Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 2
Nei rapporti convenzionali tra Servizio sanitario nazionale e medici della medicina generale, ai fini della determinazione delle quote capitarie effettivamente spettanti e di quelle invece suscettibili di ripetizione in quanto indebite, in riferimento ad eventi quali la morte o il trasferimento dell'assistibile, oppure ad episodi di doppia iscrizione, rilevano (per quanto di ragione dal punto di vista temporale) le disposizioni dell'art. 18 dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo il d.P.R. 13 agosto 1981, secondo cui la revoca della scelta, da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento, ha effetto dal giorno dell'evento rilevante, purché la A.S.L. provveda a darne notizia entro dodici mesi (e, in caso contrario, ha effetto "retroattivo di dodici mesi prima della comunicazione"), mentre le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione, nel caso di scelta duplice nei confronti dello stesso medico, e dalla data di comunicazione della cancellazione al medico interessato, negli altri casi.
In considerazione dell'inapplicabilità al rapporto di parasubordinazione intercorrente tra Servizio sanitario nazionale e medici convenzionati del principio dell'irripetibilità (a talune condizioni) delle somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, e della espressa previsione della ripetibilità delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati, da parte dell'art. 7 della legge n. 526 del 1982 (indicante a tal fine il termine del 31 dicembre 1982 non a pena di decadenza del relativo diritto), devono ritenersi ripetibili (con riferimento a fattispecie relative al periodo 1979-1981), le somme versate a medici convenzionati per la medicina generale partire dal 1 gennaio 1980 a titolo di quote capitarie, che siano indebite secondo la specifica normativa convenzionale (vedasi al riguardo la ulteriore massima tratta dalla stessa sentenza), senza che in senso contrario possa invocarsi un presunto principio della potenzialità delle prestazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/1999, n. 6538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6538 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA USL/1 VENOSA GIÀ USL/1,in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISAGNO 5, presso lo studio dell'avvocato G. M. FAILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato F. FINIGUERRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LE NZ, UB SQ, LL AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BORSI 3, presso lo studio dell'avvocato G. IMBERGAMO, rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO CILIENTO e GIANFRANCO TARANTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 90/96 del Tribunale di MELFI, depositata il 15/03/96 r.g.n.731/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti del 4 maggio 1992, sig.ri CE Di EO, SQ ER e AN CI, medici convenzionati con la USL n. I di Venosa, ricorrevano al Pretore - giudice del lavoro di Melfi e - dolendosi che il Comitato di gestione della stessa USL aveva deliberato con atto del 26 novembre 1986 di procedere al recupero rateale sui futuri emolumenti, rispettivamente, di L.22.955.652, di L.39.284.384 e di L.20.029327, per importi corrisposti nel periodo 1^ gennaio 1979 - 31 dicembre 1981 per quote capitarie di assistiti eccedenti il numero effettivo delle scelte di questi ultimi - chiedevano la condanna della USL a restituire le somme non corrisposte oltre interessi e rivalutazione. Il Pretore, con sentenze in data 10 marzo 1994 accoglieva la domanda e il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza 7/15 marzo 1996, rigettava, previa riunione, gli appelli della USL n.1, e la condannava nelle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 con quattro motivi.
Resistono con controricorso i tre medici intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo, l'Azienda sanitaria, deducendo nullità della sentenza per mancanza di motivazione (art.360, n. 5, 159 e 161 c.p.c.), denuncia l'assoluta carenza della motivazione, svolta dal
Tribunale semplicemente per relationem alla sentenza del Pretore, senza che risulti che il giudice di appello abbia criticamente valutato detta pronuncia e le censure contro la stessa mosse dall'appellante, in particolare contro l'applicazione, a dire di quest'ultimo erronea, del c.d. principio di potenzialità della prestazione. Inoltre, il Tribunale non aveva considerato che la fattispecie non poteva essere regolata dalla Convenzione della medicina generale sottoscritta il 30 luglio 1984 e resa esecutiva con d.p.r. 16 ottobre 1984, n.882, trattandosi di rapporti intrattenuti dai medici in epoca precedente con vari enti secondo specifiche convenzioni di volta in volta diverse per il pagamento dei compensi, rimaste in vigore in via transitoria sino al 15 marzo 1981, allorché tutte le competenze passarono al Servizio sanitario nazionale. Il motivo è infondato.
