Versione
18 maggio 1997
18 maggio 1997
Art. 1. (Semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 giugno 1997 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
sulla documentazione amministrativa) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 giugno 1997 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Commentari • 20
- 1. Elementi sull’autocertificazione e relativi adempimentiTony Masala · https://www.diritto.it/ · 19 marzo 2021 · 3.2257388
[…] In attuazione all'art. 1 della legge n. 127 del 1997 è stato emanato il D.P.R. n. 403 del 1998 “semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa”. […]
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Giurisprudenza • 40
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 28/12/2017, n. 12726Provvedimento: […] Si trattava in particolare della imputazione di falso (decreto penale di condanna notificato il 10 aprile 2003 poi opposto dal sig. TI) perché nell'anno 2000, in occasione del concorso per la ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, il sig. TI aveva rilasciato la dichiarazione ai sensi dell'art. 1, legge 15 maggio 1997, n. 127, di "non aver riportato sanzioni disciplinari" nel corso del servizio di leva militare negli anni 1994/1995, nonostante in quel periodo fosse stato oggetto di alcune "consegne semplici", ossia punizioni di lieve entità consistenti nella privazione della libera uscita dalla caserma, che per altro non figuravano nel foglio matricolare rilasciato all'interessato bensì solo nel c.d. Terzo foglio riservato alla Amministrazione.Leggi di più...
- sospensione da impiego pubblico·
- assoluzione per fatto non costituente reato·
- esclusione da concorso pubblico·
- compensazione delle spese di lite·
- art. 2 del bando di concorso·
- perenzione del ricorso·
- annullamento determinazione amministrativa·
- impeachment per reato non colposo·
- art. 15 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198·
- eccesso di potere·
- violazione art. 7, l. n. 241/1990·
- decreto penale di condanna