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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/08/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]18/2 16147 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MASCINI STEFANO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._3
18/11/1985, residente in [...]12/4 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MASCINI STEFANO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 21/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
7/3/2019 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
21/07/2012 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
I. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali assumeranno di comune accordo le principali decisioni che lo riguardano in campo educativo, sanitario, di istruzione e pratica di sport, con con un collocamento paritario alternato;
II. I genitori si impegnano a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse di
, evitando di comunicare per suo tramite;
Per_1
III. continuerà a risiedere con la madre nell'abitazione familiare in Genova alla Via Per_1
Castagnola 12/4, di proprietà per il 50% della Sig.ra la quale è titolare Parte_2
integralmente dell'usufrutto, e per il 50% della nuda proprietà del Sig. Controparte_1 resta assegnata, con ogni bene ed arredo in essa contenuto, alla Sig.ra , Parte_2
avendo il Sig. ritirato prima d'ora i suoi effetti personali ed ogni bene ed Parte_1
arredo di suo interesse e/o proprietà dal momento della separazione avendo trasferito da diverso tempo la propria abitazione e residenza altrove, attualmente in Genova alla Via
Cadevilla 18/2;
IV. Il regime di frequentazione, salvo diversi accordi tra i genitori - tenendo in considerazione le esigenze di entrambi i genitori, che si impegnano a venirsi incontro e a rispettarsi nell'interesse primo di - seguirà in linea generale il seguente calendario, Per_1 compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore: a) Da lunedì dall'uscita da scuola alle 16 fino al martedì alle ore 19 Per_1
starà con la madre;
b) Dal martedì alle ore 19 al giovedì all'entrata a scuola alle ore 8
starà con il padre;
Da giovedì all'uscita da scuola alle 16 fino al venerdì all'entrata Per_1
a scuola alle ore 8 starà con la madre;
d) Fine settimana alternati fra i genitori da Per_1 venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16 al lunedì all'entrata a scuola alle ore 8;
V. Attualmente frequenta la classe quarta elementare presso l'Istituto Giustiniani sito Per_1
in Genova alla Via Bottini con orari dalle ore 8 alle ore 16;
VI. I coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi, nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative, anche con riferimento alle ferie estive ed invernali, sin d'ora pattuendo i seguenti criteri: e) Alternanza annuale per le festività religiose e civili, per il Capodanno e la Pasqua, nonché per eventuali ponti;
f) Vigilia di Natale: starà sempre con la mamma, Per_1
compresa la cena fino alle ore 22; g) Il giorno di Natale dalle ore 10 del mattino fino alle ore
18 starà sempre con il padre;
h) Alternanza annuale per il pernottamento tra il 24 Per_1
e il 25 dicembre e la giornata del 25; i) Un periodo di vacanze estivo di tre settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore da concordarsi annualmente entro la fine del mese di maggio;
j) Quanto ai compleanni di i coniugi assumeranno i relativi accordi in Per_1
modo da poterne entrambi festeggiare la ricorrenza congiuntamente o separatamente;
k) I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con il figlio. Eventuali viaggi in Paesi esterni alla UE dovranno essere previamente concordati;
l) Durante i periodi di vacanza di con ciascun genitore saranno sospesi i diritti di visita dell'altro, ma Per_1 mantenuti regolari contatti telefonici con la collaborazione del genitore che abbia il figlio con sé (in ragione di un contatto al giorno, salvo specifiche esigenze); m) Qualora le condizioni di salute di sconsiglino il suo trasferimento presso l'abitazione Per_1 paterna/materna o comunque fuori dalla residenza del momento, i coniugi concorderanno le modalità più opportune per consentire che il padre/la madre possa egualmente fargli visita e trascorrere con lui un adeguato lasso di tempo;
VII. I coniugi si impegnano ad assumere gli accordi concernenti in un clima di Per_1
reciproca collaborazione, nel rispetto del preminente interesse morale e materiale del figlio stesso e delle rispettive esigenze personali e lavorative dei genitori;