Per quanto attiene al preteso vizio di motivazione, la censura si appalesa non condivisibile: il Tribunale, lungi dal limitarsi al mero ed acritico recepimento della sentenza del Pretore ha ripercorso l'iter argomentativo dallo stesso seguito rilevando come correttamente il Pretore avesse deciso secondo il principio di potenzialità delle prestazioni del medico convenzionato, talché la USL era tenuta per il solo fatto della iscrizione dell'assistito negli elenchi. Inoltre, ha ancora motivato il giudice di appello, gli art.16 e 17 della Convenzione della medicina generale, applicabili al caso di specie, i quali avevano recepito l'art.7 della legge 7 agosto 1982, n.526, sancivano il principio di irretroattività degli effetti economici della cancellazione degli assistiti dagli elenchi per doppia iscrizione;
ne' sarebbe stato applicabile, per diversità della fattispecie, il principio enunciato da questa Corte (sentenza 18 gennaio 1993, n. 559) in relazione all'erogazione per la prima volta ai sanitari del servizio di guardia medica di quote di carovita erroneamente indicizzate.
Si rileva altresì che )e argomentazioni riprese dal giudice di appello rispondono alle critiche svolte dall'appellante, puntualmente riportate nella sentenza.
Le ulteriori censure contenute nella parte finale del motivo sono connesse (e meritano quindi trattazione unitaria) con quelle mosse alla sentenza impugnata col secondo motivo di annullamento, col quale la USL deduce nullità della sentenza per omessa motivazione sii un punto decisivo della controversia (art.360 n.3 c.p.c.) prospettato dalle parli - art.48 L.n.833/1978 - art.7 L.582/1982 - art.16-17-18 e 19 della Convenzione 20/7/1984 (d.p.r. n.822/1984) e lamenta che il Tribunale non abbia minimamente affrontato la questione se, in sede di prima applicazione, i rapporti in questione non dovessero ritenersi regolati anziché dalla richiamata Convenzione, dal regime transitorio conseguente alla radicale trasformazione dei rapporti medesimi secondo la procedura di liquidazione unificata prevista dalla riforma che avrebbe imposto di determinare le competenze effettive dei medici convenzionati e quelle realmente corrisposte nel periodo 1^ gennaio 1979 - 31 dicembre 1981 dal vari enti mutualistici separatamente e dalla Cassa Mutua CC. DD. di Potenza anche per conto degli altri enti (sempre a titolo di acconto, secondo le dichiarazioni degli stessi medici anche in riferimento alla ripartizione percentuale degli assistiti tra i vari enti).
Si tratta di censure fondate nei limiti delle considerazioni che seguono.
La USL correttamente richiama l'art.7 cit. della legge n.526 del 1982 (successiva al d.p.r. 13 agosto 1981 che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, peraltro ignorato dalla ricorrente che inspiegabilmente richiama, invece, altro accordo successivo a tale legge e alle vicende in discussione, reso esecutivo con d.p.r. 16 ottobre 1984, n.822). L'art.7 cit., nel prevedere che le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogale dall'1 gennaio 1980 a medici convenzionati indebitamente percepite, da un lato, sancisce il principio della loro ripetibilità, in radicale contrasto con il presunto principio di potenzialità alle prestazioni (quanto meno nella accezione accolta dai giudici di merito): questa Corte (sentenza 13 maggio 1994, n. 4662) ha già osservato che alcuna espressione è contenuta nellart.7 cit. indicante la previsione del 31 dicembre 1982 come termine di decadenza dal diritto alla ripetizione - dunque legittima - ne' pone limiti alle modalità della stessa anche mediante ritenute.
D'altro lato, poiché l'art.7 cit. fa riferimento a somme indebitamente erogate, per l'accertamento della natura indebita dei pagamenti occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art.18 dell'anteriore accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con d.p.r. 13 agosto 1981 (cui deve ritenersi abbiano inteso riferirsi anche i giudici di merito) il quale stabilisce (primo comma) che la revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca. Nel caso che la USL, non provveda entro dodici mesi dalla morte o dal trasferimento a darne notizia al medico interessalo, la revoca viene onerala con effetto retroattivo di dodici mesi prima della comunicazione. E che (secondo comma) le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volle in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.
È opportuno precisare, poi, che gli artt.16 e 17, richiamati dal Tribunale non riguardano il problema ora i esame, concernendo l'art.16 la scelta del medico, le relative modalità ed il suo effetto a tempo indeterminato, mentre l'art. 17 regola la revoca e recusazione della scelta. le relative modalità ed i sui effetti ai soli fini assistenziali.
L'art.19, primo comma , infine, riguarda gli effetti della scelta, della revoca e della ricusazione ai fini della corresponsione dei compensi, nel casi per così dire fisiologici di verificazione di tali eventi, a seconda che essi intervengano nella prima o nella seconda metà del mese, essendo stabilito che i comensi siano corrisposti, rispettivamente, dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo (il secondo comma prevede la frazionabilità proporzionale del compenso nel giorni del mese in ipotesi di trasferimento, sospensione o cancellazione del medico dall'elenco).
