Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7974 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
NA E ITALIA N 6 O C.C. 66145 8 I 19 Z BBLICA A 4/ R 1 T 6 S 2 I 3 . G . .R N IA E .P R R D B A L A PR7974/0 1 . L E D T L D A U E I S T . IB OME B N N A E A R E T S I S T I 1 R E A 3 1 ORTE E T Oggetto N A TRIBUTI IVA M SEZIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 17061/99 Dott. Michele CANTILLO 19204/99 Dott. Giuseppe MARZIALE عيد Consigliere Cron. 18405 Re. Consigliere - Dott. Antonio MERONE Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SE NTENZA N. 66145 sul ricorso proposto da: TARGUSI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio de l'avvocato MAURO MEZZETTI, che la difende, giusta mandato a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato e sul 2° ricorso n° 19204/99 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2001 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 73 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale - nonchè
contro
TARGUSI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA lo studio de l'avvocato MAURO GERMANICO 197, presso MEZZETTI, che la difende, giusta delega a margine;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 132/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MEZZETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Targusi srl, rappresentata e difesa come in 1.1. atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- 2 SO ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Ro- ma ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità dell' avviso di accertamento IVA 1990, no- tificato alla stessa società.
1.2. In fatto, la controversia trae origine dalla impugnazione del predetto avviso di accertamento, noti- ficato alla ricorrente a seguito di verifica fiscale da parte della guardia di finanza, per i periodi di impo- sta 1990, 1991, 1992 e 1993, conclusasi con recuperi di materia imponibile per tutti gli anni sottoposti a con- trollo e con denuncia penale. I recuperi si fondano su documentazione extarcontabile acquisita durante l'attività di accesso, come da p.v.c. del 14 aprile 1994. La società ha impugnato l'atto di accertamento de- ducendo la nullità del processo verbale di constatazio- ne, posto a base dello stesso (per violazione degli artt. 350 c.p.p. e 220 disp. di att. c.p.p.), la ille- gittimità dell'accertamento induttivo e la violazione dei diritti di difesa, non avendo avuto la possibilità di disporre della documentazione sequestrata, per redi- gere una consulenza tecnica di parte. Le istanze della ricorrente sono state respinte in 3 entrami i gradi del giudizio di merito.
1.3. A sostegno del ricorso, la società deduce quattro motivi di censura. Il Ministero si è costituito con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è infondato.
2.2. Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 350 c.p.p. e 220 disp. att. c.p.p., anche sotto il pro- filo del vizio di motivazione, per avere, i verbaliz- zanti, omesso di invitare i responsabili della società a munirsi di un difensore di fiducia non appena emersi gli indizi di reità. Sostanzialmente, la ricorrente as- sume che l'acquisizione degli elementi sui quali è ba- sato l'accertamento della materia imponibile recuperata a tassazione, è avvenuta in violazione dei diritti di difesa garantiti dal codice di procedura penale, con conseguente nullità di tali acquisizioni anche al di fuori dell'alveo del processo penale. La censura appa- re del tutto infondata, tenuto conto del principio del- la autonomia del procedimento penale rispetto alle pro- cedure dell'accertamento tributario, già sancito, in 4 linea di principio, nell'art. 12 de d.l. 429/82, e confermato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 mar- zo 2000, n. 74, in armonia con le disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. (rispettivamente, sulla autonomia del giudice penale nel decidere inci- denter tantum le questioni civili ○ amministrative, e autonomia del giudice civile C amministrativo nell'accertamento dei fatti posti a base di sentenze penali anche irrevocabili, quando sia differente il re- gime probatorio). La rilevanza penale degli accertamen- ti tributari non comporta l'affievolimento del loro va- lore probatorio in sede civile. Le regole e le garan- zie previste per il giudizio penale hanno valore sol- tanto all'interno dello stesso. In tal senso è anche la norma invocata dallo stesso ricorrente. Infatti, l'art. 220 disp. att. c.p.p., impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale". L'emersione di indizi di reità non vani- fica, in sede civile, il valore probatorio attribuito al processo verbale di constatazione, assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 C.C., quanto ai fatti in esso descritti. L'ufficio, comunque, può pro- cedere a rettifica delle dichiarazioni sulla base di 5 atti e documenti in suo possesso (art. 39, comma 1, lett. b), DPR 600/73), eventualmente forniti, come nel- la specie, dalla guardia di finanza (art. 33, comma 3, DPR 600/73). Il giudice tributario, a sua volta, è li- bero di valutare autonomamente il materiale probatorio comunque raccolto, anche in sede penale, nel rispetto delle regole che disciplinano il contenzioso tributario (v. Cass. 12577/2000). La giurisprudenza penale citata dalla ricorrente, secondo la quale le attività investi- gative che portino a conoscenza di situazioni penalmen- te rilevanti devono essere assistite dalle garanzie di- fensive previste da codice di rito penale, vale soltan- to nell'ambito dei giudizi penali.
