordinato, alle intese sui profitti.
Correttamente il giudice dell'appello richiama il principio che l'accordo criminoso può costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli delle proprie attività e di quelle altrui, tutte insieme collaborando per l'attuazione dello scopo comune, anche se gli interessi economici dei singoli soggetti possono essere differenziati a seconda dei ruoli, dell'effettivo apporto e del rischio inerente allo svolgimento del ruolo.
Nel caso di specie la corte pone in evidenza la prova dei numerosi contatti tra i predetti soggetti per un periodo apprezzabile di tempo, l'accordo afferente i prezzi, l'oggetto e la periodicità delle forniture ed in particolare la trattativa intercorsa dopo gli arresti di AT e IE che ponevano in crisi il sodalizio ed imponevano un riordino del "lavoro" e la sostituzione degli arrestati nei compiti di loro competenza, l'esecuzione di cinque operazioni verificate il 5, 11, 28 agosto e 23 e 30 settembre 1999, vale a dire nel periodo oggetto dell'indagine, lo schema operativo di base che veniva modificato solo per rendere più sicure le operazioni tramite intese e contatti che precedevano le forniture, la trattativa relativa alla divisione delle perdite conseguenti ai predetti arresti, le richieste economiche degli arrestati ed il mantenimento economico dell'assistenza legale che è una caratteristica qualificante del rapporto associativo, le risorse economiche del gruppo. Quanto alla consapevolezza dell'appartenenza dei singoli soggetti all'associazione vi sono i commenti di NE e OR che, consapevoli della gravita delle loro condotte paventano il rischio di 20 anni di carcere per l'associazione: vi è la definizione dell'attività che viene indicata con il termine "lavoro", che indica la stabilità del rapporto, vi è l'esclusività territoriale dell'approvvigionamento che si ricava da un colloquio di OR con TO, vi è il riferimento di IE alla capacità dei calabresi di controllare il territorio tramite staffette che possono avvisare i corrieri della presenza di forze dell'ordine. Tutti questi elementi non potevano sfuggire a chi operava nelle condizioni innanzi descritte dal giudice di merito, che in sostanza non vengono contestate, non essendo necessario per la partecipazione la conoscenza di tutti i soggetti tra loro o di tutti gli "affari" previsti o attuati, essendo sufficiente la percezione dell'esistenza di un vincolo tra più persone all'interno del quale vi è la collaborazione prevista per il singolo soggetto.
La corte sostiene che per tutti gli elementi posti in luce sussisti sia la prova dell'organizzazione, sia quella della consapevolezza della partecipazione ed il tipo di ragionamento posto alla base della decisione non è carente, ne' illogico.
Le posizioni dei singoli ricorrenti.
Pervenendo alle posizioni dei singoli ricorrenti si osserva:
quanto al FO questi ha dedotto vizio della sentenza perché la corte non avrebbe preso in considerazione l'esistenza di cause di non punibilità a sensi dell'art. 129 c.p.p., senza precisare quali queste possono essere ed inoltre ha dedotto vizio di motivazione perché la Corte lo ritiene appartenente all'associazione criminosa pur dando atto che in precedenza non risulta essere stato inserito in altri gruppi criminali.
Il OR ha chiesto l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero, rinunciando ai motivi di appello che riguardano il tema della responsabilità, per cui il suo ricorso è inammissibile sia in tema del dedotto vizio di motivazione relativo all'appartenenza all'associazione, fatto non più contestabile dopo la rinuncia posta a base di detto accordo e che la Corte Territoriale ritiene ampiamente provato, escludendo, tuttavia che l'imputato in passato fosse inserito in ambienti criminali al fine di concedergli le attenuanti generiche con un ragionamento che è del tutto esente da vizi logici.
Quanto all'esistenza di cause di non punibilità essa è esclusa per implicito dal ragionamento in tema di responsabilità che la corte effettua al fine anche di valutare le richieste delle parti, vale a dire la concessione di attenuanti per il suo comportamento processuale utile alle indagini ed alla ricostruzione dei rapporti malavitosi, argomenti che contrasterebbero con l'individuazione di situazioni tali da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 129 c.p.p.. Inoltre la genericità della deduzione non permette di identificare altre cause al di fuori dell'evidenza della prova di innocenza che certamente in questo caso non sussiste, per cui anche sotto questo profilo il ricorso va dichiarato inammissibile.
Analogamente può dirsi per il RT che ha "patteggiato" la pena ed al quale sono state concesse le attenuanti generiche che l'hanno ridotta nel massimo consentito. In merito alla sua posizione la Corte Territoriale da ragione del ruolo dello stesso all'interno dell'associazione, del suo mercato di acquirenti, della disponibilità della sua casa in Messina per ricevere ed occultare le partite di droga, dei suoi rapporti anche pregressi con AT AN e OR ME, del suo rapporto, sia pure subordinato, con SP, il che porta a concludere come per il OR che non vi sono apparenti cause di proscioglimento e che la genericità del motivo di impugnazione con il quale si lamenta anche la mancata concessione delle attenuanti generiche con effetti di prevalenza, in contrasto con quanto effettuato dal giudice, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Relativamente alla posizione del AT che sostiene la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla sua consapevolezza di far parte della associazione, nonché in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si rimanda alla disamina già effettuata sul tema della sussistenza del reato associativo. Quanto alla partecipazione del TO la Corte Territoriale ha indicato le ragioni che provano detta appartenenza: il suo rapporto gerarchico con SP, la conversazione con OR in cui egli chiede che non vengano a mancare le forniture di droga e quella in cui il OR gli parla del compenso da dare al NE e lo invita a fare da tramite con l'SP; la capacità del predetto e dell'SP di piazzare rilevanti quantitativi di eroina e cocaina che dimostrano la continuità del rapporto e, sotto il profilo psicologico, la consapevolezza di fare parte del gruppo quando il TO usa il "noi" parlando di perdite finanziarie causate dagli arresti e della capacità
dell'organizzazione di riprendersi.
Questi profili appaiono logici e consequenziali e danno ragione del convincimento cui sono prevenuti i giudici d'appello rispetto alla responsabilità penale dell'imputato. Quanto alla pena la Corte l'ha confermata perché è stata contenuta nel minimo edittale, mentre le attenuanti generiche sono state concesse e conteggiate in quanto l'aggravante è stata esclusa dal giudice di primo grado. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
EL, oltre a dedurre la violazione dell'art. 521 c.p.p già esaminata e l'insussistenza del reato associativo sotto il profilo oggettivo, questione del pari già esaminata, sostiene che non vi è prova della sua partecipazione e che la motivazione della sentenza è carente sul punto. Inoltre deduce la mancanza di motivazione in ordine al conteggio della pena e la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La Corte Territoriale ha motivato in modo adeguato in tema di responsabilità del NE sottolineando gli elementi probatori che dimostrano la sua consapevolezza di appartenere all'associazione criminosa e la continuità della sua collaborazione all'interno del gruppo. Invero si fa riferimento al ruolo del NE che, alle dipendenze dell'SP, trasportava la sostanza stupefacente all'interno della città di Messina ed alla conversazione telefonica avuta con il OR nella quale chiede un aumento del suo compenso per tale attività, riferendosi a due viaggi già effettuati in cui non si è limitato al trasporto della merce, ma anche alla consegna del pagamento della stessa e a riferire i messaggi dell'SP. Nel corso della telefonata il NE minaccia di lasciare la collaborazione se la sua pretesa non verrà accolta ed in più circostanze mette in evidenza il rischio da lui corso anche se il tragitto per la consegna è breve. La sua attività viene prospettata con cadenza settimanale e nella conversazione già citata tra il OR ed il TO si evidenzia il ruolo delicato del NE. Da questo contesto che la Corte esamina al fine di ribadire il convincimento dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso, implicitamente si esclude che lo stesso non si rendesse conto di essere inserito in un'organizzazione, posta la qualità e continuatività del suo lavoro secondo gli accordi ed i suoi rapporti non solo con l'SP, che dirige lo spaccio in Messina, ma anche con il OR, che costituisce l'anello di collegamento con i fornitori calabresi.