si impegnano, altresì, ad informarsi reciprocamente in merito ad eventuali esigenze o problematiche relative a
; ad evitare in sua presenza contrasti e diverbi;
a preservare e favorire il suo legame Per_1 affettivo con i nonni ed in genere con i componenti di entrambe le linee parentali;
VIII. I genitori si impegnano ad affrontare con spirito di collaborazione, nell'interesse preminente di loro figlio, le future reciproche richieste di modifica del regime di alternanza nell'accudimento di , restando inteso che in caso di contrasti nell'esecuzione delle Per_1
presenti condizioni ne ricercheranno un componimento bonario, se del caso rivolgendosi ad un mediatore familiare di comune gradimento;
IX. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con tempestività ogni notizia di rilievo inerente le esigenze, le esperienze e la salute psico-fisica di , nonché Per_1 eventuali suoi spostamenti per periodi superiori ad una giornata ed a fornirsi reciprocamente i recapiti telefonici ai quali reperirlo sempre;
X. In punto economico, quanto al mantenimento di , ciascun genitore provvederà al Per_1 mantenimento diretto del minore;
XI. Gli assegni familiari Inps inerenti il figlio ed eventuali bonus erogati da istituzioni pubbliche o private saranno percepiti al 50% da ciascuno dei genitori;
XII. Le spese straordinarie inerenti saranno ripartite al 50% tra i genitori, facendo Per_1
riferimento alle voci e alle modalità di cui al verbale di orientamento uniforme della quarta sezione del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016;
XIII. I coniugi cureranno di scambiarsi la documentazione relativa alle spese per il figlio, per garantirne lo sgravio fiscale in base all'accollo. Le detrazioni fiscali per il figlio saranno godute dai genitori al 50%;
XIV. I genitori esprimono consenso per il rilascio dei documenti di espatrio del figlio che verranno custoditi dalla madre e scambiati con il padre all'occorrenza;
XV. Quanto ai reciproci impegni economici, i Sig.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autonomi e di nulla pretendere l'uno dall'altro; XVI. I coniugi si danno atto di avere dato esecuzione alle condizioni del presente ricorso a partire dalla data della sua sottoscrizione. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2012, Numero 309, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]18/2 16147 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MASCINI STEFANO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._3
18/11/1985, residente in [...]12/4 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MASCINI STEFANO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 21/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
7/3/2019 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
21/07/2012 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
I. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali assumeranno di comune accordo le principali decisioni che lo riguardano in campo educativo, sanitario, di istruzione e pratica di sport, con con un collocamento paritario alternato;
II. I genitori si impegnano a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse di
, evitando di comunicare per suo tramite;
Per_1
III. continuerà a risiedere con la madre nell'abitazione familiare in Genova alla Via Per_1
Castagnola 12/4, di proprietà per il 50% della Sig.ra la quale è titolare Parte_2
integralmente dell'usufrutto, e per il 50% della nuda proprietà del Sig. Controparte_1 resta assegnata, con ogni bene ed arredo in essa contenuto, alla Sig.ra , Parte_2
avendo il Sig. ritirato prima d'ora i suoi effetti personali ed ogni bene ed Parte_1
arredo di suo interesse e/o proprietà dal momento della separazione avendo trasferito da diverso tempo la propria abitazione e residenza altrove, attualmente in Genova alla Via
Cadevilla 18/2;
IV. Il regime di frequentazione, salvo diversi accordi tra i genitori - tenendo in considerazione le esigenze di entrambi i genitori, che si impegnano a venirsi incontro e a rispettarsi nell'interesse primo di - seguirà in linea generale il seguente calendario, Per_1 compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore: a) Da lunedì dall'uscita da scuola alle 16 fino al martedì alle ore 19 Per_1
starà con la madre;
b) Dal martedì alle ore 19 al giovedì all'entrata a scuola alle ore 8
starà con il padre;
Da giovedì all'uscita da scuola alle 16 fino al venerdì all'entrata Per_1
a scuola alle ore 8 starà con la madre;
d) Fine settimana alternati fra i genitori da Per_1 venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16 al lunedì all'entrata a scuola alle ore 8;
