Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 2
Poiché le cause di incompatibilità previste, relativamente alle prestazioni di invalidità civile, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (godimento di altre prestazioni di invalidità) integrano per loro natura fatti impeditivi, non è configurabile un onere probatorio al riguardo a carico dell'interessato, salva la disciplina di cui al D.M. 31 ottobre 1992 n. 553 sulle dichiarazioni periodiche richieste agli assistiti anche ai fini della verifica dell'insussistenza di tali cause di incompatibilità.
I requisiti reddituali per il riconoscimento delle prestazioni a favore degli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato, a norma prima dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e, successivamente, dell'art. 1, comma primo, lett. b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (ora sostituito dall'art. 46, comma primo, lett. o), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), e l'atto di autocertificazione - se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla pubblica amministrazione - ha l'efficacia di una prova valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a norma dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., anche nell'eventuale successivo giudizio, se concorre l'essenziale condizione della sua produzione già nell'ambito del procedimento amministrativo, salva, in caso di produzione direttamente in giudizio della dichiarazione di autocertificazione, la valutabilità della stessa come mero elemento indiziario, a norma dell'art. 2729 cod. civ., in concorso con altri indizi o elementi di prova (compresi quelli eventualmente acquisiti d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 03/04/2003 n° 5167Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11031 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EC AN RI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1953/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/07/98 R.G.N. 2091/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 marzo 1995 NN IA RE adiva il Pretore di Lecce al fine di conseguire, nei confronti del Ministero dell'Interno, il riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità. La sentenza con cui era accolta quest'ultima domanda era appellata dal Ministero dell'Interno, che contestava la sussistenza dei requisiti economico-sociali. Il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento del gravame, differiva al 1 novembre 1994 la decorrenza del diritto, rilevando che la domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento era stata presentata solo nell'ottobre dello stesso anno. Quanto al requisito reddituale, osservava che lo stesso era adeguatamente comprovato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 13 della l. n. 118/1971 e vizio di motivazione. Lamenta, da un lato, che si sia dato rilievo a requisiti socio-economici intervenuti successivamente alla proposizione della domanda amministrativa, mentre per gli stessi non è applicabile il principio di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. e, dall'altro, che il giudice di merito non abbia neanche motivato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale e di compatibilità, la cui prova avrebbe dovuto fare carico alla parte interessata;
ne' poteva ritenersi sufficiente la mera attestazione della medesima parte circa l'esistenza del requisito reddituale, poiché una simile attestazione è priva di valore probatorio in mancanza di ulteriori elementi.
2. La prima censura articolata nel ricorso non è fondata. Al riguardo appare condivisibile il chiarimento apportato dalla più recente giurisprudenza in materia di questa Corte, secondo cui, ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, lo stato di "incollocazione" al lavoro, che va dimostrato mediante l'infruttuosa iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può intervenire anche in corso di causa, senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa (ferma restando la regola secondo cui il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie), poiché detto requisito non è un elemento estrinseco alla fattispecie assistenziale, ma rappresenta un elemento costitutivo del diritto e quindi una condizione dell'azione e, d'altra parte, è rilevante quella stessa finalità di economia procedimentale in base alla quale l'ari 149 disp. att. c.p.c., con particolare riferimento alle controversie in materia di invalidità pensionale, prevede espressamente che vengano presi in esame le infermità e gli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario (Cass. 27 ottobre 1998 n. 10708, Cass. 13 giugno 2000 n. 8055 e Cass. 26 luglio 2000 n. 9812).
3. La doglianza relativa alla inidoneità della prova valorizzata dal giudice di merito in ordine al requisito reddituale è fondata, ma solo nei limiti che si preciseranno.
La produzione a tal fine di una dichiarazione della parte rilasciata secondo le formalità dettate dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 (la quale in realtà fa riferimento sia, con l'art. 2, a dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sia, con l'art. 4, a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, riguardo a "fatti, stati e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato") trova la sua precisa giustificazione normativa, ratione temporis, nell'art. 24, primo comma, della l. 13 aprile 1977 n. 114, che recita 1 soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici o vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968 n. 15". Poiché non appare dubbio che la prova tipica riguardo al requisito reddituale ai fini di prestazioni come quella oggetto di causa sia proprio rappresentata dalla certificazione del competente ufficio delle imposte dirette sulle risultanze relative al soggetto interessato, la norma citata consente, in sostituzione, la produzione di dichiarazione ai sensi dell'art. 24 l. n. 114/1977, cit., costituente, secondo l'attuale terminologia, un'autocertificazione (cfr. Cass. 11 febbraio 1991 n. 1389, per l'ammissibilità di una dichiarazione ex art. 24 cit. ai fini della prova del requisito reddituale relativo alla pensione sociale).