2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta i giudici di merito hanno attribuito al verbale che della guardia di finanza valenza probatoria, nonostante l'espressa contestazione dello stesso, determinando, in tal modo, una inversione dell'onere della prova. La ricorrente non specifica quali sarebbero stati i motivi di contestazione del p.v.c., né le motivazioni delle stesse. E' evidente che una generica contestazione del verbale della guardia di finanza non può essere suffi- ciente а vanificarne l'efficacia probatoria, anche in forza delle considerazioni svolte sub 2.2. 2.4. Con il terzo motivo, la società lamenta, anche 6 sotto il profilo del vizio di motivazione, ancora la indebita inversione dell'onere della prova, violazioni di legge, errori materiali ed omissioni commessi dalla guardia di finanza nella ricostruzione del reddito im- ponibile, l'indebito rigetto della istanza di nomina di un CTU, la impossibilità di disporre della documenta- zione sequestrata per approntare una adeguata difesa e la omessa deduzione dei costi relativi ai maggiori ri- cavi recuperati. Si tratta di censure che non possono trovare acco- glimento, in quanto le relative eccezioni o sono gene- riche, o attengono al merito, o hanno trovato risposta, anche implicita, nella motivazione della sentenza impu- gnata. La ricorrente assume di non aver potuto svolgere la propria difesa, non avendo avuto la disponibilità della documentazione sequestrata in sede penale. Avrebbe do- vuto, però, già in sede di merito, eccepire e dimostra- re che il giudice penale gli ha impedito l'accesso agli atti, specificando di quali atti si trattasse e per quali esigenze difensive servissero, al fine di consen- tire al giudice civile la valutazione sulla ammissibi- lità e rilevanza della produzione o utilizzazione tec- nica degli stessi. Quindi, anche la doglianza relativa alle esigenze di accertamenti tecnici, che i giudici di 7 merito non avrebbero soddisfatto, non è recepibile, per le medesime considerazioni. Anche le altre deduzioni, sugli errori che avrebbe commesso la guardia di finanza, sono genericamente enunciate e, comunque, attengono al merito. In partico- lare, poi, la eccezione relativa alla omessa deduzione dei costi, avrebbe potuto essere rilevante per la de- terminazione della base imponibile ai fini dell' IRPEG, non ai fini dell'IVA. Questa, come è noto, va calcolata "sull' ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente о prestatore" (art. 13, comma 1, DPR 633/72).
2.5. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo, con il quale viene eccepito il contrasto della decisione impugnata con altra sentenza che avrebbe ad oggetto l'accertamento relativo ad un diverso periodo di imposta, scaturito dalla medesima verifica. L'eccezione implica accertamenti di merito inammissibi- li in questa sede (in ordine alla identità degli atti posti a base dell'accertamento dei due diversi periodi di imposta). In ogni caso, la stessa ricorrente ha pre- cisato che si tratta di sentenza avente ad oggetto un diverso periodo d'imposta, per cui, in linea di princi- pio, il contrasto non potrebbe mai essere in re ipsa. Inoltre, la stessa ricorrente non ha precisato se la 8 sentenza sia passata o meno in cosa giudicato. 2. 6. Conclusivamente, il ricorso principale della società va respinto, con conseguente soccombenza nelle spese liquidate come da dispositivo.
2.7. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale veniva eccepita la inammissibilità del primo mo- tivo, è assorbito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara pagamento delle spese, che liquida nella misura di lire assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al Re tremilionicentocinquanta di cui lire tremilioni per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Michelle Cant (dr. Antonio Merone) M IL CANCELLIERE C1 Almaldo Casano E N O I Z A S S E A C 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A DEPOSITATO IN CANCELLERIA / Oggi / 13 GIU. 2001 - R I 6 T 2 B R S . . I A R L . G IL CANCELLIERE C L T P . E A U Arnaldo Casano D R лово . B L B I E A A R D T D A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I M S A A E M 9