Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima p.a., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito).
Commentario • 1
- 1. Assegno di invalidità civile e requisitiAvv. Rocchina Staiano · https://www.fiscoetasse.com/ · 11 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/04/2003, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN RA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14437/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Giampaolo PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.5.2000, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di LA LI all'assegno di invalidità e per l'effetto condannava il Ministero dell'interno al pagamento dei relativi ratei. In relazione alla sussistenza del requisito reddituale, richiesto come elemento costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30.3.1971 n. 118, il tribunale riteneva sufficiente l'autocertificazione della parte.
Avverso la sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che ai fini della prova del requisito reddituale l'autocertificazione prodotta in giudizio dalla LI non poteva assumere alcun valore.
Ha resistito, con controricorso, la LI.
La Sezione lavoro della S.C., con ordinanza del 7.11.2002, ha osservato che sulla questione della rilevanza nel processo previdenziale delle autocertificazioni e della loro efficacia circa la dimostrazione dei limiti reddituali richiesti per usufruire delle prestazioni previdenziali sussistono, nell'ambito della sezione, contrastanti indirizzi, l'uno negativo (sent. n. 2628/01) e l'altro positivo, ma con varie articolazioni (sent. n. 7966/01; sent. n. 11031/01; sent. n. 10313/02; sent. n. 13967/02). La Sezione ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni unite civili. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 13 della legge 30.3.1971 n. 118 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, il ricorrente assume che non è stata fornita la prova della sussistenza del requisito socio-economico; sostiene che a tal fine non è sufficiente l'autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, sulla quale il giudice di inerito ha fondato la sua pronuncia, perché l'autocertificazione (prevista dall'art. 2 della legge 4.1.1968 n.15) ha valore unicamente nella fase amministrativa, ma non è idonea a costituire prova in giudizio, così come avviene per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (previste dall'art. 4 della legge citata), come statuito dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 10153/98.
2. Sulla questione sollevata con il motivo in esame nella giurisprudenza della Sezione lavoro della S.C. è controverso se la prova del requisito reddituale, che, ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni assistenziali di cui agli artt. 12, 13 e 17 della legge n. 118 del 1971 grava sul soggetto invalido, possa essere fornita, nell'ambito del giudizio instaurato a seguito della definizione del procedimento amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c, mediante la dichiarazione personale sostitutiva di certificazioni rilasciate dagli uffici delle imposte prevista dall'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. 20.10.1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera o), del d.P.R. 28.12.2000 n. 445. Ad un indirizzo negativo (sent. n. 2628/01, che si richiama a S.U. n. 10153/98), se ne contrappone un altro positivo, con varie articolazioni (sent. n. 7988/01; n. 11031/01; n. 10313/02; n. 13967/02). 3. È utile aver riguardo al quadro normativo di riferimento. La legge 13.4.1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), all'art. 24, dispone che : "I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4.1.1968 n. 15." La legge n.15 del 1968, alla quale la suindicata disposizione rinvia, detta "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme", e, all'art. 2, disciplina in via generale le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", disponendo, nel comma 1, che: "La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni". L'originario quadro normativo di riferimento ha subito successive variazioni.
In particolare, l'art. 24 della legge n.114 del 1977 è stato abrogato dall'art. 13 del d.P.R. 20.10.1998 n. 403 (Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15.5.1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 del medesimo regolamento (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive), il cui comma 1 dispone che: "Oltre ai casi previsti dall'art. 2 delle legge n. 15 del 1968 ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
A) ...; B) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali...".
La richiamata normativa risulta successivamente confluita, sostanzialmente invariata, nell'art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
4. Va altresì ricordato che queste Sezioni unite hanno avuto modo di pronunciarsi sul valore probatorio, nel giudizio civile, della ulteriore figura di dichiarazione sostitutiva costituita dalla "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" prevista dall'art. 4 della medesima legge n. 15 del 1968 ("L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20"), e successivamente regolata dall'art. 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, ed ora disciplinata dall'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000). Con la sentenza n. 10153/1998, nel comporre il contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, hanno statuito che: "La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione ed in determinate attività e procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica, previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni".