Col terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione all'art.2033 c.civ. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. sotto il profilo che, in ogni caso, i medici avrebbero dovuto restituire le somme indebitamente percette a norma dell'art.2033 c.civ. in relazione alFart.7 legge n.526 del 1982 cit., essendo, tra l'altro, pacifico che le somme di cui si discute erano state erogate come semplice acconto.
Il motivo è fondato nei limiti delle puntualizzazioni appena fatte e delle ulteriori considerazioni che seguono. Con sentenza 24 giugno 1995, n. 7181, questa Sezione ha inteso comporre, dopo averne riepilogato i termini, un contrasto precedentemente insorto nella sezione medesima, affermando che nel rapporto privatistico, seppure di parasubordinazione tra U.S.L. e (nella fattispecie allora in esame) medico di guardia non vige la regola di carattere eccezionale enunciata dalla giurisprudenza amministrativa per il rapporto di pubblico impiego, di irripetibilità delle somme corrisposte dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti. e da costoro percepite in buona fede e destinate al soddisfacimento delle loro normali necessità di vita, sibbene la norma generale di cui alFart.2033 c.civ., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Tale principio, enunciato per i medici di guardia, appare estensibile anche al medici convenzionati della medicina generale e trova conferma, per quanto detto, nell'art.7 della legge n.526 del 1982 cit., correlato all'Accordo collettivo del 1981 cit..
La circostanza, implicante accertamento di fatto non consentito al giudice di legittimità, che i medici avessero ricevuto il pagamento delle quote capitarie espressamente a titolo di acconto, a norma dell'art.2033 non rileva ai fini del diritto alla ripetizione, ma solo ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di ripetizione.
Col quarto motivo, la ricorrente denuncia omessa motivazione della sentenza per violazione dell'art. 437, 210 e 360, n.5 c.p.c. duole sia della mancata richiesta da parte del Tribunale di informative alla Regione Basilicata in ordine alle disposizioni da essa impartite, sia della mancata acquisizione presso la stessa di tutta la documentazione relativa agli accordi raggiunti con le organizzazioni di categoria.
Da tali elementi sarebbe risultata chiarita l'obbligatorietà del comportamento tenuto dall'Azienda sanitaria ex art.7 della legge n.526 del 1992 cit., ma anche l'obbligo restitutorio dei medici.
Si sarebbe trattato di punto decisivo considerato che vi erano anche medici che avevano ricevuto meno di quanto loro dovuto e che se a coloro che avevano ricevuto in eccesso non si fosse potuta chiedere la restituzione del di più percepito, neppure si sarebbe potuto procedere alla erogazione di quanto percepito di meno ai sanitari che si trovavano nella situazione opposta, con ingiustificabile diversità di trattamento.
Il motivo è infondato.
Del tutto inconcludente, anzitutto, è l'ultimo argomento, non essendo dato di vedere come possano ritenersi interdipendenti e comparabili sotto il profilo giuridico (in particolare sotto quello del principio di uguaglianza e di parità di trattamento) la posizione del medico di medicina generale che ha ricevuto somme non dovutegli coli quella del sanitario rimasto debitore di quanto a lui spettante: situazioni che possono solo comportare per la USL, di volta in volta creditrice e debitrice verso soggetti diversi, problemi di equilibrio economico.
Per il resto, il motivo contiene censure assolutamente generiche, non essendo indicato il contenuto precettivo degli atti e degli accordi della cuì omessa ricerca si fa carico al Tribunale. onde neppure è identificabile il carattere di decisività dell'istruttoria che il giudice di merito avrebbe omesso di svolgere. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, di accogliere il ricorso per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere annullata la relazione alle censure accolte e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto secondo cui per il periodo in contestazione (1^ gennaio 1979 - 31 dicembre 1981), a norma dell'art.7 della legge n.526 del 1982, sono ripetibile le somme indebitamente erogale dal 1^ gennaio 1980 a medici convenzionali indebitamente percepite. Ai fini della determinazione degli indebiti, deve farsi riferimento all'art. 18 del d.p.r. 13 agosto 1981 che ha reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, secondo cui la revoca della scelta (la operarsi d'ufficio per morte o trasferimento dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca. Nel caso che la USL, noti provveda entro dodici mesi dalla morte o dal trasferimento a darne notizia al medico interessato, la revoca viene operata con effetto retroattivo di dodici mesi prima della comunicazione. Mentre le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.
Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche, per le spese al Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999