La rilevanza ai fini in esame del citato art. 24 della l. n. 114/1977 appare confermata dalla disciplina di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, contenente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (inquadrabile nella tipologia dei regolamenti c.d. di delegificazione, in quanto emanato con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, afferente ai regolamenti governativi "emanati (...) per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari"). Infatti l'art. 24, primo comma, della l. n. 114/1977 è stato abrogato dall'art. 13 del d.P.R. n. 403/1998 "in riferimento alle disposizioni dell'art. 1 del presente regolamento", il quale reca la rubrica "Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive" e introduce, in aggiunta ai casi già previsti dall'art. 2 della l. n. 15 1968 e da altre leggi, ulteriori casi in cui, "nei rapporti con la pubblica amministrazione", stati, fatti e qualità personali "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni". In particolare, alla lettera b) del primo comma si fa riferimento alla prova della "situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali". Nel sistema di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, perfezionato dal d.P.R. n. 403/1998, appare evidente l'idoneità probatoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dato che nell'art. 2 di detta legge si afferma che gli elementi ivi previsti "sono comprovati" con le dichiarazioni stesse, "prodotte in sostituzione delle normali certificazioni". D'altra parte, anche l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 403/1998, come si è già visto, precisa che determinati stati, fatti e qualità personali, nei rapporti con la pubblica amministrazione, "sono comprovati" con autocertificazioni dell'interessato.
4. È necessario, peraltro, qualche approfondimento circa i presupposti e la portata di tale efficacia probatoria, in particolare con riferimento all'eventuale produzione di dichiarazioni di parte in sede di giudizio, tenuto anche presente che le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto occasione non molto tempo fa di pronunciarsi sulla rilevanza di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio prodotte in controversie tra privati (Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998 n. 10153), e che recentemente sono intervenute in questa Sezione lavoro alcune pronunce restrittive sulla efficacia probatoria di dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 15 del 1998, proprio con riferimento a giudizi in materia di invalidità civile (Cass. 25 gennaio 2001 n. 2628 e alcune altre conformi). Ad escludere l'efficacia probatoria anche nel giudizio delle dichiarazioni sostitutive non sembra del tutto esatto il rilievo secondo cui il processo civile, pur inserendosi nel complessivo ordinamento giuridico, è retto da proprie regole in base alle quali occorre valutare la rilevanza probatoria di una possibile fonte di prova.
Va ricordato, infatti, che, in linea generale, la disciplina delle prove spiega i suoi effetti innanzitutto sul piano sostanziale e solo consequenzialmente e di riflesso anche nel giudizio, e che la volontà in tal senso del legislatore è evidenziata con particolare chiarezza dalla collocazione nel codice civile delle regole sulla rilevanza dei vari mezzi di prova. Il codice di procedura civile, in linea di massima, contiene solo norme relative alla introduzione nel processo delle varie fonti di prova, allo svolgimento nello stesso degli strumenti per il perfezionamento o la contestazione della loro efficacia tipica (cfr., per esempio, le norme sulla verificazione della scrittura privata e sulla querela di falso), alla formazione delle prove costituende (cfr., per esempio, le norme sull'assunzione della prova testimoniale e del giuramento), alla valutazione delle prove prive di efficacia legale vincolante, nonché alla rilevanza probatoria di comportamenti strettamente correlati allo svolgimento del processo (art. 116, primo e secondo comma, c.p.c.). Sembra doversi escludere, quindi, in difetto di qualsiasi indicazione normativa in tal senso, che l'efficacia probatoria assunta dalla autocertificazione nell'ambito del procedimento amministrativo possa venire meno una volta che il diritto oggetto del procedimento amministrativo diventi oggetto di accertamento in giudizio. Una simile conclusione sembra da escludersi anche sul piano logico-sistematico, poiché non sembra ammissibile che le agevolazioni e semplificazioni previste dalla legge a favore del cittadino possano essere poste nel nulla, per il solo fatto che la pubblica amministrazione disconosca la pretesa del medesimo, in ipotesi anche del tutto infondatamente o per ragioni non attinenti alla prova dell'elemento dimostrato con l'autodichiarazione. D'altra parte neanche appare logico che lo stesso comportamento della pubblica amministrazione vanifichi i benefici che la semplificazione amministrativa è diretta ad arrecare anche ai pubblici uffici. Sono indispensabili, però alcune precisazioni.
