Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
In tema di notificazione all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente. Pertanto la notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica è intervenuta in data successiva a quella in cui essa è stata disposta, cioè, dopo che l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario. Diversamente l'ufficio dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 10/5/1999
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N. 1652
4. Dott. Aldo Grassi Consigliere REGISTRO GENRALE
5. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 40098/98
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
PA AU CO, n. 01.04.60 Foggia
PA LUIGI, n. 23.10.47 Foggia
avverso la sentenza 18.06.98 della corte d'appello di Bari;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. B. Ranieri, che ha concluso per rigetto.
Svolgimento del processo.
Il 2 giugno 1997 il vice-pretore onorario di Foggia ha dichiarato "non doversi procedere per "estinzione dei reati a seguito del rilascio di condono edilizio, per silenzio-assenso della P.A." nei confronti di AU OL CA e IG RO CA in ordine al seguente reato:
per avere il primo quale proprietario del terreno ed il secondo quale committente senza concessione edilizia, eseguito i lavori di costruzione di un edificio in muratura di mt. 16 x 17 x 6, 50, costituito da piano seminterrato, rialzato e mansarda, con - pensilina di m.t. 23,90 x 3,30 x 2,50, in Foggia via Ascoli loc. Farinaccio acc. il 24.11.95.
Il 18 giugno 1998 la corte d'appello di Bari, su impugnazione del pubblico ministero, ha condannato i predetti alla pena di giorni venti d'arresto e lire otto milioni d'ammenda.
Ricorrono gli imputati con distinti atti depositati il 5 ed il 7 ottobre 1998, deducendo violazione di legge, in quanto il reato sarebbe estinto per essersi formato il silenzio-assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria (il comune di Foggia ha popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti). Aggiungono che l'opera è stata ultimata entro il 31 dicembre 1993, come risulta dalle dichiarazioni, rese in dibattimento, da AU CA. Precisano che l'impalcatura è stata rinvenuta ancora installata al momento dell'accertamento, poiché serviva per cospargere i muri esterni di materiale isolante. Asseriscono che i mattoni forati ed i sacchetti di materiale edile trovati erano destinati a completare le opere interne.
Rappresentano che mancherebbe la motivazione sul decorso del termine annuale per il compiersi del summenzionato silenzio-assenso. Evidenziano anche violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., poiché la corte territoriale avrebbe posto a loro carico la prova che la costruzione era terminata entro il 31 dicembre 1993, laddove è compito dell'accusa dimostrare la responsabilità degli imputati. Nè - assumono - è stata disattesa la dichiarazione di notorietà da essi resa sulla la data indicata.
Asseriscono che l'ultimazione dei lavori è riferibile "alla struttura portante del rustico, senza avere assolutamente riguardo alla tompagnatura esterna".
Con motivi aggiunti AU OL CA rappresenta che il comune di Foggia ha rilasciato il 3 febbraio 1999 (ma il ritiro è avvenuto in data 8 gennaio 1999) la concessione in sanatoria (allegata in copia) in relazione al capo quarto della legge n. 47 del 1985. Il 6 maggio 1999 è stato depositato dall'avv. G. Aricò fax di AU OL CA, che lamenta l'avvenuta notifica al domicilio dichiarato in luogo di quello eletto con il ricorso e confermato con i suddetti motivi aggiunti.
Motivi della decisione.
La richiesta di rinvio, formulata da AU OL CA, non deve essere accolta.
Premesso che il decreto di citazione per l'appello e l'estratto contumaciale sono stati notificati in via Scrocco n. 96, si osserva che questo è il domicilio dichiarato nell'intestazione di ambedue i ricorsi (5 e 7 ottobre 1998). Nella parte terminale del ricorso del 5 ottobre 1998, gli imputati si riservano di nominare un difensore cassazionista ed "eleggono domicilio presso le rispettive abitazioni ed i rispettivi domicili eletti in corso di causa, dove dovranno essere notificati tutti gli atti". Tale precisazione non è altro che la conferma delle precedenti dichiarazioni di domicilio: per AU OL CA la ricordata via Scrocco n. 96 (anzi nel decreto di citazione per il giudizio pretorile lo si definisce erroneamente - mancando la individuazione del domiciliatario - "domicilio eletto"). Va ricordato che le dichiarazioni o le elezioni di domicilio successive alla trasmissione dell'avviso all'ufficiale giudiziario non sono utili ai fini processuali, poiché l'art. 162 comma 4 cod. proc. pen. così recita:
"Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto".
Nella specie, AU OL CA nei due menzionati ricorsi ha soltanto dichiarato il domicilio, indicato in Foggia via Scrocco n. 96. L'avviso all'imputato è stato correttamente "disposto" e, quindi, formato il 23 febbraio 1999 con riferimento a questo domicilio di via Scrocco n. 96.
L'elezione di domicilio "presso lo studio dell'avv. Ferragonio sito in Foggia corso Vittorio Emanuele n. 28" è inserita nei motivi aggiunti, depositati nella cancelleria della pretura di Lucera il 17 marzo 1999, pervenuti in cassazione il 1^ aprile 1999, e, quindi, in data successiva a quella in cui è stata la notifica.
Di detta elezione di domicilio non doveva tenersi conto, perché priva di efficacia.