V. Attualmente frequenta la classe quarta elementare presso l'Istituto Giustiniani sito Per_1
in Genova alla Via Bottini con orari dalle ore 8 alle ore 16;
VI. I coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi, nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative, anche con riferimento alle ferie estive ed invernali, sin d'ora pattuendo i seguenti criteri: e) Alternanza annuale per le festività religiose e civili, per il Capodanno e la Pasqua, nonché per eventuali ponti;
f) Vigilia di Natale: starà sempre con la mamma, Per_1
compresa la cena fino alle ore 22; g) Il giorno di Natale dalle ore 10 del mattino fino alle ore
18 starà sempre con il padre;
h) Alternanza annuale per il pernottamento tra il 24 Per_1
e il 25 dicembre e la giornata del 25; i) Un periodo di vacanze estivo di tre settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore da concordarsi annualmente entro la fine del mese di maggio;
j) Quanto ai compleanni di i coniugi assumeranno i relativi accordi in Per_1
modo da poterne entrambi festeggiare la ricorrenza congiuntamente o separatamente;
k) I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con il figlio. Eventuali viaggi in Paesi esterni alla UE dovranno essere previamente concordati;
l) Durante i periodi di vacanza di con ciascun genitore saranno sospesi i diritti di visita dell'altro, ma Per_1 mantenuti regolari contatti telefonici con la collaborazione del genitore che abbia il figlio con sé (in ragione di un contatto al giorno, salvo specifiche esigenze); m) Qualora le condizioni di salute di sconsiglino il suo trasferimento presso l'abitazione Per_1 paterna/materna o comunque fuori dalla residenza del momento, i coniugi concorderanno le modalità più opportune per consentire che il padre/la madre possa egualmente fargli visita e trascorrere con lui un adeguato lasso di tempo;
VII. I coniugi si impegnano ad assumere gli accordi concernenti in un clima di Per_1
reciproca collaborazione, nel rispetto del preminente interesse morale e materiale del figlio stesso e delle rispettive esigenze personali e lavorative dei genitori;
si impegnano, altresì, ad informarsi reciprocamente in merito ad eventuali esigenze o problematiche relative a
; ad evitare in sua presenza contrasti e diverbi;
a preservare e favorire il suo legame Per_1 affettivo con i nonni ed in genere con i componenti di entrambe le linee parentali;
VIII. I genitori si impegnano ad affrontare con spirito di collaborazione, nell'interesse preminente di loro figlio, le future reciproche richieste di modifica del regime di alternanza nell'accudimento di , restando inteso che in caso di contrasti nell'esecuzione delle Per_1
presenti condizioni ne ricercheranno un componimento bonario, se del caso rivolgendosi ad un mediatore familiare di comune gradimento;
IX. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con tempestività ogni notizia di rilievo inerente le esigenze, le esperienze e la salute psico-fisica di , nonché Per_1 eventuali suoi spostamenti per periodi superiori ad una giornata ed a fornirsi reciprocamente i recapiti telefonici ai quali reperirlo sempre;
X. In punto economico, quanto al mantenimento di , ciascun genitore provvederà al Per_1 mantenimento diretto del minore;
XI. Gli assegni familiari Inps inerenti il figlio ed eventuali bonus erogati da istituzioni pubbliche o private saranno percepiti al 50% da ciascuno dei genitori;
XII. Le spese straordinarie inerenti saranno ripartite al 50% tra i genitori, facendo Per_1
riferimento alle voci e alle modalità di cui al verbale di orientamento uniforme della quarta sezione del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016;
XIII. I coniugi cureranno di scambiarsi la documentazione relativa alle spese per il figlio, per garantirne lo sgravio fiscale in base all'accollo. Le detrazioni fiscali per il figlio saranno godute dai genitori al 50%;
XIV. I genitori esprimono consenso per il rilascio dei documenti di espatrio del figlio che verranno custoditi dalla madre e scambiati con il padre all'occorrenza;
XV. Quanto ai reciproci impegni economici, i Sig.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autonomi e di nulla pretendere l'uno dall'altro; XVI. I coniugi si danno atto di avere dato esecuzione alle condizioni del presente ricorso a partire dalla data della sua sottoscrizione. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2012, Numero 309, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba