Versione
6 maggio 1975
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1 luglio 2011
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5 novembre 2013
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Art. 22. Locazione e comodato di armi
Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. ((Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone.))
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16)
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) che al presente articolo "al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"".
Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. ((Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone.))
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16)
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) che al presente articolo "al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"".
Commentari • 3
- 1. Bambini e genitori: risposte complesseValeria Vezzosi · https://www.filodiritto.com/ · 23 ottobre 2022 · 17.785736
[…] Si può prestare il proprio fucile da caccia, ma solo momentaneamente e a persona munita di porto d'armi per uso venatorio (articolo 22 legge 110/1975); fuori da tale ipotesi chi presta e chi riceve l'arma è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro (articolo 22 2° comma). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 33
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15312Provvedimento: […] correttamente il Tribunale ha ritenuto il titolo invocato dai due fratelli (un comodato che sarebbe intervenuto lo stesso giorno del rinvenimento) «inidoneo a legittimare la detenzione, in assenza di prova della doppia condizione alla quale l'art. 22 legge 110 del 1975 condiziona l'ammissibilità del comodato (arma destinata a uso scenico, […] al di fuori della doppia condizione alla quale l'art. 22 legge n. 110 del 1975 condiziona l'ammissibilità del comodato - nello specifico ritenuta insussistente dal Tribunale con motivazione che, ha pure rilevato la Corte d'appello, […] Difatti, il comodato e la locazione di armi, laddove consentiti a norma dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- comodato armi·
- travisamento della prova·
- art. 110 cod. pen.·
- art. 22 legge n. 110 del 1975·
- onere di allegazione·
- doppia conforme·
- art. 38 TULPS·
- art. 2 legge n. 895 del 1967·
- denuncia detenzione armi