Quanto alla pena essa è stata fissata nel minimo edittale e le attenuanti sono state concesse senza giudizio di prevalenza in quanto non vi era contestazione di aggravanti.
GI IO, assolto dal reato di partecipazione all'associazione, contesta di avere commesso il reato di falsificazione di documento, essendosi limitato ad esibirlo al momento dell'arresto e quindi ammette solo di averne fatto uso.
Sul punto la Corte spiega perché ritiene corretta la decisione del primo giudice: anzitutto non si tratta di un falso grossolano, tanto che nessuno che non conoscesse il OR avrebbe potuto dubitare che questi non fosse l'intestatario del certificato di iscrizione di pensione.
Sia pure in modo implicito la corte condivide il pensiero del primo giudice, in quanto il possesso di tale documento utile per sviare le indagini nel caso in cui il OR, ricercato sin dal 26/05/1994, data in cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso ordinanza nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, giustificava il convincimento che non poteva che essere stato commissionato dallo stesso OR a chi disponeva di modulo e timbri originali o effettuato dal predetto nel caso in cui avesse avuto la disponibilità di detto materiale, cosa non impossibile, visto lo spessore del personaggio.
Questo tipo di ragionamento non è scorretto dal punto di vista dell'interpretazione della norma penale, ne' illogico, non essendo necessario che la falsificazione sia stata effettuata materialmente dall'imputato ed essendo sufficiente che questi l'abbia commissionata.
In ordine agli altri reati il OR contesta che nel caso di specie concorrano i due reati a lui contestati per la pistola TA e le munizioni.
Anzitutto nega di averne avuto la detenzione in quanto l'arma e le munizioni furono ritrovate nascoste in un ripostiglio di cui nega di avere avuto la disponibilità.
Sul punto risulta che La AR LE, nipote di AT AN, persona con il quale il OR venne arrestato il giorno 21 maggio 1999, condannato per favoreggiamento personale, gli mise a disposizione l'abitazione nella quale il predetto si nascose per trascorrere la latitanza e nella quale venne sequestrata la citata pistola, completa di tre caricatori e 50 cartucce dello stesso calibro, occultata dietro alcune persiane da restaurare in una valigetta, nel ripostiglio al piano terra.
Il La AR ha denunciato il furto dell'arma a carico di ignoti ed ha ammesso di sapere che l'AT aveva affittato l'appartamento ad ignoti. In ricorso si sostiene che il giudice ha commesso un errore, travisando il fatto, nell'affermare a pag. 31 della sentenza la circostanza della denuncia di smarrimento dell'arma, ma non si contesta che il predetto ne abbia denunciato il furto da parte di ignoti. Pertanto, partendo da questo dato, correttamente la Corte afferma che non è comprensibile la detenzione di un'arma legalmente denunciata nelle forme di occultamento in cui venne trovata e che non trova giustificazione di furto (o di smarrimento, la sostanza non cambia) da parte del proprietario se questi è consapevole di averne la detenzione per averla riposta in un ripostiglio che sostiene non avere affittato a terzi. Vero è che tramite gli aiuti di AT, La AR, il OR disponeva di una casa, di un cellulare intestato all'AT, di un'autovettura e di un autista, oltre che di un'ottantina di milioni di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Tutto il ragionamento effettuato dai giudici di merito, perciò, non è illogico, ne' è scorretto l'aver messo insieme i dati obiettivi con il comportamento del La AR che contrasta con quello del proprietario di un'arma di cui conserva la detenzione. In questo contesto di favoreggiamento è irrilevante che la pistola sia stata consegnata materialmente al OR dall'AT o dal La AR perché anche nel primo caso si tratterebbe di una "traditio" per conto del proprietario.
