Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2001, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
A E L N L O E I Z D A 9 R SEZ ONE : RIM CIVILE796701°N . T " T S I 7 R 1 RTE SUPREMADI G A ACIONE A 3 ' 7 E 6 L R 9 L 1 E - A D 5 D - I 3 E S T E N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E G Oggetto E S G S E I E L OPPOSIZIONE A " - Presidente Dott. Pasquale REALE A SANZIONE Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI AMMINISTRATIVA R.G.N. 12739/00 Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Cron. 16351 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/03/2001 ORDINANZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA BETTELLA LUIGI, elettivamente presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avversO il decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, emesso il 23/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'08/03/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
2001 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore ORD Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede 45 1 che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità dell'istanza. Fatto e diritto Con decreto del 23 febbraio 2000, il Presidente della Repubblica ha dichiarato inammissibile il ricorso strordinario di IG EL contro l'ordinanza- ingiunzione emessa il 16 maggio 1997 dal Prefetto di Venezia conseguente al verbale di accertamento di una violazione alle norme del cod.str.redatto dalla Pol- strada di Venezia, con cui gli è stato ingiunto il pa- gamento di una sanzione pecuniaria. Per la cassazione di questo provvedimento il Bet- tella ha proposto ricorso, rilevando che erroneamente il decreto aveva ritenuto che contro l'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto per le violazioni del codice della strada sia ammissibile soltanto il ricorso al giudice ordinario e non anche quello gerarchi- co:peraltro violando anche la disposizione dell'art. 113 della Costit. Il ricorso non è stato notificato ad alcuno;
per cui il P.G. ne ha chiesto la declaratoria di inammissi- bilità. Ciò posto la Corte osserva che tanto nell'ipotesi, in cui il EL abbia voluto proporre ricorso ordi- nario, che in quella di ricorso straordinario ex art.111 Costit., l'atto sudetto è disciplinato dalle disposizioni sulle impugnazioni in generale di cui agli art.323 e segg. cod. proc. civ., nonché da quelle concer- nenti in particolare il ricorso per cassazione di cui agl art.360 e segg. cod. proc. civ., le quali richiedono a pena di inammissibilità: a)anzitutto, che venga sotto- da un avvocatoscritto, a pena di inammissibilità iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art.365); b) quindi, che venga notificato alle parti contro cui è proposto (art.330 e segg.); c) ed, infine, che venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti sudette (art.369). Poiché, invece, il ricorso è stato sottoscritto di- rettamente da IG EL e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo,munito di procura specia- le;
e poiché l' atto non è stato neppur notificato al Ministero dell'Interno, come era necessario per instau- rare il contraddittorio (art.325 e 330 cod. proc. civ.), deve esserne dichiarata l'inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2001 Il Presidente Pasquale Realefo COMTE S CADA DASTAZONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria || 24 MAG 2001 IL CANCELLIERE Mise M ines IL CANCELLIERE Luisa Passinettiv E A N L L O I E Z D " A 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 L R 6 L 9 E A 1 - D D 5 - I E 3 S T N E N E E G S S G I E E " A L