5. Tanto premesso, circa il quadro normativo e lo specifico precedente, osservano le Sezioni unite che, nel vigente ordinamento, l'attitudine probatoria delle dichiarazioni sostitutive opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati, i quali debbano fornire la prova di fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (in tal senso, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: sent. n. 10153/98). Tale limitazione emerge, con tutta chiarezza, in relazione ad ambedue le ipotesi di dichiarazioni sostitutive (di certificazioni:
art. 2; e di atti di notorietà: art. 4), dalla loro originaria previsione all'interno della legge n. 15 del 1968, il cui ambito di applicazione è definito dall'art. 1 (Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti), secondo cui : "La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge". Limitazione che è stata confermata anche dalla successiva legislazione, poiché questa, pur prevedendo l'estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (artt. 1 e 2 d.P.R. n. 403 del 1998), ne ha esplicitamente ribadito l'ambito ristretto ai rapporti con la pubblica amministrazione. Ed in tal senso è la disciplina vigente, come confluita nel d.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art. 47). Per quanto concerne le "autocertificazioni", è previsto infatti che, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (art. 43), determinati stati, qualità personali e fatti (e tra questi, per quanto rileva nel caso in esame, la situazione reddituale ed economica) sono comprovati dall'interessato con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni (art. 46); che dette dichiarazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48);
che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accettare in luogo dei certificati le dichiarazioni sostitutive (art. 43); che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71); che le dichiarazioni sostitutive mendaci sono fonte di responsabilità penale (art. 76).
Ed eguale ambito è riservato alla dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà (art. 47, comma 3). Dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato che dalla "autocertificazione" si distingue in ragione della diversità dell'atto al quale le due dichiarazioni rispettivamente si sostituiscono (l'una, un atto che racchiude una sorta di testimonianza anticipata resa da terzi circa la notorietà di un fatto giuridicamente rilevante;
l'altra, un atto di certificazione proveniente dalla pubblica amministrazione), ma che alla autocertificazione è accomunata dalla identità della funzione, costituita dalla facoltà attribuita all'interessato di elevare a prova una dichiarazione a sè favorevole.
Ma tale facoltà rimane ristretta al solo ambito dei procedimenti amministrativi, poiché alle menzionate dichiarazioni sostitutive la legge riconosce, privilegiando l'esigenza di semplificare lo svolgimento dei detti procedimenti, attitudine a "comprovare" determinati stati, qualità personali e fatti, nei soli rapporti con la pubblica amministrazione, in vista dell'adozione di provvedimenti amministrativi.
Una estensione della idoneità delle dichiarazioni sostitutive a "comprovare", anche in giudizio, nel contraddittorio tra le parti e nei confronti del giudice, in vista dell'emanazione di una sentenza favorevole, stati, qualità personali e fatti a favore della parte che rende la dichiarazione non è in alcun modo prevista dalla vigente legislazione sostanziale e processuale. E solo una espressa previsione potrebbe consentire una trasposizione nel processo civile del valore probatorio di tali dichiarazioni, formate fuori dal processo, ed anzi proprio in vista del processo, dalla parte che le invoca a suo favore, in deroga ai principi dai quali è regolato in materia di onere della prova il giudizio civile di cognizione. Come già rilevato con la sentenza n. 10153/98, riconoscere efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) alla dichiarazione sostitutiva, prodotta in giudizio quale unico elemento a sostegno dell'affermata sussistenza di fatti, stati o qualità personali del dichiarante integranti elementi costitutivi dell'azione o dell'eccezione, sarebbe in contrasto con il fondamentale principio in virtù del quale la parte non può derivare elementi di prova da proprie dichiarazioni, ai fini del soddisfacimento a proprio favore dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. Principio che scaturisce con tutta chiarezza dal rilievo che solo in casi specifici (quelli previsti dagli artt. 2710 e 2734 c.c), che vanno considerati come eccezioni alla contraria regola generale, la legge attribuisce efficacia, nel giudizio civile, alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende. In difetto di diversa specifica previsione di legge nessun valore probatorio può quindi essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (e, deve aggiungersi, per quanto prima osservato, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione), qualora costituisca l'unico elemento esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione.
6. Non valgono a superare il rilevato ostacolo all'estensione al giudizio civile dell'efficacia probatoria riconosciuta alle autocertificazioni della posizione reddituale nel procedimento amministrativo le argomentazioni svolte dalle sentenze favorevoli all'estensione del valore probatorio della dichiarazione sostitutiva nell'ambito del giudizio previdenziale.