Quanto alla concorrenza dei due reati contestati, che viene negata sul presupposto che entrambe le azioni avrebbero avuto inizio nello stesso momento, creando una sovrapposizione che non consente di ravvisare le due fattispecie del comodato e della detenzione illegale, traducendosi la prima fattispecie nella seconda, senza soluzione di continuità, si osserva che la L. n. 110 del 1975, art. 22, attiene esclusivamente alla liceità del trasferimento di armi da una persona ad un'altra che è consentita solo a determinate condizioni espressamente previste dalla norma e che la stessa non prevede alcuna deroga all'obbligo della denuncia di detenzione imposto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, che riguarda la detenzione delle armi e munizioni, prescindendo dal titolo e dalla temporaneità. Pertanto il reato di detenzione illegale di arma non assolve alla stessa finalità del reato di comodato perché quest'ultimo riguarda il controllo della provenienza dell'arma, mentre il primo garantisce la necessità di far conoscere all'autorità pubblica la qualità e quantità delle armi e munizioni in possesso di privati ed in ogni momento il luogo ove le armi si trovino e chi le detenga (Cass. Pen. Sez. 1^ sent. 11373 del 26/09/1978). Anche se il comodato fosse lecito la detenzione dell'arma andrebbe denunciata poiché tale obbligo prescinde dalla illiceità o meno della locazione o del comodato (Cass. pen. Sent. 2270 del 02/03/1992). La coincidenza dell'inizio delle due situazioni non è rilevante perché anche se il comodato sottintende la consegna dell'arma, l'elemento materiale del delitto non consiste in qualsiasi fortuito occasionale o momentaneo rapporto di disponibilità delle armi da parte della persona a cui sono state cedute, mentre la detenzione presuppone solo il rapporto con l'arma che può essere anche occasionale.
Pertanto da tale contesto normativo discende che i due reati rispondono a finalità diverse, non sono sovrapponibili quanto alla materialità del fatto e soprattutto che la sussistenza dell'uno (il comodato) non esonera l'obbligo di denuncia dell'arma cosicché la illiceità del comodato non assorbe l'azione della detenzione che diventa illecita in quanto non denunciata, e quindi è fattispecie di reato autonoma rispetto al comodato, che può essere lecito e dare luogo ad una detenzione illecita oppure illecito e dare luogo ad una detenzione lecita. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del OR al pagamento delle spese processuali.
AR, oltre avere dedotto alcune eccezioni e l'insussistenza del sodalizio criminoso, questioni alle quali si è già dato risposta, sostiene che manca la prova della sua partecipazione e che la motivazione posta a fondamento della condanna confermata dalla Corte d'Appello è viziata per inidonea valutazione della prova a carico, carenza di disamina degli elementi probatori a discarico ed illogicità della motivazione.
La Corte Territoriale ha preso in esame tutti i rilievi critici in ordine alle prove (v. pag. 12, pag. 33 e ss.). Anzitutto a fronte delle contestazioni circa il riconoscimento della voce dello sconosciuto delle telefonate del 27/10 2 23/11/1999 che secondo la difesa non sarebbe quella di OR ME, da una parte rinvia alla sentenza di primo grado e dall'altra ricorda che l'identificazione del OR è avvenuta sia attraverso il servizio di osservazione e pedinamento, sia per il fatto che questi consegnava il suo numero di telefono al OR in vista della partenza il giorno dopo per Roma. Attraverso tali pedinamento OR e OR sono stati visti a bordo dell'autovettura del OR, a pranzo, presso l'abitazione del IT e a trovare SP e TO. Il CA è stato visto con il OR a Roma il giorno 28 ottobre ed in ordine all'esclusione che la persona incontrata a Roma potesse essere il OR e non il CA la Corte si dilunga a spiegare riportando il tenore di una telefonata, rinviando alle lunghe argomentazioni del giudice di primo grado ed ai riferimenti al "ME" contenuti negli atti, anche in relazione alla consegna dei soldi dati a IT per il pagamento e trae la conclusione che il CA svolgeva con IT il ruolo di esattore su incarico di OR ME. Richiama infine il contenuto di una conversazione di IE con OR in relazione ai traffici romani nella quale il primo fa riferimento al cognato di OR ME e CA è infatti suo cognato) ed all'imminente matrimonio del predetto che avvenne il 04/06/2000.