È essenziale sottolineare che il legittimo e tipico ricorso all'autocerticazione presuppone che tale tipo di documentazione sia versata ritualmente nell'ambito di un procedimento amministrativo pendente o contestualmente instaurato, sia perché l'art. 2 della l. n. 15/1968 e l'art. 1 del d.P.R. n. 403/1998, nel prevedere la produzione di dichiarazioni di autocertificazione, fanno indubbiamente riferimento - considerato anche l'oggetto e la finalità complessivi di tali atti normativi -ad una produzione nell'ambito del procedimento amministrativo, sia perché l'ammissione dello speciale sistema di documentazione in esame si correla non solo alla responsabilizzazione del cittadino, cui concorre la previsione di sanzioni penali (art. 26 della l. n. 15/1968), ma anche alla circostanza che sia offerta alla pubblica amministrazione l'occasione di valutare nell'ambito del procedimento amministrativo la necessità o l'opportunità di procedere ad una verifica di quanto oggetto di autocertificazione. La materia ha costituito oggetto di espressa disciplina da parte del d.P.R. n. 403/1998, che all'art. 11 prevede che le amministrazioni procedenti "sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive" e che a tal fine, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le stesse amministrazioni possono rivolgersi direttamente all'amministrazione competente per la certificazione in questione. Peraltro la possibilità di controlli doveva ritenersi esistente anche precedentemente, in base alla logica del sistema, come indirettamente confermato dall'art. 24 della l. n. 15/1968, che prevedeva un'esenzione di responsabilità della p.a. e dei suoi funzionari, per emanazione di provvedimenti in conseguenza di false dichiarazioni, solo in caso di assenza di dolo o colpa grave.
È opportuno anche precisare che la legge attribuisce alle dichiarazioni di autocertificazione idoneità a provare le circostanze relative, ma certamente non conferisce loro valore di prova legale. In particolare, anche nell'ambito amministrativo, benché la pubblica amministrazione sia tenuta ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, come è ora precisato dall'art. 43, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (che congloba il decreto legislativo e il decreto presidenziale, in pari data, nn. 443 e 444, relativi, rispettivamente, alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e che disciplina all'art. 46 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, all'art. 47 le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, agli artt. 71 e 72 i controlli e all'art. 76 le senzioni penali), tuttavia la stessa p.a. non può considerarsi tenuta anche a prestare ad essa fede in ogni caso, dovendo valorizzare le eventuali contrarie risultanze dei controlli effettuati presso l'autorità competente per la specifica certificazione, e potendo anche dare rilievo, se del caso, a circostanze di fatto, desumibili aliunde, relative al merito di quanto oggetto di certificazione (si pensi, per esempio, al soggetto che si dichiara e risulta formalmente privo di redditi e che invece sia titolare di fatto di attività economiche).
Sul piano del giudizio ne deriva la sussistenza di spazi, sotto vari profili, per l'esercizio di poteri di valutazione delle prove a norma dell'art. 116, primo comma, c.p.c., e, se del caso, anche per l'esercizio di poteri istruttori di ufficio, nell'ambito dei procedimenti retti dal rito del lavoro e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie.
5. I risultati a cui finora si è pervenuti non appaiono nella sostanza in contrasto con l'esame compiuto da Cass., Sez. un., n. 10153/1998 riguardo all'efficacia probatoria nel giudizio delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, perché in tale occasione era in questione l'efficacia non già di autocertificazioni, ma, appunto, di dichiarazioni sostitutive del c.d. atti notori, e per di più in relazione non a procedure amministrative, ma a rapporti tra privati. Del resto, nella stessa sentenza è espressamente fatta una riserva per i casi di specifica disciplina normativa sulla rilevanza di dichiarazioni della stessa parte interessata, e in particolare si è rilevata la coerenza con la pronuncia stessa dei risultati cui era pervenuta Cass. 14 maggio 1992 n. 5746. Questa pronuncia, d'altra parte, ha seguito un'impostazione almeno in parte simile a quella qui recepita, poiché, pur affermando che la dichiarazione dell'avente diritto, prevista in materia di espropriazioni per pubblica utilità dall'art. 23 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, nel testo integrato dall'art. 7 della legge 29 luglio 1980 n. 385, assume il valore di "ordinario elemento di prova presuntiva o indiziaria, come tale liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e salvo l'obbligo della motivazione, a norma dell'art. 116 c.p.c.", in sostanza sembra avere inteso affermare che una simile dichiarazione - resa nelle forme di cui all'art. 4 l. n. 15/1968 - può costituire prova sufficiente delle relative circostanze, pur potendo anche essere motivatamente disattesa dal giudice (come verificatosi nella specie). Viceversa, non possono essere condivisi i rilievi sviluppati da Cass. n. 2628/2001 con riferimento proprio alla dichiarazione in merito ai requisiti reddituali dei trattamenti pensionistici in favore degli invalidi civili, in consonanza con talune argomentazioni della pronuncia delle Sezioni unite, ma senza prendere in esame la specifica disciplina sull'autocertificazione.
