Articolo 5 della Legge 17 dicembre 1949, n. 905
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 gennaio 1950
Art. 5.
Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale salvo i conguagli di cui al successivo art. 6.
La sottoscrizione puo' essere effettuata esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali con scadenza negli anni 1950 e 1951 ed in buoni del Tesoro ordinari, emessi entro il 31 dicembre 1949.
Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di nuova commissione e' data facolta' al Ministro per il tesoro di anticipare, all'atto della sottoscrizione, il pagamento della prima cedola semestrale di interessi su detti buoni, scadente il 1 ottobre 1950.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950