6.1. La sentenza n. 796/01, discostandosi dalla pronuncia n. 10153/98 delle Sezioni unite, ha ritenuto che alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968 con attitudine certificativa e indiziario nel giudizio civile nell'ipotesi in cui di tale giudizio sia parte la medesima pubblica amministrazione.
6.2. La sentenza n. 10313/02 ha rilevato: a) che il giudizio di cognizione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie deve essere preceduto, a pena di improcedibilità (art. 443 c.p.c), dal procedimento per la composizione in sede amministrativa;
b) che il valore probatorio riconosciuto, in questa fase, alle autocertificazioni nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione deve necessariamente permanere nel giudizio civile che poi si svolge tra le stesse parti e che ha lo stesso oggetto, poiché l'amministrazione, che in sede amministrativa è obbligata ad accettare la dichiarazione, salvo il proprio potere di controllo, non può poi rifiutarla in sede giudiziale;
c) che la continuità della tutela nelle due fasi è anche continuità della funzione dei mezzi probatori, che non possono subire, nella fase giudiziale, limitazione in danno di colui nel cui interesse questo processo è predisposto e che conserva la responsabilità penale per l'eventuale mendace dichiarazione;
d) che nella fase giudiziale l'amministrazione non può assumere una posizione di indifferenza, ma, in quanto conserva appieno il suo potere di controllo e verifica, deve procedere all'accertamento delle condizioni reddituali al fine di smentire il contenuto della dichiarazione, anche se questa è stata prodotta per la prima volta nel giudizio a dimostrazione della attualità del requisito.
6.3. A sua volta, la sentenza n. 11031/01 ha considerato: a) che non sembra esatto il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 10153/98, secondo cui il processo civile, pur inserendosi nel complessivo ordinamento giuridico, è retto da proprie regole circa la valutazione della rilevanza delle fonti di prova, poiché le regole sulla rilevanza probatoria di una fonte di prova sono dettate dal codice civile e non dal codice di procedura;
b) che deve escludersi, in difetto di qualsiasi indicazione normativa in tal senso, che l'efficacia probatoria assunta dall'autocertificazione nel procedimento amministrativo possa venire meno una volta che il diritto oggetto del procedimento amministrativo divenga oggetto di accertamento in giudizio, poiché non sembra ammissibile che le agevolazioni e le semplificazioni previste dalla legge a favore del cittadino possano essere poste nel nulla per il solo fatto che l'amministrazione disconosca la pretesa del medesimo, ne' conforme a logica che lo stesso comportamento dell'amministrazione vanifichi i benefici che la semplificazione amministrativa è diretta ad arrecare anche ai pubblici uffici;
c) che l'efficace ricorso alla autocertificazione presuppone che tale tipo di documentazione sia stato prodotto nella sede amministrativa, sia perché a tale procedimento fanno riferimento sia la legge n. 15 del 1968, sia l'art. 1 del d.P.R. n. 403 del 1998, sia perché
l'ammissione dello speciale sistema di documentazione in esame si correla non solo alla responsabilizzazione del cittadino, cui concorre la previsione di sanzioni penali, ma anche alla circostanza che sia offerta all'amministrazione l'occasione di valutare, nell'ambito del procedimento amministrativo, l'opportunità di procedere ad una verifica di quanto è oggetto della autocertificazione, atteso che l'amministrazione, se è tenuta ad accettarla, non è obbligata a prestare ad essa fede, ed ha il potere di procedere ad una verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato dall'interessato, dando rilievo anche a circostanze di fatto, desumibili aliunde, relative al merito di quanto oggetto di certificazione;
d) che, ricorrendo tale presupposto, anche in sede giudiziale la dichiarazione sostitutiva di certificazione ben può essere valutata dal giudice nell'esercizio dei poteri che l'art. 116, comma 1, c.p.c. gli attribuisce;
e) che, nel caso in cui la dichiarazione sia stata prodotta direttamente in giudizio, ad essa non potrà invece attribuirsi rilevanza di prova, bensì soltanto di indizio, da valutare nel necessario concorso di altri elementi indiziari;
f) che ad escludere il valore indiziario del documento non è invocabile il principio secondo cui la parte non potrebbe derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni, poiché nell'ordinamento non si rinviene l'enunciazione, in termini positivi, di un principio siffatto, mentre in vari casi (artt. 2710 e 2734 c.c.) la legge riconosce efficacia probatoria a dichiarazioni di parte;
g) che la possibile valutazione dell'autocertificazione quale indizio in senso favorevole al dichiarante sembra altresì coerente con l'indirizzo giurisprudenziale che consente di apprezzare in tal senso la deposizione testimoniale de relato ex parte (sent. n. 2325/99; n. 4618/96).