6. Si è già precisato che le dichiarazioni di autocertificazione possono spiegare la loro tipica efficacia probatoria anche in sede di giudizio solo se prodotte già nell'ambito del procedimento amministrativo. Anche se nella specie il Ministero dell'Interno non contesta il possibile rilievo probatorio della attestazione di parte in presenza di ulteriori elementi, per ragioni di completezza logica è opportuno esaminare in termini generali se le dichiarazioni di autocertificazione possono avere qualche rilievo probatorio ove siano direttamente prodotte nel giudizio. La risposta sembra dover essere positiva solo nei precisi limiti del riconoscimento di un possibile valore del documento come singolo elemento indiziario, ai sensi dell'art. 2729 c.c. Precisamente, ai fini dell'attribuzione di qualche possibile valenza probatoria all'autocertificazione prodotta direttamente in giudizio, sembra rilevante il fatto che tale dichiarazione di parte è caratterizzata dalla circostanza di essere resa con una particolare qualificazione formale relativa alla sua finalità di costituire attestazione delle relative circostanze sotto la responsabilità del dichiarante, rilevante anche sul piano penale a norma dell'art. 26 della legge n. 15/1968 (applicabile sia alle dichiarazioni di autocertificazione che a quelle sostitutive dell'atto di notorietà). Tuttavia va anche tenuto presente che detta caratterizzazione, in caso di utilizzazione del documento al di fuori della situazione alla quale la legge correla la sua efficacia probatoria, non è sufficiente per attribuirgli, neanche in maniera attenuata, il valore dichiarativo e certificativo tipico del documento stesso, sicché l'atto può rilevare solo alla stregua di un elemento di fatto, il quale, sul piano delle mere valutazioni probabilistiche, possa assumere il valore di indizio della effettiva esistenza di un diverso fatto e segnatamente di quello asserito nella dichiarazione. Ne consegue la necessità di una specifica valutazione del giudice riguardo a tale valenza indiziaria e, stanti i limiti intrinseci dell'idoneità probatoria di un simile indizio, è altresì necessario il concorso di altri indizi o elementi di prova, non esclusi, eventualmente, quelli acquisibili nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. Nè ad escludere il valore indiziario del documento nei sensi suindicati sembra effettivamente fondato il richiamo a un principio secondo cui la parte non potrebbe derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni. In realtà non sembra invocabile alcuna disposizione di legge al fine della conferma in termini positivi di un principio simile, e del resto, come è stato peraltro ricordato sia da Cass., Sez. un., n. 10153/1998 che da Cass., Sez. lav., n. 2628/2001, in vari casi la legge riconosce efficacia probatoria a dichiarazioni di parte (è richiamato, per esempio, l'art. 2710 c.c., sull'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori, e l'art. 2734 c.c., sulle dichiarazioni aggiunte alla confessione). Piuttosto, sembra potersi affermare, se ci si attiene ai dati normativi positivi, che più limitatamente è ravvisabile l'inesistenza di norme di carattere generale che attribuiscano alla parte la facoltà di deporre a proprio favore nel giudizio civile o, comunque, di far valere nello stesso proprie dichiarazioni munite di efficacia probatoria come tali. In tale situazione normativa nulla sembra opporsi, per esempio, alla possibile valutazione in giudizio dell'eventuale valore indiziario, anche in senso favorevole al dichiarante, del fatto storico che una delle future parti del giudizio abbia reso determinate dichiarazioni a determinati soggetti e in determinate circostanze, come peraltro in sostanza riconosciuto frequentemente dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di deposizioni testimoniali de relato ex parte (cfr. Cass. 29 novembre 1986 n. 7062, Cass. 14 febbraio 1990 n. 1095, Cass. 18 maggio 1996 n. 4618, Cass. 16 marzo 1999 n. 2325). È opportuno anche ricordare che la già citata sentenza delle Sezioni unite n. 10 153/1998 contiene un'enunciazione apparentemente netta sulla non riconoscibilità di una rilevanza probatoria, neanche a livello indiziario, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta nell'ambito di controversie tra privati. Si afferma, infatti che "riconoscere (a tale dichiarazione) efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) sarebbe in contrasto con il fondamentale principio in virtù del quale la parte non può derivare elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui l'art. 2697 c.c., a proprio favore da proprie dichiarazioni". Tuttavia, tale