La Corte riconsidera il concorso nei trasporti di stupefacenti a Messina e richiama il confronto del OR con il IE in cui il OR riferisce di un viaggio a vuoto con CA il giorno prima dell'arresto di AT e della consegna in Calabria di trenta milioni da parte del gruppo SP, di un successivo incontro nell'ambito della consegna di 72 milioni effettuata dopo l'episodio del 23 settembre 1999, del viaggio del AR a Messina per chiedere spiegazioni in ordine all'arresto di IE, del fatto che veniva chiamato "compare" da AT nelle telefonate del 5 e del 28 agosto. Tutti questi richiami servono al giudice d'appello per spiegare che il CA era direttamente interessato alle fasi di preparazione ed esecuzione dei trasporti del 5 e del 28 agosto ed anche a ricevere parte del provento del 23 settembre ed all'esito di quello del 30 settembre. In sostanza la Corte Territoriale, pur dando atto dell'assoluzione del CA in ordine alla contestazione dei reati specifici per incertezza in ordine alla coincidenza tra gli episodi emersi e quelli contestati, riporta tali dati storici nel quadro probatorio al fine di ravvisare l'appartenenza del CA all'organizzazione criminosa.
La difesa è insorta in ordine a tale modo di procedere deducendo violazione del ne bis in idem, ma l'operazione ricostruttiva operata dal secondo giudice non riguarda la commissione dei reati contestati, bensì l'esistenza di fatti storici, consistenti in rapporti, incontri, interessi che ancorché il G.U.P. abbia dubitato riguardassero i singoli fatti di cui il CA era accusato, per l'incertezza di datazione e di riferibilità degli stessi agli episodi incriminati, costituiscono al di fuori del contesto accusatorio, una serie di comportamenti che dimostrano l'inserimento del CA all'interno delle strategie operative dell'associazione. La Corte, diversamente da quanto affermato dalla difesa, prende in esame anche l'attendibilità delle dichiarazioni del OR che non avrebbe avuto alcun interesse a coinvolgere il CA nelle vicende giudiziarie del gruppo e confrontando tali dichiarazioni con quelle degli altri imputati sottolinea il diverso interesse di questi ultimi di mantenere lo stato di incensuratezza del CA, cosa sempre utile ad un'organizzazione malavitosa.
Infine ha considerato la serie di riscontri che le dichiarazioni del OR hanno avuto, costituiti dalle intercettazioni. Quanto all'osservazione della difesa che la corte, assolvendo OR TO dal reato associativo, ha perso un pezzo non irrilevante del materiale probatorio a carico del CA, non potendosi valorizzare i numerosi incontri in carcere con il predetto che il G.U.P. ritiene finalizzati al ricevimento di ordini da parte del detenuto da trasmettere all'organizzazione, questo è vero. Tuttavia il giudice d'appello offre ugualmente un quadro completo della posizione dell'imputato ed il suo ragionamento non presenta salti logici, ne' lacune, per cui in sostanza non si ravvisa esservi ne' vizio di motivazione, ne' errore di diritto.
Ciò comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di OR SC e RT AB;
rigetta gli altri ricorsi. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e OR e RT al pagamento ciascuno della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006