Va, a conclusione di questo breve excursus, affermato che in tema di notificazione all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente. La notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente, quando la comunicazione della modifica è intervenuta in data successiva a quella in cui essa è stata "disposta" e, cioè, l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario. La statuizione dell'art. 162 cod. proc. pen. va così interpretata sia sotto il profilo letterale sia sotto quello logico e teleologico, poiché diversamente l'ufficio dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore. Si verificherebbe un rilevante aggravio per l'ufficio ed un sostanziale accoglimento di condotte processuali meramente dilatorie.
I ricorsi vanno rigettati.
Il giudice territoriale con argomentazioni congrue e, quindi, incensurabili in sede di legittimità, ha ricordato che alla data dell'accertamento, avvenuto il 24 novembre 1995, i lavori erano in corso.
Ha indicato gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento ed in particolare le dichiarazioni di uno dei due imputati, secondo cui "l'opera è in esecuzione"; il rinvenimento di mattoni forati e l'esistenza dell'impalcatura addossata al muro di tamponatura.
Questi estremi rappresentano il chiaro indice della mancata ultimazione, nei sensi richiesti dall'art. 31 della legge n. 47, il quale dispone: "si intendono ultimatigli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura".
Secondo l'indirizzo costante (per tutte cass. sez. 6 ud. 12 agosto 1997, ric. Di Fiore) di questa corte l'ultimazione dei lavori va riferita all'esecuzione del rustico ed in particolare proprio al completamento delle menzionate tamponature.
Implicitamente i ricorrenti riconoscono che queste non erano ultimate: sostengono, infatti, che la nozione di esecuzione del rustico si riferirebbe alla struttura portante e non alla "tompagnatura" (rectius: tamponatura).
La corte, come detto, non condivide questa prospettazione difensiva, appunto perché "esecuzione del rustico" significa completa realizzazione, comprensiva anche e specialmente della perfetta messa in opera delle tamponature medesime, la cui presenza rende astrattamente utilizzabile il fabbricato.
Gli aspetti attinenti alla concessione per silenzio-assenso ed alla congruità dell'oblazione sono, in conclusione, irrilevanti ai fini del decidere, poiché è corretta la pronunzia della corte barese, la quale ha ritenuto che il fabbricato non era ultimato entro il 31 dicembre 1993.
Per questo stesso motivo alla concessione in sanatoria non può riconoscersi effetto estintivo del reato;
effetto che, comunque, è collegato al pagamento dell'oblazione (art. 38 della legge n. 47 del 1985). Inoltre l'edificio è composto da un piano seminterrato, da uno rialzato e da una mansarda, posizionati su una superficie di 322 mq.:
non risulta che la volumetria è contenuta nell'ambito di 750 mc.;
anzi, dalla lettura del capo d'imputazione e del testo della concessione in sanatoria (nella quale non è menzionata la mansarda) semplici calcoli sembrano escludere l'esistenza di tale indispensabile requisito (in particolare dal verbale di sequestro risulta piano seminterrato dimensionato in mt. 18,50 x 19,00 x 3,00;
piano rialzato mt. 16,00 x 17,00 x l'altezza minima di mt. 3,00;
piano mansarda mt. 16,00 x 7,50 x 3,70).
Questa corte non ha poteri di merito e non può svolgere gli altri doverosi accertamenti, che di certo sarebbero stati compiuti dalla corte territoriale e dalla procura della Repubblica, se il provvedimento abilitativo fosse intervenuto prima della pronunzia di secondo grado.
Nè può farsi questione di una presunta inversione dell'onere della prova, poiché la corte ha formato il suo convincimento non in maniera presuntiva ma sulle descrizioni emergenti dagli atti, ivi comprese le fotografie.
Sul tema vanno svolte anche altre considerazioni.
È pacifico che il 24 novembre 1995 i lavori erano ancora in corso. Per completezza espositiva, anche a dare in astratto per accolta la tesi difensiva dell'esecuzione del rustico e del completamento della copertura entro il 31 dicembre 1993 (art. 31 comma 2 della legge n.47 del 1985), bisogna considerare che l'art. 35 comma 14 della legge n. 47 del 1985 così dispone:
"Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine ano stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione."
Nella specie la domanda è del 1^ marzo 1995 ed il versamento della seconda rata d'oblazione è del 15 luglio 1995; non risulta l'osservanza degli altri adempimenti.
È noto che il reato edilizio ha carattere permanente. Se l'opera è stata ultimata interamente nel termine del 31 dicembre 1993, non vi è alcun problema circa l'applicabilità della sanatoria nei limiti previsti dalla normativa di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724. La questione sorge con riferimento ai lavori compiuti successivamente al 31 dicembre 1993, senza il rispetto del dettato dell'art. 35, quando il rustico è stato eseguito e la copertura completata secondo il dettato dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985. Infatti, dall'entrata in vigore del D.L. 26 luglio 1994, n. 468 art.1 si applicano "Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente decreto . . .". Trova, pertanto, attuazione anche il menzionato art. 35. Tale statuizione, che prevede la possibilità di completare i lavori abusivi, non avrebbe alcun significato, qualora si ritenesse che l'oblazione interamente versata determini l'estinzione del reato edilizio anche per i lavori eseguiti successivamente al 31 dicembre 1993.
In altri termini se i lavori sono proseguiti in violazione del dettato dell'art. 35, la contravvenzione è configurabile proprio per la sua natura permanente.
Nella specie anche sotto questo profilo i ricorsi non devono essere accolti.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali in solido.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999