asserzione, adeguatamente interpretata e valutata nel contesto complessivo della decisione, rivela - così almeno sembra - una portata effettiva diversa. Infatti in sede di considerazioni conclusive e di formulazione del principio di diritto (peraltro non formalizzato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., poiché il ricorso è stato rigettato), la stessa sentenza precisa che "in difetto di diversa specificazione di legge (...), nessun valore probatorio può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova (...), alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, qualora costituisca l'unico elemento esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione". Quest'ultima precisazione sembra lasciare chiaramente intendere che, in un più ampio contesto probatorio, possono essere valutate anche le dichiarazioni in questione. In sostanza sembra potersi affermare che la precedente, più drasticamente limitativa, affermazione delle Sezioni unite è diretta a prevenire gli equivoci che altrimenti sarebbero potuti derivare a causa della assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci e precisi circa la portata delle fonti di prova atipiche, e altresì a causa della presenza di affermazioni giurisprudenziali nel senso della facoltà del giudice di ritenere adeguatamente probante anche un singolo indizio, e che il senso complessivo della statuizione delle Sezioni unite sia in realtà quello che alle dichiarazioni del genere di quelle in esame può attribuirsi il valore probatorio di un singolo indizio, da valutarsi secondo criteri rigorosi.
7. Con riferimento alla presente causa, va rilevato che il giudice di merito, riguardo alla prova dei requisiti reddituali, ha valorizzato la presenza in atti di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 12 gennaio 1995, da cui risulta che dal 1992 in poi la RE non aveva alcun reddito. Mentre deve ritenersi irrilevante la contestabile qualificazione dell'atto come atto sostituivo di atto di notorietà (in correlazione, probabilmente, con il tenore letterale dell'atto), invece che come autocertificazione, è rilevante - alla luce delle precedenti considerazioni -, e vizia la sentenza impugnata, il fatto che il giudice di merito non abbia accertato se l'atto in questione sia stato prodotto nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo (circostanza che, peraltro, sembrerebbe poco probabile, dato il breve lasso di tempo intercorso tra la confezione di tale atto e l'instaurazione del giudizio).
Invece, riguardo alla compatibilità delle prestazioni economiche a favore degli invalidi civili con altre prestazioni, la generica censura di parte ricorrente va disattesa, non apparendo configurabile al riguardo un onere probatorio a carico dell'invalido, salva la disciplina di cui al d.m. 31 ottobre 1992 n. 553 sulle dichiarazioni periodiche richieste ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità. Le cause di incompatibilità, infatti, integrano per loro natura fatti impeditivi, il cui onere probatorio grava sull'eccipiente, secondo i principi di cui all'art. 2697 c.c., ne' il tenore dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, che disciplina la materia, avvalora in alcun modo una diversa conclusione.
Consegue l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la causa va rinviata per nuovo esame, ed anche per le spese, ad altro giudice, che applicherà il seguente principio di diritto: "I requisiti reddituali per il riconoscimento delle prestazioni a favore degli invalidi civili di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118 possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione del l'interessato, a norma prima dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e,
successivamente, dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (ora sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. o),
del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), e l'atto di autocertificazione - se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla pubblica amministrazione - ha l'efficacia di una prova valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a norma dell'art. 116, primo comma, c.p.c., anche nell'eventuale successivo giudizio, se concorre l'essenziale condizione della sua produzione già nell'ambito del procedimento amministrativo, salva, in caso di produzione direttamente in giudizio della dichiarazione di autocertificazione, la valutabilità della stessa come mero elemento indiziario, a norma dell'art. 2729 c.c., in concorso con altri indizi o elementi di prova (compresi quelli eventualmente acquisiti d'ufficio)".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2001