6.4. La sentenza n. 13967/02, infine, ha prestato adesione all'orientamento favorevole all'estensione dell'efficacia probatoria della autocertificazione anche nel giudizio, configurando, a carico dell'amministrazione, un onere di contestazione aggravato, nel senso che l'amministrazione non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria della autocertificazione, ma deve fornire in positivo elementi idonei ad inficiarne il contenuto.
7. Le considerazioni svolte dalle sentenze sopra richiamate non sono persuasive. Va rilevato infatti: a) che la rilevata continuità tra fase di composizione in sede amministrativa necessariamente prodromica e successivo giudizio di cognizione non esclude che ciascuna fase sia soggetta, sotto il profilo probatorio, da regole proprie, con conseguente esclusione dell'efficacia probatoria delle autocertificazioni, riconosciuta per esigenze di semplificazione nella fase amministrativa, nel successivo giudizio civile, anche a livello di mero indizio, ostandovi, in difetto di una espressa norma di deroga, il principio secondo cui nel giudizio di cognizione la parte non può derivare elementi di prova a suo favore da proprie dichiarazioni (v. S.U. n. 10153/98); b) che il potere-dovere dell'amministrazione, nella fase amministrativa, di disporre controlli, anche a campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, svolge, unitamente alle sanzioni penali comminate al dichiarante mendace, una funzione di dissuasione dall'impiego di dichiarazioni non veritiere, a garanzia della efficacia e della serietà dei procedimenti semplificati, e, tenuto conto della sua funzione, non consente di desumere a carico dell'amministrazione un onere di contestazione, il cui mancato assolvimento nella detta fase possa determinare preclusioni alla successiva contestazione in sede giudiziale, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già prodotta nella fase amministrativa, e, a maggior ragione, nel caso di produzione per la prima volta in giudizio;
c) che nel giudizio di cui si tratta l'esigenza di specificità della contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, prevista dall'art. 416, comma 3, c.p.c, deve ritenersi soddisfatta, in relazione alla fattispecie in esame,
dalla contestazione della sussistenza del requisito reddituale perché non adeguatamente provato - senza necessità di specifica allegazione di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del detto requisito -, non gravando sull'amministrazione convenuta, stante l'irrilevanza sul piano probatorio della autocertificazione, un aggiuntivo non previsto onere di positiva prova contraria;
laddove, in difetto di contestazione, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costituitivi della pretesa che la parte deve dimostrare, di guisa che il giudice dovrà ritenerlo sussistente non già in base alla eventuale autocertificazione, di per sè priva di qualsiasi rilievo probatorio, anche a livello di mero indizio, bensì in ragione della non contestata allegazione circa la sussistenza del requisito (v. S.U. n. 761/02); d) che non vale denunciare una asserita discrasia tra l'esclusione di ogni possibilità di valutazione a fini probatori della dichiarazione sostitutiva e la riconosciuta possibile valutazione, ad avviso di alcune pronunce di questa S.C., della testimonianza de relato ex parte, poiché in questo caso la dichiarazione della parte è comunque acquisita attraverso la deposizione testimoniale, raccolta nel processo con la garanzia del contraddittorio e sotto il controllo del giudice, laddove ciò non avviene per le dichiarazioni sostitutive, formate dalla stessa parte fuori dal processo.
8. In conclusione, il contrasto va composto affermando il seguente principio: "La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. 20.10.1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera o), del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, è idonea a comprovare,
fino a contraria risultanza, detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c, da proprie dichiarazioni." 9. Procedendo all'esame del ricorso, va rilevato che la sentenza impugnata non si è attenuta all'enunciato principio, ma ha riconosciuto valore probatorio alla autocertificazione. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003