Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968 con attitudine certificativa e probatoria nei confronti della P.A., non può negarsi valore indiziario nel giudizio civile nel quale sia parte in causa la medesima pubblica amministrazione, tanto più quando essa concerna la prova negativa di non aver superato, in un determinato periodo, un certo limite di reddito. (Nella specie era stata promossa controversia nei confronti dell'Amministrazione dell'interno e del tesoro per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile; nel giudizio di merito l'interessato aveva prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al fine di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stata rilevato, malgrado la detta produzione, il difetto del requisito economico).
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 03/04/2003 n° 5167Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7966 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI IA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato COMO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI, MINISTERO DEL TESORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 655/97 del Tribunale di MESSINA, depositata il 20/02/98 R.G.N. 508/96;
2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con ricorso del 22 dicembre 1994 al Pretore di Messina, DI FR chiedeva dichiararsi nei confronti del Ministero dell'interno il suo diritto alla pensione d'invalidità civile;
che, costituitosi il convenuto ed esperita una consulenza tecnica medico-legale, il Pretore rigettava la domanda con sentenza del 2 aprile 1996;
che, proposto appello dalla soccombente e ad esito di nuova consulenza tecnica, con sentenza del 20 febbraio 1998 il Tribunale confermava la prima decisione, ravvisando bensì un'invalidità permanente del cento per cento dal maggio 1997 e dell'ottanta per cento dal dicembre 1995, ma rilevando il difetto del requisito di reddito;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la FR, mentre l'intimato Ministero dell'interno non si è costituito;
che nell'udienza del 19 dicembre 2000 la discussione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Considerato che col primo motivo la ricorrente, invocando gli articoli 132, nn. 2 e 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., sostiene la nullità della sentenza impugnata, la quale non indica in epigrafe, quale parte appellata, il Ministero del tesoro, che pure era stato parte in giudizio;
che il motivo è inammissibile giacché la ricorrente non chiarisce l'interesse che la induce alla doglianza, ossia quale rilievo abbia per lei il vizio di redazione dell'epigrafe della sentenza;
che col secondo motivo ella deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 329 e 342 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale abbia escluso, con rilievo d'ufficio, il requisito reddituale, vale a dire uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo fatto valere in giudizio, malgrado che il relativo difetto non fosse stato fatto valere in appello dalla controparte, ossia dal Ministero dell'interno risultato vincitore in primo grado e malgrado che davanti al Pretore l'attrice, attuale ricorrente, avesse prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del 24 novembre 1994, comprovante che ella era casalinga e non percepiva alcun reddito;
che il motivo è infondato nella parte concernente il silenzio della controparte, in grado d'appello, circa il difetto del requisito reddituale, giacché l'art. 346 cod. proc. civ. impone bensì alla parte vincitrice in primo grado l'onere di riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte, ma l'onere non riguarda le questioni rilevabili d'ufficio, quale la mancanza di uno degli elementi costitutivi del diritto vantato dall'attore (Cass. 13 aprile 1995 n. 4217, 1^' settembre 1995 n. 9245, 23 dicembre 1999 n. 14509);
che lo stesso motivo è fondato nella parte riguardante l'acquisizione agli atti della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata al ricorso al Pretore;
che in linea di massima la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni (ex multis Cass. 14 ottobre 1998 n. 10153);
che tuttavia il valore indiziario non può negarsi quando sia parte in causa la medesima pubblica amministrazione nei cui confronti, per legge, la detta dichiarazione è dotata di attitudine certificativa, e ciò tanto più vale quando trattisi di prova negativa, quale la prova di non aver superato, in un determinato periodo, un certo limite di reddito;
che il terzo motivo ripete sostanzialmente il secondo poiché con esso il ricorrente sostiene che, ravvisato il requisito reddituale e quello sanitario, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda:
pertanto vale per esso quanto già sopra detto;
che, accolto il ricorso, la causa dev'essere rinviata ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Messina e che procederà all'accertamento sul cosiddetto requisito reddituale, provvedendo anche in ordine alle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Messina, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001