Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10313
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni assistenziali, l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo prudente apprezzamento, secondo quanto previsto dall'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., anche attraverso l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cod. proc. civ.; tale valore probatorio deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui l'autocertificazione suddetta sia stata già prodotta in sede amministrativa, ma anche ove la stessa sia prodotta direttamente nella sede giudiziale, nella quale persiste la possibilità per la p.a. di esercitare il proprio dovere di verifica.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 03/04/2003 n° 5167Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10313
Data del deposito : 16 luglio 2002

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