Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/1999, n. 6538
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Sentenza 24 giugno 1999

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Nei rapporti convenzionali tra Servizio sanitario nazionale e medici della medicina generale, ai fini della determinazione delle quote capitarie effettivamente spettanti e di quelle invece suscettibili di ripetizione in quanto indebite, in riferimento ad eventi quali la morte o il trasferimento dell'assistibile, oppure ad episodi di doppia iscrizione, rilevano (per quanto di ragione dal punto di vista temporale) le disposizioni dell'art. 18 dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo il d.P.R. 13 agosto 1981, secondo cui la revoca della scelta, da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento, ha effetto dal giorno dell'evento rilevante, purché la A.S.L. provveda a darne notizia entro dodici mesi (e, in caso contrario, ha effetto "retroattivo di dodici mesi prima della comunicazione"), mentre le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione, nel caso di scelta duplice nei confronti dello stesso medico, e dalla data di comunicazione della cancellazione al medico interessato, negli altri casi.

In considerazione dell'inapplicabilità al rapporto di parasubordinazione intercorrente tra Servizio sanitario nazionale e medici convenzionati del principio dell'irripetibilità (a talune condizioni) delle somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, e della espressa previsione della ripetibilità delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati, da parte dell'art. 7 della legge n. 526 del 1982 (indicante a tal fine il termine del 31 dicembre 1982 non a pena di decadenza del relativo diritto), devono ritenersi ripetibili (con riferimento a fattispecie relative al periodo 1979-1981), le somme versate a medici convenzionati per la medicina generale partire dal 1 gennaio 1980 a titolo di quote capitarie, che siano indebite secondo la specifica normativa convenzionale (vedasi al riguardo la ulteriore massima tratta dalla stessa sentenza), senza che in senso contrario possa invocarsi un presunto principio della potenzialità delle prestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/1999, n. 6538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6538
    Data del deposito : 24 giugno 1999

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